MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 GENNAIO 2007

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Ricotta di Bufala Campana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 ottobre 2006.

 (GU n. 19 del 24-1-2007)

 

                 IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto   il   decreto  23 ottobre  2006,  relativo  alla  protezione
transitoria  accordata  a  livello  nazionale  ai  sensi dell'art. 5,
comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione
«Ricotta  di  Bufala  Campana»,  il  cui  utilizzo viene riservato al
prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione
trasmesso   alla   Commissione  europea  per  la  registrazione  come
denominazione  di  origine  protetta con nota n. 66218 del 18 ottobre
2006;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  Comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali, sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali    l'autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista la comunicazione del Comitato promotore per il riconoscimento
della  denominazione  di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»
con  la  quale e' stato indicato per il controllo sulla denominazione
«Ricotta    di    Bufala   Campana»   l'organismo   denominato   CSQA
Certificazioni  Srl,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74;
  Considerato  che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto
il  piano  di  controllo  per  la  denominazione  «Ricotta  di Bufala
Campana» conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1  del  citato  art. 14 della legge
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento (CE) n. 5101/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visti la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione   ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14  della  legge
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene
(Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74  e'  autorizzato ad espletare le
funzioni   di   controllo,   previste  dagli  articoli 10  e  11  del
regolamento  (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Ricotta di Bufala
Campana»,  protetta  transitoriamente a livello nazionale con decreto
23 ottobre 2006.
                               Art. 2.
  L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per
l'organismo  CSQA  Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni
previste  nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai
sensi  del  comma 4  dell'art.  14  della  legge  n. 526/1999 qualora
l'organismo  non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati,
con decreto dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14
individua   nel  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali.

 

                 Art. 3.
  L'organismo   CSQA   Certificazioni  Srl  non  puo'  modificare  le
modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati
nell'apposito  piano  di  controllo  per la denominazione «Ricotta di
Bufala  Campana»,  cosi'  come  depositati  presso il Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  senza  il  preventivo
assenso di detta autorita'.
  L'organismo   CSQA   Certificazioni   Srl   comunica   e  sottopone
all'approvazione   ministeriale   ogni   variazione   concernente  il
personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione  presentata, la
composizione   del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita'   che   risultano   oggettivamente   incompatibili  con  il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
  Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente
articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
  L'organismo    CSQA    Certificazioni    Srl   dovra'   assicurare,
coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il
prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo
disciplinare  di produzione allegato al decreto 23 ottobre 2006 e che
sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione
«Ricotta  di  Bufala  Campana», venga apposta la dicitura: «Garantito
dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali ai
sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».
       Art. 4.
  L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere
dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al
riconoscimento  della  denominazione  «Ricotta  di Bufala Campana» da
parte   dell'organismo   comunitario.   Nell'ambito  del  periodo  di
validita' dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl e'
tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita'  nazionale  competente,  ove  lo ritenga utile, decida di
impartire.

 

        Art. 5.
  L'organismo  CSQA  Certificazioni  Srl comunica con immediatezza, e
comunque  con  termine  non  superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Ricotta
di  Bufala Campana» anche mediante immissione nel sistema informatico
del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali delle
quantita' certificate e degli aventi diritto.
     Art. 6.
  L'organismo CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico
del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali tutti
gli   elementi   conoscitivi   di  carattere  tecnico  e  documentale
dell'attivita'  certificativa,  ed adotta eventuali opportune misure,
da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita'
nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi di disapplicazione,
confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita'
della  denominazione  «Ricotta  di  Bufala  Campana»  rilasciate agli
utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno
indicate   dal   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali.  I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati nel primo
comma del  presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi
noti anche alle regioni Campania, Puglia, Molise e Lazio.

 

         Art. 7.
  L'organismo  CSQA  Certificazioni  Srl e' sottoposto alla vigilanza
esercitata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  e dalle regioni Campania, Puglia, Molise e Lazio, ai sensi
dell'art.  53,  comma 12  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: La Torre