Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 pag. 0009 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0160
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0160
REGOLAMENTO (CEE) N. 2082/92 DEL CONSIGLIO del 14 luglio 1992 relativo alle
attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti
agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;
considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune,
è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola; che
la promozione di prodotti specifici può rappresentare la carta vincente
per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia
per l'accrescimento di reddito che può recare ai produttori, sia per
l'effetto stabilizzatore esercitato sulla popolazione rurale di tali zone;
considerando che, nella prospettiva del completamento del mercato interno nel
settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione degli
operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e, nel contempo,
a tutelare il consumatore contro eventuali abusi e a garantire la realtà
delle transazioni commerciali;
considerando che, conformemente alla risoluzione del Consiglio, del 9 novembre
1989, che definisce le future priorità per il rilancio della tutela dei
consumatori (4), è opportuno prendere in considerazione l'esigenza dei
consumatori di veder valorizzata la qualità e di essere meglio informati
sulla natura, le modalità di produzione o di trasformazione, nonché
le caratteristiche peculiari degli alimenti; che, di fronte all'assortimento
di prodotti in commercio e alla varietà di informazioni al loro riguardo,
il consumatore ha diritto ad un'informazione chiara e succinta, indicante esattamente
le qualità specifiche di un determinato alimento, tale da poterlo orientare
nella scelta;
considerando che questi obiettivi possono essere realizzati attraverso un regime
facoltativo, fondato su criteri regolamentari; che, per consentire agli operatori
di pubblicazione la qualità di un prodotto alimentare a livello comunitario,
tale sistema deve offrire tutte le garanzie atte a giustificare i riferimenti
che vi possono essere fatti nel commercio;
considerando che taluni produttori desiderano valorizzare la specificità
di un prodotto agricolo od alimentare, che si distingue nettamente da altri
prodotti simili per certe caratteristiche peculiari; che, a fini di tutela del
consumatore, è opportuno che la specificità così attestata
sia soggetta a controllo;
considerando che, vista la specificità di questi prodotti, occorre adottare
disposizioni particolari a complemento delle norme di etichettatura prescritte
dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità
(5), creando in particolare una menzione ed eventualmente un simbolo comunitario
che accompagnino la denominazione commerciale del prodotto ed informino il consumatore
del fatto che si tratta di un alimento dotato di caratteristiche specifiche
controllate;
considerando che, per garantire il rispetto e la costanza delle caratteristiche
specifiche attestate, è necessario che i produttori associati definiscano
tali caratteristiche specifiche in un disciplinare e che l'osservanza di quest'ultimo
sia verificata da appositi organismi di controllo riconosciuti secondo modalità
uniformi a livello comunitario;
considerando che, per non falsare le condizioni di concorrenza, qualsiasi produttore
deve avere il diritto di utilizzare una denominazione registrata corredata da
una menzione e, se del caso, da un simbolo comunitario oppure una denominazione
commerciale registrata come tale, purché l'alimento che egli produce
o trasforma sia conforme al disciplinare corrispondente e l'organismo di controllo
da lui designato sia debitamente riconosciuto;
considerando che, negli scambi con i paesi terzi, è opportuno introdurre
disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi ultimi
in ordine al rilascio e al controllo delle attestazioni di specificità
istituite nel loro territorio;
considerando che le menzioni relative alla specificità di un prodotto
agricolo o alimentare devono godere di una protezione giuridica e formare oggetto
di pubblici controlli che le rendano attraenti sia per il produttore che per
il consumatore;
considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta
cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato
regolamentare istituito a tal fine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo cui un'attestazione comunitaria
di specificità può essere ottenuta per:
- prodotti agricoli elencati nell'allegato II del trattato, destinati all'alimentazione
umana;
- prodotti alimentari elencati nell'allegato del presente regolamento.
L'allegato può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo
19.
2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni
comunitarie particolari.
3. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1989, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
(6), non si applica alle attestazioni di specificità che formano oggetto
del presente regolamento.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
1) « specificità »: l'elemento o l'insieme di elementi che
distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o
alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria.
