MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 LUGLIO 2007
Autorizzazione, all'organismo denominato "Agroqualita - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa", ad effettuare i controlli sulla denominazione "Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 22 febbraio 2007.
(GU n. 176 del 31-7-2007 )
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 54
del 6 marzo 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a
livello nazionale alla denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano
al Rubicone e Talamello, trasmessa alla Commissione europea per la
registrazione come denominazione di origine protetta;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentite le regioni;
Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle
denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla
stessa;
Vista la comunicazione del Comitato promotore per il riconoscimento
della D.O.P. del "Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e
Talamello", con sede in Sogliano al Rubicone (Forli-Cesena), piazza
Garibaldi - Palazzo Marcosanti, con la quale e' stato indicato per il
controllo sulla denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al
Rubicone e Talamello l'organismo denominato Agroqualita' - Societa'
per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, con
sede in Roma, piazza Marconi n. 25;
Considerato che l'organismo Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa ha
predisposto il piano di controllo per la denominazione Formaggio di
Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello conformemente allo schema
tipo di controllo;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 21 giugno 2007;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1,
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - Spa, con sede in Roma, Piazza Marconi
n. 25, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste
dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la
denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello,
protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto
ministeriale 22 febbraio 2007.
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per
l'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - Spa del rispetto delle prescrizioni
previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai
sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora
l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati,
con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14
individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Art. 3.
L'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - Spa non puo' modificare le modalita'
di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano
di controllo per la denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al
Rubicone e Talamello, cosi' come depositati presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo
assenso di detta autorita'.
L'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - Spa comunica e sottopone
all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il
personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la
composizione del Comitato di certificazione o della struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
L'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - Spa dovra' assicurare, coerentemente
con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto
certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare
di produzione e che sulle confezioni con le quali viene
commercializzata la denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al
Rubicone e Talamello, venga apposta la dicitura: "Garantito dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006".
Art. 4.
L'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - Spa dovra' assicurare, coerentemente
con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto
certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato
al decreto 22 febbraio 2007.
Art. 5.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al
riconoscimento della denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al
Rubicone e Talamello da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito
del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo
Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita'
nell'agroalimentare - Spa e' tenuto ad adempiere a tutte le
disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove
lo ritenga utile, decida di impartire.
Art. 6.
L'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - Spa comunica con immediatezza, e
comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione
Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello anche mediante
immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli
aventi diritto.
Art. 7.
L'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - Spa immette nel sistema informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti
gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale
dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure,
da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita'
nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,
confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita'
della denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e
Talamello rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di
tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi
individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono
simultaneamente resi noti anche alle regioni Marche ed Emilia
Romagna.
Art. 8.
L'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - Spa e' sottoposto alla vigilanza
esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e dalle regioni Marche ed Emilia Romagna, ai sensi
dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2007
Il direttore generale: La Torre