MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 GENNAIO 2007
Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Ricotta di Bufala Campana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 ottobre 2006.
(GU n. 19 del 24-1-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto il decreto 23 ottobre 2006, relativo alla protezione
transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione
«Ricotta di Bufala Campana», il cui utilizzo viene riservato al
prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione
trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come
denominazione di origine protetta con nota n. 66218 del 18 ottobre
2006;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge Comunitaria 1999, ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentite le regioni;
Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle
denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla
stessa;
Vista la comunicazione del Comitato promotore per il riconoscimento
della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»
con la quale e' stato indicato per il controllo sulla denominazione
«Ricotta di Bufala Campana» l'organismo denominato CSQA
Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74;
Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto
il piano di controllo per la denominazione «Ricotta di Bufala
Campana» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 5101/2006,
garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
Visti la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge
526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene
(Vicenza), via S. Gaetano n. 74 e' autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del
regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Ricotta di Bufala
Campana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto
23 ottobre 2006.
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per
l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni
previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai
sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora
l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati,
con decreto dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14
individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Art. 3.
L'organismo CSQA Certificazioni Srl non puo' modificare le
modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati
nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Ricotta di
Bufala Campana», cosi' come depositati presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo
assenso di detta autorita'.
L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica e sottopone
all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il
personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la
composizione del Comitato di certificazione o della struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
L'organismo CSQA Certificazioni Srl dovra' assicurare,
coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il
prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo
disciplinare di produzione allegato al decreto 23 ottobre 2006 e che
sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione
«Ricotta di Bufala Campana», venga apposta la dicitura: «Garantito
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai
sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».
Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al
riconoscimento della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» da
parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di
validita' dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl e'
tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di
impartire.
Art. 5.
L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e
comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Ricotta
di Bufala Campana» anche mediante immissione nel sistema informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle
quantita' certificate e degli aventi diritto.
Art. 6.
L'organismo CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti
gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale
dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure,
da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita'
nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,
confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita'
della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» rilasciate agli
utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno
indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo
comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi
noti anche alle regioni Campania, Puglia, Molise e Lazio.
Art. 7.
L'organismo CSQA Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza
esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e dalle regioni Campania, Puglia, Molise e Lazio, ai sensi
dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2007
Il direttore generale: La Torre