REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033
Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1) (2) (3) (4).
(in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 281).
Decreto convertito in l. 18 marzo 1926, n. 562 (in Gazz. Uff., 3 maggio 1926, n. 102)

(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
(2) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(4) Le violazioni previste come reato dal presente provvedimento legislativo, sono trasformate in illeciti amministrativi soggetti alle sanzioni di cui agli artt. 2 (Sanzioni amministrative pecuniarie) e 3 (Sanzioni amministrative accessorie) del d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
Preambolo
(Omissis).
Capo I
CONCIMI, ANTICRITTOGAMICI, SEMENTI E MANGIMI
Articolo 1
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
Articolo 2
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
Articolo 3
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
Articolo 4
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
Articolo 5
Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, materie destinate a combattere le malattie e i nemici delle piante ed alla difesa degli animali domestici, deve dichiarare, oltre alla natura della merce:
a) per il solfato di rame, il titolo di solfato ramico idrato. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 98 e del 99 per cento;
b) per gli altri composti rameici ed altri preparati a base di rame, fatta eccezione per gli zolfi ramati, il titolo in rame;
c) per gli zolfi, lo stato di essi, e ciò se trattasi di zolfo greggio semplicemente molito o di zolfo raffinato molito o ventilato, nonché il grado di purezza e quello di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non più di tre gradi il primo e di cinque il secondo;
d) per gli zolfi ramati, il titolo di solfato ramico idrato nonché, per lo zolfo, i gradi di purezza e di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti fra loro non più di tre gradi per la purezza e di dieci per la finezza;
e) per i preparati arsenicali, la loro natura e il loro titolo in arsenico, nonché lo stato in cui questo si trova;
f) per i polisolfuri, la qualità e il titolo in zolfo;
g) per il fosfuro di zinco, il titolo in fosforo;
h) per ogni altro prodotto dichiarato anticrittogamico od insetticida, la composizione ed il titolo di esso in sostanze attive.
Articolo 6
Sui minimi di cui al precedente articolo, sono ammesse le seguenti tolleranze in confronto ai risultati delle analisi:
a) un grado di purezza e due gradi di finezza per gli zolfi semplici;
b) mezzo grado di solfato rameico, un grado di purezza e due gradi di finezza, per gli zolfi ramati;
c) il 2 per cento nel titolo dei preparati arsenicali e dei polisolfuri e l'uno per cento nel titolo del solfuro di zinco.
Articolo 7
Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, sementi destinate alla riproduzione, ferma l'osservanza delle disposizioni della L. 26 giugno 1913, n. 888, e del relativo regolamento deve dichiarare: il nome specifico della sementa e quello della varietà, la sua provenienza, nonché il grado di purezza e quello di germinabilità con una tolleranza di fronte ai risultati delle analisi, del 2 per cento per la prima e del 5 per cento per la seconda (1).
Per i semi di trifoglio, di erba medica, di lupulina, di ginestrino (lotus), di fico (phleum pratense) e di ladino, si deve anche dichiarare l'assenza di semi di cuscuta.
Le dichiarazioni relative ai gradi di purezza e di germinabilità e all'assenza di semi di cuscuta non sono obbligatorie per le sementi vendute agli stabilimenti di epurazione e di selezione.
(1) Tale obbligo è stato abolito, in riferimento al seme di bietole zuccherine, dall'art. 12, r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1568.
Articolo 8
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, l. 15 febbraio 1963, n. 281.
Articolo 9
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, l. 15 febbraio 1963, n. 281.
Articolo 10
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, l. 15 febbraio 1963, n. 281.
Articolo 11
[Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli devono essere rilasciate in iscritto e comunque risultate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione della merce.
Quando le dette merci siano vendute in sacchi o in altri recipienti, le stesse dichiarazioni devono essere apposte anche sui sacchi o recipienti medesimi] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, l. 15 febbraio 1963, n. 281. L'art. 25, l. 8 marzo 1968, n. 399, però, ha precisato che detto articolo è abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi.
Articolo 12
Gli scarti e le tolleranze ammessi nei precedenti articoli, non pregiudicano il diritto dell'acquirente di pagare le sostanze acquistate al prezzo corrispondente al titolo effettivo accertato dall'analisi o di pretendere la restituzione delle somme eventualmente pagate in più.
Capo II
VINI
Articolo 13
Il nome di «vino» è riservato al prodotto della fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce.
Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla precedente definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino o di vinacce di uva.
La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita di vini non genuini sono vietati.
