MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Ricotta Romana»

(GU n. 26 del 31-1-2008)

    Il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione  della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», registrata con regolamento (CE) n. 737 del 13 maggio 2005, nel quadro della  procedura prevista dal regolamento (CE) 510/2006 del Consiglio del  20 marzo 2006, presentata dal Consorzio di tutela Ricotta Romana con sede in via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma.
    Considerato   che  l'istanza  di  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  D.O.P.  «Ricotta  Romana»  riguarda in particolare alcuni parametri del prodotto all'atto dell'immissione al consumo.
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;
    Considerato  altresi'  che l'art. 9 del regolamento (CE) 510/2006 prevede  la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle  denominazioni registrate.
    Il  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della regione Lazio circa la richiesta di  modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione del disciplinare  di  produzione della D.O.P. «Ricotta Romana» cosi' come modificato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate  al  Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle politiche  di  sviluppo  -  Direzione  generale  per  la qualita' dei prodotti  agroalimentari  -  QPA  III, via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  presente proposta, daisoggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazioneda  parte  del  predetto  Ministero,  prima  della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Disciplinare di produzione denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»
 
Art. 1.
Denominazione e sua tutela
    La Denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ricotta Romana» e'  riservata  esclusivamente  a quel prodotto caseario, rispondente alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
    All'atto  dell'immissione al consumo la «Ricotta Romana» presenta le seguenti caratteristiche:
      prodotto: fresco;
      pasta: bianca, a struttura grumosa;
      sapore: dolciastro di latte;
      pezzatura: fino a 2 kg;
      contenuto lipidico: minimo 40% sulla materia secca.
Art. 3.
Delimitazione dell'area di produzione
    Il   siero  deve  essere  ottenuto  da  latte  intero  di  pecora proveniente  dal  territorio  della  regione  Lazio. Le operazioni di lavorazione-trasformazione  e  di  condizionamento  dello  stesso  in «Ricotta  Romana»  devono  avvenire nel solo territorio della regione Lazio,  come meglio individuato dalla cartografia allegata al fine di garantire la tracciabilita' ed assicurare i controlli.
Art. 4.
Elementi  comprovanti  che  il  prodotto  e'  originario  della  zona geografica di cui all'art. 3
    Gli   elementi   che   comprovano  l'origine  del  prodotto  sono costituiti da:
      1) riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:         M.P.  Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia  nella  Roma  repubblicana.  Il  latte di pecora aveva tre destinazioni:   religiosa/sacrificale;   alimentare   come   bevanda; trasformazione   in   formaggi  di  pecora  freschi  e  stagionati  e l'utilizzo del siero residuo per ottenere la ricotta;
        Galeno al cap. XVII del libro degli alimenti «Della natura et vertu di cibi» (1572), precisa «cio' che presso Galeno ed i Greci era detto oxygala e' cio' che noi, ora chiamiamo ricotta»;
        Mario  Vizzardi,  nel suo libro «Formaggi italiani», sostiene che  la  ricotta sia originaria della agro romano e la sua diffusione si  deve a S. Francesco d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una localita'  laziale  per  la realizzazione di un presepio, insegno' ai pastori l'arte di produrre la ricotta;
        Columella,  nel VII capitolo del «De re rustica», descrive le tecniche casearie della ricotta;
        Ercole  Metalli,  in  «Usi  e costumi della campagna romana», anno  1903, parlando dei pecorari riporta «... Pongono poi nuovamente la caldaia al fuoco per estrarne la ricotta ... La ricotta, insieme a poco pane, rappresenta il loro esclusivo alimento, ...»;
        Trinchieri  in  «Vita di pastori nella campagna romana», anno 1953, descrive le tecniche di produzione della ricotta romana;