La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata
come un elemento ai sensi del primo comma.
La specificità non può limitarsi alla composizione qualitativa
o quantitativa o al metodo di produzione previsti in una normativa comunitaria
o nazionale, né nelle norme stabilite da organismi di normalizzazione
o nelle facoltative; questa disposizione non si applica tuttavia se la legislazione
nazionale o la norma in questione sono state elaborate per definire la specificità
di un prodotto;
2) « organizzazione »: qualsiasi associazione, a prescindere dalla
sua forma giuridica o dalla composizione, di produttori e/o di trasformatori
che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare. Altre parti interessate
possono partecipare all'organizzazione;
3) « attestazione di specificità »: il riconoscimento da
parte della Comunità della specificità di un prodotto al momento
della sua registrazione, conformemente al presente regolamento.
Articolo 3
La Commissione istituisce e gestisce un albo delle attestazioni di specificità
nel quale vengono iscritti i nomi dei prodotti agricoli e di quelli alimentari
la cui specificità sia stata riconosciuta a livello comunitario, conformemente
al presente regolamento.
In tale albo i nomi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 sono distinti da quelli
di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
Articolo 4
1. Per poter essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 3, un prodotto agricolo
o alimentare deve essere prodotto utilizzando materie prime tradizionali oppure
avere una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o
di trasformazione del tipo tradizionale.
2. Non può essere registrato un prodotto agricolo o alimentare il cui
carattere specifico:
a) risieda nella provenienza o nell'origine geografica,
b) risulti unicamente dall'applicazione di un'innovazione tecnologica.
Articolo 5
1. Per essere registrato, il nome deve essere:
- di per sé specifico
- o esprimere la specificità del prodotto agricolo e del prodotto alimentare.
2. Non può essere registrato il nome indicante la specificità,
di cui al paragrafo 1, secondo trattino:
- che faccia unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate
per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste
da una particolare regolamentazione comunitaria;
- che sia abusivo, soprattutto che faccia riferimento a una caratteristica evidente
del prodotto o che non corrisponde al disciplinare o alle aspettative del consumatore,
tenuto conto delle caratteristiche del prodotto.
3. Per essere registrato, il nome specifico di cui al paragrafo 1, primo trattino
deve essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali o essere consacrato
dall'uso.
4. È autorizzato l'uso di termini geografici in un nome non contemplato
dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine
dei prodotti agricoli e alimentari (7).
Articolo 6
1. Per beneficiare di un'attestazione di specificità un prodotto agricolo
o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.
2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:
- il nome ai sensi dell'articolo 5, redatto in una o più lingue;
- la descrizione del metodo di produzione, compresa quella della natura e delle
caratteristiche della materia prima e/o degli ingredienti utilizzati e/o del
metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare che si riferisce alla
sua specificità;
- gli elementi che permettono di valutare il carattere tradizionale, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1;
- la descrizione delle caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare con
l'indicazione delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche
e/o organolettiche relative alla sua specificità;
- i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.
Articolo 7
1. Solo un'organizzazione è autorizzata a inoltrare una domanda per far
registrare la specificità di un prodotto agricolo o alimentare.
2. La domanda di registrazione, corredata del disciplinare, è inoltrata
presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione.
3. L'autorità competente trasmette la domanda alla Commissione se la
giudica conforme ai requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6.
4. Gli Stati membri pubblicano, al più tardi alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, i dati utili relativi alle autorità
competenti da essi designate e ne informano la Commissione.
Articolo 8
1. La Commissione trasmette la domanda di registrazione, tradotta, agli altri
Stati membri entro sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento dalla domanda
di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
Non appena effettuata la trasmissione di cui al primo comma, la Commissione
procede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
degli estremi della domanda trasmessa dall'autorità competente di cui
all'articolo 7, in particolare del nome del prodotto agricolo o alimentare ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo trattino e dei dati relativi all'organizzazione
richiedente.
