Articolo 1
A partire dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
decreto è vietato produrre, a scopo di vendita, formaggi il cui contenuto
in materia grassa, riferito alla sostanza secca, sia inferiore ai minimi indicati,
rispettivamente, nella tabella A, annessa al presente decreto e vista e sottoscritta,
d'ordine nostro, dai ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.
Dalla stessa decorrenza è vietato, salvo il disposto dell'art. 2, detenere
per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio, formaggi, sia prodotti
nel regno sia importati, aventi contenuto in materia grassa inferiore ai minimi
di cui sopra.
Articolo 2
Fino alla scadenza dei termini di tempo rispettivamente indicati nella tabella
B, annessa al presente decreto e vista e sottoscritta, d'ordine nostro, dai
ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, e decorrenti
dalla pubblicazione del presente decreto, sono consentite la vendita, la detenzione
per la vendita e la messa in commercio dei formaggi aventi contenuto in materia
grassa inferiore ai minimi indicati nella tabella A, che il venditore o detentore
per la vendita comprovi essere stati fabbricati o introdotti nel regno anteriormente
all'entrata in vigore dei divieti di cui all'art. 1.
Chiunque, alla data di entrata in vigore dei divieti di cui all'art. 1, detenga
per la vendita formaggi aventi contenuto in materia grassa inferiore ai minimi
indicati nella tabella A e per la cui vendita o detenzione per la vendita o
messa in commercio sia consentito, ai sensi del precedente comma, un termine
di tempo superiore a mesi sei, deve denunciare al consiglio provinciale delle
corporazioni, competente per territorio, entro i cinque giorni successivi alla
predetta data, le quantità di tali formaggi detenute alla data stessa,
con l'indicazione del rispettivo contenuto in materia grassa e dello stabilimento
o magazzino di deposito o negozio di vendita.
Con il Regio Decreto, da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31
gennaio 1926, n. 100, potrà essere fatto obbligo, a coloro che sono tenuti
a presentare la denuncia di cui al precedente comma, di tenere, secondo norme
da stabilire nello stesso decreto, un registro di carico e scarico delle quantità
di formaggi introdotte nei rispettivi stabilimenti, magazzini e locali di vendita
e di quelle uscite.
Si presumono fabbricati o introdotti nel regno posteriormente all'entrata in
vigore dei divieti di cui all'art. 1 i quantitativi di formaggi per i quali
il venditore o detentore per la vendita non abbia presentato entro il prescritto
termine la denuncia di cui al secondo comma e quelli dei quali non abbia fatto
regolare iscrizione nel registro di carico e scarico, ove questo sia prescritto.
Contro tale presunzione è escluso qualsiasi mezzo di prova.
Articolo 3
Chiunque produce a scopo di vendita, detiene per la vendita, vende o mette comunque
in commercio formaggi, contro i divieti di cui all'art. 1 del presente decreto,
è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 200 per ogni quintale o frazione
di quintale di formaggio prodotto o venduto o posto in vendita.
In nessun caso l'ammenda potrà essere inferiore a lire 100.
Articolo 4
I formaggi, dei quali sia ordinata la confisca a seguito di infrazioni alle
norme del presente decreto, vengono posti a disposizione del prefetto, che li
destina ad istituti od opere di beneficenza.
Articolo 5
Per la vigilanza relativa all'applicazione delle disposizioni del presente decreto
si applicano le disposizioni del capo VIII del Regio Decreto-legge 15 ottobre
1925-III, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562,
sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze
di uso agrario e di prodotti agrari.
Articolo 6
La disposizione dell'art. 33 del Regio Decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n.
2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, rimane in vigore
esclusivamente nei riguardi dei formaggi aventi contenuto in materia grassa
inferiore ai minimi indicati nella tabella A e fino alla scadenza dei termini
di tempo, rispettivamente indicati nella tabella B.
Articolo 7
Il governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico
le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nel Regio Decreto-legge
15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV,
n. 562, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del decreto-legge
stesso o riguardanti materie in esso disciplinate.
Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito
in legge. Il nostro ministro proponente è autorizzato alla presentazione
del relativo disegno di legge.
Allegato 1
Tabella A.
Contenuto minimo in
materia grassa,
F O R M A G G I riferito alla
sostanza secca,
rispettivamente
prescritto.
Formaggi molli da tavola (Robiola, Robiolina,
Crescenza, Stracchino di Milano, Quartirolo,
Taleggio, Panerone, Belpaese ed altri formaggi
analoghi) .................................... 50%
Gorgonzola bianco e verde ..................... 48%
Formaggi a pasta filata di latte di vacca (Moz-
zarella, Scamorza, Provatura, Provola, Provo-
lone, Cacio-cavallo ed altri formaggi analoghi) 44%
Fontina ....................................... 45%
Asiago e Montasio ............................. 30%
Formaggi di tipo svizzero (Emmental, Sbrinz,
Groviera, Friburgo) .......................... 45%
Canestrato e Siciliano ........................ 45%
Grana parmigiano-reggiano ..................... 32%
Grana lodigiano ............................... 25%
Grana emiliano ................................ 32%
Grana lombardo ................................ 27%
Grana veneto .................................. 25%
Altri formaggi duri ........................... 27%
Altri formaggi molli e teneri ................. 45%
Formaggi fusi recanti indicazioni atte a farli
ritenere provenienti da formaggi di tipo
svizzero ..................................... 42%
Altri formaggi fusi ........................... 35%
Formaggi di latte di pecora e formaggi di latte
di bufala .................................... 45%
Allegato 2
Tabella B.
Termini di tempo nei
quali è consentita la
F O R M A G G I vendita dei quantita-
tivi, prodotti o im-
portati anteriormen-
te, aventi contenuto
in materia grassa in-
feriore ai minimi
prescritti
Mozzarelle ................................. 1 mese
Scamorze ................................... 3 mesi
Robiole .................................... 3 >>
Robioline .................................. 3 >>
Crescenza, Stracchino di Milano, Quartirolo 3 >>
Belpaese e tipi simili ..................... 3 >>
Taleggio ................................... 3 >>
Provatura .................................. 4 >>
Provola .................................... 6 >>
Panerone ................................... 6 >>
Gorgonzola bianco e verde .................. 8 >>
Fontina .................................... 1 anno
Emmental e Groviera ........................ 1 >>
Siciliano .................................. 1 >>
Canestrato ................................. 1 >>
Asiago ..................................... 2 anni
Montasio ................................... 2 >>
Pecorino ................................... 2 >>
Provolone .................................. 2 >>
Caciocavallo ............................... 2 >>
Grana ...................................... 2 >>
Sbrinz e Friburgo .......................... 2 >>
Formaggi fusi ed altri formaggi non nominati 1 anno