(Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1997, n. 218)
Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 94/54/CE e 96/21/CE
recanti modifiche della direttiva 79/112/CEE concernente l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore.
Preambolo - [Preambolo]
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che, in attuazione alla
direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978 e successive modifiche,
disciplina l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari;
Visto, in particolare, l'art. 29 del predetto decreto legislativo n. 109/1992,
il quale prevede che le relative disposizioni possono essere modificate con
decreto del Presidente del Consiglio del Ministri su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità,
in attuazione di norme comunitarie;
Considerato che i gas di imballaggio impiegati per il confezionamento degli
alimenti in atmosfera protettiva non sono da considerare ingredienti ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 109/1992 e non è richiesta,
di conseguenza, l'indicazione degli stessi nell'elenco degli ingredienti;
Vista la direttiva 94/54/CE della Commissione del 18 novembre 1994, recante
modifiche alla direttiva 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale nonchè la relativa pubblicità;
Vista la direttiva 96/21/CE della Commissione del 29 marzo 1996, recante modifiche
alla predetta direttiva 94/54/CE;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di dare attuazione alle direttive 94/54/CE e 96/21/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20
marzo 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro della sanità;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1 - Prodotti confezionati in atmosfera protettiva
L'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1996, n. 175, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2 - Norma transitoria
I prodotti di cui all'allegato, sezione II, etichettati prima del 1° luglio 1997, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
Allegato 1 - [Tabelle sezioni I e II]
Sezione I. Ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della
categoria seguito dal loro nome specifico o dal numero CE.
Acidificanti
Addensanti
Agenti di carica
Agenti di resistenza
Agenti di rivestimento
Agenti di trattamento della farina
Agenti lievitanti
Amidi modificati (1)
Antiagglomeranti
Antiossidanti
Antischiumogeni
Coloranti
Conservanti
Correttori di acidità
Edulcoranti
Emulsionanti
Esaltatori di sapidità
Gas propulsore
Gelificanti
Sali di fusione (2)
Stabilizzanti
Umidificanti
(1) Non è obbligatorio indicare il nome specifico o il numero CE.
(2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.
Sezione II. Ulteriori indicazioni da riportare nella etichettatura dei
prodotti alimentari
Tipo o categoria di prodotti
alimentari
--- Indicazione
---
a) Prodotti alimentari la cui
durata è stata prolungata
mediante l'impiego di gas di
imballaggio consentiti
b) Prodotti alimentari che
contengono edulcorante/i
consentito/i Confezionato in atmosfera protettiva
Con edulcorante/i
Tale indicazione segue la denominazione di vendita di cui all'art.
4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
c) Prodotti alimentari che
contengono sia zucchero/i
aggiunto/i sia uno o più
edulcoranti consentiti Con zucchero/i ed edulcorante/i
Tale indicazione segue la
denominazione di vendita di cui
all'art. 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109
d) Prodotti alimentari
contenenti aspartame
e) Prodotti alimentari nei quali
sono stati incorporati polioli
per un tenore superiore a 10% Contiene una fonte di
fenilalanina Un consumo
eccessivo può avere effetti
lassativi