MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 DICEMBRE 2007

 

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento» quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla specialita' tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006.

(GU n. 6 del 8-1-2008)

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo  alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli  e  alimentari  e  in  particolare  l'art.  21 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2082/92;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  2527/1998  della  Commissione del 25 novembre  1998,  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella»;
  Visti  gli  articoli 14  e  15  del  predetto  Regolamento  (CE) n. 509/2006, concernenti i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali,  sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Visto  il decreto 22 ottobre 2002 e rinnovato da ultimo con decreto 12 ottobre  2005,  con  il  quale  l'Agenzia  per  la  Garanzia della Qualita'  in  Agricoltura  A.Q.A.  con  sede  legale  in  San Michele all'Adige  (Trento),  via  E.  Mach  n.  1,  e'  stata autorizzata ad effettuare  i  controlli  sulla  Specialita'  Tradizionale  Garantita «Mozzarella»;
  Vista  la  legge  della  Provincia  Autonoma di Trento del 2 agosto 2005,  n.  14  «Riordino  del  sistema  provinciale  della  ricerca e dell'innovazione.  Modificazioni  delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28,  sull'Istituto  agrario  di  San  Michele  all'Adige,  e di altre disposizioni  connesse» che mutando la natura giuridica della Agenzia per la Garanzia della Qualita' in Agricoltura A.Q.A., a decorrere dal 1° gennaio   2008,   non  consente  il  mantenimento  della  suddetta autorizzazione ad operare il controllo sulla Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella» quale Autorita' Pubblica Designata;
  Vista  la  comunicazione  in data 19 dicembre 2007, con la quale la Provincia  Autonoma di Trento chiede di autorizzare, per il controllo della    Specialita'    Tradizionale   Garantita   «Mozzarella»,   in sostituzione   della  Agenzia  per  la  Garanzia  della  Qualita'  in Agricoltura  A.Q.A,  la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento quale Autorita' Pubblica Designata;
  Considerato  che  la  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  di  Trento  ha  predisposto il piano di controllo per la Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella»;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella»;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 14 e 15 del Regolamento  (CE)  n.  509/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita' nazionale preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni e le Province Autonome;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 
Decreta:
 
Art. 1.
  La  Camera  di  Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento  con  sede  in  Trento, via Calepina n. 13, e' designata quale Autorita'  pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste  dagli articoli 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 509/2006 per la  Specialita'  Tradizionale  Garantita  «Mozzarella», registrata in ambito  europeo  con  Regolamento (CE) n. 2527/1998 della Commissione del 25 novembre 1998.

 

Art. 2.
  La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per la Camera di Commercio,   Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Trento  del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre  1999,  n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente  che  lo  stesso  art.  14  individua  nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 3.
  La  Camera  di  Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento  dovra'  assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  nel  relativo  disciplinare  di  produzione  e  che  sulle confezioni   con  le  quali  viene  commercializzata  la  Specialita' Tradizionale  Garantita  «Mozzarella»,  venga  apposta  la  dicitura: «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) 509/2006».
Art. 4.
  La  Camera  di  Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento  non  puo'  modificare  le modalita' di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la Specialita'   Tradizionale   Garantita   «Mozzarella»,   cosi'   come depositati  presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 
  La  Camera  di  Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento   comunica  e  sottopone  all'approvazione  ministeriale  ogni variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella documentazione   presentata,   la   composizione   del   Comitato  di certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 1° gennaio 2008.
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto legittimato  ai  sensi  dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999,  n.  526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione   di  confermare  la  Camera  di  Commercio,  Industria, Artigianato  e  Agricoltura di Trento o proporre un nuovo soggetto da scegliersi  tra  quelli  iscritti  «nell'elenco»  di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 
  Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di Trento e' tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

 

Art. 6.
  La  Camera  di  Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento   comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo  della  Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
Art. 7.
  La  Camera  di  Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento  immette  anche  nel  sistema  informativo del Ministero delle politiche   agricole   alimentari  e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della Specialita'  Tradizionale  Garantita  «Mozzarella»,  rilasciate  agli utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate   dal   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e  dall'art.  8,  sono  simultaneamente resi noti anche alla Provincia Autonoma di Trento.
 
Art. 8.
  La  Camera  di  Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento  e'  sottoposta  alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Provincia Autonoma di  Trento,  ai  sensi  dell'art.  53, comma 12 della legge 24 aprile 1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999 n. 526. 
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 24 dicembre 2007
 
                                      Il direttore generale: La Torre