Tale divieto è esteso ai vini con grado alcoolico inferiore al 10 per cento in volume, se rossi, al 9 per cento in volume, se bianchi.
Nei locali adibiti alla vendita diretta del vino al consumatore debbono essere esposti, in modo visibile e con caratteri chiari e ben leggibili, cartelli che indichino il grado alcoolico dei vini che si smerciano.
Eguale indicazione deve essere data sui recipienti che si trovano nei locali di vendita o nei depositi di vino pronto per la vendita al dettaglio.
Dalla disposizione di cui al precedente capoverso sono esclusi i vini venduti in bottiglia e fiaschi confezionati con etichette recanti le indicazioni del nome del vino, del produttore o di colui che ha operato l'imbottigliamento o l'infiascamento.
È vietato di produrre aumento del grado alcoolico dei vini oltre la gradazione normale di quelli della zona, mediante la concentrazione o l'aggiunta di mosto concentrato e conseguente fermentazione.
Nel calcolo del grado alcoolico di cui sopra, si terrà conto anche dello zucchero indecomposto ancora contenuto in 100 parti del vino, moltiplicando il quantitativo corrispondente per 0,63 e aggiungendo il prodotto così ottenuto all'alcool esistente.
Col regolamento saranno stabiliti i trattamenti permessi per la preparazione dei vini speciali e la preparazione, la correzione e la conservazione dei vini genuini, nonché quelli consentiti per la preparazione ed il commercio dei mosti di uva e dei filtrati dolci (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 11, r.d.l. 2 settembre 1932, n. 1225.
Articolo 14
I vini esteri sono esclusi dai punti franchi e non possono essere oggetto, nel territorio dello Stato, di alcuna manipolazione, taglio o miscuglio.
È vietata la introduzione nel territorio dello Stato dei vini esteri contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana.
Il commercio nei punti franchi, sia dei vini nazionali che di quelli esteri, è sottoposto al controllo delle autorità doganali.
Articolo 15
È vietata la reimportazione dei vini nazionali quando siano riconosciuti non genuini.
Questa disposizione non si applica ai vini che risultino non genuini unicamente per effetto dell'aggiunta di alcool fatta prima della esportazione, purché siano destinati alla distillazione od alla preparazione dei vini, per i quali a norma del regolamento, sia consentita l'alcoolizzazione.
Articolo 16
La detenzione delle vinacce è vietata, salvo che esse siano destinate alla distillazione, alla alimentazione del bestiame, o ad usi industriali e salvo il disposto del comma seguente.
La detenzione delle vinacce, per la preparazione dei vinelli, di cui all'articolo seguente, e per il governo di vini all'uso toscano, sarà consentita per un periodo di tempo la cui durata verrà fissata in ogni provincia con decreto del prefetto, da rinnovarsi, anno per anno, entro il mese di settembre.
Per la denaturazione delle vinacce il Ministro delle finanze ha facoltà di fornire il sale pastorizio occorrente.
Articolo 17
È vietato di porre in vendita o di detenere per la vendita, il prodotto denominato vinello, ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinacce di uva fresca.
Dal divieto di cui al precedente comma sono eccettuati:
a) i vinelli destinati alla distillazione, purché siano addizionati con calce fino a reazione quasi neutra;
b) quelli custoditi nei locali delle distillerie, quando il detentore dichiari di sottoporli alla vigilanza degli agenti di finanza, per il controllo della effettiva destinazione alla distillazione;
c) quelli destinati alla fabbricazione dell'aceto, purché siano addizionati con almeno il 15 per cento di aceto di vino, in modo che la massa risulti nettamente acetosa (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 12, r.d.l. 2 settembre 1932, n. 1225.
Capo III
ACETI
Articolo 18
Il nome di «aceto» o «aceto di vino», è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica del vino o del vinello, avente il 5 per cento di acidità totale espressa in acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti, ivi compresa l'enocianina, o di acido, anche se puro, o di altre sostanze.
È vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio per uso commestibile qualsiasi altro aceto, ad eccezione di quello ottenuto dalla fermentazione acetica dell'alcool etilico. Tale aceto deve essere venduto col nome di «aceto di spirito» e può essere commerciato esclusivamente per la conservazione dei prodotti agricoli.
È vietato di mescolare l'aceto di spirito con l'aceto di vino o di colorarlo artificialmente.
La denominazione di «aceto di spirito» deve essere segnata sopra ai recipienti che lo contengono, nonché nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovarne la vendita o la somministrazione.
