Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Preambolo: [Preambolo]
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 37, l'articolo 95, l'articolo 133 e l'articolo 152, paragrafo 4,
lettera b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
1 - La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale
del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al
benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.
2 - Occorre garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute
umana nell'esecuzione delle politiche comunitarie.
3 - La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi all'interno della Comunità
può essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza degli alimenti
e dei mangimi non presentano differenze significative da uno Stato membro all'altro.
4 - Esistono notevoli differenze in relazione ai concetti, ai principi e alle
procedure tra le legislazioni degli Stati membri in materia di alimenti. Nell'adozione
di misure in campo alimentare da parte degli Stati membri, tali differenze possono
ostacolare la libera circolazione degli alimenti, creare condizioni di concorrenza
non omogenee e avere quindi un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato
interno.
5 - Occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali concetti, principi
e procedure in modo da costituire una base comune per le disposizioni adottate
in materia di alimenti e di mangimi dagli Stati membri e a livello comunitario.
è tuttavia necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente per adeguare
le eventuali disposizioni contrastanti della legislazione vigente, a livello
sia nazionale che comunitario e, in attesa di tale adeguamento, prevedere altresì
che la legislazione pertinente sia applicata in base ai principi stabiliti nel
presente regolamento.
6 - L'acqua viene ingerita, come ogni altro alimento, direttamente o indirettamente,
contribuendo così al rischio complessivo al quale si espongono i consumatori
attraverso l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici.
Tuttavia, dato che la qualità delle acque destinate al consumo umano
è già disciplinata dalle direttive del Consiglio 80/778/CEE e
98/83/ CE, è sufficiente considerare l'acqua nei punti in cui i valori
devono essere rispettati, come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE.
7 - Nel contesto della legislazione alimentare devono essere inclusi requisiti
relativi ai mangimi, fra cui requisiti relativi alla produzione e all'utilizzo
dei mangimi quando questi siano riservati agli animali destinati alla produzione
alimentare. Ciò non pregiudica i requisiti simili che sono stati applicati
finora e che saranno applicati in futuro nella legislazione sui mangimi applicabile
a tutti gli animali, inclusi gli animali da compagnia.
8 - La Comunità ha scelto di perseguire un livello elevato di tutela
della salute nell'elaborazione della legislazione alimentare, che essa applica
in maniera non discriminatoria a prescindere dal fatto che gli alimenti o i
mangimi siano in commercio sul mercato interno o su quello internazionale.
9 - Occorre far sì che i consumatori, gli altri soggetti interessati
e le controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base
della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nella struttura
e nell'indipendenza delle istituzioni che tutelano la salute e altri interessi.
10 - L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare disposizioni
atte a garantire che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e
a predisporre meccanismi per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti
e reagire ad essi, onde permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno
e tutelare la salute umana. Sarebbe opportuno affrontare questioni analoghe
per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi.
11 - Per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente
esauriente e organica è opportuno assumere una nozione lata di "legislazione
alimentare", che abbracci un'ampia gamma di disposizioni aventi un'incidenza
diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni
sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, sui mangimi e su altri
mezzi di produzione agricola a livello di produzione primaria.
12 - Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli
aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire
dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino
alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun
elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.
13 - L'esperienza ha dimostrato che, per tale motivo, occorre prendere in considerazione
la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione dei mangimi
con i quali vengono nutriti gli animali destinati alla produzione alimentare,
compresa la produzione di animali che potrebbero essere utilizzati come mangimi
negli allevamenti di pesci, dato che contaminazioni accidentali o intenzionali
dei mangimi, adulterazioni o pratiche fraudolente o altre pratiche scorrette
in relazione ad essi possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza
degli alimenti.
14 - Per lo stesso motivo occorre prendere in considerazione altre pratiche
e mezzi di produzione agricoli a livello di produzione primaria e i loro effetti
potenziali sulla sicurezza generale degli alimenti.
15 - Il collegamento in rete di laboratori di eccellenza a livello regionale
e/o interregionale, allo scopo di assicurare il controllo continuo della sicurezza
alimentare, potrebbe svolgere un importante ruolo per quanto riguarda la prevenzione
dei potenziali rischi per la salute dei cittadini.
