DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1998, N. 173
(in Gazz. Uff., 5 giugno, n. 129)
Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (1).
(1) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
TITOLO I
(OMISSIS)

TITOLO II
ACCRESCIMENTO CAPACITA' CONCORRENZIALI
Articolo 7
Disposizioni normative sul marchio identificativo della produzione nazionale.
1. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per il commercio con l'estero, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale.
2. Il marchio consiste in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agroalimentare nazionale ed è di proprietà del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il controllo di conformità a quanto previsto dal regolamento d'uso del marchio deve essere svolto da uno o più organismi di certificazione, autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in conformità alla norma EN 45011 o da autorità di controllo pubbliche designate dal Ministero stesso. Il costo di tali controlli è a carico dei soggetti che richiedono l'uso del marchio.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, in quanto compatibili.

Articolo 8
Valorizzazione del patrimonio gastronomico.
1. Per l'individuazione dei "prodotti tradizionali", le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei "prodotti tradizionali".
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai "prodotti tradizionali" di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.
3. [Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri delle politiche agricole e forestali, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano] (1).
4. [Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare] (1).
5. [Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico] (1).
(1) Il Comitato di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 59, comma 4-bis, l. 23 dicembre 1999, n. 488, aggiunto dall'art. 123, l. 23 dicembre 2000, n. 388. Le funzioni sono state delegate al Comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano istituito, dal medesimo comma 4-bis, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

(OMISSIS)