(1) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate
in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in
attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche,
l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti
ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate. L'art.
12, D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 ha abrogato le disposizioni sanzionatorie
contenute nella presente legge, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio.
Per le nuove sanzioni vedi gli articoli da 1 a 7 dello stesso decreto legislativo.
(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura
dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti
e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
Preambolo
(Omissis).
Capo I
DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI
Articolo 1
L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è consentito
e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.
Articolo 2
Sono riconosciute agli effetti della presente legge come «denominazioni
di origine», le denominazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente
delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche
derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.
Sono riconosciute come «denominazioni tipiche» quelle relative a
formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti,
le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari metodi della tecnica
di produzione.
Articolo 3
Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di diciotto
(1) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per l'industria
e il commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo art. 4, saranno
riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonché
le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della
presente legge.
Nel decreto verranno fissati la data di applicazione della tutela delle singole
denominazioni prevista dalla presente legge, nonché le caratteristiche
merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta
e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei
formaggi medesimi.
La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuerà ogni cinque
anni, con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo.
(1) Termine così modificato dall'art. 1, l. 5 gennaio 1955, n. 5.
Capo II
DEL COMITATO NAZIONALE E DEI CONSORZI VOLONTARI PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI
DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI
Articolo 4
È costituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali
il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche
dei formaggi.
Il Comitato è composto di due funzionari nominati dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, di un funzionario nominato dal Ministro per
l'industria e il commercio e di un funzionario nominato dal Ministro per il
commercio con l'estero, di otto esperti in materia di produzione, confezione
e commercio dei formaggi, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentite, per tre di essi, le organizzazioni dei produttori dell'agricoltura,
per altri tre le organizzazioni, cooperative di produzione e per gli ultimi
due altre organizzazioni interessate.
Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto col Ministro per l'industria e il
commercio.
Articolo 5
Spetta al Comitato nazionale di:
a) esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 3;
b) promuovere il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche secondo
le norme della presente legge;
c) collaborare con i competenti organi e uffici dello Stato per il controllo
dell'osservanza della presente legge e dei regolamenti di produzione per la
repressione delle frodi in materia, di produzione e commercio dei formaggi a
denominazione riconosciuta e per quanto altro possa occorrere ai fini della
difesa degli interessi di detta produzione, sia all'interno che all'esterno;
d) esercitare, se richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali
contestazioni in materia di denominazioni di origine o tipiche dei formaggi;
e) assumere e svolgere ogni altra funzione o incarico che dalle competenti autorità
venga ad esso affidato nel campo delle sue attività istituzionali, per
la efficace attuazione della presente legge.
Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo
dovranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per le
eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, singoli od associati,
che devono essere presentati al Ministro delle politiche agricole e forestali
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Articolo 6
Il Comitato nazionale ha facoltà di far eseguire perizie, sopraluoghi
e indagini, di esperire tutte le prove che riterrà opportune e di sentire
oralmente le parti interessate, anche assistite dai rispettivi consulenti tecnici
e patrocinatori legali, per accertare la sussistenza ed utilità, agli
effetti qualitativi, degli usi locali, leali e costanti, che possono interessare
la produzione e il commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta.
Articolo 7
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente
legge è svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e da
quello dell'industria e commercio.
I Ministeri suddetti di concerto fra loro e previo il parere del Comitato previsto
dall'art. 5 con decreto; da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio
dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari
di produzione.
Articolo 8
L'incarico previsto dall'articolo precedente può essere affidato, per
ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio
stesso, purché esso:
1) comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli o associati,
che da oltre tre anni abbiano raggiunto sul mercato per la produzione del formaggio
medesimo, notoria competenza;
2) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio, a parità
di diritti, di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;
3) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari
di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.
I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del
Ministero delle politiche agricole e forestali, che la esercita d'intesa col
Ministero dell'industria e commercio.
Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata
dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio.
Capo III
DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA. SANZIONI. DISPOSIZIONI
PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE (1)
(1) L'art. 12, D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 ha abrogato le disposizioni sanzionatorie
contenute nella presente legge, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio.
Per le nuove sanzioni vedi gli articoli da 1 a 7 dello stesso decreto legislativo.
Articolo 9
Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo quali formaggi
con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi, che non hanno
i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, è punito con
la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 500.000 (1).
Se il colpevole abbia fatto uso, allo scopo di compiere la frode, di marchi
individuali e commerciali o del Comitato nazionale, veri o contraffatti od in
qualsiasi modo alterati o modificati, le pene come sopra comminate sono aumentate
fino ad un terzo.
