(Supplemento Ordinario 17 febbraio 1992, n. 39)
Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Preambolo - [Preambolo]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 45 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo
per l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE del Consiglio del 14
giugno 1989, concernenti la etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché le diciture
o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una
derrata alimentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
4 dicembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 - Campo di applicazione
Capo I - Disposizioni generali
1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore
nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 17, nonché
la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal
presente decreto. (1)
2. Si intende per:
a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di
fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al
prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta
appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati
al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito
negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;
b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad
essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita
da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima
di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio
ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la
confezione sia aperta o alterata;
c) presentazione dei prodotti alimentari:
1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;
2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;
3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;
4) l'ambiente nel quale sono esposti;
d) prodotto alimentare preincartato l'unità di vendita costituita da
un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto
negli esercizi di vendita;
e) consumatore il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali,
le mense ed altre collettività analoghe, denominate in seguito "collettività".
3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da
alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro
protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature,
anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.
(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.
23.06.2003, n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003. Si riporta di seguito il
testo previgente:
"1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, nonché la loro presentazione
e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto."
Articolo 2 - Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari
Capo I - Disposizioni generali
1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate
ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono
essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare
e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla
composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la
provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non
possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari,
quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire,
curare o guarire una malattia umana nè accennare a tali proprietà,
fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione
e la pubblicità dei prodotti alimentari. (1)
(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 9 D.Lgs. 16.02.1993, n.
77, è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 23.06.2003,
n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
" 1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del
prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità,
sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo
di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del
prodotto stesso.
2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari,
fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti
destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre
ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire
malattie umane, nè accennare a proprietà che esso non possiede;
fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di etichettature nutrizionale,
esse non devono inoltre evidenziare caratteristiche particolari quando i prodotti
analoghi possiedono le stesse caratteristiche. "
Articolo 3 - Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati
Capo I - Disposizioni generali
1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati
destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità
unitarie costanti, la quantità nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili
dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante
o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica
europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto
alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria
l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre
in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
m bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto
dall'articolo 8. (1)
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana;
è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni
che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare
le menzioni originarie.
3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma
1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari
nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche,
fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo
stabilimento.
5 bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità ed i requisiti
per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).
(2)
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(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 25.02.2000,
n. 68 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23.06.2003,
n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003.
Articolo 4 - Denominazione di vendita
Capo I - Disposizioni generali
1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare e' la denominazione
prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunita' europea ad esso
applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita e'
la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso. (1)
1 bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di
vendita e' costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione
del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione,
in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo
dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso. (2)
1 ter. E' ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la
qule il prodotto e' legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro
di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore
di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti
con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere
accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione.(2)
1 quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non puo'
essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della
composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto
conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione. (2)
1 quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1 quater, il produttore, il suo mandatario
o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione
tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da
concedersi di concerto con i Ministeri della sanita' e delle politiche agricole,
entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento
possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonche' indicazioni
di utilizzazione. (2)
2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di
fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia.
3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato
fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da
esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato)
se l'omissione di tale indicazione può creare confusione nell'acquirente.
4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti è in ogni
caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato"
ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti".
5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce
trattamento ai sensi del comma 3.
5 bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita
da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione
anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione
sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e
13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale
del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente
utilizzato. (3)
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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs.
25.02.2000, n. 68 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25.02.2000,
n. 68 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 23.06.2003,
n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003.
Articolo 5 – Ingredienti
Capo I - Disposizioni generali
1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata
nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente
nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:
a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato
I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono
essere designati con il solo nome di tale categoria;
b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato
II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro
nome specifico o dal relativo numero CEE.
b bis) la designazione "amido(i) che figura nell'allegato I, ovvero quella
"amidi modificati di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione
della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine.
(1)
Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata
la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto
finito.
3. L'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti
gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento
della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata
contenente la parola "ingrediente".
4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco
in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta può non
essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito.
5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare
è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito
la quantità degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione.
6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti
al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire nell'elenco
in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la
denominazione originaria.
