MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 febbraio 2008
Autorizzazione dell'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pecorino di Filiano, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.
(GU n. 42 del 19-2-2008)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 10 giugno 2004 relativo all'autorizzazione
all'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, ad
effettuare i controlli sulla denominazione «Pecorino di Filiano»
protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 1° aprile
2004;
Visto il Regolamento (CE) n. 1485/2007 del 14 dicembre 2007 con il
quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della
denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano»;
Considerato che l'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per
la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, ha
adeguato il piano gia' predisposto per il controllo della
denominazione «Pecorino di Filiano» apportando le modifiche rese
necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione
di origine protetta mediante il gia' citato Regolamento (CE) n.
1485/2007 del 14 dicembre 2007;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa con decreto del 10 giugno 2004,
all'organismo denominato «Agroqualita' Societa' per la certificazione
della qualita' nell'agroalimentare - Spa», ad effettuare i controlli
sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale
«Pecorino di Filiano» e' da considerarsi riferita alla denominazione
di origine protetta «Pecorino di Filiano», registrata in ambito
europeo con Reg. (CE) 1485/2007 del 14 dicembre 2007.
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi
dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra'
comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di
confermare l'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, o proporre
un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di
cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione,
l'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della qualita' nell'agroalimentare - Spa, e' tenuto ad adempiere a
tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale
competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2008
Il direttore generale: La Torre