(Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39)
Attuazione della direttiva 89/109/cee concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Preambolo - [Preambolo]
Il Presidente della Repubblica visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al governo
per l'attuazione della direttiva 89/109/cee del consiglio del 21 dicembre 1988,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti
i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
26 luglio 1991;
acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del senato della repubblica;
vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
16 gennaio 1992;
sulla proposta del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 - [Responsabilità penale dei contravventori]
1. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente:
"salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori
alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni;
i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a
lire quindicimilioni".
Articolo 2 - [Uso di materiali vietati]
1. Dopo l' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777, è aggiunto il seguente:
"art. 2- bis . - 1. è vietato produrre, detenere per vendere, porre
in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano
destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata
al consumo umano, che siano:
a) di piombo, di zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di
piombo;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per
cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che,
messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico,
cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre
centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale.
2. le prescrizioni di composizione e di cessione di cui al comma 1 si applicano
fino a quando i materiali non vengano diversamente disciplinati con i decreti
ministeriali di cui al primo comma dell'articolo 3.
3. i contravventori alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con l'arresto
fino ad 1 anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
Articolo 3 - [Determinazione dei materiali ed oggetti adoperabili]
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,
n. 777, è sostituito dal seguente:
"art. 3. - 1. Con decreti del ministro della sanità, sentito il
consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti,
destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato
i, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione,
e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i
materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità
all'uso cui sono destinati nonchè le limitazioni, le tolleranze e le
condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che
per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa
rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda
stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei
decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno
1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 a prile 1985 e 1'
giugno 1988, n. 243.
3. Il ministro della sanità, sentito il consiglio superiore di sanità,
procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai
commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli
o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari,
in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2,
è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda
da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
Articolo 4 - [Indicazione da riportare su materiali ed oggetti]
1. L'articolo 4 del decreto del presidente della repubblica 23 agosto 1982,
n. 777, è sostituito dal seguente:
"art. 4. - 1. i materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con
i prodotti alimentari devono riportare, all'atto della loro immissione in commercio,
le seguenti indicazioni:
a) la dicitura "per alimenti" ovvero può venire a contatto
con gli alimenti oppure una menzione specifica circa il loro uso, quale "macchina
per caffe'' 'bottiglia per vino", "cucchiaio per minestra"oppure
il simbolo di cui all'allegato 2;
b) le condizioni particolari che devono essere osservate al momento del loro
impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie;
c) il nome e la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede
sociale del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella
comunità.
2. le indicazioni previste al comma 1 devono essere riportate in modo ben visibile,
chiaramente leggibile ed indelebile:
a) al momento della vendita al consumatore finale: sui materiali e sugli oggetti
o sugli imballaggi oppure sulle etichette appostevi oppure sui cartellini, chiaramente
visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti;
le indicazioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono essere apposte sui
cartellini solo nel caso in cui, per motivi tecnici di fabbricazione o di commercializzazione,
tali indicazioni non possano essere apposte sui materiali e gli oggetti o mediante
applicazione di etichetta;
b) nelle fasi di commercializzazione diversa dalla vendita al consumatore finale:
sui documenti di accompagnamento, oppure sulle etichette o sugli imballaggi,
oppure sui materiali e sugli oggetti stessi.
3. Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), non sono obbligatorie per i
materiali e per gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate ai
materiali e agli oggetti conformi ai criteri di fabbricazione e di commercializzazione
di cui all'articolo 2, primo comma, nonchè a quelli indicati nel comma
2 dell'articolo 3.
5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari
devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore
finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro
applicabili rilasciata dal produttore. 6. In mancanza della dichiarazione di
cui al comma 5, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata
da un laboratorio pubblico di analisi.
7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vanno riportate in
lingua italiana a meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti
garantita.
8. Le indicazioni di cui al comma 7 possono essere riportate, oltre che in lingua
italiana, anche in altre lingue.
9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire
tremilioni a lire quindicimilioni".
Articolo 5 - [Conformità alla normativa e idoneità tecnologica
dei materiali ed oggetti utilizzati in sede industriale e commerciale]
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del presidente della repubblica 23 agosto
1982, n. 777, sono aggiunti i seguenti:
"art. 5- bis . - 1. l'utilizzazione in sede industriale o commerciale dei
materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari
è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme
del presente decreto nonchè della idoneità tecnologica allo scopo
cui sono destinati.
2. L'impresa deve essere fornita della dichiarazione di conformità di
cui all'art. 4, commi 5 e 6, ed essere sempre in grado di consentire ai competenti
organi di controllo di identificare il fornitore o il produttore dei materiali
o degli oggetti impiegati.
3. I contravventori agli obblighi di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque- milioni
a lire quindicimilioni".
"art. 5- ter - 1. Con decreto del ministro della sanità, sentito
il consiglio superiore di sanità, può essere autorizzato nel territorio
italiano l'uso di una sostanza non prevista negli elenchi positivi delle sostanze
autorizzate dalle comunità europee, a condizione che sia accertato che,
in condizioni di impiego normale e prevedibile, i materiali e gli oggetti fabbricati
con la sostanza medesima non cedano ai prodotti alimentari costituenti in quantità
tale da rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare una modifica
inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o una alterazione dei
loro caratteri organolettici.
2. L'autorizzazione ha durata biennale.
3. Ai materiali e agli oggetti fabbricati con la sostanza autorizzata ai sensi
del comma 1 si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di
controlli e di etichettatura. i materiali e gli oggetti così fabbricati
non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono altresì
riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le indicazioni specifiche
prescritte nell'autorizzazione.
4. Il Ministro della Sanità, entro due mesi dalla data di decorrenza,
comunica agli altri stati membri e alla commissione delle comunità europee
il testo di ogni autorizzazione rilasciata, e può chiedere, prima della
scadenza del biennio di validità dell'autorizzazione, alla commissione
delle comunità europee la iscrizione della sostanza medesima nell'elenco
di quelle di cui è consentito l'impiego".
Articolo 6 - [Entrata in vigore ed inserimento nella raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana]
1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1 - Materie plastiche, compresi vernici e rivestimenti
Materie plastiche, compresi vernici e rivestimenti
Cellulosa rigenerata
Elastomeri e gomma naturale
Carte e cartoni
Ceramiche
Vetro
Metalli e leghe
Legno, compreso il sughero
Prodotti tessili
Cere di paraffina e cere microcristalline
Allegato 2 - [Rubrica omessa]
[Omissis] (1)
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(1) Il presente allegato è stato omesso.