7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere
stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine
delle proporzioni del prodotto ricostituito, purché la loro elencazione
sia accompagnata da una indicazione del tipo "ingredienti del prodotto
ricostituito" ovvero "ingredienti del prodotto pronto per il consumo".
8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta
o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono
essere elencati in altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata
da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".
9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle
componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono
essere elencati in un altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata
da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".
10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono indicate
con il nome della specie animale ed in conformità a quanto previsto all'allegato
I. (2)
11. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti
con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso
in funzione del peso globale, purché sia immediatamente seguito dalla
enumerazione dei propri componenti.
12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:
a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito;
b) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale l'elenco degli
ingredienti non è prescritto;
c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione,
siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi immessi
di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale.
13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non è obbligatoria,
salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente
sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato
dall'indicazione del trattamento.
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(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 3, D.Lgs. 25.02.2000,
n. 68 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, D.Lgs.
23.06.2003, n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003. Si riporta di seguito il
testo previgente:
"10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne,
devono essere indicate con il nome della specie animale."
Articolo 6 - Designazione degli aromi
Capo I - Disposizioni generali
1. Gli aromi sono designati con il termine di "aromi" oppure con
una indicazione più specifica oppure con una descrizione dell'aroma.2.
Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato
sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi
la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali
e/o preparati aromatizzanti.
3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine
vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale"
o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente può essere
utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante
opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi
tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoché
unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.
3 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati
come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari,
devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con
la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma".
(1)
3 ter. Nei prodotti che contengono piu' aromi tra i quali figurano il chinino
o la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente
dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino"
o "inclusa caffeina". (1)
3 quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione
del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente
dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve
figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita
della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione è
seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4
dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100
ml. (1)
3 quinquies. Le disposizioni del comma 3 quater non si applicano alle bevande
a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto
di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffè"
o "tè." (1)
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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23.06.2003,
n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003.
Articolo 7 - Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti
Capo I - Disposizioni generali
1. Non sono considerati ingredienti:
a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione,
siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità
non superiore al tenore iniziale;
b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente
al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto,
purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito,
secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli
5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza
che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è
volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari
o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase
di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo alla presenza, non
intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi
derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano
un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;
d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi
o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è
prescritto come rivelatore.
2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta:
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da
norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica
al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;
(1)
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati,
tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purché
non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte,
dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione;
in ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi,
per i formaggi fusi e per il burro;
d)nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella
denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti,
nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico
superiore a 1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto
di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.
3. L'indicazione dell'acqua non è richiesta:
a) se l'acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per
consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato
in forma concentrata o disidratata;
b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato;
c) per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole
e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico.
4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto
dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 5 non si applica agli additivi.
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(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 4, D.Lgs.
25.02.2000, n. 68 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
Articolo 8 - Ingrediente caratterizzante evidenziato
Capo I - Disposizioni generali
1. L'indicazione della quantita' di un ingrediente o di una categoria di ingredienti,
usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, e'
obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:
a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella
denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione
di vendita;
b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo
nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;
c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare
un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere
confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:
1) la cui quantita' netta sgocciolata e' indicata ai sensi dell'articolo 9,
comma 7;
2) la cui quantita' deve gia' figurare nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni
comunitarie;
3) che e' utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;
4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non e' tale da determinare
la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantita' non e'
essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne e' tale da distinguerlo
da altri prodotti simili;
b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantita'
dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione
in etichetta;
c) nei casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9.
c bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i o "con zucchero/i
ed edulcorante accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell'allegato
2, sezione II;(2)
c ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali,
nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale,
ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;(2)
3. La quantita' indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantita'
dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella
preparazione del prodotto.
4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di
vendita del prodotto alimentare o in prossimita' di essa, oppure nell'elenco
degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in
questione.
