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Alimenti e bevande - Prodotti alimentari - Ingredienti - Qualità - Etichettatura
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1. La presente circolare e' stata redatta allo scopo di fornire i necessari
orientamenti per l'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 109/1992,
come sostituito dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, nonche' della
direttiva n. 1999/10/CE, in corso di recepimento, relativi alla dichiarazione
della quantita' degli ingredienti - in seguito detta QUID - che figurano nella
denominazione di vendita o sono posti in rilievo nell' etichettatura.
Si richiama al riguardo l'attenzione circa l'obbligo suddetto, che riguarda
solo gli ingredienti e non i componenti naturalmente presenti nei prodotti alimentari.
Pertanto il QUID non si applica, ad esempio, alla caffeina, alle vitamine e
ai sali minerali contenuti rispettivamente nel caffe' o nei succhi e nettari
di frutta.
2. Sono esentati dall'obbligo del QUID:
a) gli edulcoranti e lo zucchero alle condizioni previste all'allegato II, parte
II, del decreto n. 109/1992 e successive modificazioni;
b) le vitamine e i sali minerali oggetto di etichettatura nutrizionale ai sensi
del decreto legislativo n. 77 /1993 ovvero di tabella nutrizionale ai sensi
del decreto legislativo n. 111 /1992;
c) i prodotti alimentari ai quali non ancora si applica la direttiva n. 79/112,
quali i prodotti di cacao e di cioccolato disciplinati dalla legge 30 aprile
1976, n. 351 ;
d) i prodotti alimentari di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
n. 109/1992.
A tal fine si richiama l'attenzione degli organi di controllo, per quanto riguarda
i prodotti provenienti da altri Stati membri o da Paesi non appartenenti all'Unione
europea, che le norme di etichettatura previste dalla direttiva n. 79/112/CEE
e successive modifiche ed integrazioni riguardano solo i prodotti destinati
alla vendita al consumatore (consumatore finale e collettivita'). Occorre, pero'
tener conto di quanto previsto agli articoli 14, commi quinto, sesto e settimo,
e 17, in quanto la relativa conformita' ai fini dell'informazione dei consumatori,
va garantita al momento della loro immissione nel circuito distributivo per
la vendita al consumatore stesso.
3. L'indicazione del QUID e' obbligatoria nei seguenti casi:
A) qualora l'ingrediente di cui si tratta figuri nella denominazione di vendita
(es.: pasta all'uovo, yogurt alle fragole, panettone al cioccolato, cotoletta
di merluzzo);
B) qualora la categoria di ingredienti di cui si tratta figuri nella denominazione
di vendita (es.: Bastoncini di pesce impanati, torta alla frutta, zuppa di pesce).
Per "categoria di ingredienti" si intende la designazione generica,
il cui uso e' consentito ai sensi dell'allegato 1 del decreto n. 109/1992, nonche'
ogni analogo termine generico che, anche se non figura in tale allegato, e'
generalmente utilizzato per designare un prodotto alimentare (es.: proteine
vegetali, verdure, legumi, frutta, cereali, pesce, molluschi, crostacei, frutti
di bosco).
Se la denominazione di vendita identifica un prodotto composto, senza porre
in evidenza alcun ingrediente (es.: torrone) non e' richiesta alcuna indicazione
percentuale di ingredienti, mentre nel caso del torrone alle mandorle o alle
nocciole e' richiesta l'indicazione della percentuale di mandorle o di nocciole.
Quando nella denominazione di vendita figura un ingrediente composto (es.: la
crema nel biscotto alla crema) deve essere indicata la percentuale di tale ingrediente
(crema x%). La menzione della farcitura o del ripieno, senza ulteriori specificazioni,
tuttavia, non comporta l'obbligo del QUID (es.: biscotto farcito, olive farcite,
pasta fresca con ripieno) in quanto nessun ingrediente viene specificato.
Qualora, poi, sia indicato anche un ingrediente dell'ingrediente composto, di
esso va indicata altresi' la percentuale (es.: wafer con crema alle nocciole:
crema alle nocciole x% - nocciole x%).
In tal caso, la percentuale delle nocciole puo' essere calcolata con riferimento
all'ingrediente composto.
Si rilevano sul mercato prodotti alimentari che sono commercializzati con denominazioni
di vendita che non fanno riferimento ad alcun ingrediente particolare, quale
il "surimi", che e' un prodotto della pesca ottenuto generalmente
da merluzzo di Alaska ma anche da altre specie di pesce. Questo prodotto viene
generalmente utilizzato quale ingrediente di preparazioni alimentari.
Per la corretta applicazione del QUID occorre riferirsi ai seguenti principi:
1) la denominazione "surimi", anche se con riferimento ad una specie
di pesce, non comporta l'obbligo di indicazioni percentuali trattandosi di prodotto
destinato a lavorazione industriale e costituito essenzialmente da quel pesce;
2) l'impiego del surimi nella produzione di preparazioni alimentari a base di
surimi comporta l'obbligo dell'indicazione percentuale del surimi e, se viene
evidenziata la specie ittica, va indicata la percentuale anche di questa.
Si ritiene altresi' utile evidenziare che la messa in evidenza di un ingrediente
composto nella denominazione di vendita di un prodotto finito non comporta necessariamente
l'obbligo della sua designazione con lo stesso nome nell'elenco degli ingredienti.
