MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 FEBBRAIO 2007
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.
(GU n. 54 del 6-3-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Vista la domanda presentata dal comitato promotore per il
riconoscimento della D.O.P. del «Formaggio di Fossa di Sogliano al
Rubicone e Talamello», con sede in Sogliano al Rubicone
(Forli-Cesena), piazza Garibaldi - Palazzo Marcosanti, intesa ad
ottenere la registrazione della denominazione «Formaggio di Fossa di
Sogliano al Rubicone e Talamello», ai sensi dell'art. 5 del citato
regolamento n. 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 1034 del 21 dicembre 2006 con la quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario
competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il comitato promotore per il
riconoscimento della D.O.P. del «Formaggio di Fossa di Sogliano al
Rubicone e Talamello», ha chiesto la protezione a titolo transitorio
della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per
esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da
qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente
all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione Formaggio di
Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, in attesa che l'organismo
comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della
denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore
per il riconoscimento della D.O.P. del «Formaggio di Fossa di
Sogliano al Rubicone e Talamello», assicuri la protezione a titolo
transitorio e a livello nazionale della denominazione Formaggio di
Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, secondo il disciplinare di
produzione allegato alla nota n. 1034 del 21 dicembre 2006 sopra
citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano
al Rubicone e Talamello.
Art. 2.
La denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e
Talamello e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al
disciplinare di produzione, trasmesso con nota n. 1034 del
21 dicembre 2006 all'organismo comunitario competente.
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione Formaggio di
Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, come denominazione di
origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della
protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla
domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2007
Il direttore generale: La Torre