16 - Le misure adottate dagli Stati membri e dalla Comunità in materia
di alimenti e di mangimi dovrebbero basarsi generalmente sull'analisi del rischio,
tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del
provvedimento. Il ricorso all'analisi del rischio prima dell'adozione di tali
misure dovrebbe agevolare la prevenzione di ostacoli ingiustificati alla libera
circolazione degli alimenti.
17 - Quando la legislazione alimentare è intesa a ridurre, eliminare
o evitare un rischio per la salute, le tre componenti interconnesse dell'analisi
del rischio, vale a dire la valutazione, gestione e comunicazione del rischio,
forniscono una metodologia sistematica per definire provvedimenti, o altri interventi
a tutela della salute, efficaci, proporzionati e mirati.
18 - Affinché vi sia un clima di fiducia nel fondamento scientifico della
legislazione alimentare, le valutazioni del rischio devono essere svolte in
modo indipendente, obiettivo e trasparente ed essere basate sulle informazioni
e sui dati scientifici disponibili.
19 - E' generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica
del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe
basarsi una decisione di gestione del rischio e che è legittimo prendere
in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali aspetti di natura societale,
economica, tradizionale, etica e ambientale nonché la realizzabilità
dei controlli.
20 - Per garantire la tutela della salute nella Comunità ci si è
avvalsi del principio di precauzione, creando ostacoli alla libera circolazione
degli alimenti e dei mangimi. E' pertanto necessario adottare una base uniforme
in tutta la Comunità per l'uso di tale principio.
21 - Nei casi specifici in cui vi è un rischio per la vita o per la salute,
ma permane una situazione di incertezza sul piano scientifico, il principio
di precauzione costituisce un meccanismo per determinare misure di gestione
del rischio o altri interventi volti a garantire il livello elevato di tutela
della salute perseguito nella Comunità.
22 - La sicurezza degli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori
sono fonte di crescente preoccupazione per i cittadini, le organizzazioni non
governative, le associazioni professionali, le controparti commerciali internazionali
e le organizzazioni commerciali. Occorre far sì che la fiducia dei consumatori
e delle controparti commerciali sia garantita attraverso l'elaborazione aperta
e trasparente della legislazione alimentare e attraverso interventi adeguati
da parte delle autorità pubbliche per informare i cittadini qualora vi
siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento comporti un rischio
per la salute.
23 - La sicurezza e la fiducia dei consumatori della Comunità e dei paesi
terzi rivestono un'importanza capitale. La Comunità è tra i più
importanti protagonisti del commercio mondiale di alimenti e mangimi e, in tale
veste, ha stipulato accordi commerciali internazionali, contribuisce all'elaborazione
di norme internazionali a sostegno della legislazione alimentare e sostiene
i principi del libero commercio di mangimi sicuri e di alimenti sani e sicuri
in maniera non discriminatoria, all'insegna di pratiche commerciali leali e
moralmente corrette.
24 - Occorre assicurare che gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati
dalla Comunità siano conformi alla normativa comunitaria o ai requisiti
stabiliti dal paese importatore. In altre circostanze detti alimenti e mangimi
possono essere esportati o riesportati soltanto a condizione che il paese importatore
vi abbia acconsentito espressamente. Tuttavia, anche qualora lo Stato importatore
abbia dato il suo consenso, occorre assicurare che non vengano esportati o riesportati
alimenti dannosi per la salute o mangimi a rischio.
25 - Occorre stabilire i principi generali in base ai quali si possono commerciare
gli alimenti e i mangimi, nonché gli obiettivi e i principi del contributo
della Comunità all'elaborazione di norme e accordi commerciali internazionali.
26 - Alcuni Stati membri hanno adottato normative orizzontali nel campo della
sicurezza alimentare, imponendo in particolare agli operatori economici l'obbligo
generale di immettere sul mercato solo alimenti sicuri. Tali Stati membri applicano
tuttavia criteri fondamentali diversi per determinare la sicurezza degli alimenti.