Esempio: la crema alle nocciole, di cui all'esempio precedente, puo' figurare,
nell'elenco degli ingredienti dei "wafers con crema di nocciole",
sia con il suo nome - crema di nocciole - sia mediante l'elencazione dei singoli
ingredienti che la compongono.
Altro esempio: biscotto al cioccolato fondente. Nell'elenco degli ingredienti
il cioccolato puo' figurare sia con la parola "cioccolato fondente"
sia mediante l'elencazione dei suoi ingredienti.
Giova tuttavia ricordare che l'ingrediente composto, quando risulta utilizzato
in quantita' superiore al 25%, deve essere menzionato sempre mediante la elencazione
dei suoi componenti. Nel caso di una torta a base di confettura di albicocche
(30%), nell'elenco degli ingredienti della torta, dopo la menzione della "confettura
di albicocche" bisogna indicare tutti gli ingredienti della confettura
(zucchero, albicocche, ecc.) e con la menzione del 30%, a meno che detta percentuale
non figuri nella denominazione di vendita accanto alla dicitura "confettura
di albicocche". In quest'ultimo caso nell'elenco degli ingredienti della
torta puo' essere omessa l'indicazione "confettura di albicocche"
e gli ingredienti di quest'ultima diventano ingredienti della torta da menzionare
in ordine ponderale decrescente;
C) qualora l'ingrediente sia generalmente associate dal consumatore alla denominazione
di vendita.
Questa fattispecie trova raramente applicazione, in quanto e' residuale rispetto
alle altre previsioni. Pertanto non deve condurre automaticamente ad associare
ad ogni denominazione di vendita un ingrediente specifico con la conseguenza
di renderlo sempre obbligatorio.
Si riferisce, infatti, a quei prodotti che sono presentati al consumatore con
nomi consacrati dall'uso, non accompagnati da denominazioni descrittive. In
tal senso, un criterio che consenta di determinare gli ingredienti che possono
essere abitualmente associati a detti prodotti e' il riferimento agli ingredienti
principali, di particolare valore per la composizione del prodotto e che il
consumatore si aspetta comunque di trovare nel prodotto, a condizione pero'
che non rientrino in una delle esenzioni previste.
Due esempi di chiarimento. I biscotti savoiardi sono particolarmente caratterizzati
dalla presenza di uova, che il consumatore e' portato ad associare alla denominazione
del biscotto, anche se le uova non sono poste in rilievo nell' etichettatura,
ma indicate solo nell'elenco degli ingredienti. In tal caso va indicata la percentuale
di uova utilizzate.
Lo strudel e' un prodotto dolciario nel quale il consumatore si aspetta la presenza
di frutta (mela o altro frutto). Se il frutto e' posto in evidenza direttamente
dal produttore nell' etichettatura "strudel di mele", non v'e' dubbio
che ricorrono le condizioni per la sua indicazione.
Ma anche in mancanza di specifico riferimento l'indicazione della quantita'
di frutta va menzionata.
Lo stesso vale per le carni in scatola; qualunque sia la denominazione di vendita
utilizzata, il consumatore associa al prodotto la presenza di carne, di cui
occorrera' fornire la quantita'.
L'obbligo invece non sussiste nel caso di prodotti fabbricati essenzialmente
o totalmente a partire da un solo ingrediente (es: prodotti di salumeria, polenta,
gorgonzola) o da una sola categoria di ingredienti (es.: latticini). Per questi
prodotti, se composti anche da altri ingredienti (formaggio alle noci, gorgonzola
al mascarpone) l'obbligo dell'indicazione del QUID riguardera' esclusivamente
l'ingrediente diverso da quello fondamentale;
d) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo
con parole, immagini o con una rappresentazione grafica.
Tale esigenza si applichera':
1) quando un ingrediente e' messo in rilievo nell' etichettatura di un prodotto
alimentare, in luogo diverso da quello ove figura la denominazione di vendita,
con indicazioni del tipo:
al burro;
con panna;
alle fragole;
con prosciutto,
ovvero con caratteri di dimensione, colore e/o stile diverso per richiamare
su di esso l'attenzione dell'acquirente, anche se non figura nella denominazione
di vendita.
Ne sono esempi: un prodotto dolciario da forno, con un'immagine o un'illustrazione
ben visibile, che pone in evidenza la presenza di pezzettini di cioccolato;
2) quando una rappresentazione grafica e' utilizzata per enfatizzare selettivamente
uno o piu' ingredienti. Esempi:
a) immagine o disegno di una mucca per mettere in rilievo ingredienti di origine
lattiero-casearia: latte, burro;
b) pesci una zuppa di pesce o una insalata di mare con la messa in evidenza
solo di alcuni (crostacei, aragosta, ecc.): va menzionata la quantita' di tutti
i pesci evidenziati.
Tale disposizione non va applicata:
a) quando l'immagine rappresenta il prodotto alimentare venduto, ovvero quando
una rappresentazione grafica e' destinata a suggerire come preparare il prodotto
(illustrazione del prodotto presentato assieme ad altri prodotti che possono
accompagnarlo), a condizione che l'illustrazione sia inequivocabile e non metta
in evidenza in altro modo il prodotto venduto e/o alcuni dei suoi ingredienti;
b) quando l'immagine rappresenta tutti gli ingredienti del prodotto, senza metterne
in rilievo uno. Esempio: rappresentazione grafica di tutte le verdure usate
in un minestrone o di tutti i pesci usati in una insalata di mare o delle specie
di frutta in uno yogurt alla frutta;
c) quando si tratta di una preparazione alimentare e la rappresentazione grafica
illustra le modalita' di preparazione, conformemente alle istruzioni per l'uso;
d) quando l'immagine non e' destinata a enfatizzare la presenza di un ingrediente
e rappresenta solo una raffigurazione paesaggistica, quali un campo di frumento
o delle spighe sulle confezioni di pasta alimentare o di prodotti da forno;
E) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare
un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere
confuso per la denominazione di vendita o per l'aspetto.
