MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Piave»

(GU n. 6 del 8-1-2008)

  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali aveva  trasmesso  alla  Commissione  europea, in data 29 luglio 2003, l'istanza  di  registrazione  della denominazione di origine protetta «Piave»  presentata  dalla Associazione Lattebrusche - Latteria della Vallata  Feltrino  s.c.  a. con sede in Cesiomaggiore (Belluno) – via Nazionale  n.  59,  ai  sensi  dell'art. 5 del Reg. (CEE) 2081/92 del Consiglio;
    Considerato  che,  a seguito delle osservazioni dei Servizi della Commissione europea del 26 giugno 2006, l'Associazione richiedente ha ritenuto opportuno ritirare la stessa per adeguare il dossier al Reg. (CE) 510/2006 nel frattempo intervenuto;
    Considerato che questo Ministero, con nota n. 64858, del 3 agosto 2006,  ha comunicato alla Commissione europea il ritiro della domanda di  registrazione,  riservandosi  di adeguare il dossier al Reg. (CE) 510/06;
    Il  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della regione Veneto, ritiene di dover procedere  alla  pubblicazione  della  proposta  di  disciplinare  di produzione  della  DOP  «Piave» cosi' come adeguato dall'Associazione richiedente.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate  al  Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle politiche  di  sviluppo  -  Direzione  generale  per  la qualita' dei prodotti  agroalimentari  -  QPA  III, via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da  parte  del  predetto  Ministero,  prima  della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

 

PROPOSTA  DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PIAVE»
 
Art. 1.
Denominazione
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Piave» e' riservata al formaggio  che  risponde  alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
    Il  «Piave»  e'  un formaggio di forma cilindrica, a pasta cotta, duro e stagionato, ottenuto con latte vaccino raccolto nel territorio montano  della  provincia  di Belluno, sottoposto a caseificazione in stabilimenti ubicati entro lo stesso territorio.
    Il  formaggio  «Piave»  e'  immesso al consumo nelle tipologie di seguito riportate.
    Fresco:  con  stagionatura  maggiore di 20 giorni e minore di 60; diametro  di  320 mm + o - 20 mm; altezza dello scalzo di 80 mm + o - 20 mm e peso di 6,8 kg + o - 1 kg.
    Mezzano:  con stagionatura maggiore di 60 giorni e minore di 180; diametro  di  310 mm + o - 20 mm; altezza dello scalzo di 80 mm + o - 20 mm e peso di 6,6 kg + o - 1 kg.
    Vecchio:  con stagionatura maggiore di 6 mesi; diametro di 290 mm +  o - 20 mm; altezza dello scalzo di 80 mm + o - 20 mm e peso di 6,0 kg + o - 1 kg.
    Vecchio  selezione  oro:  con  stagionatura  maggiore di 12 mesi; diametro  di  280 mm + o - 20 mm; altezza dello scalzo di 75 mm + o - 20 mm e peso di 5,8 kg + o - 1 kg.
    Vecchio  riserva:  con stagionatura maggiore di 18 mesi; diametro di  275  mm  + o - 20 mm; altezza dello scalzo di 70 mm + o - 20 mm e peso di 5,5 kg + o - 1 kg.
    Grasso  tal quale: Fresco 33 % + o - 4 %, Mezzano 34 % + o - 4 %, Vecchio > 35%.
    Proteine:  Fresco  24%  + o - 4%, Mezzano 25% + o - 4%, Vecchio > 26%.
    Sapore:  inizialmente  dolce  e  lattico,  in  particolare  nella tipologia  «Fresco»,  ma  che  si  riscontra  ancora  nel  «Mezzano». Procedendo  con  la  stagionatura  prevale  una  maggiore sapidita' e diventa  progressivamente  intenso  e  corposo,  fino  ad una leggera piccantezza nelle stagionature piu' avanzate.
    Crosta:  presente,  tenera  e  chiara  nella  tipologia «Fresco», mentre  aumenta  di  spessore  e  consistenza  con  l'avanzare  della stagionatura,  diventando  dura e di una colorazione progressivamente piu'  scura  e  tendente  all'ocra  nella tipologia «Vecchio, Vecchio Selezione Oro e Vecchio Riserva».
    Pasta:  e' caratterizzata dall'assenza di occhiatura. Si presenta bianca   e   omogenea,   nella   tipologia   «Fresco»,  mentre  nelle stagionature  piu'  avanzate assume una colorazione giallo paglierino ed  una  consistenza piu' asciutta, granulosa e friabile, arrivando a presentare  una  leggera e caratteristica sfogliatura nella tipologia «Vecchio, Vecchio Selezione Oro e Vecchio Riserva».
 
Art. 3.
Zona di produzione
    L'intero processo di produzione del formaggio «Piave» avviene nel territorio della provincia di Belluno.
 
