Disciplinare GRANA PADANO D.O.P.
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Art. 1
La denominazione di origine protetta GRANA PADANO si riferisce al formaggio prodotto
durante tutto l’anno con latte crudo di vacca parzialmente decremato mediante
affioramento naturale, a pasta cotta, duro e a lenta maturazione, usato da tavola o da
grattugia, e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2
Le caratteristiche del prodotto al momento dell’immissione al consumo sono:
Forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, facce piane, leggermente
orlate.
diametro della forma: da 35 a 45 cm;
altezza dello scalzo: da 18 a 25 cm, con variazioni per entrambi, in più o in meno, in
rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
peso: da 24 a 40 kg;
crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm;
pasta: dura, con struttura finemente granulosa, frattura radiale a scaglia e occhiatura
appena visibile.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.
Colore della crosta: scuro o giallo dorato naturale; è espressamente esclusa qualsiasi
tintura artificiale;
colore della pasta: bianco o paglierino;
aroma: fragrante;
sapore: delicato.
La composizione amminoacidica specifica del formaggio GRANA PADANO D.O.P. risulta
depositata presso il Consorzio per la Tutela del Formaggio GRANA PADANO e presso il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e determinata mediante impiego
della cromatografia a scambio ionico con rilevazione fotometrica post-colonna con
ninidrina.
La composizione isotopica specifica del formaggio GRANA PADANO D.O.P. risulta
depositata presso il Consorzio per la Tutela del Formaggio GRANA PADANO e presso il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e determinata con metodiche di
spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS).
Il formaggio GRANA PADANO D.O.P. contiene microrganismi propri del latte in
qualità di sistema anti-contraffazione, utilizzati quindi come rivelatore, aggiunti
al latte in caldaia durante il processo di caseificazione. Tale tracciante presenta
caratteristiche qualitative e quantitative depositate presso il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e note al Consorzio per la Tutela del
Formaggio GRANA PADANO al fine di garantire l’autenticità del formaggio
GRANA PADANO D.O.P.. Il microrganismo utilizzato come tracciante, sempre
individuato tra quelli già presenti nella flora batterica del latte, viene
modificato periodicamente al fine di evitare che nel lungo periodo soggetti
esterni, non produttori di Grana Padano DOP, possano usurpare il prodotto
inserendo lo stesso tracciante.
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Il contenuto di lisozima nel prodotto finito – ove impiegato in caseificazione – misurato con
cromatografia liquida in fase inversa e rilevazione in fluorescenza, deve essere
corrispondente alla quantità dichiarata e verificata nel processo di caseificazione.
Il GRANA PADANO D.O.P. nella tipologia ‘grattugiato’ è ottenuto da formaggio intero già
certificato. Nei limiti e alle condizioni specificate al successivo Art. 7, è tuttavia
consentito l’utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di
Grana Padano in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti,
bocconcini etc. per la produzione di Grana Padano grattugiato.
Le operazioni di grattugia devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione
del GRANA PADANO D.O.P.
Il confezionamento deve avvenire immediatamente, senza nessun trattamento e senza
aggiunta di altre sostanze.
Ferme restando le caratteristiche tipiche del GRANA PADANO D.O.P. la tipologia
‘grattugiato’ deve presentare le seguenti caratteristiche:
- umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;
- aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0.5 mm non
superiori al 25%;
- quantità di crosta: non superiore al 18%.
Art. 3
La zona di produzione e di grattugiatura del GRANA PADANO D.O.P. è il territorio delle
province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia,
Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a
destra del Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini.
Esclusivamente con riferimento alla produzione del latte, la zona di origine si estende
anche all’intero territorio amministrativo dei comuni di Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-
S. Felice e Trodena nella provincia autonoma di Bolzano.
Art. 4
Il formaggio GRANA PADANO D.O.P. è prodotto a partire da latte crudo di vacca
proveniente da vacche munte due volte al giorno e che, ad esclusione del latte destinato a
Grana Padano di Trento-Trentingrana, non si avvalga delle deroghe previste dalla vigente
normativa sanitaria per quanto riguarda la carica batterica totale e il tenore di cellule
somatiche.
La raccolta del latte deve avvenire entro le ventiquattro ore dall’inizio della prima
mungitura.