L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce aceto si presume, in ogni caso, destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio con aceto commestibile, in contravvenzione al disposto del presente articolo (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 13, r.d.l. 2 settembre 1932, n. 1225.
Articolo 19
È vietata, per uso commestibile, la vendita di aceto ottenuto per diluizione dell'acido acetico grezzo od acido pirolegnoso, nonché di aceto ottenuto per diluizione dell'acido acetico di buon gusto (acido acetico puro). È vietata anche la vendita di conserve alimentari preparate con tali aceti.
È vietata la vendita ed il commercio per uso commestibile dell'aceto ottenuto da vino corrotto, nonché dall'aceto guasto e di quello contenente:
a) acidi estranei, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ossalico, ecc.;
b) sostanze vegetali di sapore forte, come pepe di Spagna, zenzero, timo, ecc.;
c) aldeidi, sostanze empireumatiche, sale comune in proporzioni tali da costituire adulterazione, composti metallici tossici, sostanze coloranti, anche non nocive.
Capo IV
OLI
Articolo 20
[Il nome di «olio» o di «olio di oliva», è riservato al prodotto della lavorazione dell'oliva (Olea europae) senza aggiunta di sostanze estranee o di oli di altra natura.
Sono permesse la fabbricazione e la vendita di oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, a condizione che siano osservate le prescrizioni di cui ai seguenti articoli] (1).
(1) Vedi, ora, la l. 13 novembre 1960, n. 1407.
Articolo 21
Chiunque fabbrica od intende fabbricare oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, deve farne denunzia, per iscritto, al Sindaco del Comune in cui vuole esercitare tale industria e contemporaneamente al Ministero delle politiche agricole e forestali.
La denunzia deve contenere, il nome, il cognome e la paternità, ovvero la ragione sociale del fabbricante, nonché la indicazione del sito in cui è posta la fabbrica e il deposito degli oli suddetti e infine quella del vegetale da cui l'olio viene estratto.
Gli oli di cui al primo comma, estratti da vegetali diversi dal sesamo, anche se importati dall'estero, debbono essere addizionati, prima di passare al commercio, con il cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.
È vietato fabbricare, vendere, porre in vendita, o comunque mettere in commercio oli vegetali commestibili colorati artificialmente o comunque contenenti sostanze estranee, ovvero grassi naturalmente colorati, allo scopo di correggerne il colore (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 1, r.d.l. 30 dicembre 1929, n. 2316.
Articolo 22
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 109.
Articolo 23
È vietato di preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri oli vegetali commestibili.
Gli oli vegetali commestibili diversi da quello di oliva debbono essere venduti con la denominazione di «olio di seme» e tale denominazione deve essere sempre indicata nelle fatture commerciali, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione, come pure su tutti i recipienti che contengono detti oli, dovunque essi si trovino. (Omissis) (1) (2).
(1) Periodo abrogato dall'art. 26, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 109.
(2) Articolo così modificato dall'art. 2, r.d.l. 30 dicembre 1929, n. 2316.
Articolo 24
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 13 novembre 1960, n. 1407.
Articolo 25
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, la l. 13 novembre 1960, n. 1407.
Capo V
BURRO E STRUTTO
Articolo 26
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, l. 23 dicembre 1956, n. 1526.
Articolo 27
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, l. 23 dicembre 1956, n. 1526.
Articolo 28
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 20, l. 4 novembre 1951, n. 1316.
Articolo 29
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 20, l. 4 novembre 1951, n. 1316.
Articolo 30
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 20, l. 4 novembre 1951, n. 1316.
Articolo 31
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 10, d.p.r. 30 novembre 1998, n. 502.
Capo VI
FORMAGGI
Articolo 32
Il nome di «formaggio» o «cacio» è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero ovvero parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale di cucina
La denominazione di «formaggio pecorino» è riservata al prodotto ricavato esclusivamente dal latte di pecora, nei modi previsti, dal precedente comma.
I formaggi ricavati da latte diverso da quello di pecora, oppure soltanto parzialmente da latte di pecora, i quali siano confezionati in forme di peso superiore ai chilogrammi 3 e presentino caratteristiche esteriori simili a quelle del formaggio pecorino, debbono essere denominati «formaggio vacchino».
Il formaggio definito vacchino a norma del precedente comma, anche se importato o destinato alla esportazione, non può essere posto in commercio se non sia provvisto di una timbratura recante la leggenda «vacchino».