Tale disposizione mira a soddisfare le esigenze dei consumatori in quegli Stati
membri dove la composizione di certi prodotti e' regolamentata e/o dove i consumatori
associano certi nomi ad una composizione specifica. Per questo motivo la gamma
di prodotti che puo' rientrare in questa disposizione e' molto limitata e riguarda
esclusivamente quei prodotti che differiscono nella composizione tra un paese
e l'altro, ma che sono venduti con lo stesso nome o con nomi similari.
Perche' una bibita possa essere denominata "Aranciata" occorre che
sia prodotta con una determinata quantita' di succo di arancia, che varia da
Paese a Paese. Onde evitare che il consumatore possa essere tratto in errore
nella scelta del prodotto, in relazione all'ingrediente essenziale, l'indicazione
della quantita' di succo utilizzato e' obbligatoria. Tale regola, comunque,
in Italia, si applica gia' da anni e non rappresenta, quindi, una novita'.
L'indicazione del QUID non e' obbligatoria nei seguenti casi:
1) Ingrediente o categoria di ingrediente di cui e' indicata la quantita' di
prodotto sgocciolato.
L' art. 9, comma 7, del decreto n. 109/1992 dispone che:
a) se un prodotto alimentare solido e' immerso in un liquido di copertura, nell'
etichettatura devono figurare la quantita' del prodotto preconfezionato e quella
del prodotto sgocciolato;
b) per "liquido di copertura" si intendono i seguenti prodotti, eventualmente
mescolati fra loro anche se congelati, o surgelati: acqua, acqua salata, aceto,
succhi di frutta e ortaggi nei casi delle conserve di frutta ed ortaggi, soluzioni
di acqua contenente sali, acidi alimentari, zuccheri o altre sostanze edulcoranti.
I prodotti la cui etichettatura comporta l'indicazione della quantita' totale
e della quantita' di prodotto sgocciolato, sono esentati dall'obbligo di una
dichiarazione quantitativa distinta, in quanto la quantita' dell'ingrediente
o della categoria di ingredienti puo' essere dedotta dai pesi indicati.
Esempio: Pesche allo sciroppo (x g - sgocciolato x g).
Quando l' etichettatura dei prodotti presentati in un liquido di copertura non
contemplato nell'art. 9, comma 7, contiene, come indicazione volontaria, una
dicitura relativa alla quantita' di prodotto sgocciolato, l'indicazione del
QUID non e richiesta.
Esempio: Tonno all'olio (x g - sgocciolato x g).
Ora mentre per i prodotti di cui all'art. 9, comma 7, e' obbligatorio il doppio
peso (totale e sgocciolato), negli altri casi (prodotti all'olio, alle acquaviti,
ecc.) puo' essere indicato o il doppio peso o la percentuale dell'ingrediente
di cui si tratta.
Nel caso di "ciliegie in alcool o acquavite", poiche' l'elemento caratterizzante
e' dato dalle ciliegie e non dall'alcool o dall'acquavite, l'indicazione QUID
deve riguardare le ciliegie.
Nel caso di preimballaggi contenenti acquavite di pera Williams e relativa pera,
non e' necessario indicare il doppio peso ne' il QUID, perche' la pera e' solo
di decorazione, non essendo destinata al consumo.
I formaggi freschi a pasta filata, invece, confezionati in liquido di governo
all'origine riportano solo l'indicazione della quantita' di prodotto sgocciolato:
per essi non si pone il problema del doppio peso. Si ritiene utile chiarire
che non e' prescritto alcun obbligo
di indicazione della quantita' all'origine, se l'operatore non puo' preparare
i preimballaggi a gamme unitarie costanti. L' art. 23 del decreto legislativo
n. 109/1992, infatti, precisa che le indicazioni obbligatorie devono figurare
con le modalita' previste dalle norme generali in materia di etichettatura dei
prodotti alimentari e cioe' secondo lo stesso decreto n. 109/1992, che all'art.
9, comma 9, e all'art. 3, comma 3, prevede la possibilita' di applicare il talloncino
del peso e del prezzo al momento della vendita, a meno che il prodotto non venga
pesato alla presenza dell'acquirente.
La dicitura "da vendersi a peso", non richiesta da alcuna norma, e'
superflua, in quanto, come per qualsiasi altra indicazione obbligatoria, la
quantita' deve, in ogni caso, figurare sull'unita' di vendita all'atto della
esposizione per la vendita a libero servizio, a cura del venditore se non e'
stata apposta dal confezionatore (art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.
109/1992).
2) Ingredienti o categorie di ingredienti la cui quantita' deve gia' figurare
nell' etichettatura a norma di disposizioni comunitarie.
Per il momento tale disposizione si applica ai succhi e nettari di frutta, alle
confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni; successivamente ai prodotti
di cacao e di cioccolato, quando sara' modificata la direttiva comunitaria.
3) Ingrediente o categoria di ingredienti in piccole dosi come aromatizzante.