Non potrà essere destinato a GRANA PADANO DOP il latte proveniente da stalle dichiarate
dalle autorità preposte fuori dal Regolamento comunitario 3950/92 e sue eventuali
integrazioni e/o successive modifiche.
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L’alimentazione base delle bovine da latte è costituita da foraggi verdi o conservati, e
viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7
mesi di età.
L’alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di alimenti ottenuti dalle
coltivazioni aziendali o nell’ambito del territorio di produzione del latte del GRANA PADANO
D.O.P., come individuato all’articolo 3.
Nella razione giornaliera non meno del 50% della sostanza secca deve essere apportata da
foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1.
Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da
alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte, così come individuato all’art. 3.
I Foraggi ammessi sono:
Foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od artificiali o sfalciati.
Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio;
erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento,
sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e
favino.
Fieni: ottenuti dall’essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per
disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi.
Paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale.
Insilati, non ammessi per la produzione della tipologia Trentingrana:
- trinciato di mais;
- fieni silo.
Mangimi ammessi
Di seguito è riportato l’elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie,
ammesse ad integrazione dei foraggi, nell’alimentazione delle vacche in lattazione, degli
animali in asciutta e delle manze oltre i 7 mesi di età destinate alla produzione del latte
per la trasformazione in formaggio GRANA PADANO D.O.P..
Cereali e loro derivati:
- Mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati
sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come
fiocchi, gli estrusi, i micronizzati.
Pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in Pastone integrale di mais o in
Pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in Pastoni di farina umida.
Semi oleaginosi loro derivati
- soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione
espeller, sottoposti anche a trattamenti termici.
Tuberi e radici, loro prodotti
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- Patata e relativi derivati.
Foraggi disidratati
- Essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali,
trinciati, sfarinati o pellettati.
Derivati dell'industria dello zucchero
- Polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate;
- melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un
valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.
Semi di Leguminose, carrube
- Pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e relativi derivati.
- Carrube: essiccate e relativi derivati.
Grassi
- Grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da oli di
origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come
supporti per “additivi” e “premiscele”.
Minerali
- Sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.
Additivi
- Vitamine, oligoelementi, amminoacidi (rumino-protetti), aromatizzanti, antiossidanti,
autorizzati dalla vigente legislazione. Antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo
quelli naturali o natural-identici.
Ulteriori precisazioni sulla possibilità di utilizzo di nuovi additivi ammessi dalla
legislazione saranno fornite dal Consorzio tramite la propria Commissione.
Varie
- È ammesso l’utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle “premiscele”.
Art. 5
Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto.
Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve avere una temperatura non
inferiore agli 8°C.
È ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di due munte miscelate dopo
averlo lasciato riposare e affiorare naturalmente.
È pure ammessa la lavorazione del latte di due munte miscelate di cui una sola delle due è
lasciata riposare e affiorare naturalmente.
Disciplinare GRANA PADANO D.O.P.
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Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a
temperatura compresa tra 8 e 20°C, in modo che il rapporto grasso/caseina nella caldaia
sia compreso tra 0,80 e 1,05. Per il Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte in
caldaia massimo è di 1,15. Detto rapporto è altresì consentito per ogni altro caso in cui il
latte proveniente dalla miscela di due munte preveda che una delle due sia lasciata
riposare.
Il latte, dalla stalla alla sua lavorazione, non può subire alcun trattamento fisico,
meccanico o termico, che ne modifichi lo status di latte crudo naturale.
Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata, in rame o con
rivestimento interno in rame.
È ammesso l’uso di lisozima, tranne che per il Trentingrana, fino ad un massimo di 2,5 g
per 100 chilogrammi di latte.
È obbligatorio aggiungere, tranne per il Trentingrana, al latte contenuto in ogni
caldaia il tracciante (di cui all’articolo 2) consegnato dal Consorzio per la Tutela
del Formaggio GRANA PADANO per garantire l’autenticità del formaggio GRANA
PADANO D.O.P..
La coagulazione è ottenuta con caglio di vitello, previa aggiunta di siero innesto naturale.
Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di acidità di fermentazione del siero innesto
a 24 ore inferiore a 26° Soxhlet Henkel/50ml è ammessa, fino ad un massimo di dodici
volte all’anno, l’aggiunta di batteri lattici autoctoni, quali Lactobacillus helveticus e/o lactis
e/o casei, all’inizio della preparazione del siero innesto per il giorno successivo.
