MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 febbraio 2008

 

Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"» quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Vastedda della Valle del Belice» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 novembre 2007.

(GU n. 42 del 19-2-2008)

             IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 novembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 290
del  14 dicembre 2007, relativo alla protezione transitoria accordata
a  livello  nazionale  alla  denominazione  Vastedda  della Valle del
Belice,  trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come
denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art.  14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Siciliana con la quale
il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
Vastedda   della   Valle   del   Belice   l'Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri», con sede in Palermo, via Gino
Marinuzzi n. 3;
  Considerato  che  l'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  per la
Sicilia  «A.  Mirri»,  ha  predisposto  il  piano di controllo per la
denominazione  Vastedda  della  Valle  del  Belice conformemente allo
schema tipo di controllo;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1  del  citato  art. 14 della legge
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  Regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione  del  provve-dimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'«Istituto   Zooprofilattico   Sperimentale  per  la  Sicilia  "A.
Mirri"»,  con  sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, e' designata
quale  Autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare le funzioni di
controllo  previste  dagli  articoli 10  e 11 del Regolamento (CE) n.
510/2006  per  la  denominazione  Vastedda  della  Valle  del Belice,
protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 novembre
2007.
                   Art. 2.
  L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri» del
rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo'
essere  sospesa  o  revocata  ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della
legge  n.  526/1999  qualora l'organismo non risulti piu' in possesso
dei  requisiti  ivi  indicati,  con  decreto dell'Autorita' nazionale
competente  che  lo  stesso  art.  14  individua  nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
                               Art. 3.
  L'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
non   puo'   modificare  le  modalita'  di  controllo  e  il  sistema
tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la
denominazione  Vastedda della Valle del Belice, cosi' come depositati
presso  il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  L'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
comunica  e  sottopone  all'approvazione ministeriale ogni variazione
concernente  il  personale  ispettivo  indicato  nella documentazione
presentata,  la  composizione  del Comitato di certificazione o della
struttura  equivalente  e  dell'organo  decidente  i ricorsi, nonche'
l'esercizio  di  attivita' che risultano oggettivamente incompatibili
con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
  Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente
articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
  L'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli obiettivi delineati nelle
premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti
nel  relativo  disciplinare  di  produzione,  consultabile  nel  sito
istituzionale       di       questo      Ministero      all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it  e  che  sulle  confezioni  con le quali
viene  commercializzata  la  denominazione  Vastedda  della Valle del
Belice,  venga  apposta  la  dicitura: «Garantito dal Ministero delle
politiche  agricole  alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del
Regolamento (CE) 510/2006».
                  Art. 4.
  L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere
dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al
riconoscimento della denominazione Vastedda della Valle del Belice da
parte   dell'organismo   comunitario.   Nell'ambito  del  periodo  di
validita'     dell'autorizzazione,     l'Istituto     Zooprofilattico
Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri» e' tenuta ad adempiere a tutte
le  disposizioni  complementari che l'Autorita' nazionale competente,
ove lo ritenga utile, decida di impartire.
                      Art. 5.
  L'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
comunica  con  immediatezza,  e  comunque con termine non superiore a
trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo
della  denominazione  Vastedda  della Valle del Belice anche mediante
immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e forestali delle quantita' certificate e degli
aventi diritto.
                    Art. 6.
  L'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
immette   nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  tutti gli elementi conoscitivi di
carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed
adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad
approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad
evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi
utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione
Vastedda  della  Valle  del  Belice  rilasciate agli utilizzatori. Le
modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi
elementi  conoscitivi individuati nel primo comma del presente art. e
nell'art.  5,  sono  simultaneamente  resi  noti  anche  alla regione
Siciliana.
                            Art. 7.
  L'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, a ai sensi
dall'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 febbraio 2008
                                      Il direttore generale: La Torre