2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché
chiunque possa attestare un interesse economico legittimo sia autorizzato a
prendere visione della domanda di cui al paragrafo 1. Inoltre, e in conformità
della normativa vigente negli Stati membri, tali autorità competenti
possono consentire l'accesso ad altre parti aventi un interesse legittimo.
3. Entro cinque mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo
1, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può
opporsi alla prevista registrazione mediante l'invio di una dichiarazione debitamente
motivata trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro in cui
risiede o è stabilita.
4. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie
per prendere in considerazione la dichiarazione di cui al paragrafo 3 entro
i termini richiesti. Qualsiasi Stato membro può opporsi di propria iniziativa.
Articolo 9
1. Se entro sei mesi non le è pervenuta alcuna opposizione, la Commissione
provvede ad iscrivere nell'albo di cui all'articolo 3 gli estremi di cui all'articolo
8, paragrafo 1 e li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
2. Qualora sia sollevata opposizione entro un termine di tre mesi, la Commissione
accorda agli Stati membri interessati un termine di altri tre mesi per addivenire
ad una composizione, conformemente alle rispettive procedure interne:
a) in caso di raggiunta composizione, gli Stati membri notificano alla Commissione
tutti gli elementi che l'hanno motivata, nonché il parere del richiedente
e dell'opponente. Se gli elementi pervenuti in virtù dell'articolo 6,
paragrafo 2 non hanno subito modifiche, la Commissione procede in conformità
del paragrafo 1 del presente articolo. In caso contrario, essa avvia nuovamente
la procedura prevista all'articolo 8;
b) in mancanza di composizione, la Commissione decide in merito alla registrazione
secondo la procedura prevista all'articolo 19. La Commissione qualora decida
di registrare la specificità, procede conformemente al paragrafo 1 del
presente articolo.
Articolo 10
1. Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare
di un prodotto agricolo o alimentare beneficiante di una attestazione comunitaria
di specificità non è più soddisfatta.2. Lo Stato membro
di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato.
Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni
cui è pervenuto e delle misure adottate.
3. Nel caso di ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri non addivengano
ad una composizione, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata
alla Commissione.
4. La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati.
Se del caso, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura
prevista all'articolo 19. Queste possono contemplare la cancellazione della
registrazione.
Articolo 11
1. Uno Stato membro, su richiesta di un'organizzazione stabilita nel suo territorio,
può inoltrare una domanda di modifica del disciplinare.
2. La Commissione pubblica la domanda di modifica e i riferimenti del richiedente
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Si applica l'articolo
8, paragrafi 2, 3 e 4.
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché
il produttore e/o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale
è stata chiesta una modifica sia informato della pubblicazione.
3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione prevista dal paragrafo 2, il produttore
e/o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata
chiesta una modifica può far valere il proprio diritto di conservare
il disciplinare iniziale con una dichiarazione indirizzata all'autorità
competente dello Stato membro in cui è stabilito, che la trasmette alla
Commissione, corredata delle sue eventuali osservazioni.
4. Se nessuna opposizione né dichiarazione di cui al paragrafo 3 è
notificata alla Commissione entro quattro mesi dalla data della pubblicazione
prevista al pragrafo 2, la Commissione iscrive nell'albo previsto dall'articolo
3 la modifica richiesta e la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
5. Se un'opposizione o una dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata
alla Commissione, la modifica non è registrata. In tal caso l'organizzazione
richiedente prevista dal paragrafo 1 può inoltrare domanda per ottenere
una nuova attestazione di specificità secondo la procedura prevista agli
articoli 7, 8 e 9.
Articolo 12
La Commissione può definire, secondo la procedura prevista all'articolo
19, un simbolo comunitario che può essere apposto sulle etichette, nella
presentazione e nella pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari recanti
l'attestazione comunitaria di specificità conformemente al presente regolamento.
Articolo 13
1. A decorrere dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il nome
di cui all'articolo 5, associato alla menzione di cui all'articolo 15, paragrafo
1 ed eventualmente al simbolo comunitario di cui all'articolo 12, è riservato
al prodotto agricolo o al prodotto alimentare corrispondente al disciplinare
pubblicato.