Tale leggenda, che dovrà avere le dimensioni di centimetri 4 di altezza, centimetri 15 di lunghezza e centimetri 0,5 di profondità dovrà essere impressa a fresco sullo scalzo delle forme, e ripetuta più volte fino ad occupare tutta la lunghezza dello scalzo stesso (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 1, r.d. 6 aprile 1933, n. 381.
Articolo 33
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, r.d.l. 1º maggio 1938, n. 1177.
Articolo 34
È vietato mettere in commercio formaggi in stato di manifesta putrefazione, o colorati con sostanze non consentite dalle vigenti disposizioni sanitarie.
Articolo 35
[Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, esporta od importa formaggi addizionati di grassi estranei, deve indicarli con la denominazione di «formaggio margarinato».
Tale indicazione si deve fare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione, nonché sugli involucri imballaggi, e deve essere impressa sulle forme. Analoga scritta deve essere apposta, in caratteri ben leggibili, all'esterno ed all'interno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto] (1).
(1) La vendita dei formaggi vaccini e margarinati è stata vietata dall'art. 3, r.d.l. 30 novembre 1933, n. 1752, conv. in l. 25 gennaio 1934, n. 225.
Articolo 36
[I formaggi margarinati devono essere fabbricati a pasta dura ed in forme del peso non superiore a 14 chilogrammi, le quali debbono essere colorate esternamente nel modo che sarà stabilito dal regolamento. È vietata, invece, per questi formaggi, qualsiasi colorazione della pasta] (1).
(1) La vendita dei formaggi vaccini e margarinati è stata vietata dall'art. 3, r.d.l. 30 novembre 1933, n. 1752, conv. in l. 25 gennaio 1934, n. 225.
Capo VII
SCIROPPI E CONSERVE
Articolo 37
Il nome di «succo», «mosto» e simili di un dato frutto è riservato esclusivamente al liquido ottenuto per spremitura dal frutto nominato, con o senza concentrazione.
Il nome di «sciroppo» è riservato alla soluzione acquosa del saccarosio.
Il nome di «sciroppo», seguito dall'indicazione di un dato frutto, è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del frutto nominato, concentrato o no, con saccarosio o soluzioni di saccarosio.
Il nome di «sciroppo da estratto di...» seguito dalla indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata (1).
Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi (1).
Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione «sciroppo all'estratto di...» completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione «sciroppo di...» completata dal nome della stessa (1).
I nomi di «conserva» di «marmellata» e di «gelatina» di un dato frutto sono riservati ai prodotti ottenuti per concentrazione delle polpe e dei succhi del frutto nominato con o senza aggiunta di saccarosio, fino a consistenza pastosa o fino a che il prodotto si rapprenda o solidifichi per raffreddamento.
È vietato vendere con i nomi di succo o mosto o simili di un dato frutto, di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto, prodotti di frutti o di altre parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati.
Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego di frutti o di parti di piante appartenenti a più specie, queste debbono essere indicate nella denominazione dei prodotti stessi.
È vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio sciroppi composti, in tutto o in parte, con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.
Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è ammessa:
a) l'aggiunta di glucosio, sempre quando la produzione non superi il 25 per cento della ricchezza zuccherina totale, e purché lo sciroppo che ne deriva sia venduto con la dichiarazione «contenente glucosio» oppure «sciroppo glucosato», da applicare in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono;
b) l'aggiunta di sostanze coloranti, ritenute innocue a norma del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, destinate a ravvivare il colore, purché sia posta sui recipienti, in modo chiaro e ben leggibile, l'indicazione «colorato con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie». Questa disposizione non si applica ai succhi d'uva (2).
Per tutti gli sciroppi è consentita l'aggiunta di acido citrico naturale o di acido tartarico naturale.
Ai succhi di frutti è permessa l'aggiunta di anidride solforica in quantità non superiore a milligrammi trecentocinquanta di anidride solforica totale per ogni chilogrammo.
Nella preparazione dei prodotti di cui al presente articolo, destinati all'esportazione, è consentita, sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto, l'aggiunta delle sostanze antifermentative ammesse dalla legislazione degli Stati nel cui territorio i prodotti sono destinati (2).
(1) Gli attuali commi quarto, quinto e sesto così sostituiscono il quarto comma dell'art. 14, r.d.l. 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo del presente articolo, per effetto dell'art. 2, l. 15 dicembre 1967, n. 1223.
(2) Vedi, anche, l'art. 31, l. 6 febbraio 1996, n. 52.