Tali impostazioni divergenti e la mancanza di una normativa di tipo orizzontale
in altri Stati membri potrebbero far sorgere ostacoli al commercio dei prodotti
alimentari. Ostacoli analoghi potrebbero sorgere per quanto riguarda il commercio
dei mangimi.
27 - Occorre pertanto stabilire requisiti generali affinché soltanto
gli alimenti e i mangimi sicuri siano immessi sul mercato, allo scopo di permettere
l'adeguato funzionamento del mercato interno di tali prodotti.
28 - L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il
percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento
del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi predisporre un sistema
generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore
dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire
informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando
così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli
alimenti sia in pericolo.
29 - Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi,
comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l'azienda
che ha fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale o la sostanza che può
entrare a far parte di un dato alimento o di un dato mangime, per fare in modo
che la rintracciabilità possa essere garantita in ciascuna fase in caso
di indagine.
30 - Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di chiunque
altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per
garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere
legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti.
Sebbene tale principio sia affermato in alcuni Stati membri e in alcuni settori
della legislazione alimentare, in altri settori esso non è esplicito
o la responsabilità viene assunta dalle autorità competenti dello
Stato membro attraverso lo svolgimento di attività di controllo. Tali
disparità possono creare ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza
tra operatori del settore alimentare di Stati membri diversi.
31 - Analoghe condizioni dovrebbero riguardare i mangimi ed essere imposte agli
operatori del settore dei mangimi.
32 - Il fondamento tecnico e scientifico della normativa comunitaria in materia
di sicurezza degli alimenti e dei mangimi dovrebbe contribuire al conseguimento
di un livello elevato di tutela della salute nella Comunità. La Comunità
deve poter contare su un'assistenza scientifica e tecnica indipendente, efficiente
e di elevata qualità.
33 - Le questioni scientifiche e tecniche riguardanti la sicurezza degli alimenti
e dei mangimi stanno diventando sempre più importanti e complesse. L'istituzione
di un'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: "l'Autorità")
dovrebbe rafforzare l'attuale sistema di assistenza scientifica e tecnica che
non è più in grado di soddisfare le crescenti esigenze.
34 - Conformemente ai principi generali della legislazione alimentare, l'Autorità
dovrebbe fungere da punto di riferimento scientifico indipendente nella valutazione
del rischio e contribuire in tal modo a garantire il regolare funzionamento
del mercato interno. Deve poter essere invitata a formulare pareri su questioni
scientifiche oggetto di controversia, consentendo così alle istituzioni
comunitarie e agli Stati membri di adottare, ai fini della gestione del rischio,
decisioni consapevoli necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti e dei
mangimi, contribuendo al tempo stesso a evitare la frammentazione del mercato
interno dovuta alla creazione di ostacoli, ingiustificati o non necessari, alla
libera circolazione degli alimenti e dei mangimi.
35 - L'Autorità dovrebbe essere una fonte scientifica indipendente di
consulenza, informazione e comunicazione del rischio per accrescere la fiducia
dei consumatori. Tuttavia, per garantire una maggiore coerenza tra le funzioni
di valutazione, gestione e comunicazione del rischio, si dovrebbe creare un
più stretto collegamento tra i responsabili della valutazione del rischio
e i responsabili della gestione del rischio.
36 - L'Autorità dovrebbe fornire un quadro scientifico completo e indipendente
relativo alla sicurezza e ad altri aspetti dell'intera catena di approvvigionamento
degli alimenti e dei mangimi, il che comporta ampie competenze per l'Autorità.
Dovrebbero rientrarvi anche le questioni aventi un impatto diretto o indiretto
sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento degli alimenti e dei mangimi,
sulla salute e il benessere degli animali e sulla salute dei vegetali. Occorre
tuttavia far sì che l'Autorità si concentri sulla sicurezza alimentare
e si limiti a fornire pareri scientifici per quanto riguarda le questioni attinenti
alla salute e al benessere degli animali e alla salute dei vegetali non connesse
con la sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare. Tra i compiti
dell'Autorità dovrebbero rientrare anche la consulenza scientifica e
l'assistenza tecnica e scientifica in materia di nutrizione umana ai fini della
normativa comunitaria, nonché l'assistenza alla Commissione, su richiesta
di quest'ultima, per la comunicazione connessa con i programmi comunitari nel
settore della sanità.