Se i formaggi considerati nella prima parte del presente articolo sono destinati
alla vendita, o comunque, alla esportazione in Paese straniero, e come tali
venduti, le pene sono aumentate fino alla metà.
Se il fatto è commesso da un produttore di formaggi con denominazione
di origine riconosciuta, le pene sono aumentate fino ad un terzo (2).
(1) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate
in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in
attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche,
l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti
ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate. L'art.
12, D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 ha abrogato le disposizioni sanzionatorie
contenute nella presente legge, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio.
Per le nuove sanzioni vedi gli articoli da 1 a 7 dello stesso decreto legislativo.
(2) L'art. 12, D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 ha abrogato le disposizioni sanzionatorie
contenute nella presente legge, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio.
Per le nuove sanzioni vedi gli articoli da 1 a 7 dello stesso decreto legislativo.
Articolo 10
Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole
oppure parzialmente modificandole con aggiunte anche indirettamente con termini
rettificativi, come «tipo», «uso», «gusto»,
o simili, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino
a lire 250.000 (1).
Le stesse pene si applicano anche quando le denominazioni alterate come sopra
sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in
genere sui mezzi pubblicitari (2).
(1) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate
in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in
attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche,
l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti
ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate. L'art.
12, D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 ha abrogato le disposizioni sanzionatorie
contenute nella presente legge, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio.
Per le nuove sanzioni vedi gli articoli da 1 a 7 dello stesso decreto legislativo.
(2) L'art. 12, D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 ha abrogato le disposizioni sanzionatorie
contenute nella presente legge, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio.
Per le nuove sanzioni vedi gli articoli da 1 a 7 dello stesso decreto legislativo.
Articolo 11
Chiunque adotti le denominazioni di origine o tipiche riconosciute ai sensi
della presente legge come ragione sociale o come ditta e ne fa uso è
punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (1).
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione
all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Successivamente tutte le violazioni
previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti
amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della
delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del
suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare
le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate. L'art. 12, D.Lgs.
19 novembre 2004, n. 297 ha abrogato le disposizioni sanzionatorie contenute
nella presente legge, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio. Per
le nuove sanzioni vedi gli articoli da 1 a 7 dello stesso decreto legislativo.
Articolo 12
Le pene comminate nella presente legge non si applicano quando il fatto costituisce
più grave reato (1).
(1) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate
in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in
attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche,
l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti
ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate. L'art.
12, D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 ha abrogato le disposizioni sanzionatorie
contenute nella presente legge, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio.
Per le nuove sanzioni vedi gli articoli da 1 a 7 dello stesso decreto legislativo.
Articolo 13
In caso di condanna il giudice dovrà sempre ordinare la pubblicazione
della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali, di cui uno quotidiano
scelto fra quelli che trattino prevalentemente argomenti attinenti alla attività
agricola e lattiero-casearia o agli interessi delle rispettive categorie di
produttori (1).
(1) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate
in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in
attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche,
l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale s ono indicate le autorità
competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.
L'art. 12, D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 ha abrogato le disposizioni sanzionatorie
contenute nella presente legge, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio.
Per le nuove sanzioni vedi gli articoli da 1 a 7 dello stesso decreto legislativo.
Articolo 14
Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente
legge, è tenuto a fornire dovunque i prodotti si trovino, campioni a
richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero delle politiche agricole
e forestali, dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero delle
finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o dal Ministero
della sanità (1).
Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali ed agenti sopra indicati in
numero almeno di tre per ogni controllo, di cui uno sarà consegnato al
produttore o commerciante.
I campioni stessi regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantire
l'identità e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, l. 5 gennaio 1955, n. 5.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 15
Agli effetti degli accordi internazionali, resi esecutivi con il decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1099, e fino a quando sarà
emanato il decreto previsto dall'art. 3 della presente legge, l'uso dei nominativi
di origine «gorgonzola», «parmigiano reggiano», «pecorino
romano», impiegati soli od in parte o congiunti o combinati con altre
parole, è riservato ai formaggi prodotti e stagionali nelle zone indicate
per ognuno di essi nell'allegato A della presente legge ed aventi le caratteristiche
specificate nell'allegato stesso, mentre l'uso delle denominazioni «asiago»,
«caciocavallo», «fiore sardo», «fontina»,
«provolone», impiegate sole od in parte o congiunte o combinate
con altre parole, è riservato ai formaggi aventi le caratteristiche specificate
per ognuno di essi nell'allegato B) della presente legge.
Articolo 16
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finanze e
per l'industria e commercio, saranno emanate le norme per la esecuzione della
presente legge.
Articolo 17
La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato unico
ALLEGATI
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, il d.p.r. 30 ottobre 1955, n. 1269.