TITOLO II
ACCRESCIMENTO CAPACITA' CONCORRENZIALI
Articolo 7
Disposizioni normative sul marchio identificativo della produzione nazionale.
1. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro
per il commercio con l'estero, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale.
2. Il marchio consiste in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio
della produzione agroalimentare nazionale ed è di proprietà del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il controllo di conformità a quanto previsto dal regolamento d'uso
del marchio deve essere svolto da uno o più organismi di certificazione,
autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in conformità
alla norma EN 45011 o da autorità di controllo pubbliche designate dal
Ministero stesso. Il costo di tali controlli è a carico dei soggetti
che richiedono l'uso del marchio.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, in quanto compatibili.
Articolo 8
Valorizzazione del patrimonio gastronomico.
1. Per l'individuazione dei "prodotti tradizionali", le procedure
delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta
consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono,
con propri atti, l'elenco dei "prodotti tradizionali".
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai "prodotti tradizionali"
di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione
comunitaria.
3. [Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane
tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali
del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato
di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale,
è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno,
dai Ministri delle politiche agricole e forestali, per i beni culturali e ambientali,
per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero
e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano] (1).
4. [Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche
o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione
del marketing agroalimentare] (1).
5. [Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione,
per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere
di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione
di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio
culturale, artigianale e turistico] (1).
(1) Il Comitato di cui al presente comma è stato soppresso dall'art.
59, comma 4-bis, l. 23 dicembre 1999, n. 488, aggiunto dall'art. 123, l. 23
dicembre 2000, n. 388. Le funzioni sono state delegate al Comitato per la valorizzazione
e la tutela del patrimonio alimentare italiano istituito, dal medesimo comma
4-bis, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
(OMISSIS)