Tale deroga e' applicabile indipendentemente dalla presenza o meno sull' etichetta
di una rappresentazione grafica. Resta inteso che l' etichettatura deve essere
conforme alle disposizioni relative all'uso del termine "aroma" (art.
6 del decreto legislativo n. 109/1992).
La deroga non e' limitata agli aromi; si applica ad ogni ingrediente (o categoria
di ingredienti) utilizzato in piccole dosi per aromatizzare un prodotto alimentare
(per esempio aglio, piante ed erbe aromatiche o spezie in qualsiasi prodotto
utilizzati, bevande analcoliche di the' vini e vini liquorosi nei prodotti di
salumeria).
Il concetto di "piccole dosi" va valutato in relazione all'ingrediente
utilizzato e al suo potere aromatizzante (per esempio: patatine al gusto di
gamberetti, pomodori pelati con foglia di basilico, caramella al limone, maionese
al limone, risotto allo zafferano o al tartufo).
Si ritiene utile precisare che il regolamento CEE del Consiglio n. 1576 /89
stabilisce le denominazioni di vendita dei liquori di frutta e di piante, che
possono essere ottenuti anche a partire solamente da aromi e non necessariamente
da frutta o da piante. Per tali prodotti non e' pertanto, richiesta l'indicazione
del QUID.
4) Ingredienti le cui quantita' sono distintamente indicate.
Taluni prodotti costituiti da due o piu' ingredienti sono posti in vendita con
l'indicazione in etichetta delle rispettive quantita' pur costituendo un'unica
unita' di vendita. In tal caso non e' richiesta anche l'indicazione del QUID.
Ne e' esempio lo yogurt ai cereali, di cui sono indicate le quantita' di yogurt
(150 g) e di cereali (15 g).
5) Ingrediente o categoria di ingredienti che, pur figurando nella denominazione
di vendita, non e' tale da determinare la scelta del consumatore, per il fatto
che la variazione di quantita' non e' essenziale per caratterizzare il prodotto
alimentare, ne' e' tale da distinguere il prodotto da altri prodotti simili.
Tale disposizione prevede l'esenzione dell'obbligo di indicare il QUID ne casi
in cui la quantita' di un ingrediente indicato nel nome di un prodotto alimentare
non influenza la decisione del consumatore di acquistare o meno il prodotto
ovvero un prodotto invece che un altro analogo. E' il caso di prodotti fabbricata
essenzialmente a partire dall'ingrediente o dalla categoria di ingredienti citati
in denominazione.
L'esenzione si applica anche quando la stessa denominazione e' ripetuta su piu'
parti dell'imballaggio del prodotto. Non si applica invece se il nome dell'ingrediente
e' messo in rilievo e in particolare quando figura in un punto diverso dalla
denominazione di vendita, fra le indicazioni che attirano l'attenzione dell'acquirente
sulla presenza di tale ingrediente. Ne sono esempi:
Liquori di frutta;
Concentrato di pomodoro;
Pasta di semola di grano duro;
Passata di pomodoro;
Gelati di ....... o a .......;
Cereali per la prima colazione;
Pasta di acciughe.
Anche nel caso di formaggi fusi, che sono prodotti a partire da formaggi ed
altri ingredienti lattieri e la cui etichettatura non pone in evidenza la presenza
di un particolare tipo di formaggio, opera l'esenzione dall'obbligo del QUID.
6) Nei casi di cui all'art. 5, commi 8 e 9, del decreto n. 109/1992.
Il QUID non e' richiesto, cioe' nel caso dei seguenti ingredienti, utilizzati
allo stato di:
a) miscugli di frutta o ortaggi;
b) miscugli di spezie o di piante aromatiche, in cui nessun ingrediente abbia
una predominanza di peso significativa.
Modalita' di indicazione della quantita'.
1. La quantita' degli ingredienti e' calcolata sulla base della ricetta momento
della loro utilizzazione per la preparazione del prodotto. Non va, quindi, verificata
sul prodotto finito ma analizzando la ricetta all'origine, cosi' come avviene
per gli ingredienti indicati in ordine ponderale decrescente.
L'indicazione della quantita' degli ingredienti trasformati puo' essere accompagnata
da diciture quali "equivalente crudo/fresco/all'origine", che aiuterebbero
il consumatore a confrontare prodotti analoghi, nei quali gli ingredienti sono
incorporati in stati fisici diversi.
Nel caso di "tonno all'olio d'oliva", ad esempio, essendo il tonno
utilizzato previa cottura, la formulazione potrebbe essere la seguente: "Tonno
cotto x%, equivalente a ... g di tonno crudo".
Anche nel caso delle carni in scatola, essendo la carne utilizzata previa cottura,
la formulazione potrebbe essere la seguente: "carni bovine cotte x% equivalente
a ... g di carne cruda".
Le quantita' indicate nell' etichettatura designano la quantita' media dell'ingrediente
o della categoria di ingredienti da citare.
Per quantita' media dell'ingrediente o della categoria di ingredienti si intende
la quantita' dell'ingrediente o della categoria di ingredienti ottenuta rispettando
la ricetta e la buona pratica di fabbricazione, tenendo conto delle variazioni
che si producono nel quadro della buona pratica di produzione.
L'indicazione del QUID deve accompagnare il nome dell'ingrediente nella denominazione
del prodotto o nell'elenco degli ingredienti. Per prodotti esentati dall'obbligo
dell'indicazione degli ingredienti, la quantita' deve figurare necessariamente
nella denominazione di vendita.