2. In deroga al paragrafo 1, il nome solo è riservato al prodotto agricolo
o al prodotto alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato allorché:
a) l'organizzazione ne ha fatto domanda nella sua richiesta di registrazione;
b) non risulta dalla procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera
b), che il nome è utilizzato in modo legale, notorio ed economicamente
significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi.
Articolo 14
1. Gli Stati membri provvedono affinché entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito
di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti un'attestazione di
specificità rispondano ai requisiti del disciplinare.
2. La struttura di controllo può essere composta da una o più
autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati
autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati,
nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste
informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono
offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità
nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono
disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare
i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano
di un'attestazione comunitaria di specificità.
Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo
terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità
di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere
responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.
A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato
membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti
definiti nella norma EN/45011 del 26 giugno 1989.
4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione
di specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti
del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi
privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare
il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure
adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese debbono essere notificate
agli interessati.
5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte
lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne
informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore
che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da
coloro che utilizzano l'attestazione di specificità.
Articolo 15
1. Unicamente i produttori che rispettino il disciplinare registrato possono
utilizzare:
- una menzione da determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 19;
- se del caso, il simbolo comunitario, nonché
- fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, il nome registrato.
2. Il produttore, anche se appartenente all'organizzazione inizialmente richiedente,
il quale utilizzi per la prima volta dopo la registrazione un nome riservato
in base all'articolo 13, paragrafo 1 o 2, informa in tempo utile l'autorità
o un organismo di controllo designati dello Stato membro in cui è stato
stabilito.
3. L'autorità o l'organismo di controllo designati garantiscono che il
produttore si attenga agli elementi pubbliati prima che il prodotto in questione
sia immesso in commercio
Articolo 16
Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento
si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a
condizione che:
- il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a
quelle di cui agli articoli 4 e 6;
- nel paese terzo esista un sistema di controllo equivalente a quello definito
all'articolo 14;
- il paese terzo sia disposto ad accordare ai prodotti agricoli o alimentari
corrispondenti che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità,
provenienti dalla Comunità, una tutela equivalente a quella esistente
nella Comunità.
Articolo 17
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la protezione
giuridica contro qualsiasi utilizzazione abusiva o fallace della menzione di
cui all'articolo 15, paragrafo 1 ed eventualmente del simbolo comunitario di
cui all'articolo 12, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati
e riservati conformemente all'articolo 13.
2. I nomi registrati sono protetti contro tutte le prassi che possono indurre
in errore il pubblico comprese tra l'altro quelle che fanno credere che il prodotto
agricolo o il prodotto alimentare benefici di una attestazione di specificità
rilasciata dalla Comunità.
3. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito
alle misure adottate.
Articolo 18
Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che le denominazioni
di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino confusione con i nomi registrati
e riservati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.
Articolo 19
La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti
degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle
misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un
termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo
148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio
deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato,
viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione
definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del
comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza
di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta
in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla
data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure proposte.
Articolo 20
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo
la procedura prevista all'articolo 19.
Articolo 21
Entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore
del presente regolamento, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione
sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune
proposte.
Detta relazione esprime, in particolare, un apprezzamento sulle conseguenze
dell'applicazione degli articoli 9 e 13.
Articolo 22
Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GUMMER
(1) GU n. C 30 del 6. 2. 1991, pag. 4 e
GU n. C 71 del 20. 3. 1992, pag. 14.
(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 40.
(3) GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 3.
(4) GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla
direttiva 91/72/CEE (GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27).
(6) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata, da ultimo, dalla
decisione 90/230/CEE (GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15).
(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1
- Birra
- Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
- Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria
- Paste alimentari, anche cotte o farcite
- Piatti composti
- Salse per condimento preparate
- Minestre o brodi
- Bevande a base di estratti di piante
- Gelati e sorbetti