MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 febbraio 2008

Autorizzazione dell'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pecorino di Filiano, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

(GU n. 42 del 19-2-2008)

                       IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il   decreto  10 giugno  2004  relativo  all'autorizzazione
all'organismo    denominato    Agroqualita'   -   Societa'   per   la
certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare   -  Spa,  ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  «Pecorino di Filiano»
protetta  transitoriamente  a livello nazionale con decreto 1° aprile
2004;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 1485/2007 del 14 dicembre 2007 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano»;
  Considerato  che l'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per
la  certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  -  Spa,  ha
adeguato   il   piano   gia'   predisposto  per  il  controllo  della
denominazione  «Pecorino  di  Filiano»  apportando  le modifiche rese
necessarie  dalla  registrazione a livello europeo come denominazione
di  origine  protetta  mediante  il  gia'  citato Regolamento (CE) n.
1485/2007 del 14 dicembre 2007;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione   concessa   con   decreto   del  10 giugno  2004,
all'organismo denominato «Agroqualita' Societa' per la certificazione
della  qualita' nell'agroalimentare - Spa», ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  protetta  transitoriamente  a livello nazionale
«Pecorino  di Filiano» e' da considerarsi riferita alla denominazione
di  origine  protetta  «Pecorino  di  Filiano»,  registrata in ambito
europeo con Reg. (CE) 1485/2007 del 14 dicembre 2007.

              Art. 2.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  la durata di tre anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Alla  scadenza  del  terzo  anno,  il soggetto legittimato ai sensi
dell'art.  14,  comma 8  della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra'
comunicare   all'Autorita'   nazionale  competente,  l'intenzione  di
confermare  l'organismo  denominato  Agroqualita'  -  Societa' per la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare - Spa, o proporre
un  nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di
cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della  qualita'  nell'agroalimentare  - Spa, e' tenuto ad adempiere a
tutte   le   disposizioni  complementari  che  l'autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 febbraio 2008
Il direttore generale: La Torre