Qualora tale indicazione debba accompagnare la denominazione di vendita, si
evidenzia che non sono previste particolari modalita' di indicazione oltre quanto
espressamente detto. Se la denominazione di vendita e' ripetuta piu' volte,
detta indicazione puo' essere fornita una sola volta e non necessariamente sulla
facciata principale, purche' riportata in maniera visibile e chiaramente leggibile.
2. Per i prodotti alimentari che nel corso del procedimento tecnologico di preparazione
perdono acqua a seguito di trattamento termico o altro, il QUID rappresenta
la quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della messa in
opera rispetto al prodotto finito. In un prodotto alimentare pluringredienti
a base di carne o di pesce o di formaggio, il QUID relativo a detti ingredienti
e' determinato nel momento in cui vengono adoperati.
3. Quando pero' la quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti di cui va
indicato il QUID supera il 100%, la loro percentuale va sostituita dall'indicazione
del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100
g di prodotto finito. In un prodotto a base di carne, ad esempio, la percentuale
di carne utilizzata puo' risultare superiore al 100 % nel prodotto finito. In
tal caso si dira': "carne bovina 130 g per 100 g di prodotto finito".
Restano valide le disposizioni che prevedono diverse modalita' di indicazione
della presenza dell'ingrediente rispetto al prodotto finito. Esempio: gli zuccheri
nelle confetture di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 489, laddove e' prescritto che gli stessi vanno indicati con la formula
"zuccheri totali ......% per 100 grammi di prodotto", proprio perche'
come nel caso precedente, la quantita' risulta superiore a quella effettivamente
impiegata.
4. Nel caso di ingredienti volatili, quale lo champagne nei prodotti da forno,
la quantita' percentuale e' indicata in funzione del peso nel prodotto finito.
Nel caso di ingredienti concentrati o disidratati, ricostituiti al momento della
fabbricazione del prodotto finito, il QUID puo' essere indicato in funzione
del peso dell'ingrediente prima della concentrazione o della disidratazione.
5. Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua, la
quantita' degli ingredienti puo' essere espressa in funzione del loro peso rispetto
al prodotto ricostituito.
Etichettatura nutrizionale.
L'indicazione della quantita' di un ingrediente, che e' anche nutriente ai sensi
del decreto legislativo n. 77 /1993, non fa venir meno l'obbligo dell' etichetta
nutrizionale. Questa deve, comunque, essere realizzata in conformita' a quanto
prescritto da detto decreto.
La dicitura, ad esempio, "ricco di fibra" comporta l'obbligo dell'
etichetta nutrizionale, in quanto la fibra e' un nutriente contemplato dal decreto
n. 77 /1993 e puo' essere anche solo componente di un prodotto alimentare; in
quanto ingrediente, la fibra e' altresi' oggetto di QUID. Pertanto, in etichetta
possono figurare due valori, uno complessivo (componente + ingrediente) ai fini
nutrizionali, e uno riferito solo all'ingrediente ai fini del QUID.
Problemi di carattere generale Con l'occasione si ritiene utile fornire talune
informazioni per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 109 /1992
e delle altre regole di etichettatura contenute in altri provvedimenti.
Preimballaggio e preincarto.
La definizione di prodotto preincartato, peraltro non prevista dalla direttiva
n. 79/112, e' stata introdotta allo scopo di precisare gli adempimenti di etichettatura
conseguenti all'attivita' di confezionamento negli esercizi di vendita, per
la consegna diretta all'acquirente o per la vendita a libero servizio. I prodotti
alimentari confezionati a tali condizioni, siano essi ermeticamente chiusi o
sigillati, siano essi semplicemente avvolti dall'involucro, sono considerati
"non preconfezionati" ai fini dell' etichettatura e, pertanto, ricadenti
nel campo di applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 109/1992.
Sono state segnalate, poi, interpretazioni eccessivamente soggettive da parte
degli addetti alla vigilanza circa gli articoli 20 e 24 del decreto legislativo
n. 109/1992 per quanto riguarda le modalita' di presentazione del burro e della
margarina. Tali articoli hanno modificato le preesistenti norme, prevedendo
che sia il burro che la margarina destinati al consumatore possano essere semplicemente
preconfezionati senza alcun obbligo di chiusura ermetica o di apposizione di
sigilli. Tali obblighi, previsti dalle preesistenti disposizioni, contrastavano
con i principi di libera circolazione delle merci nella Unione europea e non
potevano essere mantenuti solo per i prodotti nazionali.
Occorre prestare attenzione alla definizione di prodotto preconfezionato, che
e' molto ampia, nel senso che contempla anche i prodotti parzialmente avvolti
da un involucro, purche' tale da dover essere manomesso per poter accedere al
prodotto. A tal fine puo' costituire valida alternativa alla sigillatura qualsiasi
sistema di chiusura autodistruggente all'atto dell'apertura dell'involucro o
del contenitore.
Quando il legislatore ha voluto apportare, sia in ambito nazionale che in ambito
comunitario, una deroga a tale principio l'ha espressamente prescritta, per
cui la chiusura ermetica va richiesta solo nei casi prescritti (es.: pasta alimentare,
alimenti surgelati, oli).
Per quanto riguarda gli oli, in particolare, giova evidenziare che essi vanno
venduti al consumatore conformemente a quanto prescritto dall'art. 7 della legge
n. 35/1968, modificato dall'art. 26 del decreto legislativo n. 109/1992, cioe'
preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi in tutte le fasi commerciali.