(3) Articolo così modificato dall'art. 14, r.d.l. 2 settembre 1932, n. 1225.
Articolo 38
È vietato vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio, sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta:
a) alterati;
b) colorati con sostanze coloranti diverse da quelle del frutto col quale sono preparati. Tuttavia, per le conserve, le marmellate, le gelatine e gli sciroppi di fragole, di ciliegie, di amarene e di prugne, è consentito di ripristinare il colore perduto od alterato durante la lavorazione, mediante l'aggiunta di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938. I prodotti così ricolorati debbono essere messi in commercio con l'indicazione «colorato artificialmente con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie», da farsi sui recipienti che li contengono (1);
c) contenenti sostanze edulcoranti sintetiche, quali saccarina, dulcina, e simili (1);
d) contenenti sostanze estranee alla composizione del frutto, quali agenti antisettici o di conservazione, farina od altri amidacei, glicerina, ecc.;
e) aromatizzati con essenze artificiali.
È permessa l'aggiunta di acido solforoso in quantità non superiore a mgr. 200 di anidride solforosa totale per chilogrammo, agli sciroppi di uva e simili, preparati senza aggiunta di saccarosio.
Nella preparazione delle gelatine di frutta è permesso l'uso di agaré di pectina, di colla di pesce e di gelatina rispondenti queste ultime alle prescrizioni della Farmacopea ufficiale.
(Omissis) (2) (3).
(1) Vedi, anche, l'art. 31, l. 6 febbraio 1996, n. 52.
(2) Comma abrogato dall'art. 1, l. 15 dicembre 1967, n. 1223.
(3) Articolo così modificato dall'art. 1, r.d.l. 12 agosto 1927, n. 1773.
Articolo 39
A modificazione del comma d) dell'art. 2, e dell'art. 3 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 501, convertito in legge con la L. 17 aprile 1925, n. 473, nella preparazione di conserve di pomodoro è vietato l'uso dei colori estranei anche non nocivi. È vietata la riutilizzazione di ogni conserva già fabbricata, la quale abbia, anche parzialmente, perduto le normali qualità alimentari ed organolettiche.
Inoltre nella preparazione della conserva di pomodoro, è vietato usare cloruro sodico in quantità superiore al 5 per cento.
Capo VIII
VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 40
L'applicazione del presente decreto è affidata ai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.
Articolo 41
Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto è tenuto a fornire, dovunque la merce si trovi campioni a richiesta, degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo, degli agenti giurati di cui all'art. 46, dei funzionari ed agenti delegati dai Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'interno e delle finanze, dai capi degli istituti che saranno designati con apposito decreto dei Ministri competenti, e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i mangimi concentrati, dalla autorità sanitaria (1).
In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sarà fatto d'ufficio o con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'art. 164 Codice procedura penale (2).
I campioni prelevati agli effetti del presente decreto saranno pagati al prezzo corrente di vendita, salvo il caso di prelevamento eseguito dall'autorità sanitaria (3).
(1) Vedi il d.m. 25 settembre 1953, gli artt. 1 e 3, l. 30 aprile 1962, n. 283 e il d.m. 2 febbraio 1968.
(2) Ora, art. 221 c.p.c. del 1942.
(3) Vedi, ora, l'art. 1, l. 30 aprile 1962, n. 283.
Articolo 42
La guardia di finanza provvederà al servizio di polizia o di prelevamento dei campioni a mezzo del personale delle brigate volanti in occasione dei compiti di istituto delle medesime (1).
I militari del corpo anzidetto, per i servizi fuori sede, compiuti espressamente; su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'interno o degli istituti ed uffici incaricati dell'applicazione del presente decreto dipendenti dai Ministeri medesimi, avranno diritto, a carico di questi ultimi al pagamento delle indennità di missione e di trasferta nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
(1) Vedi il d.m. 25 settembre 1953, gli artt. 1 e 3, l. 30 aprile 1962, n. 283 e il d.m. 2 febbraio 1968.
Articolo 43
Tutte le analisi occorrenti in applicazione del presente decreto saranno eseguite con i metodi ufficiali prescritti e i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione dalla tassa di bollo (1).
Occorrendo, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato incaricati delle analisi potranno, per queste, avvalersi sotto la loro responsabilità, di analizzatori di loro fiducia, i quali saranno compensati in ragione delle analisi eseguite, con i fondi messi a disposizione dei detti direttori per l'esecuzione del servizio.
(1) Vedi, anche, la L. 30 dicembre 1959, n. 1234.