        Tomasetti  nel  suo  libro  «La  campagna romana», anno 1910, riporta quanto segue «Quanto allo stato del pecoraio ... sua paga e', tra  generi  e  denaro,  di una lira e cinquanta centesimi al giorno, oltre il pane, il sale, la ricotta e la polenta.»;
        R.  Marracino, nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia» anno 1962,  riferendosi  al  1950,  nel  cap. XXII «La rinomata ricotta in salvietta  romana  altra  non  e' che la prima affiorata, da un siero ricco  di  grasso,  e che e' la piu' pastosa, la piu' grassa, la piu' fiene e saporita»;
      2) riferimenti culturali:
        nella  mostra  «Migrazione  e  lavoro»  storia  visiva  della campagna  romana  del  1900,  a  cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo  numerose  fotografie  raffiguranti pecorari che mangiano la ricotta contenuta nella fiscella;
        Tomasetti  nel  suo  libro  «La  campagna  romana» anno 1910, riporta  quanto  segue  «Ad alcuni santi sonosi attribuite protezione speciali,  tuttora  riconosciute  dai  campagnoli;  a S. Martino, per esempio, quella delle bestie cornute e della ricotta ...»;
        Ercole  Metalli,  nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana»,  anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza  e  monticazione, il vergaro all'arrivo della masseria in un  luogo di sosta, offra in regalo un po' di «ricotta che durante il viaggio il vergaro facilmente dispensa»;
        dalla  raccolta  di  usi  e  di  consuetudini  vigenti  nella provincia  di  Roma  della  CCIAA  dell'anno  1951, al capitolo X, si mettono   in   evidenza  i  modi,  le  forme  di  contrattazione,  di compra-vendita della ricotta;
        Trinchieri  in  «Vita di pastori nella campagna romana», anno 1953,  descrive  il  pasto  dei pastori «acqua cotta - ... ai pastori veniva  somministrato  per  pasto  solo  pane e ricotta. Il primo nel quantitativo di un chilo a persona, la seconda nella quantita' di una cucchiarata colma ... Il caciaro aveva l'incarico di somministrare la ricotta»;
        Romolo   Trinchieri  in  «Vita  dei  pastori  nella  campagna romana»,  del  1953, ci descrive la capanna dei pastori: «C'e' quindi una  capanna  principale  che  sovrasta  per  altezza e dimensione le altre,  nella  quale  abitano i pastori senza famiglia, dove si fa la cucina collettiva e dove si lavora il formaggio e la ricotta»;
      3) riferimenti statistici:
        la  presenza  del  prodotto  sui  mercati dell'intera regione Lazio,   e'   avvalorata  dai  dati  rilevati  sui  mercuriali  delle rispettive  CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977; dalla  Borsa  merci della CCIAA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998;
      4)  riferimenti  sociali  ed  economici,  quali  la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:
        la  tenuta  di  Castel  di  Guido:  da  una comunicazione del direttore,  l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora;  questo  in  parte  veniva  venduto  tal  quale  ed  in parte utilizzato  per la produzione di ricotta romana, come si evince dalla contabilita'  di  masseria  siglata  dal  vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965;
        la  masseria  Gasparri,  dai  cui libri contabili si mette in evidenza  il  prezzo  al  chilo  e  i  chilogrammi totali prodotti di ricotta  romana  nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70  centesimi  al  chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo,  per  un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg);
      5) riferimenti folkloristici:
        da  circa  30  anni si svolge, nel comune di Barbarano Romano (Viterbo) la festa campestre dell'attozzata (ricotta di pecora). 
        dal  1978  si  svolge  nel  comune  di  Fiamignano (Rieti) la «Mostra rassegna ovina» con sagra della pecora e dei suoi prodotti;
      6) riferimenti gastronomici:
        la  ricotta romana, oltre ad essere consumata come pietanza a se', trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.
    L'origine   e'   comprovata,   inoltre,   dall'iscrizione   degli allevatori,  dei  produttori  e  confezionatori  in  appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.
Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto
    Materia  prima:  la  materia  prima  della  «Ricotta  romana»  e' costituita  dal  siero  di  latte  intero  di pecora delle razze piu' diffuse  nell'area  geografica di cui all'art. 3, quali: Sarda e suoi incroci,  Comisana  e  suoi  incroci,  Sopravvissana  e suoi incroci, Massese e suoi incroci.
    Il  siero,  componente liquida della coagulazione del latte, deve essere  ottenuto  dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata  destinata alla produzione dei formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore proveniente dal territorio di cui all'art. 3.
    Il  siero risulta essere «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle  pecore  da  latte,  costituita da foraggi di pascoli naturali, prati  pascoli  ed  erbai caratteristici del territorio della regione Lazio.  Il  prodotto  che  ne  deriva,  la «Ricotta romana» assume un caratteristico  sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.
    Il  siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:
      residuo secco magro: non inferiore a 5,37%;
      proteine: non inferiore a 1,09%;
      grasso: non inferiore a 0,35%;
      lattosio: non inferiore a 3,55%;
      ceneri: non inferiore a 0,4%.
    Per la produzione della «Ricotta romana» e' consentita, nel corso del  processo  di  riscaldamento del siero, a temperatura tra i 50-60 °C,  l'aggiunta  di  latte  intero  di pecora proveniente dalle razze sopra  citate e dall'areale di cui all'art. 3, fino al 15% del volume totale del siero.
    Nel  periodo  estivo,  quando  l'animale  si  trova  nello stadio fisiologico  di asciutta, e' consentita la tradizionale pratica della monticazione.
    L'alimentazione  delle  pecore da latte e' costituita da pascoli, prati-pascolo  ed  erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui  all'art  3.  E'  ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi  e  con  concentrati.  Si  esclude  l'utilizzo  di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.
    Le  pecore  da  latte  non  devono  essere  soggette  a forzature alimentari,   a   stress   ambientali  e/o  sofisticazioni  ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.
    Metodo  di  produzione:  il  siero,  con  l'eventuale aggiunta di cloruro di sodio nella quantita' massima di 4 g/litro, senza aggiunta di correttori di acidita', viene riscaldato a 85-90 °C e mantenuto in lieve  agitazione.  Il  riscaldamento,  che  in  genere avviene nelle stesse  caldaie  in  cui  si  e'  prodotto il formaggio, favorisce la precipitazione e la coagulazione delle sieroproteine e quindi il loro affioramento  sottoforma  di  piccoli fiocchi. Il loro consolidamento superficiale,   in   una   fioritura   bianca  stratificata,  avviene sospendendo,    per    circa   cinque   minuti,   il   riscaldamento. L'affioramento   viene  separato  dalla  scotta.  Successivamente  si procede  con  la  raccolta  della ricotta che viene posta in fuscelle forate,   di   forma   tronco-conica,   per  8-24  ore  per  favorire ulteriormente lo spurgo della scotta. Il prodotto scolato viene fatto asciugare in locali freschi.
    La  ricotta  che  ne deriva presenta una struttura molto fine, un colore  piu'  marcato  di  quello  vaccino  ed  un  sapore delicato e dolciastro.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    Le  condizioni di allevamento degli ovini e di trasformazione del formaggio,  devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte  a  conferire  al latte e al prodotto derivato le sue specifiche caratteristiche.
    Gli  elementi  che  comprovano  il  legame  con  l'ambiente  sono rappresentati da:
      fattori  naturali  -  l'intero  territorio  della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:
        rilievi  di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);
        temperatura media annuale variabile tra 13-16 °C;
        precipitazioni  annuali  comprese tra valori minimi di 650 mm lungo  la  fascia  litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino  ai  1.800-2.000  mm  in  corrispondenza  del  Terminillo  e dei Simbruini;
        di  sfruttare  le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.
    I  fattori  naturali  consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo,  fonte  alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualita' al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando  un  sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualita' anche per l'omogeneita' dei suoi caratteri.
