Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte,
la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo
se appositamente confezionati a norma del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322.
2. Il confezionamento dei formaggi suindicati è effettuato all'origine
in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto anche in più pezzi,
sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) denominazione di vendita;
b) elenco degli ingredienti;
c) data di produzione;
d) quantità netta ovvero dicitura «da vendersi a peso»;
e) luogo di origine o di provenienza;
f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonché
sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
g) condizioni opportune di conservazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.l. 11 aprile 1986, n. 98,
conv. in l. 11 giugno 1986, n. 252.