Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
1. L'immissione in commercio in Italia delle preparazioni di chimosina microbica
da DNA-ricombinante destinata alla produzione di formaggi è vietata fuori
dai casi previsti dal presente decreto.
Articolo 2
1. Con decreto del Ministro della sanità è autorizzata l'immissione
in commercio in Italia delle preparazioni di chimosina microbica da DNA-ricombinante,
già utilizzate per la caseificazione nello Stato nel quale avviene la
produzione ovvero in uno Stato della Comunità economica europea, esclusivamente
per la produzione di formaggi diversi da quelli disciplinati dalla legge 10
aprile 1954, n. 125, e successivi decreti di applicazione, in sostituzione totale
o parziale del caglio animale e di altri enzimi coagulanti, previa verifica
della sussistenza dei seguenti requisiti:
a) provenienza da ceppi di microrganismi non patogeni e non tossigeni;
b) titolo non inferiore a 1: 10.000 per le preparazioni in forma liquida o a
1: 100.000 per le preparazioni in forma di polvere;
c) differenziabilità dal caglio animale mediante applicazione di un metodo
di analisi per l'identificazione della chimosina microbica da DNA-ricombinante.
2. Con il decreto di cui al comma 1 vengono definiti i requisiti di purezza
in funzione del microrganismo e della tecnologia di produzione.
3. Le preparazioni di cui all'art. 1, eventualmente addizionate, se in forma
liquida, con sostanze conservative antimicrobiche del tipo ed in quantità
non superiori a quelle previste per il caglio o presame dal decreto ministeriale
31 marzo 1965, e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono poste in
commercio in confezioni che riportino sulle stesse o su etichette apposte le
seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita: «enzima coagulante: chimosina»;
b) il nome del microrganismo da cui la chimosina è stata ottenuta con
la specificazione «geneticamente modificato»;
c) l'attività;
d) le modalità di conservazione e di impiego;
e) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore nonché quelli
dell'importatore autorizzato;
f) il peso netto;
g) la specificazione: «per uso di caseificio».
Articolo 3
1. L'immissione in commercio della chimosina microbica da DNA-ricombinante può
anche essere autorizzata in miscela con caglio animale ovvero con altri enzimi
coagulanti purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 2, commi
1 e 2, e sia disponibile un metodo per il dosaggio della quantità di
chimosina microbica da DNA-ricombinante presente nella preparazione.
2. Il Ministro della sanità provvede con proprio regolamento ad emanare,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, le prescrizioni relative
alle modalità di commercializzazione delle preparazioni nelle quali la
chimosina microbica da DNA-ricombinante è miscelata con caglio animale
ovvero con altri enzimi coagulanti.
Articolo 4
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, d.p.r. 14 gennaio 1997, n. 54.
Articolo 5
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 26, d.p.r. 14 gennaio 1997, n. 54.