Tale obbligo sussiste anche nel caso di preimballaggi di contenuto superiore
a 10 litri, anche se a partire da tale valore v'e' liberta' di gamma. Le vendite
di olio con prelevamenti da pasture, fusti, ecc., su richiesta e alla presenza
del cliente, sono da ritenersi vietate in quanto non offrono le necessarie garanzie
richieste dalla legge suddetta.
Dicitura del lotto.
La direttiva CEE relativa al lotto e' una direttiva a se' stante, che completa
la direttiva n. 79/112 ma non e' compresa in essa. In Italia detta direttiva
e' stata inserita, con gli articoli 3 e 13, nel decreto legislativo n. 109/1992.
Cio' comporta che, quando viene richiesta in specifiche direttive e nelle relative
norme di attuazione nazionali l'indicazione del lotto oltre alle altre indicazioni
previste dalla direttiva n. 79/112, il lotto va riportato con le modalita' prescritte
dal citato art. 13, ivi compresi i casi di esenzione.
Nel caso, ad esempio, degli alimenti surgelati destinati al consumatore, di
cui al decreto legislativo n. 110 /1992, e' stata prevista l'indicazione del
lotto, oltre alle indicazioni prescritte in via generale per i prodotti alimentari.
La norma va applicata in coerenza con il decreto legislativo n. 109 /1992, in
modo che, quando il termine minimo di conservazione e' espresso con giorno e
mese, la dicitura del lotto non e' richiesta. Lo stesso vale per i formaggi
freschi a pasta filata, di cui all'art. 23 del decreto n. 109/1992.
Il fatto che in tale articolo siano elencate tutte le indicazioni di etichettatura
non significa che lotto e data di scadenza debbano figurare sempre e comunque.
La norma va applicata in conformita' ai principi generali previsti dal detto
decreto e cioe':
se il prodotto e' destinato al consumatore e' richiesta l'indicazione della
data di scadenza e, di conseguenza, non e' richiesta quella del lotto;
se il prodotto, invece, non e' destinato al consumatore, e' richiesta l'indicazione
del lotto e non quella della data di scadenza, ai sensi dell'art. 17 del decreto
n. 109/1992. Tuttavia, in questo caso, il preimballaggio e' da ritenersi conforme
se su di esso e' riportata la data di scadenza in luogo del lotto.
Involgente protettivo.
L'art. 12 del decreto ministeriale 21 dicembre 1982 (regolamento di esecuzione
della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle
merci) da' ai fini della determinazione della tara, la definizione di involgente
protettivo.
In tale articolo sono riportati taluni esempi di prodotti che non rientrano,
per loro natura, nel concetto di tara, quali i budelli degli insaccati, lo spago
e la corda che avvolge taluni formaggi come il provolone, o l'incarto dei formaggi
molli "nonche' ogni altro involgente similare". In tale categoria
di involgenti rientrano il cryovac e l'alluminio destinati ad avvolgere prosciutti
cotti o crudi disossati, mortadelle ed altri salumi interi nei quali tali prodotti
vengono posti prima della pastorizzazione, nonche' la paraffina, generalmente
usata su taluni formaggi.
Si precisa, pertanto, che l'elencazione dei materiali e dei prodotti suddetti
e' solo esemplificativo.
Si ritiene utile evidenziare, poi, che la definizione di involgente protettivo
e' data solo ed esclusivamente per definire il concetto di tara, mentre il prodotto
posto in un involucro e' un preimballaggio o un preincarto, secondo i casi,
ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 109/1992.
Controllo della quantita' nominale.
1. Sono stati posti numerosi quesiti circa la relazione tra l'applicazione del
marchio CEE rappresentato dalla lettera "e" ed il sistema di gamme
previsto per talune categorie di prodotti a livello comunitario.
Al riguardo si ritiene utile precisare anzitutto che non sussiste alcuna relazione
tra marchio CEE e gamme disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 871 /1982 e dal decreto legislativo n. 106 /1992 nonche' gamme nazionali
obbligatorie previste da norme specifiche relative a singoli prodotti quali
oli e birra.
Infatti il marchio CEE altro non e' che la dichiarazione di conformita' delle
modalita' di confezionamento dei prodotti alle disposizioni previste dalla legge
n. 690 /1978 nonche' dei controlli effettuati, per cui puo' essere riportato
accanto all'indicazione della quantita' di un prodotto rispondente ad un valore
obbligatorio nazionale (es. 0,66 L per la birra) o di un prodotto rispondente
ad un valore di libera scelta (es. 1000 g per il panettone).
Il sistema di gamme previsto a livello comunitario e' opzionale (eccetto per
i vini, l'alcool, le acqueviti, i liquori, gli amari e le altre bevande spiritose),
nel senso che, oltre ai valori previsti, e' possibile servirsi anche di altri.
Pertanto, qualora manchi, come ad esempio per i gelati o i formaggi freschi,
la gamma nazionale obbligatoria, l'indicazione del marchio CEE non comporta
l'obbligo di indicare la quantita' secondo la gamma opzionale comunitaria.
Le gamme obbligatorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 391
/1980, diverse da quelle opzionali comunitarie, non possono essere accompagnate
dal marchio CEE, anche se il controllo risulta effettuato ai sensi della legge
n. 690 /1978.