Art. 4.
Prova dell'origine
    Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo,  degli allevatori, dei caseificatori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle   quantita'   prodotte,  e'  garantita  la  tracciabilita'  del prodotto.  Tutte  le  persone,  fisiche  e  giuridiche,  iscritte nei relativi  elenchi,  sono  assoggettate  al  controllo  da parte della struttura  di  controllo, secondo quando disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
Art. 5.
Metodo di ottenimento
    Produzione della materia prima
    Il  latte  utilizzato per la produzione di «Piave» proviene tutto dalla zona di cui all'art. 3 del presente documento, e viene prodotto dalle  razze bovine tipiche della zona di produzione, particolarmente resistenti ed adatte al territorio montano:       la  Bruna  italiana,  la  Pezzata  Rossa italiana, e la Frisona italiana, almeno per l'80%.
    L'alimentazione   delle   bovine  lattifere  deve  rispondere  ai seguenti requisiti:
    Minimo  il  70%  dei  foraggi  e il 50% della razione in sostanza secca  devono  essere  prodotti  nella  zona  prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano;
    Esclusione dalla razione dei seguenti alimenti vietati: 
      mangimi medicati industriali;
      ortaggi, frutta e colza;
      urea, urea-fosfato, biureto.
    Anche  le  altre materie prime impiegate rispondono ai criteri di rispetto  della  tradizione  locale;  infatti  vengono  impiegati  un lattoinnesto  e un sieroinnesto specifici, anch'essi prodotti in loco rispettivamente  da  latte crudo e da siero di lavorazione contenenti fermenti appartenenti a ceppi autoctoni.
    Il Latto-innesto ha un'acidita' di 10° SH/50 + o - 3.
    Il Siero-innesto ha un'acidita' di 27° SH/50 + o - 3.
    Questa flora microbica autoctona conferisce agli innesti ottenuti caratteristiche  di  tipicita'  e  specificita'  legate  alla zona di produzione  della  materia  prima,  che  concorrono  a determinare le caratteristiche del formaggio «Piave».
 
Fasi del processo
    Conservazione, raccolta e trasporto.
    La  raccolta  viene  effettuata sul latte di due o quattro munte, con max 72 ore dalla prima mungitura alla lavorazione.
    E' vietato l'utilizzo di qualsiasi conservante nel latte crudo di raccolta.
    Titolazione.
    La  titolazione  viene  effettuata  per  centrifugazione mediante sottrazione del grasso in eccesso fino al raggiungimento di un valore di 3.5 +/- 0.3 % p/p.
    Bonifica termica.
    Pastorizzazione del latte a 72°C +/- 2°C per 16 secondi con prova fosfatasi negativa.
    Caseificazione.
    Immissione del latte in caldaia e/o polivalente, preriscaldamento a 35°C ed aggiunta degli ingredienti e coadiuvanti:
      E'   ammessa   l'aggiunta  di  lisozima  (dose  indicata  dalla legislazione);
      Aggiunta latteinnesto (0.1-0,5 lt/hl);
      Aggiunta sieroinnesto (0.3-0.7 lt/hl);
      Riscaldamento a 34-36°C;
      Aggiunta presame (min 50 % chimosina);
      Sosta 10-20 minuti;
      Taglio e rottura della cagliata a grano di riso;
      Cottura  a  44-47  °C e sosta-agitazione per un tempo totale di 1.5-2 ore;
      Scarico/formatura.
    Pressatura, trasferimento in fascera e marchiatura.
    Mediante  apposizione  di  anelli  marchianti  le  forme  vengono marchiate  sullo  scalzo  con  il  nome «Piave» secondo le specifiche riportate all'art. 8 del presente disciplinare.
    Inoltre  viene apposto il codice di lotto, che deve permettere di identificare  il  giorno, il mese e l'anno di produzione. Tale codice deve essere stampato sullo scalzo o sul piatto inferiore.
    Tale fase puo' essere automatizzata o manuale.
    Pressatura e sosta di prematurazione.
    Salatura.
    La salatura avviene per immersione in salamoia per minimo 48 ore.
    Stagionatura.
    Una  volta  uscito  dalla  fase  di  salatura le forme di «Piave» entrano  nel  magazzino  di  stagionatura  dove restano per i periodi prestabiliti dal presente disciplinare.
    I locali di stagionatura devono garantire gli standard seguenti:
      temperatura 8°-14°C
      umidita' 70-90 %.
    Al  termine  della  stagionatura, vengono effettuate le verifiche finali  sul  prodotto  per  appurarne  la  conformita'  ai  requisiti specificati.
    Possono  essere  effettuati  eventuali  trattamenti in crosta con pimaricina  e  calcio  sorbato,  al  fine di evitare la formazione di muffe di superficie che produrrebbero tossine dannose alla salute del consumatore.
 
