Preambolo:
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che occorre adottare, nel corso di un periodo che termina il 31
dicembre 1992, le misure volte ad instaurare gradualmente il mercato interno;
che detto mercato comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è
assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e
dei capitali;
considerando che le disparità fra le disposizioni adottate dagli Stati
membri possono ostacolare il buon funzionamento del mercato comune e che è
necessario prevedere una procedura di adozione di norme comunitarie armonizzate;
considerando che i contaminanti possono penetrare nei prodotti alimentari in
qualsiasi fase della catena alimentare, dalla produzione al consumo;
considerando che, per tutelare la salute pubblica, è essenziale mantenere
i contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico;
considerando che si dovrebbero fissare livelli più severi quando è
possibile pervenirvi attraverso buone pratiche professionali; che il controllo
sull'osservanza di tali pratiche può essere esercitato con la dovuta
efficienza dalla pubblica amministrazione, vista la preparazione e l'esperienza
del suo personale;
considerando che l'applicazione del presente regolamento non pregiudica le disposizioni
adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche;
considerando che, sotto il profilo della salute, occorre privilegiare la ricerca
di un'impostazione globale della questione dei contaminanti nei prodotti alimentari;
considerando che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito
con la decisione 74/234/CEE, deve essere consultato per tutte le questioni che
possono riguardare la salute pubblica,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1: [Contaminanti contenuti nei prodotti alimentari]
1. Il presente regolamento riguarda i contaminanti contenuti nei prodotti alimentari.
Per "contaminante" si intende ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente
ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi
i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina
veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione,
del trattamento, del condizionamento, dell'imballaggio, del trasporto o dello
stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all'ambiente.
I corpi estranei quali, ad esempio, frantumi di insetti, peli di animali e altri
non rientrano nella presente definizione.
2. Il presente regolamento non si applica ai contaminanti oggetto di regolamentazioni
comunitarie più specifiche.
Fin dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica
a titolo informativo, nella serie C della Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, un elenco delle suddette regolamentazioni. Detto elenco è eventualmente
aggiornato dalla Commissione.
3. Le disposizioni relative ai contaminanti sono adottate in conformità
del presente regolamento, fatte salve quelle previste nelle regolamentazioni
di cui al paragrafo 2.
Articolo 2: [Commercializzazione]
1. Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene
contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l'aspetto della salute pubblica
e in particolare sul piano tossicologico.
2. I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si
possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche in tutte le fasi
elencate all'articolo 1.
3. Per tutelare la salute pubblica e in applicazione del paragrafo 1, tolleranze
massime eventualmente necessarie per contaminanti specifici devono essere stabilite
secondo la procedura prevista all'articolo 8.
Tali tolleranze sono adottate sotto forma di elenchi comunitari non esaurienti
e possono indicare:
- valori massimi per gli stessi contaminanti a seconda dei diversi prodotti
alimentari;
- i valori massimi rilevabili con il metodo adottato;
- il metodo di campionamento e di analisi da applicare.
Articolo 3: [Comitato scientifico]
Le disposizioni che possono incidere sulla salute pubblica sono adottate previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana.
Articolo 4: [Sospensione]
1. Qualora uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova
valutazione di dati già noti, abbia motivi per sospettare che un contaminante
presente in prodotti alimentari, sebbene conforme al presente regolamento o
ai regolamenti specifici adottati ai sensi del medesimo, costituisca un rischio
sanitario, può sospendere o limitare temporaneamente l'applicazione delle
misure ad esso relative nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente
gli altri Stati membri e la Commissione fornendo la motivazione della sua decisione.
2. La Commissione esamina, nel più breve tempo possibile e nell'ambito
del Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione
69/314/CEE, i motivi forniti dallo Stato membro, di cui al paragrafo 1, esprime
immediatamente il proprio parere in merito ed adotta le misure del caso secondo
la procedura prevista all'articolo 8.
Articolo 5: [Immissione in commercio]
1. Gli Stati membri non possono proibire, limitare od ostacolare, per motivi
attinenti al tenore di contaminanti dei prodotti alimentari, l'immissione in
commercio di tali prodotti qualora essi siano conformi al presente regolamento
o alle disposizioni specifiche adottate in virtù di esso.
2. Qualora le disposizioni comunitarie relative alle tolleranze massime di cui
all'articolo 2, paragrafo 3 non siano state adottate, le disposizioni nazionali
in materia sono applicabili nel rispetto delle disposizioni del trattato.
3. a) Se uno Stato membro mantiene le disposizioni nazionali, esso ne informa
la Commissione e gli altri Stati membri entro sei mesi dall'adozione del presente
regolamento.
b) Se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione, esso
comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone
i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di Comitato permanente
per i prodotti alimentari, qualora lo ritenga utile o a richiesta d'uno Stato
membro.
Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo
tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della
Commissione.
In quest'ultimo caso la Commissione, prima della scadenza del termine di cui
al secondo comma, avvia la procedura prevista dall'articolo 8, affinché
venga deciso se le misure previste possono essere applicate, eventualmente mediante
opportune modifiche.
Articolo 6: [Relazione]
La Commissione presenta annualmente al Comitato permanente per i prodotti alimentari
una relazione sull'evoluzione globale della legislazione comunitaria in materia
di contaminanti.
Articolo 7: [Relazione sull'esperienza acquisita]
Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita, eventualmente accompagnata da proposte appropriate.
Articolo 8: [Comitato permanente]
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento
(CE) n. 178/2002, in seguito denominato "Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è
fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. (1)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'allegato
III, RegCE 29.09.2003 n. 1882 (G.U.U.E. 31.10.2003 n. L 284). Si riporta, di
seguito, il testo originario: "La Commissione è assistita dal Comitato
permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato "Comitato".
Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle
misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un
termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo
148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio
deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al Comitato, viene
attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita
all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione
adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato. Se
le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di
parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in
merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla
data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta
le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a
maggioranza semplice contro tali misure.".
Articolo 9: [Entrata in vigore]
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1993.
Per il Consiglio
il presidente
J. Troejborg