I metodi ufficiali di analisi previsti dal presente comma ed i relativi supplementi sono stati approvati:
- per i concimi: con D.M. 1° marzo 1965 (Gazz. Uff. 28 maggio 1965, n. 132); con D.M. 10 settembre 1974 (Gazz. Uff. 30 settembre 1974, n. 254) - Supplemento n. 1;
- per gli alimenti per uso zootecnico: con D.M. 9 novembre 1971 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1971, n. 308), con D.M. 9 febbraio 1972 (Gazz. Uff. 27 marzo 1972, n. 82) - Supplemento n. 1; con D.M. 18 luglio 1975 (Gazz. Uff. 12 agosto 1975, n. 214), modificato dal D.M. 21 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1999, n. 31), dal D.M. 30 settembre 1999 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118) e dal D.M. 6 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 27 aprile 2000, n. 97) - Supplemento n. 2; con D.M. 30 settembre 1976 (Gazz. Uff. 24 marzo 1977, n. 81, S.O.), modificato dal D.M. 21 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1999, n. 31) - Supplemento n. 3; con D.M. 23 novembre 1977 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1977, n. 337) - Supplemento n. 4;
- per gli olii e i grassi: con D.M. 20 dicembre 1971 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1972, n. 12), modificato dal D.M. 30 agosto 1974 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1975, n. 30); con D.M. 8 novembre 1972 (Gazz. Uff. 13 novembre 1972, n. 293) - Supplemento n. 3; con D.M. 11 luglio 1983 (Gazz. Uff. 26 settembre 1983, n. 264) - Supplemento n. 2;
- per gli antiparassitari: con D.M. 6 novembre 1972 (Gazz. Uff. 16 novembre 1972, n. 297);
- per gli alimenti per animali: con D.M. 20 aprile 1978 (Gazz. Uff. 15 giugno 1978, n. 165); con D.M. 30 luglio 1979 (Gazz. Uff. 22 settembre 1979, n. 261, S.O.) - Supplemento n. 5; con D.M. 28 maggio 1982 (Gazz. Uff. 25 settembre 1982, n. 265) - Supplemento n. 6; con D.M. 5 ottobre 1984 (Gazz. Uff. 30 novembre 1984, n. 330), modificato dal D.M. 21 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1999, n. 31) - Supplemento n. 7; con D.M. 22 luglio 1985 (Gazz. Uff. 11 settembre 1985, n. 214) - Supplemento n. 8; con D.M. 11 aprile 1994 (Gazz. Uff. 21 aprile 1994, n. 92) - Supplemento n. 9; con D.M. 12 aprile 1994 (Gazz. Uff. 21 aprile 1994, n. 92) - Supplemento n. 10; con D.M. 13 aprile 1994 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123, S.O.) - Supplemento n. 11; con D.M. 22 maggio 1995 (Gazz. Uff. 19 luglio 1995, n. 167) - Supplemento n. 12; con D.M. 30 settembre 1999 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118) - Supplemento n. 14; con D.M. 28 luglio 2000 (Gazz. Uff. 17 novembre 2000, n. 269) - Supplemento n. 17; con D.M. 9 settembre 2004, il cui articolo 3 ha abrogato il citato D.M. 30 settembre 1999 - Supplemento n. 18;
- per i fertilizzanti: con D.M. 24 marzo 1986 (Gazz. Uff. 5 agosto 1986, n. 180, S.O.), sostituito dal D.M. 28 settembre 1993 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1993, n. 238); con D.M. 19 luglio 1989 (Gazz. Uff. 23 agosto 1989, n. 196, S.O.), modificato dall'art. 1, D.M. 21 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2001, n. 21) - Supplemento n. 1; con D.M. 23 gennaio 1991 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1991, n. 29, S.O.), modificato dall'art. 1, D.M. 21 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2001, n. 21) - Supplemento n. 2; con D.M. 5 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1996, n. 18) - Supplemento n. 5; con D.M. 17 giugno 2002 (Gazz. Uff. 19 settembre 2002, n. 220) - Supplemento n. 7; con Decr. 8 maggio 2003 (Gazz. Uff. 21 maggio 2003, n. 116) - Supplemento n. 8.
Con D.M. 25 marzo 1992 (Gazz. Uff. 6 aprile 1992, n. 81), è stato definito il campo di applicazione dei metodi ufficiali di analisi nazionali dei fertilizzanti.
Articolo 44
Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia all'autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.
L'autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce, ovunque si trovi.
Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione.
Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione, nonché la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di L. 50.000 per ogni campione (1) (2).
(1) Articolo così sostituito dall'articolo unico, l. 23 aprile 1975, n. 149. Vedi, ora, l'art. 1, l. 30 aprile 1962, n. 283.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, ter e quater del c.p.p.
Articolo 45
In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione delle analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:
a) per le analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (1), dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette;
b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.
Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi sarà fatta di regola:
a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) dal Laboratorio chimico [dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica] (1), per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;
c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.
La revisione delle analisi è definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata (2).
(1) Le attribuzioni dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state devolute al Ministero della sanità dall'art. 2, l. 13 marzo 1958, n. 296. Vedi l'art. 1, l. 30 aprile 1962, n. 283.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 27 febbraio 1958, n. 190. Vedi, anche, l'art. 1, l. 30 aprile 1962, n. 283, che fissa il termine massimo di due mesi per l'analisi di revisione in materia di sostanze alimentari e bevande. Il d.m. 26 marzo 1968, ha disposto che le analisi di revisione, già affidate a stazioni agrarie sperimentali, devono essere eseguite dai seguenti istituti di ricerca e di sperimentazione agraria: a) per le analisi chimiche dei mosti, dei vini e degli aceti: dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti; b) per le analisi chimiche degli olii e dei grassi ad eccezione del burro: dall'Istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara; c) per le analisi chimiche del burro e dei formaggi: dall'Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi; d) per le analisi chimiche dei mangimi per l'alimentazione degli animali: dall'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma; e) per le analisi chimiche di tutti gli altri prodotti agrari e sostanze d'uso agrario: dall'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma; f) per le analisi botaniche: dall'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna e dall'Istituto sperimentale agronomico di Bari.
Articolo 46
Gli Enti e le associazioni agrarie e le altre associazioni interessate, che siano compresi in appositi elenchi approvati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali secondo norme da stabilirsi nel regolamento potranno costituirsi parte civile nei procedimenti per le infrazioni al presente decreto.
Gli enti e le associazioni suddetti potranno altresì far procedere a loro spese, mediante propri agenti giurati da assumersi con le norme che saranno stabilite dal regolamento, a prelevamenti presso chiunque produca le materie o i prodotti di cui al presente decreto e ne faccia commercio.
Articolo 47
Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, le sostanze e i prodotti di cui al presente decreto senza le dichiarazioni e le indicazioni o contro i divieti e le limitazioni previsti dal presente decreto e dal regolamento esecutivo di esso, è punito con la pena pecuniaria da lire 250.000 a lire 5.000.000 (1) (2).
Se sia omessa la sola dichiarazione sugli involucri e recipienti la pena dell'ammenda da lire 125.000 a lire 2.500.000 (2) (3).
(1) La sanzione originaria della pena pecuniaria è stata parificata alla multa o all'ammenda, a seconda che sia o meno di importo superiore a lire 400.000, in virtù dell'art. 7, r.d. 28 maggio 1931, n. 601. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
(3) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 48
Chiunque, scientemente, con qualsiasi mezzo, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio, ovvero fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, sostanze o prodotti di cui al presente decreto comunque non corrispondenti alle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal decreto medesimo e dal regolamento, è punito con la multa fissa di lire 1.250.000 (1) (2) e con quella proporzionale di lire 125.000 (1) (2) per ogni quintale o frazione di quintale di merce posta in vendita, venduta o somministrata.
(1) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
(2) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 49
Se il fatto preveduto nel precedente articolo sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze e i prodotti da esso posti in vendita, venduti o somministrati, non corrispondano alle dichiarazioni e indicazioni fatte, la multa è ridotta da un quinto alla metà.
Articolo 50
Qualora le sostanze e i prodotti posti in vendita, venduti o messi in commercio, in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, siano, secondo i casi, nocivi agli uomini, agli animali o alle piante, cui sono destinati, alle pene pecuniarie previste dai precedenti articoli è aggiunta la reclusione fino a 5 mesi (1).
Se il fatto sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze o i prodotti sono nocivi, alla reclusione è sostituita la detenzione.
(1) La pena della reclusione è stata così elevata dall'art. 3, l. 23 febbraio 1950, n. 66.
Articolo 51
Chiunque verbalmente, per iscritto a mezzo della stampa, od in qualsiasi altro modo, offre in vendita sostanze e prodotti di cui al presente decreto, adottando nomi impropri non rispondenti alla natura della merce o tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura della merce stessa, è punito con la multa da lire 1.250.000 a lire 12.500.000 (1) (2), qualora non siano applicabili le pene maggiori portate dagli articoli precedenti.
Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo, annunziano la vendita di materie atte a fabbricare artificialmente le sostanze o i prodotti considerati nel presente decreto, ovvero a sofisticarli, nonché coloro che esibiscono a scopo di commercio formule od altre indicazioni per la preparazione di vini, burri, formaggi, ecc., non genuini.
Il tipografo, l'editore, il proprietario del giornale e l'assuntore della pubblicità, il quale non sia in grado di indicare da chi abbia avuto l'incarico di stampare o pubblicare l'annunzio, di cui al precedente comma, è punito con l'ammenda non inferiore a lire 750.000 (1) (3).
(1) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
(2) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(3) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 52
Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, sostanze o liquidi zuccherini, alcoolici, o zuccherini-alcoolici comunque preparati e non provenienti dall'uva, i quali siano destinati alla preparazione dei vini non genuini od al taglio con vini genuini è punito con la multa non minore di lire 1.250.000 (1) (2).
Alla stessa pena soggiace chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sostanze qualificate come atte a produrre artificialmente ed a sofisticare i vini, e chiunque detiene, senza giustificato motivo, nelle cantine, nei depositi, nei magazzini e negli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto, sostanze atte a sofisticare i vini.
(1) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
Articolo 53
Chiunque detiene vinacce oltre i termini fissati dal prefetto a norma dell'art. 16 è punito con l'ammenda da lire 250.000 a lire 5.000.000 (1) (2).
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
Articolo 54
Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 21, 22 e 30 del presente decreto saranno punite con l'ammenda di lire 2.500.000 (1) (2).
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
Articolo 55
Qualora le infrazioni alle disposizioni del presente decreto riguardino sostanze o prodotti presentati per l'esportazione le pene saranno applicate nel massimo, e ove sia stabilita una pena fissa, questa sarà raddoppiata.
Articolo 56
Chiunque si rifiuta di fornire o di far prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è punito con l'ammenda di lire 1.250.000 (1) (2).
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
Articolo 57
In caso di recidiva le pene previste dal presente decreto saranno raddoppiate.
Articolo 58
Nelle ipotesi previste negli artt. 47 (primo comma), 48, 49, 50, 51 (primo comma), 52 e 53, la merce sarà confiscata e verrà a seconda dei casi utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta.
Articolo 59
In caso di recidiva, nelle ipotesi previste negli artt. 47 (primo comma), 48, 49, 50 e 51 (primo e secondo comma), 52 e 54, sarà sempre ordinata la sospensione dell'esercizio sino ad un anno.
Articolo 60
Le pene comminate dal presente decreto non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal codice penale e da altre leggi speciali.
Articolo 61
Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari.
È in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria.
Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.
L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, è trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 3, l. 18 ottobre 1959, n. 945.
Articolo 62
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. unico, l. 5 aprile 1961, n. 322.
Articolo 63
Le contravvenzioni alle speciali disposizioni che verranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto saranno punite con l'ammenda sino a lire 2.500.000 (1) (2), qualora non siano applicabili le maggiori pene comminate col decreto stesso.
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
Capo IX
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 64
A decorrere dal 1º gennaio 1926 i fabbricanti ed importatori di perfosfato, di nitrato di soda e di solfato di rame pagheranno all'Erario dello Stato rispettivamente, 10, 20 e 30 centesimi per ogni quintale di produzione od importazione annua delle dette materie.
Articolo 65
(Omissis) (1).
(1) Le norme contenute nel presente articolo sono da ritenersi ormai superate.
Articolo 66
Restano ferme le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1º agosto 1907, n. 636 (1), e dei relativi regolamenti, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto.
Ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle portate dal presente decreto, è abrogata.
(1) Leggasi r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
Articolo 67
Fino a quando non sia emanato il regolamento per la esecuzione del presente decreto, rimarranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con il R.D. 10 settembre 1895 in applicazione della L. 19 luglio 1894, n. 816, e R.D. 7 settembre 1908, n. 620, in applicazione della L. 5 aprile 1908, n. 136, e R.D. 4 giugno 1911, in applicazione della L. 17 luglio 1910, n. 522, e col D.L. 21 febbraio 1918, n. 316, in applicazione del D.L.L. 12 aprile 1917, n. 729.
Articolo 68
Questo decreto entrerà in vigore il 1º gennaio 1926, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.