5 . Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di
un trattamento termico o altro, la quantita' indicata corrisponde alla quantita'
dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella
preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantita' e' espressa
in percentuale.(3)
5 bis. L'indicazione della percentuale e' sostituita dall'indicazione del peso
dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi
di prodotto finito, quando la quantita' dell'ingrediente o la quantita' totale
di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100 per cento.(3)
5 ter. La quantita' degli ingredienti volatili e' indicata in funzione del loro
peso nel prodotto finito.(3)
5 quater. La quantita' degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata
e ricostituiti al momento della fabbricazione puo' essere indicata in funzione
del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione.(3)
5 quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidatati cui va aggiunta acqua,
la quantita' degli ingredienti puo' essere espressa in funzione del loro peso
rispetto al prodotto ricostituito.(3)
5 sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui
al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale
dei prodotti alimentari.(1)(3)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5,
D.Lgs. 25.02.2000, n. 68 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
(2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art 1 del D.Lgs. 10.08.2000.,
n. 259 a decorrere dal 05.10.2000.
(3) Il presente comma ha così sostituito l'originario quinto comma in
virtù dell'art 1 D.Lgs. 10.08.2000, n. 259 a decorrere dal 05.10.2000.
Articolo 9 - Quantità
Capo I - Disposizioni generali
1. La quantità netta di un preimballaggio è la quantità
che esso contiene al netto della tara.
2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita
dall'articolo 2 del decreto legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978,
n. 690, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1980, n. 391. (1)
3. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa
in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa
per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro
(cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g),
salvo deroghe stabilite da norme specifiche.
4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o più preimballaggi individuali
contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della
quantità è fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi
individuali e la quantità nominale di ciascuno di essi.
5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale
dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato
facilmente dall'esterno e la quantità contenuta in ciascun preimballaggio
individuale può essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di
essi.
6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più preimballaggi
individuali che non sono considerati unità di vendita, l'indicazione
della quantità è fornita menzionando la quantità totale
ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti
da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose,
e per i prodotti a base di zucchero è sufficiente l'indicazione della
quantità totale.
7. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido
di governo, deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato;
per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati
anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia
soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare
e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie
edulcoranti;
d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi.
8. L'indicazione della quantità non è obbligatoria:
a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti
in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto
dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso;
b) per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g;
c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per
le spezie e le piante aromatiche.
9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati
alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantità
netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
10. La quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme
di quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo
volume.
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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, D.Lgs.
23.06.2003, n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003. Si riporta di seguito il
testo previgente:
"2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita
all'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391."
Articolo 10 - Termine minimo di conservazione
Capo I - Disposizioni generali
1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto
alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni
di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente
entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura
"da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita
dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti di cui
all'articolo 10 bis, è determinato dal produttore o dal confezionatore
o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione
europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità.
3. Il termine minimo di conservazione si compone dell'indicazione in chiaro
e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno e può essere espresso:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili
per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per piu' di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per piu' di diciotto mesi.
4. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari
accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine
di cui al comma 1 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente
richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 completano l'enunciazione
delle condizioni di conservazione.
5. L'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta
per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati
o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi; tale deroga non si
applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati
e le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva nonché delle bevande
dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate
poste in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati
alle collettività;
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono
normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti,
aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose. (1)
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(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 6 D.Lgs. 25.02.2000, n.
68, poi modiifcato dall'art 2 D.Lgs. 10.08.2000, n. 259, è stato, poi,
così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23.06.2003, n. 181, con decorrenza
dal 05.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
"1 .Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il prodotto
alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione;
esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro quando
la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi
preferibilmente entro la fine negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla
indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
2. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare
va consumato; essa va indicata con la dicitura "da consumarsi entro"
seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui
essa figura.
3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno,
del mese e dell'anno.
4. La data può essere espressa:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili
per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per almeno diciotto mesi.
5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari
accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine
di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente
richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate
dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare riferimento
alla temperatura in funzione della quale il periodo di validità è
stato determinato.
6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra data
non è richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati
o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga non si applica
ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati
e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonché delle bevande
dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate
contenute in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati
alle collettività;
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono
normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi
e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.
7. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza
a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione. "
Articolo 10 Bis - Data di scadenza
Capo I - Disposizioni generali
1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico
e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana,
il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza;
essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita
dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.
2. La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno,
il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni
di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in
funzione della quale è stato determinato il periodo di validità.
3. Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la pasta fresca,
nonché per le carni fresche ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura
freschi, la data di scadenza può essere determinata con decreti dei Ministri
delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e della
salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
4. Per il latte, escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione,
la data di scadenza è determinata con decreto dei Ministri delle attività
produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base
della evoluzione tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore del presente
decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità
del latte.
5. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza
a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione. (1)
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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 9, D.Lgs. 23.06.2003,
n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003.
Articolo 11 - Sede dello stabilimento
Capo I - Disposizioni generali
1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento,
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), può essere omessa nel caso
di:
a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in
etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali
in Italia;
c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria. (1)
2. Nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito
indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo
venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti,
sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento
deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione
che ne agevoli la localizzazione.
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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, D.Lgs.
23.06.2003, n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003. Si riporta di seguito il
testo previgente:
"1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione e di confezionamento
o di solo confezionamento può essere omessa nel caso di:
a) impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento
ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale;
b) prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;
c) prodotti destinati ad altri Paesi."
Articolo 12 - Titolo alcolometrico
Capo I - Disposizioni generali
1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti in
volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenuta in 100 parti in
volume del prodotto considerato a quella temperatura.
2. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo "% vol",
preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale;
può essere preceduto dal termine "alcool" o dalla sua abbreviazione
"alc.".
3. Al titolo alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze in più
o in meno, espresse in valori assoluti:
a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore
a 5,5%, nonché per le bevande della NC 2206 00 93 e 2206 00 99 ricavate
dall'uva;
b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5%,
per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa dall'uva
nonché per le bevande della NC 2206 00 91 ricavate dall'uva e le bevande
a base di miele fermentato;
c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione;
d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e
c).
4. Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano senza pregiudizio delle tolleranze
derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.
5. Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini spumanti ed ai vini frizzanti
si applicano le tolleranze stabilite nei regolamenti comunitari.
Articolo 13 - Lotto
Capo I - Disposizioni generali
1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata
alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente
identiche.2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora
non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto
alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea
ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni
caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile
ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia
riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura
sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto figura
sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali
di vendita.
6. L'indicazione del lotto non è richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano
con la menzione almeno del giorno e del mese;
b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio
globale;
c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:
1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,
2) avviati verso organizzazioni di produttori o
3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione
o trasformazione;
d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari
venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati
ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini
della loro vendita immediata;
e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una
superficie inferiore a 10 cm2.
7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse
con la menzione almeno del giorno e del mese nonché la menzione di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391,
qualora conforme al disposto del comma 1. (1)
8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può con proprio decreto
stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari
o categorie di prodotti alimentari.
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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 11, D.Lgs.
23.06.2003, n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003. Si riporta di seguito il
testo previgente:
"7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora
espresse con la menzione del giorno, del mese e dell'anno nonché la menzione
di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980,
n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1."
Articolo 14 - Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei
prodotti preconfezionati
Capo I - Disposizioni generali
1. La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione
o la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico effettivo
devono figurare nello stesso campo visivo.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno 1999 per le
bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali è impressa
in modo indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1.
3. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle
quali è riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non recano
né etichetta né anello né fascetta nonché nel caso
degli imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana più grande
è inferiore a 10 cm2 sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni:
la denominazione di vendita, la quantità e la data; in tale caso non
si applica la disposizione di cui al comma 1.
4. Le indicazioni di cui all'art. 3 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato
o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi
di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere
facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in
alcun modo essere dissimulate o deformate.
5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati
in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di
cui all'art. 3 possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo
a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti
cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della
consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previsto al comma
7.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari
preconfezionati destinati alle collettività per esservi preparati o trasformati
o frazionati o somministrati.
7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'art. 3 figurino, ai sensi dei commi
5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull'imballaggio globale in cui i
prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione.
7 bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti
prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo
3, purchè esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti;
qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare
almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di
conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità
piu' breve. (1)
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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 23.06.2003,
n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003.
Articolo 15 - Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura
Capo I - Disposizioni generali
1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i distributori
automatici o semiautomatici devono riportare le indicazioni di cui all'art.
3.
2. Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste
in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione
istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto
le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3, nonché
il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa responsabile della gestione
dell'impianto.
3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate in lingua italiana
ed essere chiaramente visibili e leggibili.
Articolo 16 - Vendita dei prodotti sfusi
Capo I - Disposizioni generali
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo
frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati
sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati
ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello,
applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui
sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente
deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico
superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati
glassati.
