(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura
dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti
e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
(2) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa
espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro
secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato
CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa
espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo
il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se
tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali,
la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno
1998, n. 213).
(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito
delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30
luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume
anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(4) Le violazioni previste come reato dal presente provvedimento legislativo,
sono trasformate in illeciti amministrativi soggetti alle sanzioni di cui agli
artt. 2 (Sanzioni amministrative pecuniarie) e 3 (Sanzioni amministrative accessorie)
del d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
Preambolo
(Omissis).
Capo I
CONCIMI, ANTICRITTOGAMICI, SEMENTI E MANGIMI
Articolo 1
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
Articolo 2
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
Articolo 3
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
Articolo 4
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
Articolo 5
Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce
ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, materie destinate a combattere
le malattie e i nemici delle piante ed alla difesa degli animali domestici,
deve dichiarare, oltre alla natura della merce:
a) per il solfato di rame, il titolo di solfato ramico idrato. Tale titolo deve
essere compreso fra i due limiti del 98 e del 99 per cento;
b) per gli altri composti rameici ed altri preparati a base di rame, fatta eccezione
per gli zolfi ramati, il titolo in rame;
c) per gli zolfi, lo stato di essi, e ciò se trattasi di zolfo greggio
semplicemente molito o di zolfo raffinato molito o ventilato, nonché
il grado di purezza e quello di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere
compresi tra due limiti differenti tra loro non più di tre gradi il primo
e di cinque il secondo;
d) per gli zolfi ramati, il titolo di solfato ramico idrato nonché, per
lo zolfo, i gradi di purezza e di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono
essere compresi tra due limiti differenti fra loro non più di tre gradi
per la purezza e di dieci per la finezza;
e) per i preparati arsenicali, la loro natura e il loro titolo in arsenico,
nonché lo stato in cui questo si trova;
f) per i polisolfuri, la qualità e il titolo in zolfo;
g) per il fosfuro di zinco, il titolo in fosforo;
h) per ogni altro prodotto dichiarato anticrittogamico od insetticida, la composizione
ed il titolo di esso in sostanze attive.
Articolo 6
Sui minimi di cui al precedente articolo, sono ammesse le seguenti tolleranze
in confronto ai risultati delle analisi:
a) un grado di purezza e due gradi di finezza per gli zolfi semplici;
b) mezzo grado di solfato rameico, un grado di purezza e due gradi di finezza,
per gli zolfi ramati;
c) il 2 per cento nel titolo dei preparati arsenicali e dei polisolfuri e l'uno
per cento nel titolo del solfuro di zinco.
Articolo 7
Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai
propri dipendenti, per obbligo contrattuale, sementi destinate alla riproduzione,
ferma l'osservanza delle disposizioni della L. 26 giugno 1913, n. 888, e del
relativo regolamento deve dichiarare: il nome specifico della sementa e quello
della varietà, la sua provenienza, nonché il grado di purezza
e quello di germinabilità con una tolleranza di fronte ai risultati delle
analisi, del 2 per cento per la prima e del 5 per cento per la seconda (1).
Per i semi di trifoglio, di erba medica, di lupulina, di ginestrino (lotus),
di fico (phleum pratense) e di ladino, si deve anche dichiarare l'assenza di
semi di cuscuta.
Le dichiarazioni relative ai gradi di purezza e di germinabilità e all'assenza
di semi di cuscuta non sono obbligatorie per le sementi vendute agli stabilimenti
di epurazione e di selezione.
(1) Tale obbligo è stato abolito, in riferimento al seme di bietole zuccherine,
dall'art. 12, r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1568.
Articolo 8
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, l. 15 febbraio 1963, n. 281.
Articolo 9
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, l. 15 febbraio 1963, n. 281.
Articolo 10
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, l. 15 febbraio 1963, n. 281.
Articolo 11
[Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli devono essere rilasciate in
iscritto e comunque risultate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle
lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita
e la somministrazione della merce.
Quando le dette merci siano vendute in sacchi o in altri recipienti, le stesse
dichiarazioni devono essere apposte anche sui sacchi o recipienti medesimi]
(1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, l. 15 febbraio 1963, n. 281. L'art. 25,
l. 8 marzo 1968, n. 399, però, ha precisato che detto articolo è
abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi.
Articolo 12
Gli scarti e le tolleranze ammessi nei precedenti articoli, non pregiudicano
il diritto dell'acquirente di pagare le sostanze acquistate al prezzo corrispondente
al titolo effettivo accertato dall'analisi o di pretendere la restituzione delle
somme eventualmente pagate in più.
Capo II
VINI
Articolo 13
Il nome di «vino» è riservato al prodotto della fermentazione
alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in
assenza di vinacce.
Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla precedente
definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante
la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino o di vinacce
di uva.
La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita di vini non genuini
sono vietati.
Tale divieto è esteso ai vini con grado alcoolico inferiore al 10 per
cento in volume, se rossi, al 9 per cento in volume, se bianchi.