2. Circa il controllo della quantita' nominale e l'applicazione delle prescritte
tolleranze (scarti in meno), in relazione ad accertamenti di infrazioni da parte
degli organi di vigilanza igienico-sanitaria, si precisa che:
a) il controllo sui prodotti confezionati a gamme unitarie costanti (decreto
legge 3 luglio 1976, n. 451, legge 25 ottobre 1978, n. 690, e decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391 ) nonche' quello sui prodotti confezionati
a peso variabile (unita' di vendita che sono per loro natura differenti l'una
dall'altra) non attengono alla vigilanza igienico-sanitaria. Essi comportano
in particolare verifiche all'origine che possono essere effettuate solo dagli
ispettori metrici, in relazione alla specificita' della materia. A tal fine
si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 14 del decreto legislativo n.
123/1993 (controllo ufficiale dei prodotti alimentari) che esclude espressamente
dal campo di applicazione il controllo metrologico sull'indicazione delle quantita';
b) la quantita' indicata in etichetta e' quella determinata all'origine ed e'
un valore medio per i prodotti confezionati a gamme unitarie costanti; il controllo,
pertanto, va normalmente effettuato all'origine. Quando nelle fasi commerciali
viene rilevato uno scarto in meno sul singolo preimballaggio, il prodotto e'
da ritenersi conforme se tale scarto e' nei limiti previsti dall'art. 5 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980. Se lo scarto e'
superiore a quello tollerato, l'organo di vigilanza allerta l'Ufficio metrico
competente per territorio perche' provveda alle necessarie verifiche presso
il confezionatore, per accertare che abbia superato il controllo statistico
al riguardo. Il prodotto va sequestrato quando lo scarto rilevato e' superiore
al doppio di quello previsto (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 391/1980);
c) gli scarti in meno (tolleranze) sui contenuti degli imballaggi preconfezionati,
previsti all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 391/1980 e all'allegato 1 della legge n. 690/1978 si applicano non solo sul
contenuto totale dei preimballaggi ma anche sulla quantita' di prodotto sgocciolato
per i prodotti alimentari immessi in un liquido di governo: dette tolleranze
non tengono ovviamente conto delle disposizioni piu' specifiche di cui alle
metodiche analitiche riconosciute. La tolleranza del 10% sulla quantita' di
prodotto sgocciolato, inoltre, prevista all'art. 2 del regio decreto legge 30
novembre 1924, n. 2035, per le conserve alimentari di origine vegetale, e' da
considerarsi valida solo per tali prodotti, tenuto conto della loro specificita';
d) ai prodotti, che sono stati confezionati a gamme di peso variabili, si applicano
le tolleranze tuttora valide previste all'allegato D del decreto del Presidente
della Repubblica n. 327/1980, in quanto sono compatibili con le norme successivamente
emanate. Tali tolleranze, infatti, possono applicarsi solo ai prodotti confezionati
a gamme unitarie variabili;
e) l' art. 7 del citato decreto n. 391/1982 che prevede la sigla di identificazione
del lotto e' da ritenersi abrogato dall'art. 29, comma 2, del decreto n. 109/1992
nella parte in cui prevede la determinazione delle modalita' di indicazione.
Poiche' non e' possibile indicare tanti lotti quante sono le esigenze (merceologiche,
sanitarie o metrologiche), ogni dicitura di lotto deve essere tale da soddisfarle
tutte. Vale il principio, pertanto, previsto all'art. 13 del decreto n. 109/1992,
che esclude qualsiasi tipo di comunicazione alle amministrazioni pubbliche delle
modalita' di identificazione: il lotto e' apposto, infatti, sotto la diretta
responsabilita' del confezionatore;
f) in riferimento a quanto previsto all'art. 9, comma 9, del decreto n. 109/1992,
la quantita' riportata sugli imballaggi dei prodotti soggetti a notevoli cali
di peso e' quella apposta al momento della esposizione per la vendita. In un'eventuale
verifica per la determinazione della quantita' occorre tener conto anche dell'acqua
residua della confezione. Detti prodotti, ivi compresi i formaggi freschi a
pasta filata, possono anche non riportare, nell' etichettatura, l'indicazione
della quantita' se sono venduti a richiesta dell'acquirente e pesati alla sua
presenza;
g) per i prodotti cotti o precotti, che sono confezionati prima della cottura,
per la determinazione della quantita' occorre tener conto anche del liquido
di cottura. Poiche' la quantita' menzionata nella etichettatura e' determinata
all'atto del confezionamento, il relativo controllo deve tenerne conto. Si ritiene
che in tal caso l'acquirente vada adeguatamente informato che la quantita' menzionata
in etichetta contempli non solo la parte camea, ma anche il liquido gelatinoso.
Tale informazione va riportata in un punto evidente dell' etichetta, perche'
possa essere percepita immediatamente dall'acquirente;
h) i prodotti della pesca congelati, destinati alla vendita ai sensi dell'art.
16 del decreto n. 109/1992, sono generalmente rivestiti di ghiaccio allo scopo
di proteggere il prodotto da contaminazioni e dalla disidratazione (bruciature
da freddo). Detto rivestimento di ghiaccio, usualmente chiamato "glassatura",
pur non essendo un liquido di governo, e' pur sempre tara. Va, pertanto, detratto
dal peso, al momento della vendita al dettaglio del prodotto della pesca.
Ingredienti.