La cagliata è rotta in granuli fini e cotta fino a quando i granuli diventano elastici, a una
temperatura massima di 56°C e lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima
caldaia, fino ad un massimo di 70 minuti a decorrere da fine cottura.
Viene poi immessa nelle apposite fascere, per almeno 48 ore, che imprimono i
contrassegni di origine e quindi in salamoia per un periodo di tempo fra i 14 e i 30 giorni a
decorrere dalla messa in salamoia.
La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambiente con
temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi a decorrere dalla formatura.
Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina nella parte di pasta situata
ad un centimetro sotto crosta prelevata a metà altezza dello scalzo, misurato con metodo
fluorimetrico, e comunque compatibile con l’impiego di latte crudo e che altresì rispetta
tutti i parametri previsti dal presente disciplinare all’articolo 2 viene sottoposto ad
espertizzazione, non prima del compimento dell’ottavo mese dalla formatura.
L’espertizzazione darà quindi luogo alla marchiatura a fuoco, oppure darà luogo alla
cancellazione dei contrassegni d’origine impressi dalle fascere, mediante retinatura o
sbiancatura, qualora il prodotto non abbia le caratteristiche richieste dall’articolo 2.
Disciplinare GRANA PADANO D.O.P.
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Il prodotto non può essere commercializzato come GRANA PADANO D.O.P. prima del
compimento effettivo del nono mese di età. Prima di detto termine il formaggio non può
uscire dalla zona di produzione.
Art. 6
Il controllo per l’applicazione del presente Disciplinare di produzione è svolto
conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 del Reg. CE n. 510/2006.
Art. 7
Il condizionamento del prodotto GRANA PADANO D.O.P., inteso come qualsivoglia
tipologia e pezzatura – sia in porzioni che grattugiato, sia munito che privo di crosta
(scalzo) - con impiego della Denominazione di Origine Protetta e del logo che lo
contraddistingue, può avvenire unicamente ad opera di soggetti titolari di apposita
autorizzazione al confezionamento rilasciata dal Consorzio di Tutela, soggetto riconosciuto
e incaricato a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526.
Sono previste due distinte autorizzazioni al confezionamento, l’una relativa agli spicchi con
crosta e l’altra relativa al grattugiato. Qualsiasi tipologia di prodotto confezionato che non
riporti la crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o simili) è assimilata al
grattugiato e soggetta alle prescrizioni previste per lo stesso.
L’autorizzazione al preconfezionamento non è richiesta nel solo caso del cosiddetto
“preincartato”, ossia qualora la confezione venga preparata nel punto vendita.
VINCOLI TERRITORIALI PER LA TIPOLOGIA ‘GRATTUGIATO’
Al fine di salvaguardare nel migliore dei modi la qualità, assicurare la rintracciabilità e
garantire il controllo del prodotto, le autorizzazioni al confezionamento del formaggio
GRANA PADANO D.O.P. per la tipologia ‘grattugiato’ e per le tipologie ad esso assimilate
potranno essere rilasciate unicamente a soggetti economici operanti all’interno della zona
di produzione individuata all’articolo 3 e limitatamente allo stabilimento ubicato nella
predetta zona.
Per il rilascio delle autorizzazioni in questione sarà necessario il preventivo nulla osta da
parte dell’Organismo di controllo incaricato, a seguito degli opportuni accertamenti da
quest’ultimo effettuati presso la ditta richiedente.
LIMITI E CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEGLI SFRIDI DI GRANA PADANO
D.O.P. NELLA PRODUZIONE DI GRANA PADANO ‘GRATTUGIATO’
L’utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di Grana Padano
D.O.P. in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini
etc. per la produzione di Grana Padano grattugiato, è consentito unicamente
alle seguenti condizioni:
a) Deve essere comunque rispettata la percentuale massima di crosta del 18%,
di cui al precedente Art. 2.
b) Deve essere sempre garantita la tracciabilità delle forme intere di Grana
Padano D.O.P. dalle quali provengono gli sfridi. A tale fine, per poter
Disciplinare GRANA PADANO D.O.P.