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della
gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti
può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista
oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente
da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità
dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1
può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle
collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate,
la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua
potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride
carbonica.
6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo
o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono
riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore,
purchè in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore,
devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento
commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento
sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia
stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa. (1)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 13,
D.Lgs. 23.06.2003, n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003. Si riporta di seguito
il testo previgente:
"1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo
frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti
di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato
nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
b) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili,
ove necessario;
c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di
cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580;
d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico
superiore a 1,2% vol.
3. Per i prodotti della pasticceria e della panetteria l'elenco degli ingredienti
può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai prodotti di gelateria.
5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari
pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su
apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi bene in vista, a disposizione
dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti
alimentari.
6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al comma 2 possono figurare
sul solo cartello applicato al comparto.
7. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1
può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore,
devono essere riportate le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a),
b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali."
Articolo 17 - Prodotti non destinati al consumatore
Capo I - Disposizioni generali
1. I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali
intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti
ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore
devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), e)
ed h).
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio
o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti
commerciali.
2 bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2.(1)
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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 25.02.2000,
n. 68 (G.U. 27.03.2000, n. 72).
Articolo 18 - Sanzioni
Capo I - Disposizioni generali
1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10 bis e 14 è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro seicento a euro tremilacinquecento.
4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti
per territorio. (1)
4 bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale
repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative. (2)
-----
(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 25.02.2000, n.
68, è stato, poi, così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 23.06.2003,
n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
"1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10, comma 7, e 14 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto
milioni.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, commi
1, 2, 3 e 5, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
4. L'importo relativo alle sanzioni di cui al presente articolo dev'essere versato
all'ufficio del registro o, laddove istituito, all'ufficio delle entrate, competenti
per territorio. "
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 29.03.2004,
n. 99, con decorrenza dal 07.05.2004.
Articolo 19 - Birra
Capo II - Disposizioni concernenti prodotti particolari
1. L'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"Art. 2. -- 1. La denominazione "birra analcolica" è riservata
al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 3 e non superiore
a 8.
2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" è
riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 5 e
non superiore a 11.
3. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado
saccarometrico in volume superiore a 11; tale prodotto può essere denominato
"birra speciale" se il grado saccarometrico in volume è superiore
a 13 e "birra doppio malto" se il grado saccarometrico in volume è
superiore a 15".
Articolo 20 - Burro
Capo II - Disposizioni concernenti prodotti particolari
L' art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. -- 1. Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto
in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi
all'origine ovvero in involucri sigillati."
Articolo 21 - Camomilla
Capo II - Disposizioni concernenti prodotti particolari
1. L'art. 5 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. -- 1. La camomilla deve rispondere ai tipi e alle caratteristiche
fissati nella tabella annessa alla presente legge".
2. L'art. 6 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. -- 1. La camomilla può essere venduta al consumatore solo
in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine.
2. L'etichettatura della camomilla comporta l'obbligo dell'indicazione del tipo
di camomilla di cui alla tabella allegata.
3. Il prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da entrambi macinati può
essere posto in commercio solo con la denominazione:
"camomilla macinata industriale"..
Articolo 22 - Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari
Capo II - Disposizioni concernenti prodotti particolari
1. L'art. 6 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente;
"Art. 6. -- 1. é denominata "farina di grano tenero" il
prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero
liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.".
2. Ferme restando le norme in materia di panificazione e di alimenti surgelati
l'art. 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. -- 1. é denominato "pane" il prodotto ottenuto
dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata
con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune
(cloruro sodico).
2.nIl prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato
al solo consumatore finale, purchè in imballaggi preconfezionati recanti
in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la
denominazione di pane completata dalla menzione "parzialmente cotto"
o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere
consumato previa ulteriore cottura e le relative modalità di cottura".
3. Al comma primo dell'art. 16 della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole:
"Il contenuto in acqua del pane" sono sostituite da:
"Il contenuto in acqua del pane a cottura completa".
Articolo 23 - Formaggi freschi a pasta filata
Capo II - Disposizioni concernenti prodotti particolari
1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi
freschi a pasta filata, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. -- 1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle
ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati
all'origine.