Nei locali adibiti alla vendita diretta del vino al consumatore debbono essere
esposti, in modo visibile e con caratteri chiari e ben leggibili, cartelli che
indichino il grado alcoolico dei vini che si smerciano.
Eguale indicazione deve essere data sui recipienti che si trovano nei locali
di vendita o nei depositi di vino pronto per la vendita al dettaglio.
Dalla disposizione di cui al precedente capoverso sono esclusi i vini venduti
in bottiglia e fiaschi confezionati con etichette recanti le indicazioni del
nome del vino, del produttore o di colui che ha operato l'imbottigliamento o
l'infiascamento.
È vietato di produrre aumento del grado alcoolico dei vini oltre la gradazione
normale di quelli della zona, mediante la concentrazione o l'aggiunta di mosto
concentrato e conseguente fermentazione.
Nel calcolo del grado alcoolico di cui sopra, si terrà conto anche dello
zucchero indecomposto ancora contenuto in 100 parti del vino, moltiplicando
il quantitativo corrispondente per 0,63 e aggiungendo il prodotto così
ottenuto all'alcool esistente.
Col regolamento saranno stabiliti i trattamenti permessi per la preparazione
dei vini speciali e la preparazione, la correzione e la conservazione dei vini
genuini, nonché quelli consentiti per la preparazione ed il commercio
dei mosti di uva e dei filtrati dolci (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 11, r.d.l. 2 settembre 1932, n.
1225.
Articolo 14
I vini esteri sono esclusi dai punti franchi e non possono essere oggetto, nel
territorio dello Stato, di alcuna manipolazione, taglio o miscuglio.
È vietata la introduzione nel territorio dello Stato dei vini esteri
contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione
italiana.
Il commercio nei punti franchi, sia dei vini nazionali che di quelli esteri,
è sottoposto al controllo delle autorità doganali.
Articolo 15
È vietata la reimportazione dei vini nazionali quando siano riconosciuti
non genuini.
Questa disposizione non si applica ai vini che risultino non genuini unicamente
per effetto dell'aggiunta di alcool fatta prima della esportazione, purché
siano destinati alla distillazione od alla preparazione dei vini, per i quali
a norma del regolamento, sia consentita l'alcoolizzazione.
Articolo 16
La detenzione delle vinacce è vietata, salvo che esse siano destinate
alla distillazione, alla alimentazione del bestiame, o ad usi industriali e
salvo il disposto del comma seguente.
La detenzione delle vinacce, per la preparazione dei vinelli, di cui all'articolo
seguente, e per il governo di vini all'uso toscano, sarà consentita per
un periodo di tempo la cui durata verrà fissata in ogni provincia con
decreto del prefetto, da rinnovarsi, anno per anno, entro il mese di settembre.
Per la denaturazione delle vinacce il Ministro delle finanze ha facoltà
di fornire il sale pastorizio occorrente.
Articolo 17
È vietato di porre in vendita o di detenere per la vendita, il prodotto
denominato vinello, ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua
delle vinacce di uva fresca.
Dal divieto di cui al precedente comma sono eccettuati:
a) i vinelli destinati alla distillazione, purché siano addizionati con
calce fino a reazione quasi neutra;
b) quelli custoditi nei locali delle distillerie, quando il detentore dichiari
di sottoporli alla vigilanza degli agenti di finanza, per il controllo della
effettiva destinazione alla distillazione;
c) quelli destinati alla fabbricazione dell'aceto, purché siano addizionati
con almeno il 15 per cento di aceto di vino, in modo che la massa risulti nettamente
acetosa (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 12, r.d.l. 2 settembre 1932, n.
1225.
Capo III
ACETI
Articolo 18
Il nome di «aceto» o «aceto di vino», è riservato
al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica del vino o del vinello, avente
il 5 per cento di acidità totale espressa in acido acetico, senza alcuna
aggiunta di materie coloranti, ivi compresa l'enocianina, o di acido, anche
se puro, o di altre sostanze.
È vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque
in commercio per uso commestibile qualsiasi altro aceto, ad eccezione di quello
ottenuto dalla fermentazione acetica dell'alcool etilico. Tale aceto deve essere
venduto col nome di «aceto di spirito» e può essere commerciato
esclusivamente per la conservazione dei prodotti agricoli.
È vietato di mescolare l'aceto di spirito con l'aceto di vino o di colorarlo
artificialmente.
La denominazione di «aceto di spirito» deve essere segnata sopra
ai recipienti che lo contengono, nonché nelle fatture, nelle polizze
di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovarne
la vendita o la somministrazione.
L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce aceto si presume,
in ogni caso, destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio
con aceto commestibile, in contravvenzione al disposto del presente articolo
(1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 13, r.d.l. 2 settembre 1932, n.
1225.
Articolo 19
È vietata, per uso commestibile, la vendita di aceto ottenuto per diluizione
dell'acido acetico grezzo od acido pirolegnoso, nonché di aceto ottenuto
per diluizione dell'acido acetico di buon gusto (acido acetico puro). È
vietata anche la vendita di conserve alimentari preparate con tali aceti.
È vietata la vendita ed il commercio per uso commestibile dell'aceto
ottenuto da vino corrotto, nonché dall'aceto guasto e di quello contenente:
a) acidi estranei, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ossalico, ecc.;
b) sostanze vegetali di sapore forte, come pepe di Spagna, zenzero, timo, ecc.;
c) aldeidi, sostanze empireumatiche, sale comune in proporzioni tali da costituire
adulterazione, composti metallici tossici, sostanze coloranti, anche non nocive.
Capo IV
OLI
Articolo 20
[Il nome di «olio» o di «olio di oliva», è riservato
al prodotto della lavorazione dell'oliva (Olea europae) senza aggiunta di sostanze
estranee o di oli di altra natura.
Sono permesse la fabbricazione e la vendita di oli vegetali commestibili diversi
da quelli di oliva, a condizione che siano osservate le prescrizioni di cui
ai seguenti articoli] (1).
(1) Vedi, ora, la l. 13 novembre 1960, n. 1407.
Articolo 21
Chiunque fabbrica od intende fabbricare oli vegetali commestibili diversi da
quelli di oliva, deve farne denunzia, per iscritto, al Sindaco del Comune in
cui vuole esercitare tale industria e contemporaneamente al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
La denunzia deve contenere, il nome, il cognome e la paternità, ovvero
la ragione sociale del fabbricante, nonché la indicazione del sito in
cui è posta la fabbrica e il deposito degli oli suddetti e infine quella
del vegetale da cui l'olio viene estratto.
Gli oli di cui al primo comma, estratti da vegetali diversi dal sesamo, anche
se importati dall'estero, debbono essere addizionati, prima di passare al commercio,
con il cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.
È vietato fabbricare, vendere, porre in vendita, o comunque mettere in
commercio oli vegetali commestibili colorati artificialmente o comunque contenenti
sostanze estranee, ovvero grassi naturalmente colorati, allo scopo di correggerne
il colore (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 1, r.d.l. 30 dicembre 1929, n.
2316.
Articolo 22
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 109.
Articolo 23
È vietato di preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri
oli vegetali commestibili.
Gli oli vegetali commestibili diversi da quello di oliva debbono essere venduti
con la denominazione di «olio di seme» e tale denominazione deve
essere sempre indicata nelle fatture commerciali, nelle polizze di carico, nelle
lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita
e la somministrazione, come pure su tutti i recipienti che contengono detti
oli, dovunque essi si trovino. (Omissis) (1) (2).
(1) Periodo abrogato dall'art. 26, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 109.
(2) Articolo così modificato dall'art. 2, r.d.l. 30 dicembre 1929, n.
2316.
Articolo 24
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 13 novembre 1960, n. 1407.
Articolo 25
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, la l. 13 novembre 1960, n. 1407.
Capo V
BURRO E STRUTTO
Articolo 26
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, l. 23 dicembre 1956, n. 1526.
Articolo 27
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, l. 23 dicembre 1956, n. 1526.
Articolo 28
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 20, l. 4 novembre 1951, n. 1316.
Articolo 29
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 20, l. 4 novembre 1951, n. 1316.
Articolo 30
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 20, l. 4 novembre 1951, n. 1316.
Articolo 31
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 10, d.p.r. 30 novembre 1998, n. 502.
Capo VI
FORMAGGI
Articolo 32
Il nome di «formaggio» o «cacio» è riservato
al prodotto che si ricava dal latte intero ovvero parzialmente o totalmente
scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche
facendo uso di fermenti e di sale di cucina
La denominazione di «formaggio pecorino» è riservata al prodotto
ricavato esclusivamente dal latte di pecora, nei modi previsti, dal precedente
comma.
I formaggi ricavati da latte diverso da quello di pecora, oppure soltanto parzialmente
da latte di pecora, i quali siano confezionati in forme di peso superiore ai
chilogrammi 3 e presentino caratteristiche esteriori simili a quelle del formaggio
pecorino, debbono essere denominati «formaggio vacchino».
Il formaggio definito vacchino a norma del precedente comma, anche se importato
o destinato alla esportazione, non può essere posto in commercio se non
sia provvisto di una timbratura recante la leggenda «vacchino».
Tale leggenda, che dovrà avere le dimensioni di centimetri 4 di altezza,
centimetri 15 di lunghezza e centimetri 0,5 di profondità dovrà
essere impressa a fresco sullo scalzo delle forme, e ripetuta più volte
fino ad occupare tutta la lunghezza dello scalzo stesso (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 1, r.d. 6 aprile 1933, n. 381.
Articolo 33
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, r.d.l. 1º maggio 1938, n. 1177.
Articolo 34
È vietato mettere in commercio formaggi in stato di manifesta putrefazione,
o colorati con sostanze non consentite dalle vigenti disposizioni sanitarie.
Articolo 35
[Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio,
esporta od importa formaggi addizionati di grassi estranei, deve indicarli con
la denominazione di «formaggio margarinato».
Tale indicazione si deve fare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle
lettere di porto, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita
o la somministrazione, nonché sugli involucri imballaggi, e deve essere
impressa sulle forme. Analoga scritta deve essere apposta, in caratteri ben
leggibili, all'esterno ed all'interno dei locali di vendita all'ingrosso ed
al minuto] (1).
(1) La vendita dei formaggi vaccini e margarinati è stata vietata dall'art.
3, r.d.l. 30 novembre 1933, n. 1752, conv. in l. 25 gennaio 1934, n. 225.
Articolo 36
[I formaggi margarinati devono essere fabbricati a pasta dura ed in forme del
peso non superiore a 14 chilogrammi, le quali debbono essere colorate esternamente
nel modo che sarà stabilito dal regolamento. È vietata, invece,
per questi formaggi, qualsiasi colorazione della pasta] (1).
(1) La vendita dei formaggi vaccini e margarinati è stata vietata dall'art.
3, r.d.l. 30 novembre 1933, n. 1752, conv. in l. 25 gennaio 1934, n. 225.
Capo VII
SCIROPPI E CONSERVE
Articolo 37
Il nome di «succo», «mosto» e simili di un dato frutto
è riservato esclusivamente al liquido ottenuto per spremitura dal frutto
nominato, con o senza concentrazione.
Il nome di «sciroppo» è riservato alla soluzione acquosa
del saccarosio.
Il nome di «sciroppo», seguito dall'indicazione di un dato frutto,
è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del
frutto nominato, concentrato o no, con saccarosio o soluzioni di saccarosio.
Il nome di «sciroppo da estratto di...» seguito dalla indicazione
di una data pianta che porta frutta a succo, è riservato alle soluzioni
di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati,
cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata
(1).
Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono
gli sciroppi (1).
Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo
di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta,
o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione «sciroppo
all'estratto di...» completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione
«sciroppo di...» completata dal nome della stessa (1).
I nomi di «conserva» di «marmellata» e di «gelatina»
di un dato frutto sono riservati ai prodotti ottenuti per concentrazione delle
polpe e dei succhi del frutto nominato con o senza aggiunta di saccarosio, fino
a consistenza pastosa o fino a che il prodotto si rapprenda o solidifichi per
raffreddamento.
È vietato vendere con i nomi di succo o mosto o simili di un dato frutto,
di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva,
di marmellata o di gelatina di un dato frutto, prodotti di frutti o di altre
parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati.
Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego
di frutti o di parti di piante appartenenti a più specie, queste debbono
essere indicate nella denominazione dei prodotti stessi.
È vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque
in commercio sciroppi composti, in tutto o in parte, con essenze sintetiche
o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.
Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è
ammessa:
a) l'aggiunta di glucosio, sempre quando la produzione non superi il 25 per
cento della ricchezza zuccherina totale, e purché lo sciroppo che ne
deriva sia venduto con la dichiarazione «contenente glucosio» oppure
«sciroppo glucosato», da applicare in modo chiaro e ben leggibile
sui recipienti che lo contengono;
b) l'aggiunta di sostanze coloranti, ritenute innocue a norma del R.D. 30 ottobre
1924, n. 1938, destinate a ravvivare il colore, purché sia posta sui
recipienti, in modo chiaro e ben leggibile, l'indicazione «colorato con
colori consentiti dalle disposizioni sanitarie». Questa disposizione non
si applica ai succhi d'uva (2).
Per tutti gli sciroppi è consentita l'aggiunta di acido citrico naturale
o di acido tartarico naturale.
Ai succhi di frutti è permessa l'aggiunta di anidride solforica in quantità
non superiore a milligrammi trecentocinquanta di anidride solforica totale per
ogni chilogrammo.
Nella preparazione dei prodotti di cui al presente articolo, destinati all'esportazione,
è consentita, sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite nel
regolamento per l'esecuzione del presente decreto, l'aggiunta delle sostanze
antifermentative ammesse dalla legislazione degli Stati nel cui territorio i
prodotti sono destinati (2).
(1) Gli attuali commi quarto, quinto e sesto così sostituiscono il quarto
comma dell'art. 14, r.d.l. 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo del presente
articolo, per effetto dell'art. 2, l. 15 dicembre 1967, n. 1223.
(2) Vedi, anche, l'art. 31, l. 6 febbraio 1996, n. 52.
(3) Articolo così modificato dall'art. 14, r.d.l. 2 settembre 1932, n.
1225.
Articolo 38
È vietato vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio,
sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta:
a) alterati;
b) colorati con sostanze coloranti diverse da quelle del frutto col quale sono
preparati. Tuttavia, per le conserve, le marmellate, le gelatine e gli sciroppi
di fragole, di ciliegie, di amarene e di prugne, è consentito di ripristinare
il colore perduto od alterato durante la lavorazione, mediante l'aggiunta di
sostanze coloranti ritenute innocue a norma del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938.
I prodotti così ricolorati debbono essere messi in commercio con l'indicazione
«colorato artificialmente con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie»,
da farsi sui recipienti che li contengono (1);
c) contenenti sostanze edulcoranti sintetiche, quali saccarina, dulcina, e simili
(1);
d) contenenti sostanze estranee alla composizione del frutto, quali agenti antisettici
o di conservazione, farina od altri amidacei, glicerina, ecc.;
e) aromatizzati con essenze artificiali.
È permessa l'aggiunta di acido solforoso in quantità non superiore
a mgr. 200 di anidride solforosa totale per chilogrammo, agli sciroppi di uva
e simili, preparati senza aggiunta di saccarosio.
Nella preparazione delle gelatine di frutta è permesso l'uso di agaré
di pectina, di colla di pesce e di gelatina rispondenti queste ultime alle prescrizioni
della Farmacopea ufficiale.
(Omissis) (2) (3).
(1) Vedi, anche, l'art. 31, l. 6 febbraio 1996, n. 52.
(2) Comma abrogato dall'art. 1, l. 15 dicembre 1967, n. 1223.
(3) Articolo così modificato dall'art. 1, r.d.l. 12 agosto 1927, n. 1773.
Articolo 39
A modificazione del comma d) dell'art. 2, e dell'art. 3 del R.D. 8 febbraio
1923, n. 501, convertito in legge con la L. 17 aprile 1925, n. 473, nella preparazione
di conserve di pomodoro è vietato l'uso dei colori estranei anche non
nocivi. È vietata la riutilizzazione di ogni conserva già fabbricata,
la quale abbia, anche parzialmente, perduto le normali qualità alimentari
ed organolettiche.
Inoltre nella preparazione della conserva di pomodoro, è vietato usare
cloruro sodico in quantità superiore al 5 per cento.
Capo VIII
VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 40
L'applicazione del presente decreto è affidata ai Ministri delle politiche
agricole e forestali, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.
Articolo 41
Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui
al presente decreto è tenuto a fornire, dovunque la merce si trovi campioni
a richiesta, degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo,
degli agenti giurati di cui all'art. 46, dei funzionari ed agenti delegati dai
Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'interno e delle finanze,
dai capi degli istituti che saranno designati con apposito decreto dei Ministri
competenti, e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i mangimi concentrati,
dalla autorità sanitaria (1).
In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o
del suo rappresentante, il prelevamento sarà fatto d'ufficio o con l'intervento
di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo
comma dell'art. 164 Codice procedura penale (2).
I campioni prelevati agli effetti del presente decreto saranno pagati al prezzo
corrente di vendita, salvo il caso di prelevamento eseguito dall'autorità
sanitaria (3).
(1) Vedi il d.m. 25 settembre 1953, gli artt. 1 e 3, l. 30 aprile 1962, n. 283
e il d.m. 2 febbraio 1968.
(2) Ora, art. 221 c.p.c. del 1942.
(3) Vedi, ora, l'art. 1, l. 30 aprile 1962, n. 283.
Articolo 42
La guardia di finanza provvederà al servizio di polizia o di prelevamento
dei campioni a mezzo del personale delle brigate volanti in occasione dei compiti
di istituto delle medesime (1).
I militari del corpo anzidetto, per i servizi fuori sede, compiuti espressamente;
su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'interno
o degli istituti ed uffici incaricati dell'applicazione del presente decreto
dipendenti dai Ministeri medesimi, avranno diritto, a carico di questi ultimi
al pagamento delle indennità di missione e di trasferta nella misura
stabilita dalle vigenti disposizioni.
(1) Vedi il d.m. 25 settembre 1953, gli artt. 1 e 3, l. 30 aprile 1962, n. 283
e il d.m. 2 febbraio 1968.
Articolo 43
Tutte le analisi occorrenti in applicazione del presente decreto saranno eseguite
con i metodi ufficiali prescritti e i relativi certificati saranno rilasciati
in esenzione dalla tassa di bollo (1).
Occorrendo, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato incaricati delle
analisi potranno, per queste, avvalersi sotto la loro responsabilità,
di analizzatori di loro fiducia, i quali saranno compensati in ragione delle
analisi eseguite, con i fondi messi a disposizione dei detti direttori per l'esecuzione
del servizio.
(1) Vedi, anche, la L. 30 dicembre 1959, n. 1234.
I metodi ufficiali di analisi previsti dal presente comma ed i relativi supplementi
sono stati approvati:
- per i concimi: con D.M. 1° marzo 1965 (Gazz. Uff. 28 maggio 1965, n. 132);
con D.M. 10 settembre 1974 (Gazz. Uff. 30 settembre 1974, n. 254) - Supplemento
n. 1;
- per gli alimenti per uso zootecnico: con D.M. 9 novembre 1971 (Gazz. Uff.
6 dicembre 1971, n. 308), con D.M. 9 febbraio 1972 (Gazz. Uff. 27 marzo 1972,
n. 82) - Supplemento n. 1; con D.M. 18 luglio 1975 (Gazz. Uff. 12 agosto 1975,
n. 214), modificato dal D.M. 21 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1999, n.
31), dal D.M. 30 settembre 1999 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118) e dal D.M.
6 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 27 aprile 2000, n. 97) - Supplemento n. 2; con D.M.
30 settembre 1976 (Gazz. Uff. 24 marzo 1977, n. 81, S.O.), modificato dal D.M.
21 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1999, n. 31) - Supplemento n. 3; con
D.M. 23 novembre 1977 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1977, n. 337) - Supplemento n.
4;
- per gli olii e i grassi: con D.M. 20 dicembre 1971 (Gazz. Uff. 15 gennaio
1972, n. 12), modificato dal D.M. 30 agosto 1974 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1975,
n. 30); con D.M. 8 novembre 1972 (Gazz. Uff. 13 novembre 1972, n. 293) - Supplemento
n. 3; con D.M. 11 luglio 1983 (Gazz. Uff. 26 settembre 1983, n. 264) - Supplemento
n. 2;
- per gli antiparassitari: con D.M. 6 novembre 1972 (Gazz. Uff. 16 novembre
1972, n. 297);
- per gli alimenti per animali: con D.M. 20 aprile 1978 (Gazz. Uff. 15 giugno
1978, n. 165); con D.M. 30 luglio 1979 (Gazz. Uff. 22 settembre 1979, n. 261,
S.O.) - Supplemento n. 5; con D.M. 28 maggio 1982 (Gazz. Uff. 25 settembre 1982,
n. 265) - Supplemento n. 6; con D.M. 5 ottobre 1984 (Gazz. Uff. 30 novembre
1984, n. 330), modificato dal D.M. 21 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1999,
n. 31) - Supplemento n. 7; con D.M. 22 luglio 1985 (Gazz. Uff. 11 settembre
1985, n. 214) - Supplemento n. 8; con D.M. 11 aprile 1994 (Gazz. Uff. 21 aprile
1994, n. 92) - Supplemento n. 9; con D.M. 12 aprile 1994 (Gazz. Uff. 21 aprile
1994, n. 92) - Supplemento n. 10; con D.M. 13 aprile 1994 (Gazz. Uff. 28 maggio
1994, n. 123, S.O.) - Supplemento n. 11; con D.M. 22 maggio 1995 (Gazz. Uff.
19 luglio 1995, n. 167) - Supplemento n. 12; con D.M. 30 settembre 1999 (Gazz.
Uff. 23 maggio 2000, n. 118) - Supplemento n. 14; con D.M. 28 luglio 2000 (Gazz.
Uff. 17 novembre 2000, n. 269) - Supplemento n. 17; con D.M. 9 settembre 2004,
il cui articolo 3 ha abrogato il citato D.M. 30 settembre 1999 - Supplemento
n. 18;
- per i fertilizzanti: con D.M. 24 marzo 1986 (Gazz. Uff. 5 agosto 1986, n.
180, S.O.), sostituito dal D.M. 28 settembre 1993 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1993,
n. 238); con D.M. 19 luglio 1989 (Gazz. Uff. 23 agosto 1989, n. 196, S.O.),
modificato dall'art. 1, D.M. 21 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2001, n.
21) - Supplemento n. 1; con D.M. 23 gennaio 1991 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1991,
n. 29, S.O.), modificato dall'art. 1, D.M. 21 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 26 gennaio
2001, n. 21) - Supplemento n. 2; con D.M. 5 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 23 gennaio
1996, n. 18) - Supplemento n. 5; con D.M. 17 giugno 2002 (Gazz. Uff. 19 settembre
2002, n. 220) - Supplemento n. 7; con Decr. 8 maggio 2003 (Gazz. Uff. 21 maggio
2003, n. 116) - Supplemento n. 8.
Con D.M. 25 marzo 1992 (Gazz. Uff. 6 aprile 1992, n. 81), è stato definito
il campo di applicazione dei metodi ufficiali di analisi nazionali dei fertilizzanti.
Articolo 44
Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono,
in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del
laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia
all'autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento
e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi
e il giudizio sfavorevole.
L'autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro
della merce, ovunque si trovi.
Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita
richiesta di revisione da inoltrare all'autorità giudiziaria competente
e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni
quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione.
Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione, nonché
la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di L.
50.000 per ogni campione (1) (2).
(1) Articolo così sostituito dall'articolo unico, l. 23 aprile 1975,
n. 149. Vedi, ora, l'art. 1, l. 30 aprile 1962, n. 283.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui
la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304-bis,
ter e quater del c.p.p.
Articolo 45
In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente
decreto, occorra una perizia od una revisione delle analisi, queste dovranno
essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:
a) per le analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma,
dal Laboratorio di chimica agraria della Facoltà di agraria dell'Università
degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanità pubblica (1), dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte
dirette;
b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e
dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.
Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi
sarà fatta di regola:
a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di
chimica agraria dell'Istituto agrario della facoltà di agraria dell'Università
degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal
Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) dal Laboratorio chimico [dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica] (1), per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali
di vigilanza igienica;
c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi
eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.
La revisione delle analisi è definitiva. Tutte le spese relative alle
analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove
la prima analisi venga confermata (2).
