MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

DECRETO 11 GENNAIO 2007

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto», registrata in ambito di Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

(GU n. 19 del 24-1-2007)

      IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Bitto»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto   il  decreto  24 gennaio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 40 del
18 febbraio  2003,  con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl,
con  sede  in  Thiene  (Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74, e' stato
autorizzato  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta «Bitto»;
  Visto  il  decreto  29 novembre  2005  con  il  quale  la validita'
dell'autorizzazione   rilasciata   all'organismo  di  controllo  CSQA
Certificazioni Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 12 dicembre 2005;
  Visto  il  decreto 10 marzo 2006 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
29 novembre  2005,  e'  stato  differito di novanta giorni a far data
dall'11 aprile 2006;
  Visto  il decreto 21 giugno 2006 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
29 novembre  2005  e  10 marzo 2006, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal 10 luglio 2006;
  Visto il decreto 23 ottobre 2006 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
29 novembre   2005,   10 marzo   2006  e  21 giugno  2006,  e'  stato
ulteriormente  prorogato  fino  all'emanazione del decreto di rinnovo
all'organismo CSQA Certificazioni Srl;
  Vista  la  comunicazione  del  Consorzio per la tutela dei formaggi
Bitto  e  Valtellina  Casera che ha confermato per il controllo sulla
denominazione di origine protetta «Bitto» l'organismo denominato CSQA
Certificazioni  Srl,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74;
  Visto   il   decreto   18 agosto   2006  relativo  alla  protezione
transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Bitto»;
  Considerato  che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto
il  piano  di  controllo  per  la  denominazione  di origine protetta
«Bitto» conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerato  che l'organismo l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha
altresi'  predisposto  un ulteriore piano dei controlli che recepisce
le  modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente
a livello nazionale con il decreto 18 agosto 2006;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Bitto»;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del
regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione   ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14  della  legge
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene
(Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74  e'  autorizzato ad espletare le
funzioni   di   controllo,   previste  dagli  articoli 10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta
«Bitto», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1263/96
del 1° luglio 1996.
Art. 2.
  Coloro  i  quali  intendano  avvalersi  della  protezione  a titolo
transitorio  concessa  con  il  citato  decreto 18 agosto 2006, hanno
l'obbligo di assoggettarsi al controllo di CSQA Certificazioni Srl.

 

          Art. 3.
  La  presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA
Certificazioni  Srl  del  rispetto  delle  prescrizioni  previste nel
presente  decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.
53,  comma 4  della  legge  24 aprile  1998,  n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento
dell'autorita' nazionale competente.
    Art. 4.
  L'organismo  autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovra' assicurare,
coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il
prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo
disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene
commercializzata la denominazione «Bitto», venga apposta la dicitura:
«Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

 

Art. 5.
  L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non puo' modificare
la  denominazione  sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di
rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di
controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di
controllo  per  la  denominazione  di origine protetta «Bitto», cosi'
come   depositati   presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari   e  forestali,  senza  il  preventivo  assenso  di  detta
autorita'.
  L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni
variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella
documentazione   presentata,   la   composizione   del   comitato  di
certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente
i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano
oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento
autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

 

  Art. 6.
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto.
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato  ai  sensi  dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999,  n.  526, dovra' comunicare all'autorita' nazionale competente,
l'intenzione di confermare l'indicazione di CSQA Certificazioni Srl o
proporre   un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti
«nell'elenco»  di  cui  all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre
1999,  n.  526,  ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di
designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  di  controllo  CSQA  Certificazioni  Srl  e'  tenuto  ad
adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.


Art. 7.
  L'organismo   autorizzato  CSQA  Certificazioni  Srl  comunica  con
immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni
lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della
denominazione  di origine protetta «Bitto», anche mediante immissione
nel  sistema  informativo  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  delle  quantita' certificate e degli aventi
diritto.

 

Art. 8.
  L'organismo  autorizzato  CSQA Certificazioni Srl immette anche nel
sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e
documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali
opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta
«Bitto»  rilasciate  agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di
tali   procedure  saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi
individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente
resi noti anche alla regione Lombardia.

 

Art. 9.
  L'organismo  autorizzato CSQA Certificazioni Srl e' sottoposto alla
vigilanza   esercitata   dal   Ministero   delle  politiche  agricole
alimentari  e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art.
53,  comma 12  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come sostituito
dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: La Torre