2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di
produzione preincartati.
3. Sulle confezioni dei formaggi freschi a pasta filata devono essere riportate
le indicazioni seguenti, con le modalità previste dalle norme generali
in materia di etichettatura dei prodotti alimentari:
a) denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantità netta o nominale ovvero, nel caso di prodotto contenuto
in liquido di governo, la quantità di prodotto sgocciolato;
d) la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante
nonchè la sede dello stabilimento; per i prodotti provenienti dagli altri
Paesi può essere riportato, in sostituzione del nome del fabbricante,
il nome o la ragione sociale e la sede del confezionatore ovvero del venditore
stabilito nella Comunità economica europea;
f) le modalità di conservazione;
g) la dicitura di identificazione del lotto;
h) il luogo di origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione
possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva
del prodotto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro
per le politiche comunitarie, sono individuati i casi nei quali si rendano necessari
le indicazioni anzidette".
Articolo 24 - Margarina e grassi idrogenati
Capo II - Disposizioni concernenti prodotti particolari
L' art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. -- 1. La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati
al consumatore devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati
ovvero in involucri ermeticamente chiusi ovvero in involucri sigillati".
Articolo 25 - Miele
Capo II - Disposizioni concernenti prodotti particolari
1. L'art. 3, comma 5, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'art.
51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:
"5. Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato
tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese
di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'art. 6, comma
1".
2. L'art. 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'art. 51
della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. -- 1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato
in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:
a) la denominazione "miele", per il prodotto definito al primo comma
dell'art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste ai commi 3 e
4 dell'art. 1, secondo l'origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia
il "miele in favo", il "miele con pezzi di favo", il "miele
per pasticceria", il "miele per l'industria" ed il "miele
di brughiera" devono essere designati come tali;
b) la quantità netta o nominale;
c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore
o di un venditore stabilito nella Comunità europea;
d) la dicitura di identificazione del lotto.
2. La denominazione di vendita può essere completata da:
a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso,
se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche
organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;
b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente
dall'origine indicata;
c) l'indicazione "vergine integrale" qualora non sia stato sottoposto
ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga le caratteristiche
stabilite col decreto di cui all'art. 7.
3. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto
pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio, le
indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti
commerciali di vendita.
4. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce
le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte
di chi importa o utilizza il miele di produzione extracomunitaria per la vendita
sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari
o superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalità per la
tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto
miele.
5. Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono figurare in lingua
italiana.
6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L.
5.000.000".
Articolo 26 - Olio di oliva e di semi
Capo II - Disposizioni concernenti prodotti particolari
1. L' art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. -- 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili,
destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati
in recipienti ermeticamente chiusi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito
olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi
a quello del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10
litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantità nominali
unitarie seguenti espresse in litri: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00,
5,00, 10,00".
2. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 35;
b) gli articoli 22 e 23, secondo comma, ultimo periodo del regio decreto legge
15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni;
c) l'art. 70 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.
2. Sono abrogati:a) gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 della legge 27 gennaio
1968, n. 35;
b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo del regio decreto legge
15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni;
c) l'art. 70, R.D. 1° luglio 1926, n. 1361
Articolo 27 - Pomodori pelati e concentrati di pomodoro
Capo II - Disposizioni concernenti prodotti particolari
1. Gli articoli 4 e 5, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, sono abrogati.
2. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428,
è sostituito dal seguente:
"Art. 7. -- 1. I contenitori dei prodotti di cui al presente decreto, fabbricati
in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte
dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, devono
riportare:
a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede legale del
fabbricante;
b) la sede dello stabilimento;
c) una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta
in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura.
2. Previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
è consentito l'uso di una sigla per l'indicazione di cui al comma 1,
lettera a) e di un numero per l'indicazione di cui alla lettera b);
3. Le sigle ed i numeri previsti al comma 2 sono comunicati dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato al Ministero della sanità, al Ministero
dell'agricoltura e foreste nonchè all'Istituto nazionale per le conserve
alimentari.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti destinati
all'esportazione".
Articolo 28 - Riso
Capo II - Disposizioni concernenti prodotti particolari
1. L'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. -- 1. Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto
dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva
operazione di raffinatura.
