Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Chi intenda promuovere il riconoscimento ai sensi dell'art. 2 della legge 10
aprile 1954, n. 125, di denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, deve
avanzare domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, allegando,
in triplice copia, la seguente documentazione:
1) relazione illustrativa comprovante l'uso leale e costante della denominazione
di origine per indicare il formaggio oggetto della domanda, unendovi tutti i
documenti storici che possano confermare quanto convenuto nella relazione stessa;
2) per le sole «denominazioni d'origine», la precisazione della
zona geografica entro la quale avviene la produzione del formaggio;
3) una descrizione dei processi seguiti per la fabbricazione del formaggio,
indicando, tra l'altro, la specie o le specie animali da cui proviene il latte
impiegato, le eventuali aggiunte di sostanze aromatiche od altre e la durata
media della stagionatura;
4) descrizione dei caratteri organolettici del formaggio e delle sue caratteristiche
interne ed esterne, precisando:
a) tipo del formaggio (da grattugia, da tavola o da spalmare);
b) forma dimensioni e peso;
c) confezione esterna (aspetto della crosta e suo eventuale trattamento);
d) spessore della crosta, colore e struttura della pasta, eventuale occhiatura;
e) aroma e sapore;
f) percentuale minima di grasso sulla sostanza secca.
Una copia della domanda e dei relativi documenti deve essere inviata dall'interessato
al Ministero dell'industria e del commercio.
Le domande di riconoscimento debbono essere presentate in ciascuno dei quinquenni
previsti dall'art. 2, ultimo comma, della legge, almeno sei mesi prima della
scadenza del quinquennio.
Articolo 2
Le domande di cui all'art. 1, con le relative documentazioni, sono trasmesse,
a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali al Comitato nazionale
di cui all'art. 4 della legge per il prescritto parere, che deve essere comunque
espresso nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento, per consentire,
in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento della denominazione
in occasione della prossima revisione degli elenchi da effettuarsi ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge.
Articolo 3
La convocazione del Comitato nazionale spetta al presidente o al funzionario
di nomina governativa designato dal presidente stesso a sostituirlo in caso
di assenza o impedimento.
La convocazione del Comitato può anche avvenire su richiesta di una delle
Amministrazioni statali interessate, oppure quando è domandata da tre
componenti del Comitato stesso.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno sette dei suoi
componenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti; in caso
di parità prevale il voto del presidente.
Articolo 4
Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro dieci giorni dalla
loro adozione ai Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'industria
e del commercio e del commercio con l'estero. Il Ministero delle politiche agricole
e forestali ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a termini dell'ultimo
comma dell'art. 5 della legge.
Articolo 5
La provenienza dei formaggi che godono del riconoscimento della loro «denominazione
d'origine», e gli estremi del provvedimento con il quale è stata
riconosciuta la denominazione debbono risultare da apposite marcature o da altri
contrassegni specifici, apposti sulle forme o sugli involucri secondo le norme
che saranno all'uopo fissate nel provvedimento di riconoscimento.
Articolo 6
La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio
di un tipo di formaggio ai sensi dell'art. 7 della legge deve essere avanzata,
dal legale rappresentante del Consorzio volontario, al Ministero delle politiche
agricole e forestali, munita dei seguenti documenti:
1) elenco dei soci, corredato dai certificati delle competenti Camere di commercio,
industria e agricoltura, comprovanti che almeno dieci soci sono in possesso
dei requisiti richiesti dall'art. 8, n. 1, della legge;
2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;
3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio e sui
mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di
vigilanza.
Della domanda e dei documenti sopra indicati tre copie debbono essere inviate
al Ministero delle politiche agricole e forestali ed una copia al Ministero
dell'industria e del commercio.
Articolo 7
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero
dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale previsto dall'art.
4 della legge, può revocare l'incarico di vigilanza affidato ai Consorzi
volontari qualora motivi di pubblico interesse lo richiedano.
Articolo 8
Per gli adempimenti di cui all'art. 14 della legge, modificato dall'art. 2 della
legge 5 gennaio 1955, n. 5, le Amministrazioni autorizzate a disporre il prelevamento
dei campioni possono avvalersi anche dell'opera delle associazioni ed enti previsti
dall'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella
legge 18 marzo 1926, n. 562 4).
Articolo 9
Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi,
e tutti gli altri adempimenti derivanti dall'azione di vigilanza per l'esecuzione
delle norme contenute nella legge e nel presente regolamento, compresa la procedura
da seguire in caso di denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano
le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle
frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario,
e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1º luglio 1926,
n. 1361 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 10
Disposizioni transitorie.
Per la prima applicazione della legge, le domande per il riconoscimento delle
denominazioni di origine e tipiche, formulate con l'osservanza delle norme contenute
nell'art. 1 del presente regolamento, debbono pervenire al Ministero delle politiche
agricole e forestali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento
stesso, salve restando le domande già presentate.