MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"» quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Vastedda della Valle del Belice» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 novembre 2007.
(GU n. 42 del 19-2-2008)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 290
del 14 dicembre 2007, relativo alla protezione transitoria accordata
a livello nazionale alla denominazione Vastedda della Valle del
Belice, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come
denominazione di origine protetta;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle
denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Siciliana con la quale
il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorita' pubblica da
designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
Vastedda della Valle del Belice l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri», con sede in Palermo, via Gino
Marinuzzi n. 3;
Considerato che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la
Sicilia «A. Mirri», ha predisposto il piano di controllo per la
denominazione Vastedda della Valle del Belice conformemente allo
schema tipo di controllo;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento
(CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provve-dimento di
autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A.
Mirri"», con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, e' designata
quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di
controllo previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.
510/2006 per la denominazione Vastedda della Valle del Belice,
protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 novembre
2007.
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri» del
rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso
dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale
competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 3.
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema
tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la
denominazione Vastedda della Valle del Belice, cosi' come depositati
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione
concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione
presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della
struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche'
l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili
con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle
premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti
nel relativo disciplinare di produzione, consultabile nel sito
istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it e che sulle confezioni con le quali
viene commercializzata la denominazione Vastedda della Valle del
Belice, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del
Regolamento (CE) 510/2006».
Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al
riconoscimento della denominazione Vastedda della Valle del Belice da
parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di
validita' dell'autorizzazione, l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri» e' tenuta ad adempiere a tutte
le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente,
ove lo ritenga utile, decida di impartire.
Art. 5.
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a
trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo
della denominazione Vastedda della Valle del Belice anche mediante
immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli
aventi diritto.
Art. 6.
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di
carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed
adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad
approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad
evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi
utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione
Vastedda della Valle del Belice rilasciate agli utilizzatori. Le
modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi
elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente art. e
nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione
Siciliana.
Art. 7.
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, a ai sensi
dall'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2008
Il direttore generale: La Torre