2. é tuttavia consentito l'utilizzo del nome riso per il prodotto al
quale sia stata comunque asportata la lolla, non rispondente alla definizione
di cui al comma 1 purchè sia accompagnato dalla indicazione relativa
alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali
riso integrale, riso parboilet, riso soffiato".
2. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325,
sono sostituiti dal seguente:
"Qualora il riso sia posto in vendita preconfezionato in imballaggi chiusi
all'origine oltre alle indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura,
sulle confezioni deve essere indicata la varietà e può essere
indicato il gruppo di appartenenza".
3. Il secondo, terzo e quarto comma, dell'art. 2, della legge 18 marzo 1958,
n. 325, sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata
la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà
di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita.
Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche
di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e
dei relativi limiti.
Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni
di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".
4. Il quinto comma dell'art. 5 e l'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325,
sono abrogati.
Articolo 29 - Norme finali
Capo II - Disposizioni concernenti prodotti particolari
1. Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri
Paesi.
2. Sono abrogati il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, nonché tutte le disposizioni
in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti
alimentari e relative modalità, diverse o incompatibili con quelle previste
dal presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari
e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie
di prodotti (1).
3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate,
in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità.
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(1) E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli
articoli artt. 18, comma 2, e 29, comma 2, sollevata in riferimento all'art.
76 della Costituzione (C.cost. 22.10.1996 n. 356, G.U. 30.10.1996, n. 44, Serie
speciale)
Articolo 30 - Norme transitorie
Capo II - Disposizioni concernenti prodotti particolari
1. È consentita fino al 30 giugno 1992 l'etichettatura dei prodotti
alimentari in conformità alle disposizioni del D.P.R. 18 maggio 1982,
n. 322, o alle norme concernenti singole categorie di prodotti alimentari, salvo
quanto espressamente previsto dai regolamenti comunitari relativi a singole
categorie di prodotti.
2. È altresì consentito fino al 31 dicembre 1993 designare le
sostanze aromatizzanti e le polveri lievitanti in conformità alle disposizioni
del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo dal decreto ministeriale
24 luglio 1990, n. 252, concernente la disciplina degli additivi consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
3. I prodotti alimentari etichettati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
venduti fino al completo smaltimento delle scorte.
Allegato 1 - Allegato I - Categorie di ingredienti che rientrano nella composizione
di un altro prodotto alimentare per i quali l'indicazione della categoria può
sostituire quella del nome specifico
________________________________________
Categoria di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria può
sostituire quella del nome specifico
Definizione Designazione
Oli raffinati diversi dallo olio d'oliva "Olio", completata dal qualificativo
"vegetale" o"animale", a seconda dei casi ovvero dalla indicazione
dell'origine specifica vegetale o animale L'aggettivo "idrogenato"
deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato
Grassi raffinati "Grasso" o "materia grassa", completata
dal qualificativo"vegetale" o "animale", a seconda dei casi
ovvero dalla indicazione della origine specifica vegetale o animale L'aggettivo
"idrogenato" deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato
Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali "Farina"
seguita dalla enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine
decrescente di peso
Amidi e fecole naturali, amidi e fecole modificati per via fisica o enzimatica
"Amido(i)/fecola(e)"
Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro
prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione non facciano
riferimento ad una precisa specie di pesce "Pesce(i)"
Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o miscela di formaggi costituisce
un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione
e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie
di formaggio "Formaggio(i)"
Tutte le spezie che non superino il 2% in peso del prodotto "Spezia(e)
o miscela di spezie"
Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2% in peso
del prodotto "Pianta(e) aromatica(che) miscela di piante aromatiche"
Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base
per le gomme da masticare "Gomma base"
Pangrattato di qualsiasi origine "Pangrattato"
Qualsiasi categoria di saccarosio "Zucchero"
Destrosio anidro o monoidrato "Destrosio"
Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato "Sciroppo di glucosio"
Tutte le proteine del latte(caseine caseinati, proteine del siero di latte)
e loro miscele "Proteine del latte"
Burro di cacao di pressione di torsione o raffinato "Burro di cacao"
Tutta la frutta candita che non superi il 10% in peso del prodotto "Frutta
candita"
Miscele di ortaggi che non superino il 10% in peso del prodotto "Ortaggi"
Tutti i tipi di vino quali definiti nel regolamento 822/87/CE del Consiglio
Vino
I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee
al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i
quali il tenore totale di grasso e di tessuto connettivo non supera i valori
di seguito indicati e quando la carne costituisce ingrediente di un altro prodotto
alimentare. Carne (i) seguita (e) dal noome della (e) specie animale (i) da
cui proviene (provengono) o dal qualificativo relativo alla specie.
