MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 OTTOBRE 2007

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Piacentinu Ennese", per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

(GU n. 239 del 13-10-2007 )

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 5. comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento:
  Vista  la  domanda presentata dal consorzio di tutela del formaggio "Piacentinu  Ennese",  con sede in Enna, via Scifitello n. 54, intesa ad  ottenere la registrazione della denominazione "Piacentinu Ennese" ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
  Vista  la  nota  protocollo  n. 16579 del 25 settembre 2007, con la quale  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione. unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con la quale il consorzio di tutela del formaggio "Piacentinu  Ennese",  ha  chiesto la protezione a titolo transitorio della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, da qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente all'eventuale   mancato   accoglimento  della  citata  istanza  della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione "Piacentinu Ennese",  in  attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento della domanda avanzata dal consorzio di tutela del  formaggio  "Piacentinu  Ennese", assicuri la protezione a titolo transitorio  e  a  livello  nazionale della denominazione "Piacentinu Ennese"  secondo  il  disciplinare  di  produzione allegato alla nota protocollo n. 16579 del 25 settembre 2007, sopra citata;
 
Decreta:
 
Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione "Piacentinu Ennese".
 
      
Art. 2.
  La  denominazione  "Piacentinu  Ennese"  e'  riservata  al prodotto ottenuto  in conformita' al disciplinare di produzione, trasmesso con nota   n.  16579  del  25 settembre  2007  all'organismo  comunitario competente  e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it
 
      
Art. 3.
  La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della  denominazione "Piacentinu Ennese"  come  denominazione  di origine protetta ricade sui soggetti che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui all'art. 1.
 
      

 

Art. 4.
  La  protezione  transitoria  di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla  data  in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 2 ottobre 2007
 
                                      Il direttore generale: La Torre