1. Gli ingredienti vanno determinati al momento della loro utilizzazione e vanno
menzionati col loro nome specifico, anche se nel prodotto finito residuano in
forma modificata. Viene spesso segnalato che in talune analisi effettuate da
laboratori pubblici sono rilevati ingredienti non consentiti. Cio' e' dovuto
essenzialmente al fatto che taluni laboratori continuano ad applicare il principio
dell'elenco degli ingredienti verificato nel prodotto finito, mentre la normativa
vigente fa riferimento al momento della loro utilizzazione. E' evidente che
nel prodotto finito possono essere rilevate delle modifiche anche sostanziali
di cui va tenuto conto; anche l'ordine ponderale decrescente puo' subire col
processo di produzione una sostanziale modifica.
Il corretto esame dell'elenco degli ingredienti e del suo ordine ponderale decrescente
puo' essere effettuato solo verificando all'origine la loro utilizzazione.
2. Nel prodotto finito, inoltre, possono essere rilevate sostanze non utilizzate:
la loro presenza e' dovuta al fatto che sono componenti naturali di altri ingredienti
utilizzati, per cui, non essendo considerate ingredienti, non vengono indicate.
La presenza del colorante E 100 negli gnocchi, ad esempio, puo' non essere dovuta
all'impiego di curcumina ma alla curcuma, di cui la curcumina e' componente
naturale.
3. La rilevazione, poi, di un tasso di umidita' superiore al 5% in un prodotto
finito, nel cui elenco degli ingredienti non figura l'indicazione dell'acqua,
puo' significare che siano stati utilizzati solo ingredienti all'alto contenuto
di umidita' (latte, uova, ecc.) e per niente acqua. Per tale motivo l'acqua,
non essendo ingrediente, puo' non figurare nell'elenco degli ingredienti del
prodotto finito.
4. Il termine "zucchero", nella lista ingredienti, senza qualificazione,
identifica il saccarosio e le soluzioni acquose di saccarosio, di cui alla legge
n. 139 /1980, mentre nel caso di messaggi che pongono in rilievo l'assenza o
il ridotto contenute di zucchero, fermo restando l'obbligo di realizzare l'
etichetta nutrizionale, per zucchero si intende il complesso degli zuccheri
(saccarosio, lattosio, fruttosio, maltosio, destrosio, sciroppo di glucosio,
ecc.).
Lingua.
Le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo
n. 109/1992 devono essere realizzate in lingua italiana, ai sensi del successivo
comma 2. E' stato chiesto se tale regola debba applicarsi anche ai prodotti
destinati all'industria, agli artigiani, agli utilizzatori industriali.
Al riguardo si precisa che la direttiva CE n. 79/112 e, quindi, anche il decreto
legislativo n.109 /1992 si applicano ai prodotti alimentari destinati al consumatore.
Il fatto che nel decreto legislativo siano prescritti alcuni oneri di etichettatura
a carico dei prodotti destinati all'industria (art. 17 ) non significa che tutto
il provvedimento si applica anche all'industria: il campo di applicazione rimane
pur sempre delimitato dai prodotti alimentari destinati come tali al consumatore.
Le esigenze prescritte all'art. 17 non hanno mai presentato problemi in quanto
risultano rispondenti alle esigenze dei mercati internazionali. Gli addetti
alla vigilanza, pertanto, non possono sostituirsi alle aziende e pretendere
che le informazioni in parola vadano fornite in lingua italiana, se le aziende
sono in condizione di riceverle in qualsiasi lingua. Se un'azienda acquista
un prodotto in un altro paese con la documentazione redatta nella lingua originaria
o in lingua inglese, vuol dire che nel proprio ambito la lingua in parola e'
conosciuta e, quindi, le informazioni sono assicurate.
Abrogazioni.
Un problema sollevato da piu' parti riguarda l'uso di insegne o tabelle da esporre,
a vario titolo, all'esterno dei negozi o nei negozi stessi per informare il
consumatore della vendita di "carni fresche", di "carni congelate"
o di "carni scongelate" con l'indicazione della specie animale, o
di altri alimenti, al solo scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori
sulla diversa natura dei prodotti in vendita in detti negozi.
Al riguardo si precisa che l' art. 16 del decreto n. 109/1992 ha espressamente
precisato le indicazioni obbligatorie che devono figurare su tutti i prodotti
destinati alla vendita frazionata ed i casi in cui puo' essere elaborato un
cartello. Per i prodotti preconfezionati, poi, le indicazioni obbligatorie figurano
sulle singole unita' di vendita.
Fermo restando, quindi, l'obbligo di riportare sui prodotti esposti per la vendita
la denominazione di vendita accompagnata dall'eventuale trattamento al quale
sono stati sottoposti o allo stato fisico in cui si trovano, l'esposizione sui
muri o sulle pareti di dette tabelle o insegne e' da ritenersi de facto abrogata
dall'art. 29 del decreto n. 109/1992.
Grappa.
L' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 297/1997 vieta l'uso
dei termini DOC, DOT, DOP e simili nei casi previsti al comma 2, lettere a)
e b). Il divieto in parola non e' stato espressamente previsto anche per la
lettera c), in quanto gia' insito nel principio enunciato in tale lettera. Infatti
la norma consente il riferimento al vino DOC ma non l'uso di tale parola.
In altri termini e' consentita la denominazione di "Grappa dei Colli Orientali
del Friuli" ma non quella di "Grappa dei Colli Orientali del Friuli
DOC", di "Grappa di Barbera" ma non "Grappa di Chianti DCCG".