MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 LUGLIO 2007

Autorizzazione, all'organismo denominato "Agroqualita - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa", ad effettuare i controlli sulla denominazione "Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 22 febbraio 2007.

 (GU n. 176 del 31-7-2007 )

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 54
del  6 marzo  2007,  relativo alla protezione transitoria accordata a
livello  nazionale  alla denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano
al  Rubicone  e  Talamello, trasmessa alla Commissione europea per la
registrazione come denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali, sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,    l'Autorita'   nazionale   preposta   al   coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista la comunicazione del Comitato promotore per il riconoscimento
della  D.O.P.  del  "Formaggio  di  Fossa  di  Sogliano al Rubicone e
Talamello",  con  sede in Sogliano al Rubicone (Forli-Cesena), piazza
Garibaldi - Palazzo Marcosanti, con la quale e' stato indicato per il
controllo  sulla  denominazione  Formaggio  di  Fossa  di Sogliano al
Rubicone  e  Talamello l'organismo denominato Agroqualita' - Societa'
per  la  certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, con
sede in Roma, piazza Marconi n. 25;
  Considerato   che   l'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare   -   Spa  ha
predisposto  il  piano di controllo per la denominazione Formaggio di
Fossa  di  Sogliano al Rubicone e Talamello conformemente allo schema
tipo di controllo;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 21 giugno 2007;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1,
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
Decreta:
Art. 1.
  L'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare - Spa, con sede in Roma, Piazza Marconi
n. 25, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste
dagli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE)  n. 510/2006 per la
denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello,
protetta   transitoriamente   a   livello   nazionale   con   decreto
ministeriale 22 febbraio 2007.
 
Art. 2.
  L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per
l'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per  la  certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare  -  Spa del rispetto delle prescrizioni
previste  nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai
sensi  del  comma 4  dell'art.  14  della  legge  n. 526/1999 qualora
l'organismo  non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati,
con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14
individua   nel  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali.
 
Art. 3.
  L'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare  - Spa non puo' modificare le modalita'
di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano
di  controllo  per la denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al
Rubicone e Talamello, cosi' come depositati presso il Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  senza  il  preventivo
assenso di detta autorita'.
  L'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita'    nell'agroalimentare    -   Spa   comunica   e   sottopone
all'approvazione   ministeriale   ogni   variazione   concernente  il
personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione  presentata, la
composizione   del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita'   che   risultano   oggettivamente   incompatibili  con  il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
  Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente
articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
  L'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare  - Spa dovra' assicurare, coerentemente
con   gli   obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto
certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare
di   produzione   e   che   sulle   confezioni  con  le  quali  viene
commercializzata  la  denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al
Rubicone  e  Talamello,  venga  apposta  la  dicitura: "Garantito dal
Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali ai sensi
dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006".
 
Art. 4.
  L'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare  - Spa dovra' assicurare, coerentemente
con   gli   obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto
certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato
al decreto 22 febbraio 2007.
 
Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere
dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al
riconoscimento  della denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al
Rubicone e Talamello da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito
del    periodo    di   validita'   dell'autorizzazione,   l'organismo
Agroqualita'   -   Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare   -  Spa  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le
disposizioni  complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove
lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 6.
  L'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare  -  Spa  comunica  con  immediatezza, e
comunque  con  termine  non  superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni   di   conformita'   all'utilizzo   della  denominazione
Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello anche mediante
immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e forestali delle quantita' certificate e degli
aventi diritto.
 
Art. 7.
  L'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare  -  Spa immette nel sistema informatico
del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali tutti
gli   elementi   conoscitivi   di  carattere  tecnico  e  documentale
dell'attivita'  certificativa,  ed adotta eventuali opportune misure,
da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita'
nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi di disapplicazione,
confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita'
della  denominazione  Formaggio  di  Fossa  di Sogliano al Rubicone e
Talamello rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di
tali   procedure  saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi
individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono
simultaneamente  resi  noti  anche  alle  regioni  Marche  ed  Emilia
Romagna.
 
Art. 8.
  L'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare  -  Spa  e'  sottoposto  alla vigilanza
esercitata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  e  dalle  regioni  Marche  ed  Emilia  Romagna,  ai  sensi
dell'art.  53,  comma 12  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 17 luglio 2007
 
                                      Il direttore generale: La Torre