Art. 6.
Legame con l'ambiente
    Le  caratteristiche  climatiche e ambientali dell'area delimitata sono  fortemente  influenzate  dalla  conformazione  delle montagne e dalla  presenza  del  fiume  Piave  che  la  percorre in tutta la sua lunghezza.
    Le  elevate  caratteristiche qualitative del latte utilizzato per il  «Piave»  -  maggiore  quantita'  di  grasso  e  proteine  -  sono conseguenza  sia  dell'utilizzo  di  razze  tipiche  rustiche  (Bruna Italiana, Pezzata Rossa e Frisona Italiana), sia di un allevamento in zona  di montagna ricca di superficie foraggiera permanente e pascolo che fornisce un'elevata  disponibilita'   di   foraggio   per l'alimentazione dei bovini.
    Questi  foraggi in maggioranza costituiti da tipiche associazioni erbacee  montane  tipiche  della  zona  alpina e prealpina, ricchi di infiorescenze tipiche, sono capaci di apportare componenti aromatiche peculiari  al latte bellunese, che vengono trasferite direttamente al formaggio  Piave, conferendo allo stesso sapore e aroma differenti da altri formaggi prodotti nelle zone limitrofe.
    Anche  la  sapiente  opera  dell'uomo contribuisce a conferire al prodotto    le  specifiche   proprieta'   organolettiche, poiche' tradizionalmente utilizza nella  trasformazione,  lattoinnesto  e sieroinnesto  specifici,  prodotti  in  loco rispettivamente da latte crudo   e   da  siero  di  lavorazione  e  che  contengono  specifici streptococchi  termofili  con  potere  acidificante  medio alto ed un elevato numero di lactobacilli.
    L'utilizzo    di   tali   innesti   permette   di   ottenere   le caratteristiche specifiche del formaggio «Piave»:
      un profilo sensoriale caratteristico durante le diverse fasi di stagionatura,  determinato  dai  processi  di  proteolisi  e lipolisi operati  dalla  combinazione  dei  due tipi di innesto e dei relativi microorganismi autoctoni presenti;
      una   pasta   compatta   dovuta  all'assenza  di  fermentazioni gasogene;
      un  aroma  lattico,  piu'  forte  nel  prodotto  a stagionatura inferiore;
      un  sapore che diventa progressivamente intenso e corposo, fino ad  una leggera piccantezza nelle stagionature piu' avanzate, che non raggiunge  mai  livelli  elevati, elemento che caratterizza il sapore equilibrato, unico e riconoscibile del formaggio «Piave».
    Il  nome  del  formaggio  «Piave»  deriva  dall'omonimo fiume che caratterizza e attraversa da nord, a sud, sud-est tutto il territorio bellunese,  la  cui  sorgente  si  trova  sul  monte  Peralba  in Val Visdende,  nel  territorio del Comelico, la parte piu' settentrionale della provincia di Belluno.
    La   produzione  del  formaggio  Piave  e'  stata  tramandata  di generazione  in  generazione nel bellunese e le sue origini risalgono alla  fine  del  1800 con la fondazione delle prime latterie ternarie montane d'Italia.
    Le prime produzioni «codificate» con il nome «Piave», fiume della tradizione per un prodotto della tradizione, risalgono al 1960, epoca in  cui  i cento quintali di latte al giorno, conferiti alla Latteria Sociale  Cooperativa  della  Vallata  Feltrina, venivano per un terzo destinati alla produzione di Piave e Fior di latte.
    Il   prodotto   oggi   e'  molto  conosciuto  ed  apprezzato  dai consumatori,  sia  europei  che  americani,  tanto  da  aver ricevuto importanti riconoscimenti proprio per le sue peculiarita' e tipicita' fin  dagli  anni  ottanta  sia  dal  Ministero  italiano, sia in gare internazionali  di  formaggi  della montagna, proprio grazie alle sue indubbie   caratteristiche   di   qualita'  e  tradizionalita',  come testimoniano numerosi articoli delle rassegne stampa.
 
Art. 7.
Controlli
    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.
 
Art. 8.
Etichettatura
    Il  nome  del prodotto «Piave» e' marchiato su tutto lo scalzo in senso verticale e con il verso della scritta alternato (altezza mm 70 + o - mm 5).
    Ogni forma deve riportare il lotto di produzione, riferito almeno alla  giornata  di  produzione;  e'  ammessa  l'aggiunta del codice e l'identificazione del caseificio.
    Sulle  forme  viene  apposta un'etichetta sul piatto superiore, e sulla quale vengono riportate le seguenti diciture:
      nome: «Piave Denominazione d'Origine Protetta";
      tipologia:  Fresco,  Mezzano,  Vecchio (Vecchio Selezione Oro - Vecchio Riserva);
      marchio o ragione sociale del produttore.
 
Art. 9.
Prodotti trasformati
    I  prodotti  per  la cui preparazione e' utilizzato il Piave DOP, anche  a  seguito  di  processi  di elaborazione e di trasformazione,  possono   essere   immessi   al  consumo  in  confezioni  recanti  il riferimento  alla  detta  Denominazione  di  Origine  Protetta  senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  Denominazione di Origine Protetta, certificato come  tale,  costituisca  il  componente  esclusivo  della  categoria merceologica di appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto  a  Denominazione  di  Origine Protetta  siano  autorizzati  dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale  conferito  dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e forestali.
    Lo  stesso  Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscrivere i suddetti  utilizzatori in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della Denominazione di Origine Protetta.
    In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari   e  forestali  in  quanto  autorita'  nazionale  preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/2006.