MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2007

 

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Vastedda della Valle del Belice», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

(GU n. 290 del 14-12-2007)

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  l'art. 10, comma 4 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura  a  livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del formaggio  Vastedda  della  Valle  del  Belice, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Vastedda della Valle del Belice, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
  Vista la nota protocollo n. 22239 del 23 novembre 2007 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Consorzio  per  la tutela del formaggio Vastedda della Valle del Belice, ha chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato  italiano,  e  per  esso  il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza  della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  Vastedda della  Valle del Belice, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla  domanda  di  riconoscimento  della  denominazione  di  origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata dal Consorzio per la tutela  del  formaggio  Vastedda  della Valle del Belice, assicuri la protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione   Vastedda   della   Valle   del   Belice,  secondo  il disciplinare  di  produzione  consultabile  nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;
 
Decreta:
 
Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Vastedda della Valle del Belice.
 
Art. 2.
  La  denominazione  Vastedda  della Valle del Belice e' riservata al prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole. gov.it.

 

Art. 3.
  La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione comunitaria della denominazione Vastedda della Valle  del  Belice, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti  che  si  avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 4.
  1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla  data  in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
  2.  La protezione transitoria decadra' qualora entro sei mesi dalla data  di  pubblicazione  del presente decreto, non sara' approvato il relativo  piano  dei  controlli,  cosi'  come  previsto  dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 27 novembre 2007
 
                                      Il direttore generale: La Torre