DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06.02.1996, N. 175

(Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1996, n. 76)
Regolamento di attuazione della direttiva 93/102/CE recante modifica della direttiva 79/112/CE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.


Preambolo - [Preambolo]

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 29, il quale prevede che le relative disposizioni possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, in attuazione di norme comunitarie; Vista la direttiva 93/102/CE della Commissione del 16 novembre 1993 recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonchè la relativa pubblicità; Vista la direttiva 95/42/CE della Commissione del 17 luglio 1995 che modifica la direttiva 93/102/CE;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di dare attuazione alla direttiva 93/102/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 febbraio 1995; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità;
Emana il seguente regolamento:


Articolo 1 - Modifica allegati
Gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

Articolo 2 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. é consentito utilizzare, dopo tale data, etichette non conformi agli allegati di cui all'art. 1, purchè conformi alle precedenti norme, fino al 31 dicembre 1996. La vendita dei prodotti così etichettati è consentita fino al loro completo smaltimento.


Allegato 1 - Allegato 1
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Categoria di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria
può sostituire quella del nome specifico
Definizione
-- Designazione
--
Oli raffinati diversi dall'olio di
oliva


<<Olio>>, completata dal
qualificativo <<vegetale>> o
<<animale>>, a seconda dei casi
ovvero dalla indicazione
dell'origine specifica vegetale o
animale
L'aggettivo <<idrogenato>> deve
accompagnare la menzione di un olio
idrogenato
Grassi raffinati

<<Grasso>> o <<materia grassa>>,
completata dal
qualificativo<<vegetale>> o
<<animale>>, a seconda dei casi
ovvero dalla indicazione della
origine specifica vegetale o
animale L'aggettivo <<idrogenato>>
deve accompagnare la menzione di un
grasso idrogenato
Miscele di farine provenienti da
due o più specie di cereali <<Farina>> seguita
dall'enumerazione delle specie di
cereali da cui provengono, in
ordine decrescente di peso
Amidi e fecole naturali, amidi e
fecole modificati per via fisica
o enzimatica <<Amido(i)/fecola(e)>>
Qualsiasi specie di pesce quando il
pesce costituisce un ingrediente di
un altro prodotto alimentare,
purchè la denominazione e la
presentazione non facciano
riferimento ad una precisa specie
di pesce <<Pesce(i)>>


Qualsiasi specie di formaggio
quando il formaggio o miscela di
formaggi costituisce un
ingrediente di un altro prodotto
alimentare, purchè la
denominazione e la presentazione di
quest'ultimo non facciano
riferimento ad una precisa specie
di formaggio <<Formaggio(i)>>


Tutte le spezie che non superino il
2% in peso del prodotto <<Spezia(e) o miscela di spezie>>
Tutte le piante o parti di piante
aromatiche che non superino il 2%
in peso del prodotto <<Pianta(e) aromatica(che)
o miscela di piante aromatiche>>
Qualsiasi preparazione di gomma
utilizzata nella fabbricazione
della gomma base per le gomme da
masticare <<Gomma base>>

Pangrattato di qualsiasi origine <<Pangrattato>>
Qualsiasi categoria di saccarosio <<Zucchero>>
Destrosio anidro e monoidrato <<Destrosio>>
Sciroppo di glucosio e sciroppo
di glucosio disidratato <<Sciroppo di glucosio>>
Tutte le proteine del latte
(caseine caseinati, proteine del
siero di latte) e loro miscele <<Proteine del latte>>
Burro di cacao di pressione di
torsione o raffinato <<Burro di cacao>>
Tutta la frutta candita che non
superi il 10% in peso del prodotto <<Frutta candita>>
Miscele di ortaggi che non
superino il 10% in peso del
prodotto <<Ortaggi>>
Tutti i tipi di vino quali
definiti nel regolamento 822/87/CE
del Consiglio <<Vino>>

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Allegato 2 - Allegato 2
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Ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della categoria seguito dal loro nome specifico o dal numero ce
Acidificanti
Addensanti
Agenti di carica
Agenti di resistenza
Agenti di rivestimento
Agenti di trattamento della farina
Agenti lievitanti
Amidi modificati (1)
Antiagglomeranti
Antiossidanti
Antischiumogeni
Coloranti
Conservanti
Correttori di acidità
Edulcoranti
Emulsionanti
Esaltatori di sapidità
Gas propulsore
Gelificanti
Sali di fusione (2)
Stabilizzanti
Umidificanti


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(1) Non è obbligatorio indicare il nome specifico e il numero CE.
(2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.
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