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utilizzare gli sfridi delle lavorazioni è necessario compilare l’apposita scheda
di lavorazione, fornita dal Consorzio di Tutela, riportando il numero di
matricola del caseificio produttore, il mese e l’anno di produzione e gli
estremi del documento di arrivo che consenta di risalire all’entrata delle
forme in questione, nonché il quantitativo di sfridi ottenuti dalla lavorazione
delle medesime.
c) Nel caso di impiego differito e/o di trasferimento da uno stabilimento
all’altro, gli sfridi dovranno essere tenuti distinti per matricola e mese di
produzione. Al fine di facilitare i controlli sui contenitori o sugli involucri
contenenti gli sfridi, dovranno essere chiaramente indicati i rispettivi numeri
di matricola del caseificio produttore, ed il relativo mese ed anno di
produzione.
d) Il trasferimento degli sfridi è consentito soltanto nell’ambito della stessa
azienda, o gruppo aziendale, ed unicamente all’interno della zona d’origine.
E’ quindi vietata la commercializzazione degli sfridi da destinare alla
produzione di Grana Padano grattugiato.
UTILIZZO DI GRANA PADANO D.O.P. IN PRODOTTI COMPOSTI, ELABORATI O
TRASFORMATI
I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. "GRANA PADANO", anche a seguito
di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in
confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo
comunitario, a condizione che gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della
D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali.
Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a
vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta.
Art. 8
Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della
Denominazione di Origine Protetta GRANA PADANO e che deve dunque comparire tanto
sulle forme intere quanto su tutte le confezioni di formaggio GRANA PADANO D.O.P. in
porzioni e grattugiato è costituito da un disegno romboidale, attraversato, in
corrispondenza della diagonale minore, da una grande fascia delimitata da due strisce
parallele superiori e da due strisce parallele inferiori; nel centro della fascia sono iscritte,
disposte su due righe, le parole “GRANA” e “PADANO”, in carattere stampatello maiuscolo.
Dentro gli angoli superiore e inferiore del romboide, aventi i vertici arrotondati, sono
iscritte rispettivamente le iniziali “G” e “P”.
Il formaggio GRANA PADANO D.O.P. è individuato mediante i contrassegni:
A) SULLE FORME:
1 – della tipologia GRANA PADANO
Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle forme all’atto della
formatura si compongono di una serie di losanghe romboidali tratteggiate che riportano al
Disciplinare GRANA PADANO D.O.P.
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loro interno alternativamente le parole “GRANA “ e “PADANO” scritte in caratteri maiuscoli
e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati, sfalsate tra loro e ripetute in continuo
su tutto il giro della forma, salvo uno spazio vuoto destinato all’apposizione del marchio a
fuoco GRANA PADANO come sopra individuato; al centro figura un quadrifoglio, che
riporta al suo interno, dall’alto in basso, le due lettere, in carattere maiuscolo, che
costituiscono la sigla della provincia nella quale è situato il caseificio produttore, il numero
di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura “DOP”, oltre a
due piccoli ovali e due piccoli cerchi che interrompono ciascuno una losanga tratteggiata,
posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso
alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento
di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato
all’apposizione del marchio a fuoco GRANA PADANO, compare l’indicazione del mese e
dell’anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui
di seguito riprodotto si riferisce all’effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle
fascere l’ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo CE figura alla destra
del quadrifoglio e lo spazio per il marchio a fuoco e l’indicazione del mese ed anno di
produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.
sviluppo in piano dell’effetto finale sul formaggio:
2 – della tipologia TRENTINGRANA
Unicamente per il GRANA PADANO D.O.P. prodotto nella Provincia autonoma di Trento, e
a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di
vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, ovvero nell’intero
Disciplinare GRANA PADANO D.O.P.
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territorio amministrativo dei comuni della provincia autonoma di Bolzano indicati al
precedente articolo 3, alimentate con foraggi con esclusione, per tutto l’anno, di insilati di
ogni tipo, è consentito riportare i contrassegni di seguito descritti e riprodotti.
