(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura
dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti
e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
(2) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa
espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro
secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato
CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa
espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo
il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se
tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali,
la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno
1998, n. 213).
(OMISSIS)
Articolo 53
Formaggi.
1. Non è prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi
diversi da quelli a denominazione d'origine ed a denominazione tipica di cui
alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate
ai sensi di tale legge.
2. L'etichettatura dei formaggi per i quali non è previsto un contenuto
minimo di materia grassa - qualora detto contenuto, riferito alla sostanza secca,
sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento - deve
indicare una informazione per il consumatore circa la quantità di materia
grassa e la conseguente qualità «magra» o «leggera»
del formaggio.
3. Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, è abrogato.
(OMISSIS)