1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati nella tabella
seguente:
Specie animale Grasso (%) Tessuto connettivo (%)
Mammiferi, esclusi conigli e suini, miscugli di specie con predominanza di mammiferi
25 25
Suini 30 25
Volatili e conigli 15 10
2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati
e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore
di "carne di" deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli
ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura "carne di", l'indicazione
del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora
coincide col nome specifico della parte anatomica che lo apporta, può
essere designato con tale nome.
3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori
di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari ad
8 volte il tenore di idrossiprolina.
4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione
delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la
determinazione della percentuale di cui all'articolo 8.
5. Le "carni meccanicamente separate" sono escluse dalla definizione
di "carne" di cui al comma 1 e devono essere designate come tali seguite
dal nome della specie animale.
6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici; ne sono
esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri, del
carpo, del tarso e della coda.
7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le percentuali
di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative quantità.
(2)
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(1) Il presente allegato prima sostituito dal D.P.C.M. 6.02.1996, n. 175 (G.U.
30.03.1996, n. 76) che ha disposto che è consentito utilizzare, dopo
la sua entrata in vigore, etichette non conformi ai nuovi allegati, purché
conformi alle precedenti norme, fino al 31 dicembre 1996 e che la vendita dei
prodotti così etichettati è consentita fino al loro completo smaltimento,
è stato, poi, così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 23.06.2003,
n. 181, con decorrenza dal 05.08.2003.
________________________________________
Allegato 2 - Allegato II
________________________________________
Sezione I
Ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della categoria seguito
dal loro nome specifico o dal numero CE Acidificanti Coloranti Addensanti Conservanti
Agenti di carica Correttori di acidità Agenti di resistenza Edulcoranti
Agenti di rivestimento Emulsionanti Agenti di trattamento della farina Esaltatori
di sapidità Agenti lievitanti Gas propulsore Amidi modificati [1] Gelificanti
Antiagglomeranti Sali di fusione [2] Antiossidanti Stabilizzanti Antischiumogeni
Umidificanti (1)
[1] Non è obbligatorio indicare il nome specifico o il numero CE.
[2] Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.
(1) Il presente allegato è stato sostituito prima dal D.P.C.M. 6.02.1996,
n. 175 (G.U. 30.03.1996, n. 76) poi dal D.P.C.M. 28.07.1997, n. 311 (G.U. 18.10.1997,
n. 218), il quale ha stabilito che i prodotti citati nella presente sezione,
etichettati prima del 01.07.1997, non conformi alle disposizioni preesistenti,
possano essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
Sezione II Ulteriori indicazioni da riportare nella etichettatura dei
prodotti alimentari
Tipo o categoria di prodotti
alimentari Indicazione
a) Prodotti alimentari la cui
durata è stata
prolungata durata mediante
l'impiego di gas di imballaggio
consentiti
b) Prodotti alimentari che
contengono edulcorante/i
consentito/i
c) Prodotti alimentari che
contengono sia zucchero/i
aggiunto/i sia uno o più
edulcoranti consentiti
d) Prodotti alimentari
contenenti aspartame
e) Prodotti alimentari nei
quali sono stati incorporati
polioli per un tenore superiore
al 10% Confezionato in atmosfera
protettiva
Con edulcorante/i
Tale indicazione segue la
denominazione di vendita di
cui all'art. 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109
Con zucchero/i ed
edulcorante/i
Tale indicazione segue la
denominazione di vendita di
cui all'art. 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.
109
Contiene una fonte di
fenilalanina Un consumo
eccessivo può avere effetti
lassativi
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(1) Il presente allegato è stato sostituito prima dal D.P.C.M. 6.02.1996,
n. 175 (G.U. 30.03.1996, n. 76) poi dal D.P.C.M. 28.07.1997, n. 311 (G.U. 18.10.1997),
il quale ha stabilito che i prodotti citati nella presente sezione, etichettati
prima del 01.07.1997, non conformi alle disposizioni preesistenti, possano essere
commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
________________________________________