    Questo tipo di alimentazione, abbinato alle favorevoli condizioni ambientali  di allevamento, caratterizza il prodotto, in modo tale da distinguere la ricotta romana dal resto delle ricotte;
      fattori   umani:   e'   possibile   evidenziare   due   momenti fondamentali per la caratterizzazione qualitativa del prodotto:
        la  rottura della cagliata, dettata dalle capacita' operative dei  casari,  frutto  dell'abilita'  e  dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla D.O.P.;
        la  tradizionale  pratica  della  monticazione,  che permette all'animale  di  sfuggire  alla  calura  estiva  e  di conseguenza ai possibili  stress  ambientali  e  nutrizionali,  che  soffrirebbe  in pianura.  Le  pecore, risentendo positivamente di tali fattori, anche appena  riscendono  a  valle,  producono  latte  di  ottima qualita', influenzando  direttamente  la  qualita' del formaggio ottenuto dallo stesso.
Art. 7.
Controlli
    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
    Il  confezionamento  del  prodotto  deve avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art. 3.
    La  «Ricotta romana» viene confezionata in cestelli tronco-conici di  vimini, di plastica o di metallo di capacita' massima di 2 kg. La facciata  superiore  del  cestello  viene  ricoperta  da un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:
      avvolta con carta pergamena;
      contenitori di plastica e/o sottovuoto.
    La  confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di  stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative  menzioni (in conformita', alle prescrizioni del regolamento CEE   1726/98   e   successive   modifiche)   e   alle   informazioni corrispondenti   ai   requisiti   di   legge  le  seguenti  ulteriori indicazioni:
      la  designazione  «Ricotta  romana»  deve  essere  apposta  con caratteri   significativamente   maggiori,   chiari   ed  indelebili, nettamente  distinti  da  ogni  altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione origine protetta (D.O.P.);
      il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda produttrice e confezionatrice;
      il  logo  del  prodotto  e'  costituito,  come  da riproduzione riportata  in allegato, da un perimetro quadrato formato da tre linee di  colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente all'interno  una  testa  di  ovino  stilizzata tra le due lettere «R» maiuscole  e  rispettivamente  di  colore giallo, quella di sinistra, rosso,  quella  di  destra.   Il  perimetro  del quadrato del logo, e' interrotto: lateralmente dalla lettera «R» di color rosso ed in basso dalla  sigla,  in  caratteri  maiuscoli di colore rosso, «D.O.P.». La denominazione   del  prodotto  e'  posta  in  basso  all'interno  del perimetro  del  quadrato  ed  e' costituita dalle parole in caratteri maiuscoli «RICOTTA» di colore giallo e «ROMANA» di colore rosso. 
    E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  altra  qualificazione non prevista  dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,  selezionato,  superiore,  genuino  o comunque elogiativi del prodotto.  E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento  a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il  consumatore, dell'indicazione   del  nome  dell'azienda  dai  cui  allevamenti  il prodotto   deriva,   nonche'   di   altri   riferimenti  veritieri  e documentabili  che  siano  consentiti  dalla  normativa  comunitaria, nazionale  o  regionale e non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
    La   designazione   «Ricotta  romana»  deve  figurare  in  lingua italiana.
Art. 9.
Commercializzazione prodotti trasformati
    I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e' utilizzata la D.O.P., «Ricotta  romana»  anche  a  seguito di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione
del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero delle politiche agricole. Lo stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli  in appositi  registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  MIPAF  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.
    L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e' trasformato o elaborato.
Art. 10.
L o g o
Indice colorimetrico:
  Colori    |                           |
 utilizzati  |  Pantone corrispondente   | Percentuali quadricromia
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             |     C      M      Y     N |
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Rosso        |   1797 CVC                |     0%     94%    94%   6%
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Verde        |    361  CVC               |    76%      0%    91%   0%
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Giallo       |    116  CVC               |     0%     15%    94%   0%