Preambolo - [Preambolo]
Il Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato
A;
Vista la direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
1997, recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa
pubblicità;
Tenuto conto della rettifica dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CE
del Consiglio del 18 dicembre 1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee L 32 del 22 aprile 1999;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della sanità e delle politiche agricole e forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 - Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"m bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
come previsto dall'articolo 8".
Articolo 2 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109
________________________________________
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione
prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea
ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita
è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1 bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione
di vendita è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da
una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla
sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva
natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.
1 ter. È ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto
la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello
Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire
al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo
dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita
deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura
e utilizzazione.
1 quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può
essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della
composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto
conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.
1 quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1 quater, il produttore, il suo mandatario
o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione
tecnica ai fini
dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto
con i Ministeri della sanità e delle politiche agricole, entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda.
Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche,
nonché indicazioni di utilizzazione".
Articolo 3 - Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109
1.All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b bis) la designazione "amido(i) che figura nell'allegato I, ovvero
quella "amidi modificati di cui all'allegato II, deve essere completata
dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa
contenere glutine".
Articolo 4 - Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto
da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica
al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente".
Articolo 5 - Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito
dal seguente:
"Art. 8 (Ingrediente caratterizzante evidenziato). 1. L'indicazione della
quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella
fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria,
se ricorre almeno uno dei seguenti casi:
a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella
denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione
di vendita;
b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo
nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;
c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare
un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere
confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:
1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai sensi dell'articolo
9, comma 7;
2) la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura ai sensi
delle disposizioni comunitarie;
3) che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;
4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da determinare
la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantità
non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne è
tale da distinguerlo da altri prodotti simili;
b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantità
dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione
in etichetta;
c) nei casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9.
3. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità
dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella
preparazione del prodotto.
4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di
vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure nell'elenco
degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in
questione.
5. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto
legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale
dei prodotti alimentari".
Articolo 6 - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma
1 è sostituito dal seguente:
"1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale
il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi
preferibilmente entro.... quando la data contiene l'indicazione del giorno o
con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine .... negli
altri casi".
Articolo 7 - Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 2".
Articolo 8 - Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è
sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Sanzioni).
1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10, comma 7, e 14 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire
diciotto milioni.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, commi
1, 2, 3 e 5, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
4. L'importo relativo alle sanzioni di cui al presente articolo dev'essere versato
all'ufficio del registro o, laddove istituito, all'ufficio delle entrate, competenti
per territorio".
Articolo 9 - Norme transitorie
1. È consentito utilizzare, fino al 31 dicembre 2000, etichette e imballaggi
non conformi alle disposizioni del presente decreto, purché conformi
alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i prodotti
così etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento
delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.