Le specifiche fasce marchianti previste per la tipologia TRENTINGRANA come sopra
individuata si compongono di una fila in alto e una in basso di losanghe romboidali
tratteggiate attraversate dalla parola “TRENTINO”, scritta in caratteri maiuscoli e
leggermente inclinati verso destra e tratteggiati; nella parte centrale, fra le forme stilizzate
di alcune montagne, si leggono le parole “TRENTINO” scritte bifrontali; al centro figura un
quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall’alto in basso, le due lettere “TN” in carattere
maiuscolo, sigla della provincia di Trento nella quale è situato il caseificio produttore, il
numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura “DOP”,
oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e
sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE,
che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del
quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all’apposizione del marchio a fuoco GRANA
PADANO, compare l’indicazione del mese e dell’anno di produzione, rispettivamente con
tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all’effetto
finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l’ordine degli elementi citati appare
invertito, ovvero il bollo CE figura alla destra del quadrifoglio e lo spazio per il marchio a
fuoco e l’indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del
quadrifoglio medesimo.
sviluppo in piano dell’effetto finale sul formaggio:
Disciplinare GRANA PADANO D.O.P.
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L’azione identificativa dell’origine da parte delle fasce marchianti è integrata con
l’apposizione di una placca di caseina, recante la scritta “GRANA PADANO”, l’anno di
produzione e un codice alfanumerico, che identifica in maniera univoca ogni singola forma,
al fine di garantire in modo esatto la tracciabilità del prodotto.
Il formaggio Grana Padano stagionato per almeno 20 mesi dalla formatura all’interno della
zona di produzione e che presenti le caratteristiche qualitative sottoriportate, può essere
individuato come “RISERVA”:
- scelto sperlato;
- pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia;
- colore omogeneo bianco o paglierino;
- assenza di odori anomali;
- sapore fragrante e delicato.
L’appartenenza alla categoria “Grana Padano RISERVA” viene sancita da un secondo
marchio a fuoco, apposto sullo scalzo delle forme a richiesta degli operatori, con le stesse
modalità previste per l’apposizione del marchio D.O.P..
Il marchio in questione è costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente
al centro da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia
inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola “RISERVA”, in carattere
maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola “OLTRE”, in carattere
maiuscolo, e il numero “20”, mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola “MESI”,
sempre in carattere maiuscolo.
La riproduzione del marchio a fuoco in questione è la seguente:
Il marchio viene apposto in prossimità del quadrifoglio, dalla parte opposta a quella dove
già figura il marchio a fuoco GRANA PADANO.
B) SULLE CONFEZIONI
Il formaggio confezionato dai confezionatori autorizzati deve riportare sulle confezioni il
logo GRANA PADANO.
Nella riproduzione sulle confezioni, il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei
requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di Origine Protetta GRANA PADANO,
così come descritto all’inizio del presente articolo, insiste su uno sfondo di colore pantone
109 c di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per il nero.
Disciplinare GRANA PADANO D.O.P.
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I parametri per riprodurre il logo sulle confezioni sono i seguenti:
Disciplinare GRANA PADANO D.O.P.
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Font: FUTURA BOLD
Dimensione minima consentita:
Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento dei requisiti
di qualità mediante l’espertizzazione, sono previste le seguenti ulteriori categorie di
prodotto: il “Grana Padano OLTRE 16 MESI” e il “Grana Padano RISERVA”.
Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria “Grana Padano OLTRE
16 MESI”, il logo GRANA PADANO come sopra descritto è completato dalla specifica
“OLTRE 16 MESI”, disposta su una sola riga e realizzata in carattere nero e su sfondo
giallo pantone 109 c, con le parole “OLTRE” e “MESI”, in carattere maiuscolo, poste fra
due strisce parallele una sopra e una sotto le parole medesime.
I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti:
Disciplinare GRANA PADANO D.O.P.
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Disciplinare GRANA PADANO D.O.P.
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Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria “Grana
Padano RISERVA”, oltre al logo GRANA PADANO come sopra descritto, compare
la riproduzione del marchio a fuoco RISERVA.
Il logo in questione risulta così composto: disegno circolare, attraversato
trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una striscia
superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la
parola “RISERVA”, in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono
iscritti la parola “OLTRE”, in carattere maiuscolo, e il numero “20”, mentre
dentro quella inferiore è iscritta la parola “MESI”, sempre in carattere
maiuscolo.
Il disegno in questione è realizzato in colore giallo pantone 109 c ed insiste su
uno sfondo di colore nero di forma corrispondente ma leggermente più ampio
del tratto per il giallo.
I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti: