(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura
dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti
e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
(2) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa
espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro
secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato
CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa
espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo
il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se
tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali,
la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno
1998, n. 213).
(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito
delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30
luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume
anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Preambolo
(Omissis)
DECRETO [1/2]
Articolo unico
È approvato il regolamento per l'esecuzione del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente
la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di
uso agrario e di prodotti agrari, annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto,
[d'ordine nostro,] dai ministri proponenti.
Preambolo
(Omissis)
REGOLAMENTO [2/2]
Capo I
NORME GENERALI
Articolo 1
Le dichiarazioni sulla natura e sul titolo e le altre indicazioni relative alle
sostanze di uso agrario ed ai prodotti agrari di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925,
n. 2033, convertito in legge con la L. 18 marzo 1926, n. 562, ed al presente
regolamento, debbono essere fatte secondo le norme prescritte dagli articoli
seguenti.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 2
Le dichiarazioni sulle fatture, sulle lettere d'impegno, sulle polizze di carico,
sulle bollette di spedizione ed altri documenti relativi alla vendita o somministrazione,
debbono essere fatte con le diciture precise prescritte dal decreto legge e
dal presente regolamento.
È tuttavia, tollerato che il documento di trasporto faccia riferimento
alla fattura o ad altro documento commerciale, purché ne sia unita copia
al documento di trasporto medesimo.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 3
Nel caso di spedizioni per via ordinaria il vetturale deve essere provvisto
di una dichiarazione del venditore o dello speditore della merce, nella quale
devono essere indicati: il nome, il cognome o la ragione sociale del venditore
o dello speditore e la sua residenza, il nome, il cognome e la residenza del
destinatario, la indicazione precisa della merce e delle merci trasportate,
secondo le norme per esse prescritte. nonché i pesi complessivi di ciascuna
qualità di merce.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 4
Le bollette di spedizione, le polizze di carico ed i relativi allegati, nonché
le dichiarazioni di cui al precedente articolo debbono essere presentate dal
vettore ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari incaricati dell'applicazione
del decreto legge e del presente regolamento.
Il vettore, inoltre, deve sempre prestarsi a facilitare le indagini occorrenti
per tale applicazione.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 5
Le indicazioni prescritte per le merci ed i prodotti posti in vendita in botti,
barili, latte ed altri recipienti ovvero in sacchi, in sacchetti di tela o di
carta, cartocci od altro involucro, debbono essere ripetute sui recipienti,
sacchi od involucri con le norme seguenti:
a) sulle botti, sui barili, sulle casse e su qualunque recipiente od imballaggio
di legno, le indicazioni debbono essere impresse a fuoco o con altro mezzo indelebile;
b) sulle latte, ed in genere sui recipienti metallici, le indicazioni debbono
farsi con colori ad olio od essere impresse in altro modo indelebile;
c) sui sacchi od altri involucri analoghi - qualunque sia la natura della materia
di cui sono formati - le indicazioni debbono essere impresse su di essi in modo
evidente e chiaramente leggibile. Saranno, tuttavia, consentite le indicazioni
fatte su etichette resistenti, purché solidamente fissate sul sacco con
suggello metallico portante - con impronte ben marcate - il nome o la sigla
e la residenza della ditta fabbricante o venditrice e purché siano apposte
in modo che il sacco non possa aprirsi senza togliere il suggello suddetto;
d) sui recipienti in vetro le indicazioni debbono essere fatte con etichette
resistenti, solidamente fissate al recipiente (1);
e) sui sacchetti, sui cartocci e sugli involucri di carta in genere le indicazioni
debbono essere stampate sulla carta stessa; tuttavia saranno tollerate anche
indicazioni impresse con timbro ad inchiostro di anilina o scritte a mano purché
in modo chiaro ed indelebile.
Quando diverse merci, contenute in recipienti separati, sono riunite in solo
imballaggio, non è necessario ripetere su tale imballaggio le diverse
indicazioni portate dai singoli recipienti.
(1) Lettera così modificata dall'art. 2, r.d. 12 agosto 1927, n. 1925.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 6
Le indicazioni di cui al precedente articolo debbono essere fatte con caratteri
ben visibili ed in ogni caso non meno evidenti di ogni altra indicazione riportata
sui recipienti, sacchi, imballaggi, ecc.
Di norma, insieme a quelle prescritte, non sono consentite altre indicazioni
all'infuori di quelle relative al nome e cognome o alla ragione sociale del
produttore, dell'importatore o del venditore, alla sua residenza, al peso lordo
e netto di ciascun sacco o recipiente e ad un marchio di fabbrica o di garanzia,
quando essa esista e non sia tale da indurre l'acquirente in errore sulla natura
della merce. Tuttavia, per i prodotti venduti in latte od altri recipienti od
involucri chiusi, sarà consentito che questi portino anche particolari
illustrazioni riferentisi al contenuto delle latte stesse.
Per i prodotti insetticidi, per le sementi e per i concimi complessi è
anche consentito riportare sul recipiente od imballaggio l'istruzione relativa
all'uso del prodotto in esso contenuto.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 7
Le indicazioni da farsi direttamente sulla merce debbono essere impresse mediante
stampi, a caratteri profondi e non meno evidenti di ogni altra indicazione riportata
sulla merce stessa. Nessun'altra indicazione è consentita oltre quelle
indicate nell'articolo precedente.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 8
Chi detiene merci di cui al decreto-legge a scopo di vendita è tenuto
a curare che le dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal decreto-legge medesimo
e dal presente regolamento siano sempre chiaramente leggibili.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 9
Quando la merce è messa in vendita con frazionamento delle quantità
contenute in un sacco, recipiente, imballaggio o forma originaria non è
necessario ripetere le indicazioni sulla parte venduta; ma nel locale di vendita
deve essere esposto un quadro con le indicazioni delle merci, le dichiarazioni
relative ed il prezzo di ognuna.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 10
Le indicazioni da apporsi all'esterno ed all'interno dei locali di produzione
o di vendita di alcuni prodotti, a norma del decreto-legge, debbono essere fatte
su apposite targhe solidamente attaccate al muro od alla porta del locale, con
caratteri alti almeno 10 centimetri ed in colore nero su fondo bianco.
Sulle targhe non dovranno apporsi altre indicazioni oltre quelle prescritte
per ogni merce; ma per i locali di vendita sono consentite anche le parole «vendita
di ...» ed il prezzo.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 11
Le indicazioni prescritte dal decreto-legge e dal presente regolamento sui sacchi,
recipienti ed imballaggi non sono obbligatorie:
a) per le materie prime dirette alle fabbriche ed alle officine industriali;
b) per le materie importate dall'estero, limitatamente al tempo occorrente al
trasporto dalla dogana d'introduzione nel territorio dello Stato ai magazzini
di deposito o di distribuzione, sempre che le spedizioni siano fatte a vagone
completo;
c) per le materie importate dall'estero e spedite, a vagone completo, dalla
dogana di introduzione nel territorio dello Stato, direttamente al consumatore
od all'agricoltore, che non ne faccia commercio.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo II
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE, DELLA REIMPORTAZIONE E DEL TRANSITO
Articolo 12
I vini, gli oli, i burri, i formaggi, le conserve e gli sciroppi di provenienza
estera debbono essere venduti nel territorio dello Stato col loro nome di origine.
Per i vini esteri sono vietati, nel territorio dello Stato, il taglio e le manipolazioni,
all'infuori della colmatura, del travaso, del trattamento con prodotti solforosi
a scopo di conservazione, della filtrazione, della chiarificazione e dell'imbottigliamento.
Il travaso e l'imbottigliamento, però, sono consentiti a condizione che
sui recipienti e sulle bottiglie in cui viene collocato il vino siano riprodotte
le marche e le indicazioni occorrenti a determinare l'origine estera del vino
stesso.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 13
Le dogane che trovino vini in arrivo dall'estero, qualunque sia la loro destinazione,
sia per importazione che per transito, i quali siano contenuti in recipienti
portanti indicazioni tali da farli ritenere di riproduzione italiana sempre
che non siano vini nazionali di ritorno, debbono rifiutarne lo sdoganamento
e dichiararli sotto sequestro.
I vini che cadono sotto il disposto del precedente comma non possono essere
venduti né riscattati dal proprietario se non a condizione che i recipienti
siano cambiati o indotti in modo da non presentare più indicazioni che
possano far ritenere il vino, in essi contenuto, di origine italiana.
L'identità dei vini nazionali di ritorno dall'estero viene provata nei
modi prescritti dalle disposizioni doganali per la concessione della reimportazione
in franchigia, e, quando occorra, anche con l'analisi.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 14
Le dogane non devono permettere l'introduzione nel territorio dello Stato di
merci che non corrispondano alle norme del decreto-legge e del presente regolamento.
In caso di dubbio esse devono prelevare campioni delle merci di cui si chiede
l'introduzione inviandoli sollecitamente al più vicino laboratorio compartimentale
delle dogane ed imposte indirette, il quale, eseguita l'analisi, ne darà
subito comunicazione all'ufficio doganale che l'ha richiesta.
Il prelevamento dei campioni, le analisi e le eventuali contestazioni circa
la natura e la composizione delle materie presentate per l'introduzione nel
territorio dello Stato, sono regolati dalle norme ed istruzioni doganali relative
alle controversie sulla qualificazione della merci.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti destinati
ad usi industriali od alla raffinazione e depurazione, nonché alle materie
concimanti ed antiparassitarie.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 15
Quando i vini di cui all'art. 13 sono sequestrati nei porti, a bordo, la dogana
sospende il permesso di partenza del bastimento sul quale si trovano, a meno
che le merci medesime non vengano sbarcate.
Quando speciali difficoltà si oppongano alla custodia dei vini sotto
sequestro, la autorità giudiziaria può, dietro richiesta della
dogana, disporne la vendita.
Il proprietario di vini sequestrati per la disposizione dell'art. 13 e riconosciuti
genuini può riscattarli mediante deposito, nelle casse dello Stato, del
valore di essi, calcolato in base a quello determinato per le statistiche commerciali
dello Stato. È però, sempre in facoltà, tanto dell'Amministrazione
quanto del proprietario, il chiedere che il valore del vino sia determinato
con regolare perizia.
I vini dichiarati in confisca possono essere venduti, per l'immissione in consumo
o per la riesportazione, se riconosciuti genuini; in caso diverso sono distrutti,
a meno che l'Amministrazione non creda di utilizzarli, previa denaturazione.
La vendita e la distruzione dei vini confiscati hanno luogo secondo le norme
stabilite dal regolamento doganale (1) per gli oggetti caduti in confisca per
contrabbando.
Le somme ricavate dalla vendita o dal riscatto dei vini in confisca, sono versate
a favore dell'erario.
(1) Vedi il r.d. 13 febbraio 1896, n. 65.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 16
Ferme restando le disposizioni dipendenti da trattati, convenzioni ed accordi
con paesi esteri in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento
e di quelli che potranno essere conclusi in seguito, i concimi, gli antiparassitari,
le sementi, i panelli ed i mangimi concentrati, di produzione italiana, potranno
essere esportati senza le dichiarazioni prescritte quando siano inviati direttamente
dalle fabbriche alle stazioni di confine od ai porti d'imbarco purché
la spedizione sia fatta da ditte inscritte presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del luogo come esercenti l'esportazione della materia
di cui si tratta.
A tale scopo le ditte anzidette debbono rivolgere, alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della loro circoscrizione, denuncia documentata
di esercitare l'esportazione di uno o più dei prodotti sopraindicati.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, assunte le informazioni
del caso e constatata la verità della denuncia, iscrive la ditta richiedente
in un apposito albo di esportatori, distinto per materia di esportazione.
Le merci spedite per l'esportazione, nei casi previsti dal presente articolo,
debbono essere da un certificato in carta libera, rilasciato dalla competente
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, col quale si attesti
che la ditta speditrice è inscritta nell'albo di cui sopra.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 17
I mosti, i mosti muti, i filtrati dolci ed i vini presentati per l'esportazione
debbono essere genuini, a norma del decreto-legge e del presente regolamento.
Tuttavia saranno consentite quando la legislazione del paese di destinazione
non le vietino:
a) l'aggiunta, sotto la vigilanza della dogana, di alcool etilico rettificato
e puro in quantità non superiore a quella occorrente per elevare di tre
gradi il titolo alcoolico del vino; l'esportatore, però, può richiedere
il permesso di alcoolizzare il vino in misura maggiore facendone constatare
preventivamente la genuinità mediante l'analisi;
b) l'aggiunta, da farsi sempre sotto vigilanza della dogana, di benzoato sodico
in quantità non superiore ad un grammo per litro; purché tale
aggiunta sia dichiarata sui recipienti e nei documenti doganali.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 18
I mosti muti, i filtrati dolci ed i vini di cui al precedente articolo non sono
ammessi alla reimportazione nel territorio dello Stato se non dopo essere stati
denaturati con calce fino a reazione alcalina.
Tuttavia, nel caso dell'alcoolizzazione di cui al comma a) dell'articolo precedente,
può essere consentita la reimportazione senza denaturazione quando il
prodotto si possa destinare alla preparazione di vini speciali per i quali,
a norma del successivo art. 50, è consentita l'aggiunta di alcool. In
tal caso il vino deve essere sottoposto ad analisi preventiva per accertare
che è adatto alla preparazione dei vini speciali suddetti e, quando il
risultato dell'analisi è favorevole, la dogana autorizza la reimportazione,
facendo accompagnare il vino allo stabilimento di lavorazione dove deve essere
utilizzato, con una bolletta di cauzione soggetta a certificato di scarico dell'autorità
finanziaria delegata alla sorveglianza della lavorazione.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 19
I vini esteri sono, di regola, esclusi dai punti franchi.
Tuttavia, l'autorità doganale può consentirne l'introduzione purché:
a) il vino sia scortato, dallo sbarco ai magazzini di deposito nel punto franco,
da agenti di finanza;
b) i locali di deposito del vino siano distinti e separati dagli altri locali,
in modo da poter essere sorvegliati agevolmente dagli agenti di finanza e siano
chiusi a doppia e diversa chiave, di cui una in potere della dogana. La seconda
serratura sarà fornita dalla dogana, a spese dell'amministrazione del
punto franco.
Le diverse manipolazioni, ed eventualmente il taglio dei vini esteri con vini
nazionali, possono essere consentiti solo alle ditte che ne esercitano la speciale
industria nel punto franco e siano, come tali, accreditate presso la dogana
da un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Inoltre le lavorazioni di ogni specie, compreso il taglio devono essere compiute
sotto la continua vigilanza della dogana.
Il vino estero e le miscele di esso con vini nazionali debbono essere riesportati
in recipienti che portino, senza possibilità di equivoco, soltanto l'indicazione
della provenienza del vino estero.
Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto
con quello delle finanze, può sospendere l'introduzione nei punti franchi
di vini esteri.
Le spese di sorveglianza sono a carico degli interessati.
È fatto espresso divieto alle autorità italiane di rilasciare
certificati di origine o di analisi per vini comunque manipolati nei punti franchi
o che da quelli escano per essere riesportati.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 20
Gli aceti di spirito, i surrogati del burro, le conserve e gli sciroppi di frutta,
destinati all'esportazione, possono essere colorati artificialmente, mediante
la aggiunta di sostanze coloranti consentite dalle leggi vigenti nei paesi di
destinazione, purché tale aggiunta sia fatta sotto la vigilanza degli
agenti di finanza e i prodotti, così colorati, siano spediti, direttamente
dalla fabbrica al destinatario estero, in imballaggi suggellati dagli agenti
ed accompagnati da bolletta di cauzione.
Le spese di sorveglianza sono a carico degli interessati.
È vietata la reimportazione dei prodotti suddetti.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 21
Le spedizioni in transito di merci di cui al decreto-legge, debbono essere accompagnate
da campione suggellato della dogana, con l'accertamento dell'identità
all'uscita del territorio dello Stato. Altro campione sarà trattenuto
presso la dogana di spedizione.
I surrogati del burro spediti in transito debbono essere contenuti in recipienti
chiusi e portanti l'indicazione della provenienza e della natura della merce.
Al loro arrivo all'ufficio doganale i recipienti debbono essere pesati, legati
con corde, piombati e spediti all'ufficio doganale di uscita e accompagnati
con una bolletta di cauzione, nella quale deve essere fissato anche il termine
accordato per la riesportazione.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo III
DEI CONCIMI
Articolo 22
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 23
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 24
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 25
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 26
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 27
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 28
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 ottobre 1984, n. 748.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo IV
DEGLI ANTIPARASSITARI
Articolo 29
Le indicazioni prescritte per i prodotti antiparassitari di cui al comma a),
b), f) e g) dell'art. 5 del decreto-legge, debbono contenere la denominazione
precisa di essi ed il titolo con le sole cifre limiti, così ad esempio:
«solfato di rame 98-99» intendendosi garantita la purezza di 98-99
per cento in solfato ramico idrato puro.
Per i prodotti arsenicali di cui al comma e) del citato art. 5, si deve aggiungere
lo stato dell'arsenico, cioè se si trova come arsenito o come arseniato,
così ad esempio: «arsenito sodico 42 per cento di arsenico allo
stato di arsenito».
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 30
Per gli zolfi, sia raffinati che grezzi, si deve indicare la qualità
del prodotto (zolfo greggio molito, zolfo raffinato molito, zolfo raffinato
ventilato) nonché la purezza e la finezza, sottintendendonsi che quest'ultima
è determinata mediante il tubo Chancel.
Il minerale di zolfo non può essere messo in commercio come anticrittogamico,
se contiene meno del 25 per cento di zolfo. Per esso sono obbligatorie le indicazioni
della qualità del prodotto e della purezza (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 3, r.d. 12 agosto 1927, n. 1925.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 31
Per gli zolfi ramati, alle indicazioni di cui al precedente articolo, si deve
aggiungere il contenuto in solfato di rame con la sola cifra corrispondente;
ma se nella loro preparazione fu usato altro composto di rame bisogna indicarne
la quantità ed il nome preciso. Così, per uno zolfo ramato al
5 per cento di solfato di rame, si potrà adottare la dichiarazione: «zolfo
raffinato molito ramato 5 per cento, purezza 90-93, finezza 40-45», mentre
per uno zolfo ramato con 3 per cento di acetato di rame si dovrà fare
la dichiarazione: «zolfo greggio molito al 3 per cento di acetato di rame,
purezza 87-90, finezza 35-40».
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 32
Le cifre relative alla finezza degli zolfi al tubo Chancel si debbono ritenere
come approssimative e quando, con ripetuti saggi, fatti sempre nelle condizioni
prescritte, il grado di finezza risulti inferiore a quello denunziato ed alla
tolleranza di cui all'art. 6 del decreto-legge si dovrà indagare se siano
intervenuti fenomeni di retrogradazione. Ove tali indagini diano risultato affermativo
non si procederà contro il produttore o contro il detentore od il venditore
dello zolfo, ma questi è obbligato, entro 48 ore dalla comunicazione,
ad applicare, ai sacchi una stampigliatura, a caratteri non meno visibili di
quelli adottati per altre dichiarazioni, con la dicitura: «finezza retrogradata».
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 33
Per gli antiparassitari non indicati particolarmente nell'art. 5 del decreto
legge e che risultino formati da prodotti chimici definiti, come solfuro di
carbonio, solfato di ferro, ecc., o da prodotti naturali, senza mescolanza con
sostanze inerti o con altri antiparassitari, come quassia, piretro, polvere
di tabacco, ecc., basta indicare il nome preciso, senza il titolo in sostanze
attive.
Quando, però, un prodotto messo in commercio come antiparassitario risulti
formato da sostanze diverse, bisogna indicare i diversi componenti e le loro
proporzioni.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 34
Quando un prodotto antiparassitario è messo in commercio con nomi particolari,
diversi da quelli adottati nel decreto legge e nel presente regolamento, questo
nome può essere aggiunto nelle indicazioni sempre quando non sia tale
da indurre in errore l'acquirente circa la natura del prodotto.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo V
DELLE SEMENTI
Articolo 35
Le sementi messe in vendita per la seminagione debbono portare la dichiarazione
del nome volgare della specie e della varietà nonché della provenienza
di essa, seguita dalle due cifre indicanti la purezza e la germinabilità.
Per le sementi indicate nel capoverso dell'art. 7 del decreto legge si debbono
aggiungere anche le parole: «esente da cuscuta».
Le dichiarazioni prescritte per le sementi dalle disposizioni fitopatologiche
potranno essere fatte sui sacchi od imballaggi o sulle etichette e cartelli
portanti le indicazioni di cui al presente articolo.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 36
I miscugli di sementi si debbono vendere con la dichiarazione dei singoli componenti
e delle proporzioni di essi, sulle quali sarà tollerata una differenza
fino al 5 per cento.
Anche per i miscugli si debbono indicare la germinabilità e la purezza,
la quale deve risultare dalla somma delle percentuali dei semi delle singole
specie dichiarate.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 37
Per le sementi vendute sui pubblici mercati le indicazioni di cui ai precedenti
articoli debbono essere riprodotte su cartelli ben visibili da collocarsi sulla
merce in vendita. Sul medesimo cartello deve essere indicata anche la provenienza
delle sementi.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 38
La purezza delle sementi non deve essere inferiore al 95 per cento e la germinabilità
non inferiore all'85 per cento. Però le sementi dichiarate selezionate
non debbono contenere più del 2 per cento di semi di specie o di varietà
diversa.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 39
Le dichiarazioni relative alla purezza ed alla germinabilità delle sementi
non sono obbligatorie per i semi di piante ortensi o di fiori messi in vendita
in sacchetti o cartocci di peso non superiore a gr. 150.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 40
Salvo l'osservanza delle disposizioni fitopatologiche, le dichiarazioni ed indicazioni
di cui agli articoli precedenti non sono obbligatorie per le sementi spedite
dai produttori agli stabilimenti di selezione e di epurazione purché
tale destinazione risulti chiaramente dall'indirizzo e dalla lettera di porto
o dalla polizza di carico.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo VI
DEI PANELLI OLEOSI E DEI MANGIMI PER IL BESTIAME
Articolo 41
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, l. 15 febbraio 1963, n. 281.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 42
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, l. 15 febbraio 1963, n. 281.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo VII
DEI MOSTI, DEI FILTRATI DOLCI, DEI VINI E DEI VINELLI
Articolo 43
Col nome di «mosto» o di «mosto d'uva» si intende il
liquido che si ricava dalla pigiatura dell'uva anche se sia mescolato con la
vinaccia o con parte di essa.
Con nome di «mosto muto» e con quello di «filtrato dolce»
si intendono, rispettivamente, il mosto non fermentato e quello parzialmente
fermentato, nei quali la fermentazione alcoolica sia stata impedita od arrestata
in seguito a particolari pratiche enologiche (filtrazione, solforazione. pastorizzazione).
Col nome di «mosto concentrato» o di «sciroppo d'uva»
s'intende il prodotto della concentrazione del mosto d'uva anche se questo abbia
già disciolte le materie coloranti contenute nelle buccie.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 44
Durante la vinificazione è consentita l'aggiunta ai mosti dei seguenti
prodotti: mosto concentrato, filtrato dolce, fermenti alcoolici, carbonato di
potassio, carbonato di calcio, tartrato neutro di potassio, acido tartarico,
acido citrico - quest'ultimo in quantità non superiore a 100 grammi per
ettolitro - tannino, anidride solforosa, bisolfito e metabisolfito di potassio,
carbonato e fosfato ammonico, questi due ultimi a solo scopo di facilitare la
fermentazione alcoolica, senza aumentare sensibilmente la ricchezza in azoto
ed anidride fosforica del mosto e del vino corrispondente.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 45
Ai mosti muti ed ai filtrati dolci è consentita l'aggiunta di acido tartarico,
acido citrico, questo ultimo in proporzione superiore a 10 grammi per ettolitro,
anidride solforosa, bisolfito e metabisolfito di potassio.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 46
Ai vini consentita l'aggiunta di mosto concentrato, filtrato dolce, acido tartarico,
acido citrico, quest'ultimo in proporzione non superiore a 100 grammi per ettolitro,
carbonato di potassio, carbonato di calcio, tartrato neutro di potassio, tannino,
enocianina estratta dalle buccie di uva nera, anidride solforosa, bisolfito
e metabolismo di potassio, solfito di calcio.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 47
Le sostanze di cui è consentito l'uso a norma dei precedenti artt. 44,
45 e 46 si debbono adoperare sempre pure, per modo da non portare impurità
nel mosto, nel filtro dolce o nel vino, anche se innocua.
Saranno considerati non genuini i mosti, i filtrati dolci ed i vini che abbiano
ricevuta aggiunta di sostanze permesse contenenti impurità ovvero in
quantità tale da mutare sensibilmente la composizione dei detti prodotti
o da alterare i rapporti fra i loro componenti.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 48
Nella vinificazione e nella conservazione dei vini e dei filtrati dolci, oltre
alle ordinarie pratiche d'igiene enotecnica (colmatura, trovasi, filtrazione,
ecc.) sono consentite le seguenti manipolazioni:
a) l'aggiunta di uva leggermente appassita e cioè che abbia subito una
essiccazione tale da consentire ancora la pigiatura diretta con gli ordinari
mezzi di cantina e di dare mosto suscettibile di fermentare direttamente;
b) la chiarificazione con bianco d'uovo, con albumina pura, con sangue fresco
di animali sani, con gelatine tecnicamente pure come l'osteocolla e l'itticolla,
con caseina e con terra di Spagna;
c) il trattamento con olio - tanto vegetale che minerale - privo di sostanze
coloranti ed in genere di sostanze estranee di qualsiasi natura per eliminare
odori anormali e per preservare i vini da fermentazioni aerobie;
d) il trattamento con carbone per eliminare odori anormali e per attenuare il
colore, purché non lascino nel vino alcuna sostanza estranea;
e) la rifermentazione;
f) la pastorizzazione e la refrigerazione;
g) la carbonizzazione con anidride carbonica pura;
h) in generale, tutti i trattamenti suggeriti dalla razionale enotecnica per
migliorare la qualità di vino e per assicurarne la conservazione, purché
non ne alterino sensibilmente la composizione.
È consentita anche la concentrazione del vino purché nei limiti
necessari per riportarlo alla composizione normale di quelli della località
e purché non sia praticata su vini che abbiano già subito aggiunte
di sostanze acide o di disacidificanti.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 49
Nella preparazione e nella conservazione dei vinelli sono consentiti i trattamenti
e le manipolazioni permessi per vini, ad eccezione delle aggiunte di mosto concentrato,
di filtrato dolce, di enocianina, di uva leggermente appassita, della rifermentazione
e della concentrazione.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 50
Sono considerati come vini speciali i marsala, i vermut, i moscati, le mistelle
ed i vini liquorosi in genere, e gli spumanti. Per essi, oltre ai trattamenti
ed alle manipolazioni indicate per i vini in generale, è anche consentita:
a) per i vini destinati alla preparazione dei marsala e simili l'aggiunta di
mosto cotto e di alcool rettificato in quantità non superiore a quella
che essi già naturalmente contengono;
b) per i vini liquorosi (moscati, malvasie dolci, aleatici, mistelle e simili)
l'aggiunta di saccarosio e di alcool etilico rettificato in qualità,
quest'ultimo, non superiore alla metà di quella prodotta effettivamente
dalla fermentazione, nonché l'uso di uve leggermente appassite a norma
del comma a) dell'art. 48;
c) per i moscati tipo Canelli destinati alla esportazione in fusti, l'aggiunta
di alcool rettificato fino a portarne il titolo alcoolico non oltre i nove gradi
in volume;
d) (Omissis) (1);
e) per i vini spumanti mediante fermentazione in recipiente chiuso, l'aggiunta
di saccarosio, di alcool etilico rettificato o di acquavite di vino, in proporzioni
tali da non portare nel vino quantità di alcool superiore ad un quanto
di quella in essi naturalmente contenuta;
f) per i vini resi spumanti mediante gassazione artificiale, oltre a quella
di cui al precedente, purché siano messi in vendita con la denominazione
di «spumanti gassificati artificialmente», da usarsi nelle fatture,
nelle lettere di porto e in tutti i documenti commerciali e da apporsi in caratteri
di formato non inferiore a mm. 3 e non superiore a mm. 4, anche sulle etichette
e sugli imballaggi (2).
Le aggiunte di alcool e di saccarosio ai vini speciali sono permesse soltanto
se la preparazione di essi venga fatta in locali separati e non comunicanti
con quelli in cui si preparano e si conservano vini diversi da quelli indicati
nel presente articolo. La presenza di alcool, di zucchero, di soluzioni zuccherine
o zuccherine-alcooliche nei locali in cui si preparano o si conservano mosti,
mosti muti, mosti concentrati, filtrati dolci e vini non speciali, ricade sotto
le disposizioni dell'art. 52 del decreto legge.
Anche la preparazione di vini spumanti gassificati artificialmente è
consentita soltanto se fatta in locali separati e non comunicanti con quelli
in cui si preparano o si conservano spumanti naturali.
(1) Lettera abrogata dall'art. 21, d.l. 11 gennaio 1956, n. 3, conv. in l. 16
marzo 1956, n. 108.
(2) Lettera così modificata dal r.d. 5 giugno 1939, n. 1146.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 51
È vietato aggiungere ai mosti, ai mosti muti, ai filtrati dolci, ai mosti
concentrati, ai vini ed ai vinelli:
a) sostanze antisettiche come acido salicilico, acido benzoico, benzoati; essenza
di senape, fluoruri, allume, acido borico ed in genere qualunque sostanza ritenuta
antisettica o antifermentativa, all'infuori dell'anidride solforosa, dei solfiti
di potassio, e, per i vini, del solfito di calcio;
b) acidi minerali, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ed acidi organici
diversi da quelli indicati negli artt. 44, 45 e 46;
c) materie coloranti, sia artificiali che naturali, all'infuori della enocianina
estratta dalle bucce delle uve nere;
d) materie zuccherine, come saccarosio e glucosio e materie carboidrate, come
destrine e simili, salvo, per il saccarosio, le eccezioni portate dal precedente
articolo;
e) materie edulcoranti sintetiche, come saccarina, dulcina e simili;
f) alcooli di qualsiasi specie e glicerina, salvo, per l'alcool etilico, le
eccezioni di cui all'art. 50;
g) fosfati ed altri sali terrosi, all'infuori del carbonato e del solfito di
calcio, nonché del solfato di calcio o gesso, di cui al successivo art.
53;
h) metalli pesanti e loro sali, ferrocianuro potassico ed in genere sostanze
estranee alla composizione del vino, nonché sostanze che, pur essendo
componenti naturali del vino, non sono specificatamente indicate nei precedenti
articoli.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 52
È proibito il taglio dei vini con i vinelli, con i secondi vini, con
i vini d'uva secca e con i vini di frutta diverse dall'uva comunque preparati
ed in genere con i vini non genuini.
È proibito altresì il taglio di mosti, di mosti muti, di mosti
concentrati e di filtrati dolci con succhi di frutta diverse dall'uva, con sciroppi
di uve secche o di altre frutta secche, anche se in tutto od in parte fermentati,
nonché la mescolanza di mosti, di mosti muti, di mosti concentrati e
di filtrati dolci con vinelli e secondi vini.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 53
La gessatura dei mosti destinati alla vinificazione è tollerata, ma i
vini gessati contenenti più di grammi 1,50 per litro di solfati, calcolati
come solfato neutro di potassio, non possono essere venduti per consumo diretto.
Per i vini marsala e per gli altri vini speciali ai sensi delle leggi vigenti,
contenenti solfati calcolati come solfato neutro di potassio, il limite massimo
di solfati consentito per la vendita per consumo diretto è di gr. 2,50
per litro (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 2, r.d. 2 luglio 1936, n. 1640,
a sua volta modificato, dalla l. 15 febbraio 1956, n. 46.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 54
È vietato vendere, per consumo diretto, mosti, mosti muti, filtrati dolci
e vini:
a) contenenti più di centocinquanta milligrammi per litro di anidride
carbonica solforosa totale o più di quindici milligrammi per litro di
anidride solforosa libera;
b) contenenti più di un grammo per litro di cloruro sodico;
c) alterati per malattie, come acescenza, girato, agrodolce, filante e simili
o difettosi per aver acquistato odori o sapori estranei disgustosi come muffaticcio,
legno fradicio, secco, ecc. (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 3, r.d. 2 luglio 1936, n. 1640.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 55
Agli effetti dell'art. 16 del decreto legge per vinaccia s'intende tanto il
complesso delle parti solide dell'uva, quanto le buccie ed i grassi presi separatamente
od uniti con i vinacciuoli, ma non questi ultimi se siano divisi dalle altre
parti.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 56
I decreti prefettizi previsti dal capoverso dell'art. 16 del decreto legge per
stabilire il termine oltre il quale è vietata la detenzione delle vinacce
debbono essere emanati almeno un mese prima dell'epoca normale della vendemmia,
su parere del direttore dell'istituto incaricato della vigilanza per l'applicazione
nel decreto legge. In ogni caso, salvo il disposto degli articoli seguenti,
il termine in parola non può essere fissato oltre il 31 dicembre di ogni
anno.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 57
Nelle provincie in cui è abituale l'aggiunta al vino di uve leggermente
appassite ed ammortate, secondo la pratica detta governo del vino all'uso toscano,
i Prefetti, su parere del direttore dell'Istituto di vigilanza, stabiliscono
anche un secondo termine per la detenzione delle vinacce derivanti dalla detta
uva appassita a condizione:
a) che le vinacce si trovino nelle cantine o negli stabilimenti dei produttori
e degli industriali di vino, esclusi i magazzini dei commercianti all'ingrosso
ed al minuto;
b) che la detenzione si prolunghi oltre il 30 aprile di ogni anno;
c) che le vinacce siano tenute sempre nel vino, tranne nel momento del travaso
e per il tempo assolutamente necessario per asportarle dopo il travaso;
d) che le vinacce umide non eccedano il peso di due chilogrammi per ogni ettolitro
di vino.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 58
Nelle provincie in cui non è abituale la pratica detta governo del vino
all'uso toscano, i Prefetti, su parere del direttore dell'Istituto di vigilanza,
possono accordare il secondo termine per la detenzione delle vinacce occorrenti
per l'esecuzione di detta pratica, quando ne riconoscano l'opportunità,
ed alle condizioni tutte previste dal precedente articolo.
La concessione, però, non si applica a coloro che non sono produttori
od industriali vinicoli e che esercitano soltanto il commercio del vino all'ingrosso
od al minuto, né a coloro che nel quinquennio precedente siano incorsi
in condanne, per contravvenzioni al D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 od al precedente
D.L. del 12 aprile 1917, n. 729, ora abrogato.
La dimostrazione della qualità di produttore od industriale vinicolo,
agli effetti del presente e del precedente articolo, deve farsi mediante certificato
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 59
Trascorsi i termini stabiliti dai Prefetti le vinacce possono essere conservate,
senza preventiva denaturazione, purché siano:
a) custodite nei locali delle distillerie ed il detentore dichiari di sottoporle
alla vigilanza degli agenti di finanza, i quali cureranno che le vinacce stesse
siano effettivamente destinate alla distillazione;
b) mescolate ad altre sostanze foraggere;
c) fortemente inacetite od altrimenti alterate;
d) essiccate;
e) unite ad altri residui vegetali od animali per trasformarle in concimi o
terricciati.
All'infuori di questi casi i proprietari delle vinacce, prima della scadenza
dei termini di cui agli articoli precedenti, devono, a loro spese, denaturarle
con sale pastorizio, in proporzione di almeno un chilogrammo per quintale di
vinaccia.
Tuttavia è data facoltà ai detentori di usare ogni altro trattamento
che, a giudizio dell'Istituto incaricato della vigilanza per l'applicazione
del decreto legge, renda impossibile l'utilizzazione delle vinacce per la preparazione
di vinelli o, in genere, per uso enologico.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 60
Chiunque intende preparare vinelli per farne commercio o per somministrarli
ai propri dipendenti deve presentare denuncia scritta, in carta libera, all'Istituto
di vigilanza della provincia, indicando:
a) la quantità delle vinacce destinate alla preparazione del vinello;
b) la quantità di vinello che intende ricavare;
c) la destinazione del vinello che vuol produrre, cioè se pel commercio
o per somministrarlo ai propri dipendenti;
d) il luogo dove il vinello sarà prodotto e conservato.
Tale denuncia deve essere presentata, volta per volta, almeno cinque giorni
prima dell'inizio della preparazione dei vinelli.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 61
I vinelli non possono essere messi in commercio né detenuti per la vendita
se contengono più del cinque per cento di alcool in volume, sul quale
massimo, però, sarà consentita una tolleranza di 0,5 per cento.
Sono considerati destinati alla vendita i vinelli conservati nelle cantine,
negli stabilimenti, nei depositi e nei magazzini di vendita all'ingrosso ed
al minuto.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 62
In deroga al precedente articolo possono essere conservati vinelli con titolo
alcoolico superiore a quello in esso previsto quando siano destinati alla distillazione
o all'acetificazione. In tali casi, salvo che si trovino nelle distillerie o
negli acetifici, i vinelli debbono essere denaturati con calce o con aceto,
in modo che non ne sia possibile il consumo per bevanda od il taglio con vini.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo VIII
DEGLI ACETI
Articolo 63
Nella preparazione dell'aceto di vino sono consentiti:
a) la diluizione del vino fatta esclusivamente negli acetifici, quando sia necessaria
per la normale acetificazione;
b) l'uso di vinelli con gradazione alcoolica superiore a 5 per cento in volume,
salvo l'osservanza del precedente art. 62, per il caso in cui tali vinelli non
si trovino negli acetifici.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 64
È vietato destinare all'acetificazione vini non genuini nonché
vini alterati per agrodolce o per girato o difettosi per muffaticcio od altro
odore o sapore estranei.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 65
Per la chiarificazione degli aceti è consentito l'uso del latte, nonché
degli altri chiarificanti indicati per i vini nel comma b) dell'art. 48.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 66
Agli effetti degli artt. 18 e 19 del decreto legge, è considerata come
materia colorante anche il caramello o zucchero bruciato.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 67
È vietata la vendita di aceti di qualsiasi natura alterati per putridume
od invasi dalle anguillule o che abbiano acquistato odori o sapori estranei
disgustosi.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 68
È vietato aggiungere, agli aceti commestibili, acido acetico anche se
puro.
L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce aceto deve ritenersi
come destinato alla preparazione di aceto commestibile od al taglio con aceto
commestibile in contravvenzione al divieto dell'art. 19 del decreto legge e
del primo comma del presente articolo. Così pure l'acido acetico che
si trova nei locali in cui si producono conserve alimentari deve ritenersi come
destinato alla fabbricazione di aceto per la preparazione di conserve alimentari,
per il quale esiste il divieto di cui al citato art. 19 (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 5, l. 14 dicembre 1950, n. 1151.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo IX
DEGLI OLI
Articolo 69
Le denuncie prescritte dagli articoli 21 e 22 del decreto legge debbono contenere
il nome, il cognome e la paternità o la ragione sociale del denunciante,
il luogo dove è situata la fabbrica, il deposito ed il locale di vendita
o di spedizione e la natura degli oli che vi sono prodotti, depositati, venduti
o spediti.
La denuncia è riportata dall'ufficio comunale in un registro a madre
e figlia, con l'indicazione della data di presentazione e la figlia è
rilasciata al denunciante, il quale deve presentarla ad ogni richiesta dell'autorità.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 70
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 109.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 71
Sono considerati come messi in vendita per uso commestibile tutti gli oli che
si trovano nei magazzini di vendita di generi alimentari, sia all'ingrosso che
al minuto.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 72
Tra gli oli comunque raffinati, di cui all'art. 24 del decreto legge, s'intendono
compresi quelli estratti dalle sanse di oliva, purché siano privi di
qualsiasi sostanza estranea e non contengano tracce del solvente eventualmente
adoperato. Tali oli si debbono vendere con l'indicazione «oli di seconda
lavorazione», da ripetersi nei documenti commerciali e di trasporto, sui
recipienti ed all'esterno dei locali di vendita, con le norme di cui al Capo
I ed all'art. 70 del presente regolamento.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 73
Gli oli commestibili non debbono contenere più di quattro per cento di
acidità totale espressa in acido oleico.
È vietata la vendita per uso commestibile di oli che, all'esame organolettico
rivelino odori disgustosi come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di
verme, ecc.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 74
Le conserve alimentari preparate con oli vegetali diversi da quello di oliva
devono portare sui recipienti, in modo leggibile, l'indicazione dell'olio adoperato,
come «preparata con olio di seme» o «preparata con olio miscelato».
REGOLAMENTO [2/2]
Capo X
DEL BURRO, DEI SURROGATI DEL BURRO E DELLO STRUTTO
Articolo 75
Il grasso alimentare messo in commercio col nome di burro, anche se seguito
da altre parole, come burro di panna, burro genuino, ecc., deve sempre provenire
unicamente dalla materia grassa del latte di vacca.
La denominazione di «burro di pecora», di cui all'art. 26 del decreto
legge, deve essere indicata tanto nelle fatture e nei documenti commerciali
e di trasporto, quanto sulla merce e sugli imballaggi, con le norme di cui al
Capo I del presente regolamento.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 76
La denuncia di cui all'art. 30 del decreto legge si deve fare con le norme di
cui al precedente art. 69.
L'ufficio comunale, ricevuta la denuncia, fa subito eseguire un sopralluogo,
a mezzo dell'ufficio sanitario per accertare se il locale corrisponda alle prescrizioni
del capoverso dell'art. 30 del decreto legge nonché a quelle derivanti
dalla legge sanitaria e da altre leggi.
Agli effetti del citato capoverso dell'articolo 30 del decreto legge, i locali
destinati alla preparazione dei surrogati del burro, non devono comunicare,
neppure attraverso cortili, con altri locali in cui si prepara il burro.
L'ufficio sanitario può ordinare lavori riconosciuti necessari perché
i locali corrispondano alle norme volute e l'ufficio comunale non rilascerà
l'autorizzazione all'esercizio della fabbrica prima che tali lavori siano stati
eseguiti, e, in ogni caso, prima che l'ufficiale sanitario abbia presentato
rapporto favorevole sulla domanda.
Il capo dell'amministrazione comunale, su proposta dell'ufficio sanitario, può
ordinare la chiusura delle fabbriche di surrogati del burro, quando si riscontrino
gravi irregolarità, fino a che queste siano eliminate.
Contro i provvedimenti di cui ai due commi precedenti gli interessati entro
quindici giorni dalla notificazione, possono presentare ricorso al prefetto.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 77
Le targhe da apporsi all'esterno dei locali di vendita di surrogati del burro
a termini dell'art. 28 del decreto legge e dell'art. 10 del presente regolamento,
non debbono portare indicazioni diverse da quelle prescritte. Qualora nello
stesso locale si venda anche burro o burro di pecora le relative indicazioni
si debbono fare con altre targhe, non più visibili per grandezza, colore
e caratteri, di quelle portanti le indicazioni occorrenti per la vendita dei
surrogati. In mancanza di queste ultime indicazioni s'intenderanno messi in
commercio come burro tutti i surrogati che si trovano nei locali di vendita
all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari, anche se sugli imballaggi e
sulle merci esistano le indicazioni prescritte.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 78
Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto legge non si
applicano alle materie prime che si adoperano per la preparazione dei surrogati
del burro.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 79
È vietata la vendita diretta al consumatore di burro, sia di vacca che
di pecora, e di ogni altro grasso alimentare di origine animale, compreso lo
strutto, che all'esame organolettico si mostri rancido o in altro modo alterato.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo XI
DEI FORMAGGI
Articolo 80
Agli effetti dell'art. 33 del decreto legge l'indicazione dei formaggi, secondo
il loro contenuto in materia grassa (1), si deve fare con le seguenti denominazioni:
a) «formaggio grasso» se il contenuto in materia grassa non è
inferiore al 42%;
b) «formaggio magro» se il contenuto in materia grassa è
inferiore al 20%;
c) «formaggio semigrasso» o «formaggio parzialmente scremato»
se il contenuto in materia grassa è compreso fra le cifre indicate in
a) e b).
Le cifre sopra indicate s'intendono sempre riferite alla sostanza secca del
formaggio (2).
(1) Il contenuto della materia grassa è stato modificato dal r.d. 17
maggio 1938, n. 1177.
(2) Articolo così modificato dall'art. 4, r.d. 12 agosto 1927, n. 1925.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 81
Le denominazioni di cui ai commi b) e c) del precedente articolo si debbono
fare nelle fatture, nei documenti commerciali e di trasporto e sugli imballaggi,
con le norme indicate nel Capo I del presente regolamento.
In mancanza delle indicazioni prescritte il formaggio s'intenderà messo
in commercio come formaggio grasso (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 4, r.d. 12 agosto 1927, n. 1925.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 82
Le targhe prescritte all'esterno dei locali in cui si vendono formaggi margarinati,
a norma dell'art. 35 del decreto legge, non debbono contenere altra indicazione.
Qualora nello stesso locale si vendano pure formaggi naturali, l'indicazione
di questi si deve fare con targhe separate, non più visibili per grandezza,
colore e caratteri di quelle contenenti l'indicazione «formaggio margarinato».
In mancanza di quest'ultima indicazione saranno ritenuti messi in commercio
come formaggi naturali tutti quelli che si trovano nel locale di vendita all'ingrosso
od al minuto, anche se la merce e gli imballaggi portino le indicazioni prescritte
per i formaggi margarinati.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 83
I formaggi margarinati debbono essere colorati esternamente e su tutta la loro
superficie con la materia colorante detta «rosso Vittoria».
Tale colorazione deve essere applicata prima che i formaggi escano dal magazzino
del produttore e che siano spediti od esposti al pubblico. Qualora operazioni
successive annullino, alterino od indeboliscano la colorazione, il detentore
del formaggio margarinato è obbligato a ripristinarla sollecitamente.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo XII
DEGLI SCIROPPI E DELLE CONSERVE DI FRUTTA
Articolo 84
È vietata la vendita di sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di
frutta che contengano organismi animali o siano invasi da organismi vegetali
o comunque aventi colore, sapore ed odore sensibilmente disgustosi od anormali.
È vietata la preparazione e la vendita di conserve di pomodoro ed in
genere di conserve, marmellate e gelatine di frutta, le quali derivino da frutti
immaturi od alterati.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 85
Le conserve, le gelatine e le marmellate di frutta, che, a norma del secondo
capoverso dell'art. 38 del decreto legge, abbiano ricevuta aggiunta di sostanze
agglutinanti, come agar, pectina, colla di pesce o gelatina, non debbono contenere
più di sei parti di tali sostanze per cento di prodotto.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 86
Agli effetti dell'art. 39 del decreto legge saranno ritenute non riutilizzabili
le conserve di pomodoro:
a) che presentino aspetto, colore, odore e sapore anormale;
b) che contengano nella loro massa organismi animali o siano invase da organismi
vegetali;
c) che abbiano acidità superiore al dodici per cento, espressa in acido
citrico cristallizzato con una molecola di acqua e calcolata sul residuo secco
detratto il cloruro di sodio aggiunto;
d) che contengano zucchero, calcolato come zucchero invertito, in quantità
inferiore al 35 per cento del residuo secco detratto il cloruro di sodio aggiunto.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo XIII
DELLA VIGILANZA (1)
(1) Vedi anche la l. 18 ottobre 1959, n. 945 e la l. 30 aprile 1962, n. 283.
Articolo 87
Il Ministro delle politiche agricole e forestali esercita la vigilanza sulla
preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari,
per mezzo degli Istituti da esso appositamente delegati con decreto da pubblicarsi
sulla Gazzetta Ufficiale e col quale sarà indicata anche la circoscrizione
a ciascuno affidata (1).
(1) Vedi, ora, il d.m. 25 settembre 1953.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 88
Il Ministero dell'interno esercita la vigilanza sulla preparazione e sulla vendita
delle sostanze destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali a mezzo
delle autorità e degli uffici sanitari dipendenti (1).
(1) Vedi, ora, la l. 13 marzo 1958, n. 296.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 89
Nei porti e negli scali, nei paesi di confine ed anche nei paesi interni dove
esistono uffici doganali sempre quando la merce si trovi nei magazzini doganali,
sulle chiatte, sulle navi, sui carri e su qualsiasi altro mezzo di trasporto,
o sia dichiarata per l'importazione, per l'esportazione, per il transito o per
il cabotaggio, la vigilanza spetta agli Uffici doganali, i quali possono, di
propria iniziativa, o ad istanza di chi possa avervi diritto o interesse, ordinare
il prelevamento dei campioni, commettendone l'esecuzione agli agenti di finanza.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 90
Possono essere ammesse a godere del diritto, di cui all'art. 46 del decreto-legge,
le associazioni e gli altri enti indicati nello stesso articolo ed esistenti
alla data della promulgazione del decreto-legge medesimo e che per numero di
soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata abbiano acquistata
importanza notevole.
Le associazioni e gli enti predetti devono, a tale scopo, presentare al Ministero
delle politiche agricole e forestali domanda corredata dai seguenti documenti:
a) copia dell'atto di costituzione e dello statuto sociale;
b) elenco dei soci;
c) copia del bilancio dell'ultimo esercizio.
Nella domanda devono essere indicati i prodotti e la circoscrizione per i quali
l'associazione od ente vuole esercitare il diritto suddetto.
Ove il Ministro lo creda, può richiedere la presentazione di altri documenti.
Le associazioni e gli enti costituiti, o che si costituiranno dopo la promulgazione
del decreto-legge, potranno chiedere di essere ammessi al diritto di cui all'art.
46 predetto, dopo trascorso un anno dalla loro costituzione, salvo l'adempimento
delle condizioni di cui ai precedenti commi.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 91
Gli agenti da nominarsi dagli enti e dalle società, giusta l'art. 46
del decreto-legge, devono essere scelti di preferenza tra i licenziati dalle
scuole medie agrarie e devono possedere i requisiti di cui all'art. 81 del regolamento
approvato con R.D. 26 agosto 1909, n. 666, ed essere riconosciuti con speciale
decreto del Prefetto della provincia, come agenti di pubblica sicurezza. Come
tali, essi prestano giuramento dinanzi al Pretore.
Il prefetto può sempre revocare il riconoscimento degli agenti, ogni
qual volta venga a mancare in essi taluno dei prescritti requisiti.
Gli agenti, prima di assumere le funzioni, devono ricevere una istruzione pratica
presso uno degli Istituti incaricati della vigilanza.
Per quanto riguarda le visite ed i prelevamenti dei campioni, gli agenti devono
osservare le istruzioni che i direttori degli Istituti suddetti impartiranno
alle associazioni ed enti da cui gli agenti dipendono.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 92
Agli effetti dell'art. 41 del decreto-legge, per rappresentanti della persona
tenuta a fornire campioni s'intendono l'institore, il detentore, i commessi,
il vettore, il possessore della lettera di vettura o della polizza di carico,
il capitano della nave e le persone di famiglia maggiori di età.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 93
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i medici e veterinari provinciali,
gli ufficiali ed i vigili sanitari, gli agenti comunali e daziari, possono sempre
visitare fabbriche, stabilimenti, depositi, spacci, compresi alberghi, trattorie,
ristoranti e simili, banchine e galleggianti, veicoli e mezzi di trasporto di
qualsiasi natura e prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al
decreto-legge.
Tale diritto compete anche agli ispettori tecnici dell'agricoltura ai direttori,
agli insegnanti ed agli assistenti degli istituti agrari superiori e delle scuole
agrarie medie, agli ispettori delle malattie delle piante ed ai delegati fitopatologici,
ai direttori, vice-direttori ed assistenti delle stazioni sperimentali agrarie
e speciali, dei Laboratori di chimica-agraria, degli Osservatori di fitopatologia,
dei Laboratori di vigilanza igienica, municipali, provinciali e consorziali,
degli Uffici enologici, delle Cantine sperimentali e degli Istituti sperimentali
di olivicoltura ed oleificio, nonché del personale tecnico degli Istituti
incaricati della vigilanza a norma del precedente art. 87 e dei direttori, reggenti
di sezione ed assistenti delle Cattedre ambulanti di agricoltura.
Ogni altra persona incaricata di compiere visite o prelevamenti di campioni,
da parte degli Istituti di vigilanza di cui al citato art. 87, deve essere munita
di un documento dal quale risulti la delega ricevuta, rilasciata dall'autorità
delegante.
I delegati dell'Istituto confederale delle conserve alimentari, istituito con
R.D. 8 febbraio 1923, n. 501 per il servizio che loro compete, devono essere
muniti di un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto suddetto e
vistato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 94
La vigilanza per l'applicazione del decreto-legge e del presente regolamento
si esercita:
a) con sopralluoghi nei locali di preparazione, di deposito e di vendita dei
prodotti e delle sostanze contemplate dal decreto legge, compresi gli alberghi,
le trattorie e simili e con visite nei magazzini e sulle banchine delle ferrovie
e dei porti, sui veicoli e sui galleggianti di ogni genere che trasportino i
detti prodotti e sostanze;
b) con prelevamenti ed analisi di campioni.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 95
I sopralluoghi e le visite di cui al comma a) del precedente articolo, hanno
lo scopo di accertare l'osservanza delle norme portate dal decreto legge e dal
presente regolamento, specialmente per quanto riguarda le denunzie, le indicazioni,
le dichiarazioni e le garanzie prescritte.
I sopralluoghi e le visite possono essere fatti in qualunque ora, tra il levare
e il tramontare del sole, nelle fabbriche, negli stabilimenti, nelle cantine,
nei depositi, nei magazzini, nei mercati e nei locali di vendita all'ingrosso
ed al minuto, compresi gli spacci e, gli esercizi pubblici, gli alberghi, le
trattorie e simili, nonché nei magazzini e sulle banchine delle ferrovie
e dei porti, sui vagoni ferroviari e tramviari, sui piroscafi ed ogni altro
galleggiante, sui carri ed in genere sui mezzi di trasporto di qualsiasi natura.
Le autorità ferroviarie e marittime devono sempre consentire le visite
e gli accertamenti ritenuti necessari dai funzionari ed agenti incaricati, i
quali possono far aprir sacchi, barili, botti od altri recipienti in cui siano
contenute le merci previste dal decreto legge e possono compiere saggi sommari
organolettici o chimici, quando siano ritenuti necessari. Del dissuggellamento
e della apertura dei carri, sacchi o recipienti, si deve redigere verbale, firmato
dagli intervenuti, una copia del quale deve essere rilasciata al vettore. Il
delegato al prelevamento deve, quando sia possibile, rinnovare i suggelli.
In caso di bisogno gli agenti della forza pubblica, su richiesta anche verbale,
devono prestare mano forte agli incaricati del servizio di vigilanza (1).
(1) Articolo modificato, limitatamente alle modalità di accesso dei funzionari
ed agenti, dalla l. 30 dicembre 1959, n. 1234.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 96
Quando dal sopralluogo risultino osservate tutte le prescrizioni relative alle
dichiarazioni da farsi sulla merce, sugli imballaggi, sui documenti, all'esterno
e all'interno dei locali, l'incaricato della vigilanza deve esaminare se, e
per quali merci, sia il caso di procedere al prelevamento di campioni, tenendo
conto delle informazioni assunte, dei caratteri delle merci e, se del caso,
di saggi esplorativi eventualmente compiuti.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 97
I prelevamenti di campioni si devono fare separatamente per ogni singola merce
e per ogni qualità di ciascuna merce. Nel caso di merci omogenee, contenute
in recipienti ed imballaggi che portino identiche indicazioni e dichiarazioni
di garanzia, si può prelevare un campione unico mescolando fra loro campioni
parziali presi dai diversi recipienti od imballaggi.
I prelevamenti si eseguono nel modo seguente:
a) per merce alla rinfusa o contenuta in unico imballaggio o recipiente, si
prendono convenienti quantità di merce dall'alto, dal basso e dal centro
del mucchio, dell'imballaggio o del recipiente e si mescolano fra loro le diverse
porzioni;
b) per merci omogenee contenute in più imballaggi o recipienti si deve
prelevare un conveniente numero di campioni da alcuni imballaggi o recipienti,
scelti a caso, seguendo le norme di cui al comma precedente e mescolando fra
loro i singoli campioni per formare quello medio.
Di ogni prelevamento si deve redigere verbale.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 98
La quantità di sostanza da prelevare per ogni campione deve essere per
lo meno:
a) 200 grammi per i concimi e le sostanze antiparassitarie, i panelli ed i mangimi;
b) 800 grammi per le sementi;
c) 4 litri per i mosti, i mosti muti, i filtrati dolci, i vini, i vinelli e
gli aceti;
d) 1 litro per gli oli;
e) 800 grammi per i burri, i surrogati del burro e lo strutto;
f) 800 grammi per i formaggi, prelevando il campione da almeno 3 forme (1);
g) 800 grammi per le conserve, le marmellate, le gelatine, i mosti concentrati
e gli sciroppi di frutta;
h) 1.600 grammi per la manna (2).
(1) Lettera così modificata dall'art. 5, r.d. 12 agosto 1927, n. 1925.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 8, r.d. 12 agosto 1927, n. 1925.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 99
Ciascun campione deve essere diviso in quattro parti, riempiendo con ognuna
di esse un recipiente adatto ovvero sacchetti di carta o di tela.
Le sostanze suscettibili di assorbire o perdere umidità debbono sempre
essere collocate in recipienti di vetro previamente asciugati e chiusi con tappo
smerigliato o per lo meno con tappo di sughero protetto esternamente con uno
strato di paraffina.
I liquidi debbono essere posti in bottiglie adatte, previamente lavate con acqua
e poi col liquido stesso e chiuse con tappo; quando, però, si tratti
di liquido suscettibile di fermentare, si devono adottare i provvedimenti necessari
ad evitare la rottura delle bottiglie.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 100
Ciascun campione deve essere chiuso in modo da impedirne la manomissione ed
assicurarne l'integrità e deve essere suggellato, preferibilmente con
ceralacca, col timbro dell'ufficio prelevatore.
L'interessato è in facoltà di apporre ai campioni anche il proprio
timbro.
Ad ogni campione si applicherà un'etichetta in maniera che non sia possibile
asportarla, sulla quale s'indicheranno: la data ed il numero del verbale a cui
si riferisce il campione, il nome del proprietario o del detentore della merce,
e la natura di questa. Ciascuna etichetta deve essere firmata dal prelevatore
e dall'interessato. Ove questo si rifiuti se ne farà menzione nel verbale.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 101
Uno dei quattro campioni prelevati a norma dei precedenti articoli, sarà
rilasciato all'interessato, mentre gli altri tre saranno inviati all'istituto
analizzatore insieme al verbale di prelevamento di cui all'art. 105. L'istituto,
in caso di denuncia, conserverà almeno uno dei campioni a disposizione
dell'autorità giudiziaria per l'eventuale revisione dell'analisi.
Salvo i casi di prelevamenti fatti a cura dell'Autorità sanitaria o dell'Istituto
confederale delle conserve alimentari istituito con R.D. 8 febbraio 1923, n.
501, il prezzo dei campioni asportati deve essere offerto all'interessato, che,
accettandolo, deve rilasciarne ricevuta.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 102
Qualora dal sopralluogo o dalla visita risulti accertata la inosservanza di
qualche disposizione del decreto-legge o del presente regolamento, l'incaricato
della vigilanza compilerà apposito verbale, e, quando sia applicabile
la confisca prevista dall'art. 58 del decreto-legge, richiederà l'intervento
di un ufficiale di polizia giudiziaria per il sequestro delle merce a norma
dell'art. 166 del codice di procedura penale (1).
Ove le cose sequestrate non possano essere asportate dallo stesso ufficiale
di polizia giudiziaria, per essere date in consegna al cancelliere, a norma
dell'art. 242 del Codice di procedura penale (2), verrà nominato un custode
che potrà essere lo stesso proprietario o detentore, con l'obbligo di
conservarle e di presentarle a richiesta dell'Autorità giudiziaria.
(1) Ora, art. 222, c.p.p.
(2) Ora, art. 344, c.p.p.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 103
Quando dagli accertamenti compiuti l'incaricato della vigilanza tragga fondato
motivo di ritenere che la merce possa non corrispondere alle prescrizioni del
decreto-legge e del presente regolamento e che sia opportuno non lasciare la
merce stessa in libera disponibilità del detentore durante le more dell'analisi,
l'incaricato stesso potrà rivolgersi all'Autorità di pubblica
sicurezza od a quella sanitaria locale, perché, prelevati i campioni,
si addivenga al sequestro preventivo (1).
(1) Vedi anche l'art. 16, l. 30 aprile 1962, n. 283.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 104
Nel caso in cui la merce sia in viaggio, l'incaricato della vigilanza, ove non
ricorra l'applicazione dell'art. 58 del decreto-legge, deve consentire che il
viaggio prosegua fino al luogo di destinazione, ma deve segnalare telegraficamente,
all'Istituto di vigilanza od occorrendo all'Autorità di pubblica sicurezza
o sanitaria del luogo di destinazione medesimo, gli estremi della partita e
le inosservanze accertate o sospettate.
Nel caso, invece, che vengano accertate inosservanze per le quali sia prevista
la confisca, la merce deve essere scaricata e sequestrata a norma del primo
comma dell'art. 102 (1).
(1) Vedi anche l'art. 1, l. 30 aprile 1962, n. 283.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 105
I processi verbali da compilarsi in esecuzione dei precedenti articoli devono
contenere:
a) la data ed il luogo della visita;
b) le generalità della persona incaricata della vigilanza e del proprietario
o detentore o venditore della merce o del suo rappresentante, nonché
dell'ufficiale di polizia giudiziaria e dei testi eventualmente intervenuti;
c) la descrizione dei locali in cui la merce si trova, con l'indicazione degli
estremi atti ad identificare la partita a cui si riferisce il verbale;
d) le ragioni per le quali viene elevata contravvenzione ed eventualmente eseguito
il sequestro, con l'indicazione dell'autorità giudiziaria a cui viene
denunciata la contravvenzione;
e) le modalità seguite nel prelevamento dei campioni con la descrizione
dei suggelli apposti;
f) le eventuali osservazioni dell'interessato;
g) la dichiarazione dell'avvenuto pagamento dei campioni o dell'eventuale rifiuto
da parte dell'interessato;
h) la dichiarazione che il verbale è stato letto e firmato dall'interessato
o dell'eventuale suo rifiuto a firmare;
i) le firme degli intervenuti.
I verbali si debbono sempre redigere in duplice originale, uno dei quali deve
essere rilasciato all'interessato e l'altro inviato all'Autorità giudiziaria
in caso di accertamento di inosservanza od all'Istituto nel caso in cui siano
stati prelevati campioni per l'analisi. Quando la merce sia posta sotto sequestro
preventivo si deve compilare un terzo originale del verbale ad uso dell'Autorità
giudiziaria.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 106
Nel caso in cui la merce sia venduta in sacchi, imballaggi o recipienti aperti
o privi di suggello il verbale di contravvenzione o di prelevamento viene fatto
a carico del solo venditore od ultimo detentore a scopo di commercio, il quale
però, può far rilevare da chi ha ricevuta o comprata la merce,
esibendo, ove lo creda, i documenti del caso, i cui estremi debbono essere citati
nel verbale.
Quando, invece, la merce e venduta in imballaggi o recipienti con chiusura o
suggelli originali, il verbale può essere fatto anche a carico del fabbricante
o produttore, quando vi siano sufficienti motivi per dubitare che esso sia responsabile
dell'inosservanza.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 107
I compratori di merci di cui al decreto-legge, assoggettandosi al pagamento
delle indennità per i sopralluoghi e delle tasse di analisi possono chiedere
prelevamenti di campioni, a norma del presente regolamento. In tal caso il verbale
deve far constatare che il prelevamento è fatto a richiesta del compratore
o del destinatario della merce e deve contenere l'indicazione precisa della
provenienza di essa e dello stato in cui si trova.
I prelevamenti fatti in applicazione del presente articolo hanno gli effetti
di quelli fatti per iniziativa dell'autorità delegata alla vigilanza.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo XIV
DELL'ANALISI DEI CAMPIONI (1)
(1) Vedi, ora, gli artt. 1 e 21, l. 30 aprile 1962, n. 283.
Articolo 108
Per le analisi dei prodotti e delle sostanze di cui al decreto-legge i laboratori
devono adottare i metodi prescritti dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze (1). L'analizzatore,
però, al solo scopo di meglio convalidare il giudizio può ricorrere
anche ad altri metodi, ma di essi dovrà far cenno nella sua relazione
(2).
(1) Con d.m. 22 dicembre 1992 sono stati approvati i "Metodi ufficiali
di analisi delle sementi", con d.m. 21 settembre 1967 e con d.m. 29 ottobre
1979 i "Metodi ufficiali di analisi dei cereali", con d.m. 30 gennaio
1980 i "Metodi ufficiali di analisi per la determinazione dei residui di
solvente clorurato nel caffè decaffeinato e nel thè deteinato".
Successivamente, il d.m. 8 gennaio 1983, modificato dal d.m. 20 dicembre 2001,
abrogando il citato d.m. 30 gennaio 1980, ha approvato i nuovi "Metodi
ufficiali d'analisi per il controllo degli estratti di caffè e degli
estratti di cicoria e per la determinazione dei residui di solvente clorurato
nel caffè decaffeinato e nel thè deteinato". Inoltre, con
d.m. 10 novembre 1983 sono stati approvati i "Metodi ufficiali d'analisi
per il controllo dei criteri di purezza di alcuni additivi e coloranti per alimenti".
Con d.m. 27 maggio 1985 sono stati approvati i "Metodi ufficiali di analisi
dei cereali. - Supplemento n. 3", con d.m. 21 aprile 1986 e con d.m. 28
marzo 2003 i "Metodi ufficiali di analisi per i formaggi", con d.m.
23 luglio 1994 i "Metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati"
- Supplemento n. 4, con d.m. 10 aprile 1996 è stato approvato il metodo
ufficiale di analisi relativo al "Riconoscimento e dosaggio del siero di
latte vaccino nel latte di bufala e nei formaggi prodotti con l'impiego totale
o parziale di latte di bufala mediante RP-HPLC delle sieroproteine specifiche",
con d.m. 12 gennaio 1999 è stato approvato il Supplemento n. 5 dei Metodi
ufficiali di analisi dei cereali.
(2) Vedi, ora, l'art. 21, l. 30 aprile 1962, n. 283. Vedi anche il d.m. 1º
marzo 1965.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 109
Per il giudizio delle sostanze concimanti, degli antiparassitari, delle sementi
e dei mangimi le analisi debbono accertare la corrispondenza della merce alle
prescrizioni del decreto-legge e del regolamento ed ai titoli minimi denunziati.
Eventualmente si ricercheranno le sostanze dannose alle piante od agli animali.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 110
Per il giudizio dei mosti, dei mosti muti, dei filtrati dolci e dei vini, si
devono ricercare, innanzi tutto, le sostanze estranee o comunque non permesse,
quindi si deve determinare il grado di gessatura e, se occorra, si deve procedere
all'accertamento della eventuale aggiunta di acido solforico.
Quando dalle suddette ricerche risulti escluso il dubbio dell'aggiunta di sostanze
estranee, si devono determinare i principali componenti del vino, paragonando
i risultati con quelli riscontrati nei vini genuini della stessa annata e della
stessa località, intendendo con questa parola il comune o, quanto meno,
la zona agraria di provenienza, ed ove risultino notevole differenze il prodotto
si dichiarerà non genuino.
Per i mosti, i mosti muti, i filtrati dolci ed i vini di provenienza sconosciuta
o non documentata, o provenienti da mescolanze, la constatazione di un grado
alcoolico inferiore a otto per cento in volume se bianchi o a nove per cento
se rossi, è sufficiente per farli dichiarare non genuini avvertendo di
tener conto anche dell'alcool corrispondente allo zucchero indecomposto, e di
quello eventualmente trasformato in acido acetico.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 111
Per i vinelli, accertata l'assenza di sostanze non permesse, si deve determinare
il grado alcoolico, dichiarando non commerciabili quelli contenenti più
di cinque per cento di alcool, con una tolleranza in più di 0,5 per cento.
Anche in questo caso si deve tener conto dell'alcool corrispondente allo zucchero
indecomposto.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 112
Per il giudizio degli oli si devono fare i saggi necessari per accertarne la
natura e si eseguiranno le determinazioni dell'indice rifrattometrico, del numero
di iodio, del numero di acidità, dell'indice termico e le ricerche degli
oli diversi da quelli di oliva.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 113
Per i grassi alimentari dichiarati o risultanti diversi dal burro, si devono
fare le ricerche dell'olio ai sesamo e dell'amido, nonché quelle delle
materie coloranti estranee e degli agenti di conservazione non permessi, e si
determinerà il contenuto in materia grassa.
Per i grassi venduti come burro o comunque senza dichiarazione diversa, si devono
determinare la percentuale di materia grassa, il grado rifrattometrico al burrorifrattometro
Zeiss, il numero di acidi volatili solubili ed il numero di acidi volatili insolubili.
Si devono ritenere genuini i burri che, essendo privi di olio di sesamo e di
amido, abbiano una quantità di materia grassa non inferiore a 82 per
cento, un indice di rifrazione a 35º compreso fra 44 e 48, un numero di
acidi volatili solubili non inferiore a 26, un numero di acidi volatili insolubili
compreso fra 2, 3 e 5. Inoltre i burri genuini di recente preparazione non devono
presentare struttura cristallina all'esame al microscopio polarizzatore.
Quando uno dei suddetti saggi non dia valori di decisa anormalità si
prenderanno a base di giudizio i risultati degli altri saggi che il chimico
riterrà di dover eseguire tenendo conto dello stato di conservazione
del prodotto e di quanto si conosce intorno alle possibili variazioni delle
cifre limiti.
Si devono ritenere commerciabili i surrogati del burro che risultino:
a) contenere olio di sesamo o amido;
b) contenere materia grassa in quantità non inferiore a 85 per cento;
c) essere privi di materie coloranti e di agenti di conservazione, all'infuori
del sale comune e del borato di soda, in proporzione, quest'ultimo, non superiore
al due per mille (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 6. r.d. 12 agosto 1927, n. 1925.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 114
Per l'esame dei formaggi si deve eseguire la determinazione della materia grassa,
e su di essa si devono determinare il numero degli acidi volatili solubili,
il numero degli acidi volatili insolubili, l'indice di rifrazione al burrorifrattometro
Zeiss ed a 35º C e si devono eseguire le ricerche atte ad accertare la
natura della materia grassa per i formaggi non dichiarati margarinati.
Si debbono dichiarare margarinati:
a) i formaggi, di pasta molle, in cui il titolo degli acidi volatili solubili
è inferiore a 22 e l'indice di rifrazione è inferiore a 43 o superiore
a 47;
b) i formaggi di pasta dura maturi, in cui il titolo degli acidi volatili solubili
è inferiore a 18 e l'indice di rifrazione è inferiore a 43 o superiore
a 47;
c) i formaggi pecorini di pasta dura matura, in cui il titolo in acidi volatili
solubili è inferiore a 15, l'indice di rifrazione e inferiore a 43 o
superiore a 47.
Si devono dichiarare in contravvenzione i formaggi margarinati venduti senza
le indicazioni prescritte, quelli che contengono materie coloranti o sostanze
non permesse, e quelli in cui il contenuto in materia grassa non corrisponde
alle dichiarazioni fatte a norma dell'art. 80 del presente regolamento (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 7, r.d. 12 agosto 1927, n. 1925.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 115
Nell'esame delle conserve, delle gelatine, delle marmellate, dei mosti concentrati
e degli sciroppi di frutta, si devono ricercare, innanzi tutto, le sostanze
estranee non consentite, quindi si deve determinare la quantità e la
natura degli zuccheri in essi contenuti e si deve accertare l'eventuale aggiunta
di frutta diverse da quelle dichiarate, di sostanze edulcoranti sintetiche e
di aromi artificiali.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 116
Quando dall'analisi risulti che il prodotto corrisponde alle prescrizioni del
decreto legge e del presente, regolamento, il direttore dell'Istituto analizzatore
ne informa l'ufficio o la persona che eseguì il prelevamento. Nel caso
in cui la merce sia stata messa sotto sequestro preventivo, tale comunicazione
deve essere fatta telegraficamente, secondo i casi, all'Autorità di pubblica
sicurezza o sanitaria agli effetti della deliberazione della merce sequestrata.
Quando, invece, dall'analisi risulti che la merce non corrisponde alle prescrizioni
del decreto legge o del regolamento il direttore dell'Istituto analizzatore
deve presentare subito denunzia all'Autorità giudiziaria componente,
accompagnandola col verbale di prelevamento originale e con la relazione d'analisi,
ed indicando con precisione tutti gli elementi sui quali si fonda la denuncia.
L'Autorità giudiziaria, ricevuta la denuncia, deve confermare subito
il sequestro della merce se fu già messa sotto sequestro preventivo,
o ne deve ordinare il sequestro dovunque si trovi se fu lasciata libera (1).
(1) Vedi, ora, l'art. 1, l. 30 aprile 1962, n. 283.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 117
Quando sia chiesta la revisione dell'analisi, l'Autorità giudiziaria
dispone l'invio del campione, a tal uopo conservato presso l'Istituto di vigilanza,
al Laboratorio di revisione che deve essere prescelto, tra quelli indicati dall'art.
45 del decreto legge, insieme alla relazione dell'Istituto che eseguì
la prima analisi ed alle deduzioni dell'interessato.
La richiesta di revisione dell'analisi deve esser accompagnata dalla bolletta
di riscossione dell'ufficio demaniale, comprovante che venne effettuato il deposito
prescritto dall'art. 44 del decreto legge.
Quando la revisione riesce favorevole al richiedente, il giudice, nel pronunciare
sentenza di assoluzione, deve ordinare la restituzione del deposito.
Nel caso, invece, che la revisione riesca sfavorevole, l'Istituto che eseguì
la revisione stessa comunica all'Ufficio demaniale il dispositivo della sentenza,
perché metà del deposito sia incamerata a favore dell'Erario e
l'altra metà venga pagata all'Istituto, il quale deve amministrarla con
le norme di cui al R.D. 31 dicembre 1925, n. 2594, per il funzionamento delle
Stazioni di prova agraria e speciali.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 118
L'Istituto di revisione deve seguire nell'analisi i metodi prescritti a norma
dell'art. 108.
Prima di eseguire l'analisi l'Istituto di revisione deve constatare l'integrità
del campione e dei suggelli ad esso apposti, facendola risultare nella sua relazione
(1).
(1) Vedi anche gli artt. 1 e 21, l. 30 aprile 1962, n. 283.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo XV
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI DIRITTI ERARIALI
Articolo 119
Chiunque intende attivare uno stabilimento per la fabbricazione di sostanze
indicate nell'art. 64 del decreto legge deve presentare, all'Ufficio tecnico
di finanza nella cui circoscrizione lo stabilimento si trova, apposita denuncia,
almeno 20 giorni prima dell'inizio della lavorazione.
La denuncia deve essere presentata in due originali, uno dei quali deve essere
restituito all'interessato con la dichiarazione dell'avvenuta presentazione.
Essa deve indicare:
a) il nome e il cognome del fabbricante ovvero la denominazione della ditta
ed il nome e il cognome di chi la rappresenta legalmente nonché il nome
e il cognome di chi è autorizzato a sostituire od a rappresentare l'uno
o l'altra nello stabilimento in caso di assenza;
b) l'ubicazione precisa dello stabilimento;
c) i locali dello stabilimento e per ciascuno di essi l'uso cui è destinato
e gli apparati di lavorazione che vi sono installati;
d) le materie prime da impiegare ed i prodotti da ottenere, nonché le
eventuali miscele di essi;
e) il processo di lavorazione ed il suo rendimento;
f) la potenzialità produttiva dello stabilimento.
La denuncia deve essere corredata di una planimetria, sia pure schematica ma
precisa, dello stabilimento, nella quale trovino riferimento le indicazioni
relative ai locali ed agli apparati.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 120
L'ufficio tecnico di finanza, entro venti giorni dalla presentazione della denuncia,
procede a mezzo di un suo funzionario ed in contraddittorio con il fabbricante
od il suo rappresentante, alla verifica dello stabilimento allo scopo essenziale,
di accertare se le indicazioni fornite corrispondano esattamente allo stato
reale di esso e per rilevare, in caso contrario, le omissioni e le inesattezze.
Della verifica il funzionario dell'Ufficio tecnico di finanza compila verbale
in due originali, dei quali uno è consegnato al fabbricante.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 121
Qualunque variazione allo stato dello stabilimento risultante dal verbale di
verifica deve formare oggetto di nuova denuncia da parte del fabbricante e di
nuovo verbale di verifica da parte dell'Ufficio tecnico, da presentarsi l'una
e da compilarsi l'altro entro gli stessi termini di tempo stabiliti per la denuncia
ed il verbale di verifica primitivi.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 122
Indipendentemente dalla denuncia di cui sopra, il fabbricante deve, per ciascuno
stabilimento, presentare, all'Ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione della
lavorazione che intende eseguire almeno tre giorni prima di iniziarla.
Detta dichiarazione deve indicare i periodi lavorativi e la produzione per ciascun
periodo.
Qualora il fabbricante intenda essere esonerato dall'obbligo di prestare cauzione,
deve allegare alla dichiarazione, la quale in questo caso non può comprendere
giorni lavorativi di mesi diversi, la quietanza di tesoreria comprovante il
pagamento dei diritti sulla quantità di prodotto da ottenere secondo
la dichiarazione stessa.
Scaduto il termine della lavorazione dichiarata od anche prima, appena raggiunta
la produzione per la quale sono stati pagati i diritti erariali, la lavorazione
non può essere proseguita senza che sia stata presentata una nuova dichiarazione,
pure corredata della relativa quietanza.
Se invece il fabbricante si assoggetta a prestare cauzione, la dichiarazione
può essere estesa all'intero anno solare in cui viene presentata, salvo
l'obbligo, tutte le volte che occorra variare quanto con essa è stato
indicato, di presentare una dichiarazione suppletiva entro la giornata in cui
la variazione stessa ha cominciato ad aver luogo.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 123
Entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il fabbricante, che, avendo prestato
cauzione, non ha pagato anticipatamente i diritti, deve presentare, per ciascun
stabilimento, all'Ufficio tecnico di finanza, una dichiarazione che indichi
nel mese precedente:
a) la quantità di prodotto giacente nello stabilimento all'inizio del
mese;
b) la quantità di prodotto effettivamente ottenuta;
c) la quantità di prodotto eventualmente importata o ritirata da altri
stabilimenti, citando per la prima documenti doganali e per ambedue i documenti
del trasporto ferroviario ove occorso;
d) la quantità estratta;
e) la quantità giacente alla fine del mese.
La dichiarazione deve essere presentata anche se, nel mese cui si riferisce,
non vi sia stata produzione, ma semplicemente estrazione.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 124
Ricevuta la dichiarazione di produzione di cui al precedente articolo l'Ufficio
tecnico di finanza liquida, in base ad essa, l'ammontare dei diritti dovuti
all'Erario dello Stato, e lo notifica, entro il giorno quindici, al fabbricante,
senza pregiudizio dei supplementi che risultassero dovuti, e che venissero quindi
successivamente notificati, in base ai riscontri che l'Ufficio stesso ha facoltà
di eseguire in qualsiasi tempo ed alle dichiarazioni rettificate, che il fabbricante
è ammesso a presentare per le differenze dovute ad errori materiali da
lui riconosciuti.
Le differenze derivanti da infedeltà nella compilazione della dichiarazione
si fanno, invece, risultare dal predetto Ufficio mediante verbale di contravvenzione.
Ove la dichiarazione non gli pervenga nel termine prescritto, l'Ufficio liquida
provvisoriamente i diritti in base alla potenzialità produttiva dello
stabilimento ed alla durata dei periodi lavorativi, salvo conguaglio a dichiarazione
pervenuta.
Entro il giorno quindici di ciascun mese l'Ufficio tecnico di finanza provvede
altresì ad inviare alla Intendenza di finanza (1) l'elenco, in due originali,
dei fabbricanti debitori e delle somme dovute da ciascuno di essi, in forza
delle liquidazioni fatte, ed ai medesimi notificate nel mese stesso, nonché
l'elenco, pure in due originali, dei fabbricanti che pagano i diritti anticipatamente,
con l'indicazione delle somme da essi versate nel mese precedente e dei prodotti
ottenuti.
(1) Leggasi Direzione regionale delle entrate.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 125
Il fabbricante di regola, è tenuto ad eseguire il pagamento dei diritti,
mediante versamento diretto nella sezione di tesoreria della provincia nella
quale si trova lo stabilimento al quale si riferiscono e, quando si tratta di
diritti posticipati, è obbligato ad effettuarlo entro il giorno venticinque
del mese in cui i diritti stessi gli sono stati notificati. In caso di ritardo
è assoggettato alla multa del quattro per cento sulle somme non pagate.
Il fabbricante che risiede fuori dal capoluogo della provincia è ammesso
ad eseguire il versamento mediante vaglia postale intestato alla sezione di
tesoreria, ma, in tal caso, il versamento ha effetto soltanto se il vaglia contiene
tutte le indicazioni necessarie per essere contabilizzato.
Incorre nella multa dimora chi non fa giungere il vaglia alla sezione di tesoreria
in tempo utile per l'emissione della quietanza entro la scadenza indicata nel
primo comma del presente articolo.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 126
Il fabbricante che intende pagare posticipatamente i diritti erariali deve provare,
prima di iniziare la lavorazione, di aver prestato cauzione nella misura a lui
notificata dall'Ufficio tecnico di finanza, che la determina in base al presunto
ammontare dei diritti dovuti allo Stato per due mesi di lavorazione continuativa.
La cauzione deve essere approvata dall'Intendenza di finanza (1) e può
essere prestata:
a) in numerario od in titoli al portatore dello Stato o garantiti dallo Stato,
mediante deposito del denaro o dei titoli alla Cassa depositi e prestiti;
b) in titoli nominativi del Debito pubblico, mediante annotazione di ipoteca;
c) mediante ipoteca sui beni stabili, in ragione di due terzi del valore accertato
per i terreni e della metà per i fabbricati, con obbligo nel cauzionante
di mantenere l'assicurazione dei fabbricati, contro l'incendio, presentandone,
a tempo utile, la prova all'Intendenza di finanza (1).
Può anche essere prestata mediante fideiussione personale, accettata
dall'Intendente (1) sotto la propria responsabilità.
Nel caso di cauzione prestata con titoli a norma dei commi a) e b), i titoli
depositati saranno computati al corso medio di borsa, determinato, per ciascun
semestre, dal Ministero delle finanze, sotto deduzione del decimo.
L'esercente di più stabilimenti può dare unica cauzione nell'ammontare
complessivo determinato dai vari uffici tecnici nella cui circoscrizione gli
stabilimenti si trovano. In tal caso la cauzione è approvata dall'Intendenza
di finanza (1) del capoluogo di provincia nel quale l'esercente ha sede legale.
La cauzione può essere aumentata o diminuita, per mutate condizioni di
lavoro, quando nella quantità dei prodotti sia accertato un aumento od
una diminuzione tale da far variare di oltre un terzo l'ammontare dei diritti
erariali che servì di base per determinare la cauzione stessa.
Lo svincolo della cauzione è decretato dall'Intendente di finanza (1),
in seguito a nulla osta dell'Ufficio tecnico.
(1) Leggasi Direzione regionale delle entrate.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 127
L'accesso agli stabilimenti di produzione deve essere sempre aperto ai funzionari
dell'Ufficio tecnico di finanza, che hanno facoltà di eseguire tutti
i riscontri che ritengono necessari per l'accertamento dei dati denunciati dal
fabbricante. Questi è tenuto a fornire gratuitamente l'assistenza propria
e l'opera del personale dipendente per l'esecuzione dei detti riscontri.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 128
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo, cadono sotto la sanzione
di cui all'art. 63 del decreto legge, con le norme seguenti:
È punita con l'ammenda di lire 2.500.000 (1) l'attivazione di fabbriche
senza la prescritta denuncia. È punita con l'ammenda di lire 1.250.000
(1) la lavorazione che le fabbriche denunciate compiano senza preventiva dichiarazione
od in periodi diversi da quelli indicati nella dichiarazione già presentata.
Con uguale ammenda è punita l'infedele dichiarazione di lavoro accertata
dall'Ufficio tecnico.
È punita con l'ammenda di lire 500.000 (1) la tardiva presentazione della
dichiarazione di produzione. Le altre infrazioni disciplinari non previste sono
punite con ammenda da lire 250.000 a lire 500.000 (1).
La procedura da eseguire per le contravvenzioni al presente capo è quella
stabilita nel R.D.L. 25 marzo 1923, n. 796 (2).
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dal secondo comma
dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù del secondo comma dell'art. 32, l. 689/1981
cit. Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità,
alla pena pecuniaria è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi
(art. 2, l. 689/1981 cit.).
(2) Vedi, ora, la l. 7 gennaio 1929, n. 4.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 129
I diritti erariali sulle materie indicate nell'art. 64 del decreto legge ed
importate dall'estero saranno riscossi dalle Dogane contemporaneamente alla
riscossione dei diritti e liquidati sugli stessi documenti da emettere per la
riscossione di tali diritti, con imputazione al competente capitolo del bilancio
dell'entrata.
Il versamento di tali diritti sarà eseguito mensilmente.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 130
Per le controversie che potranno sorgere tra fabbricanti ed Uffici tecnici di
finanza è ammesso ricorso all'Intendente di finanza (1) ed in grado di
appello al Ministero delle politiche agricole e forestali. I ricorsi debbono
essere presentati entro venti giorni dalla notifica del provvedimento che si
intende impugnare.
(1) Leggasi Direzione regionale delle entrate.
REGOLAMENTO [2/2]
Capo XVI
DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE
Articolo 131
L'ammontare delle pene pecuniarie deve essere versato all'Ufficio demaniale
competente.
Le quote di compartecipazione di cui all'art. 62 del decreto legge sono ripartite
e pagate dall'Ufficio predetto nel modo seguente:
a) una metà ai funzionari od agenti verbalizzanti, in parti uguali;
b) un quarto al direttore dell'Istituto di vigilanza;
c) un quarto agli analizzatori, in parti uguali.
Nel caso in cui non vi sia stata analisi, il quarto di cui al comma c) andrà
in aumento delle quote di cui ai commi a) e b) in parti uguali.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 132
Le disposizioni del decreto legge e del presente regolamento non si applicano
ai vini, mosti, aceti, oli, sciroppi ed in genere ai prodotti cui siano state
aggiunte sostanze medicamentose, alimenti concentrati od aromi e siano venduti
come specialità farmaceutiche o per toletta.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 133
Le denunce di cui agli artt. 21, 22 e 30 del decreto legge debbono essere rinnovate
anche da parte di produttori e venditori già autorizzati in base a precedenti
leggi e regolamenti seguendo le norme di cui agli artt. 69 e 76 del presente
regolamento, entro quindici giorni dall'entrata in vigore di esso.
Dovranno pure essere rinnovate le domande di Associazioni ed Enti già
autorizzati ad esercitare il diritto di cui all'art. 46 del decreto legge seguendo
le norme indicate nel precedente art. 90.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 134
(Omissis) (1).
(1) Disposizioni transitorie, ormai desuete.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 135
(Omissis) (1).
(1) Disposizioni transitorie, ormai desuete.