(1) Le attribuzioni dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
sono state devolute al Ministero della sanità dall'art. 2, l. 13 marzo
1958, n. 296. Vedi l'art. 1, l. 30 aprile 1962, n. 283.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 27 febbraio 1958, n. 190.
Vedi, anche, l'art. 1, l. 30 aprile 1962, n. 283, che fissa il termine massimo
di due mesi per l'analisi di revisione in materia di sostanze alimentari e bevande.
Il d.m. 26 marzo 1968, ha disposto che le analisi di revisione, già affidate
a stazioni agrarie sperimentali, devono essere eseguite dai seguenti istituti
di ricerca e di sperimentazione agraria: a) per le analisi chimiche dei mosti,
dei vini e degli aceti: dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti; b)
per le analisi chimiche degli olii e dei grassi ad eccezione del burro: dall'Istituto
sperimentale per la elaiotecnica di Pescara; c) per le analisi chimiche del
burro e dei formaggi: dall'Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi;
d) per le analisi chimiche dei mangimi per l'alimentazione degli animali: dall'Istituto
sperimentale per la zootecnia di Roma; e) per le analisi chimiche di tutti gli
altri prodotti agrari e sostanze d'uso agrario: dall'Istituto sperimentale per
la nutrizione delle piante di Roma; f) per le analisi botaniche: dall'Istituto
sperimentale per le colture industriali di Bologna e dall'Istituto sperimentale
agronomico di Bari.
Articolo 46
Gli Enti e le associazioni agrarie e le altre associazioni interessate, che
siano compresi in appositi elenchi approvati con decreti del Ministro delle
politiche agricole e forestali secondo norme da stabilirsi nel regolamento potranno
costituirsi parte civile nei procedimenti per le infrazioni al presente decreto.
Gli enti e le associazioni suddetti potranno altresì far procedere a
loro spese, mediante propri agenti giurati da assumersi con le norme che saranno
stabilite dal regolamento, a prelevamenti presso chiunque produca le materie
o i prodotti di cui al presente decreto e ne faccia commercio.
Articolo 47
Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce
ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, le sostanze e i prodotti di cui
al presente decreto senza le dichiarazioni e le indicazioni o contro i divieti
e le limitazioni previsti dal presente decreto e dal regolamento esecutivo di
esso, è punito con la pena pecuniaria da lire 250.000 a lire 5.000.000
(1) (2).
Se sia omessa la sola dichiarazione sugli involucri e recipienti la pena dell'ammenda
da lire 125.000 a lire 2.500.000 (2) (3).
(1) La sanzione originaria della pena pecuniaria è stata parificata alla
multa o all'ammenda, a seconda che sia o meno di importo superiore a lire 400.000,
in virtù dell'art. 7, r.d. 28 maggio 1931, n. 601. L'importo della sanzione
è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, l. 24 novembre
1981, n. 689.
(2) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi
in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena
pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
(3) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,
secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 48
Chiunque, scientemente, con qualsiasi mezzo, pone in vendita, vende o mette
altrimenti in commercio, ovvero fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale,
sostanze o prodotti di cui al presente decreto comunque non corrispondenti alle
dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal decreto medesimo e dal regolamento,
è punito con la multa fissa di lire 1.250.000 (1) (2) e con quella proporzionale
di lire 125.000 (1) (2) per ogni quintale o frazione di quintale di merce posta
in vendita, venduta o somministrata.
(1) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi
in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena
pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
(2) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113,
secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 49
Se il fatto preveduto nel precedente articolo sia commesso senza che il colpevole
conosca che le sostanze e i prodotti da esso posti in vendita, venduti o somministrati,
non corrispondano alle dichiarazioni e indicazioni fatte, la multa è
ridotta da un quinto alla metà.
Articolo 50
Qualora le sostanze e i prodotti posti in vendita, venduti o messi in commercio,
in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, siano, secondo i
casi, nocivi agli uomini, agli animali o alle piante, cui sono destinati, alle
pene pecuniarie previste dai precedenti articoli è aggiunta la reclusione
fino a 5 mesi (1).
Se il fatto sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze o i
prodotti sono nocivi, alla reclusione è sostituita la detenzione.
(1) La pena della reclusione è stata così elevata dall'art. 3,
l. 23 febbraio 1950, n. 66.
Articolo 51
Chiunque verbalmente, per iscritto a mezzo della stampa, od in qualsiasi altro
modo, offre in vendita sostanze e prodotti di cui al presente decreto, adottando
nomi impropri non rispondenti alla natura della merce o tali da sorprendere
la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura della merce
stessa, è punito con la multa da lire 1.250.000 a lire 12.500.000 (1)
(2), qualora non siano applicabili le pene maggiori portate dagli articoli precedenti.
Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo
della stampa ed in qualsiasi altro modo, annunziano la vendita di materie atte
a fabbricare artificialmente le sostanze o i prodotti considerati nel presente
decreto, ovvero a sofisticarli, nonché coloro che esibiscono a scopo
di commercio formule od altre indicazioni per la preparazione di vini, burri,
formaggi, ecc., non genuini.
Il tipografo, l'editore, il proprietario del giornale e l'assuntore della pubblicità,
il quale non sia in grado di indicare da chi abbia avuto l'incarico di stampare
o pubblicare l'annunzio, di cui al precedente comma, è punito con l'ammenda
non inferiore a lire 750.000 (1) (3).
(1) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi
in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena
pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
(2) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113,
secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(3) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,
secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 52
Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti
in commercio, sostanze o liquidi zuccherini, alcoolici, o zuccherini-alcoolici
comunque preparati e non provenienti dall'uva, i quali siano destinati alla
preparazione dei vini non genuini od al taglio con vini genuini è punito
con la multa non minore di lire 1.250.000 (1) (2).
Alla stessa pena soggiace chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in
vendita o mette altrimenti in commercio sostanze qualificate come atte a produrre
artificialmente ed a sofisticare i vini, e chiunque detiene, senza giustificato
motivo, nelle cantine, nei depositi, nei magazzini e negli esercizi di vendita
all'ingrosso e al minuto, sostanze atte a sofisticare i vini.
(1) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113,
secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi
in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena
pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
Articolo 53
Chiunque detiene vinacce oltre i termini fissati dal prefetto a norma dell'art.
16 è punito con l'ammenda da lire 250.000 a lire 5.000.000 (1) (2).
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,
secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi
in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena
pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
Articolo 54
Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 21, 22 e 30 del presente decreto
saranno punite con l'ammenda di lire 2.500.000 (1) (2).
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,
secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi
in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena
pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
Articolo 55
Qualora le infrazioni alle disposizioni del presente decreto riguardino sostanze
o prodotti presentati per l'esportazione le pene saranno applicate nel massimo,
e ove sia stabilita una pena fissa, questa sarà raddoppiata.
Articolo 56
Chiunque si rifiuta di fornire o di far prelevare campioni delle sostanze e
dei prodotti di cui al presente decreto, è punito con l'ammenda di lire
1.250.000 (1) (2).
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,
secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi
in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena
pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
Articolo 57
In caso di recidiva le pene previste dal presente decreto saranno raddoppiate.
Articolo 58
Nelle ipotesi previste negli artt. 47 (primo comma), 48, 49, 50, 51 (primo comma),
52 e 53, la merce sarà confiscata e verrà a seconda dei casi utilizzata
a beneficio dello Stato o distrutta.
Articolo 59
In caso di recidiva, nelle ipotesi previste negli artt. 47 (primo comma), 48,
49, 50 e 51 (primo e secondo comma), 52 e 54, sarà sempre ordinata la
sospensione dell'esercizio sino ad un anno.
Articolo 60
Le pene comminate dal presente decreto non pregiudicano l'applicazione di quelle
maggiori previste dal codice penale e da altre leggi speciali.
Articolo 61
Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a
spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i più
diffusi della regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro
tra quelli agrari.
È in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale,
qualora la ritenga necessaria.
Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della
Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.
L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, è trasmesso
all'ufficio che ha inoltrato la denuncia (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 3, l. 18 ottobre 1959, n. 945.
Articolo 62
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. unico, l. 5 aprile 1961, n. 322.
Articolo 63
Le contravvenzioni alle speciali disposizioni che verranno stabilite nel regolamento
per l'esecuzione del presente decreto saranno punite con l'ammenda sino a lire
2.500.000 (1) (2), qualora non siano applicabili le maggiori pene comminate
col decreto stesso.
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,
secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'art. 2 della l. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto che «nei casi
in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena
pecuniaria si è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi».
Capo IX
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 64
A decorrere dal 1º gennaio 1926 i fabbricanti ed importatori di perfosfato,
di nitrato di soda e di solfato di rame pagheranno all'Erario dello Stato rispettivamente,
10, 20 e 30 centesimi per ogni quintale di produzione od importazione annua
delle dette materie.
Articolo 65
(Omissis) (1).
(1) Le norme contenute nel presente articolo sono da ritenersi ormai superate.
Articolo 66
Restano ferme le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D.
1º agosto 1907, n. 636 (1), e dei relativi regolamenti, in quanto non contrastino
con le norme del presente decreto.
Ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle portate dal presente decreto,
è abrogata.
(1) Leggasi r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
Articolo 67
Fino a quando non sia emanato il regolamento per la esecuzione del presente
decreto, rimarranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti
approvati con il R.D. 10 settembre 1895 in applicazione della L. 19 luglio 1894,
n. 816, e R.D. 7 settembre 1908, n. 620, in applicazione della L. 5 aprile 1908,
n. 136, e R.D. 4 giugno 1911, in applicazione della L. 17 luglio 1910, n. 522,
e col D.L. 21 febbraio 1918, n. 316, in applicazione del D.L.L. 12 aprile 1917,
n. 729.
Articolo 68
Questo decreto entrerà in vigore il 1º gennaio 1926, e sarà
presentato al Parlamento per essere convertito in legge.