37 - Dal momento che alcuni prodotti autorizzati dalla legislazione alimentare,
quali i pesticidi o gli additivi per i mangimi, possono comportare rischi per
l'ambiente o per la sicurezza dei lavoratori, l'Autorità dovrebbe altresì
valutare alcuni aspetti legati all'ambiente e alla protezione dei lavoratori
in conformità della legislazione pertinente.
38 - Per evitare inutili ripetizioni di valutazioni scientifiche e di pareri
scientifici connessi sugli organismi geneticamente modificati, l'Autorità
dovrebbe inoltre formulare pareri scientifici su prodotti diversi dagli alimenti
e dai mangimi riconducibili a organismi geneticamente modificati, quali definiti
dalla direttiva 2001/18/CE e fatte salve le procedure ivi stabilite.
39 - L'Autorità, attraverso l'assistenza fornita su questioni scientifiche,
dovrebbe contribuire al ruolo svolto dalla Comunità e dagli Stati membri
nell'elaborazione e nella definizione di norme in materia di sicurezza alimentare
e accordi commerciali internazionali.
40 - E' fondamentale che le istituzioni comunitarie, i cittadini e le parti
interessate abbiano fiducia nell'Autorità: indipendenza, elevata qualità
scientifica, trasparenza ed efficienza sono perciò fondamentali. E' altresì
indispensabile la collaborazione con gli Stati membri.
41 - A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato in
modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di
pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di
amministrazione pubblica, e la distribuzione geografica più ampia possibile
all'interno dell'Unione. Questo dovrebbe essere agevolato mediante una rotazione
dei vari paesi d'origine dei membri del consiglio di amministrazione senza che
sia riservato alcun posto ai cittadini di uno Stato membro specifico.
42 - L'Autorità dovrebbe disporre dei mezzi per svolgere tutti i compiti
necessari all'adempimento delle sue funzioni.
43 - Il consiglio di amministrazione dovrebbe disporre dei poteri necessari
per formare il bilancio, verificarne l'attuazione, elaborare il regolamento
interno, adottare il regolamento finanziario, nominare i membri del comitato
scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e nominare il direttore esecutivo.
44 - L'Autorità dovrebbe collaborare strettamente con gli organi competenti
degli Stati membri al fine di operare in maniera efficace. Dovrebbe essere istituito
un comitato consultivo al fine di consigliare il direttore esecutivo, costituire
un sistema per lo scambio di informazioni e garantire una stretta collaborazione,
in particolare per quanto riguarda il sistema di collegamento in rete. La cooperazione
e l'opportuno scambio di informazioni dovrebbero inoltre ridurre al minimo la
possibilità di avere opinioni scientifiche divergenti.
45 - L'Autorità dovrebbe rilevare il compito, finora affidato ai comitati
scientifici istituiti in seno alla Commissione, di formulare pareri scientifici
nei settori di sua competenza. Occorre riorganizzare detti comitati per garantire
maggiore coerenza scientifica in relazione alla catena di approvvigionamento
alimentare e per consentire loro di lavorare in maniera più efficace.
Per formulare i pareri scientifici dovrebbero pertanto essere istituiti in seno
all'Autorità un comitato scientifico e gruppi permanenti di esperti scientifici.
46 - A garanzia dell'indipendenza, i membri del comitato scientifico e dei gruppi
di esperti scientifici dovrebbero essere scienziati indipendenti selezionati
in base a una procedura aperta di presentazione delle candidature.
47 - La funzione di punto di riferimento scientifico indipendente che l'Autorità
deve assolvere implica che non soltanto la Commissione, ma anche il Parlamento
europeo e gli Stati membri possano chiederle pareri scientifici. Per assicurare
la gestibilità e la coerenza del processo di consulenza scientifica,
l'Autorità deve essere in grado di rifiutare o modificare una richiesta
giustificando la sua posizione e sulla base di criteri predeterminati. Occorre
inoltre adottare disposizioni per contribuire ad evitare pareri scientifici
discordanti ed istituire apposite procedure che consentano, in caso di pareri
scientifici discordanti tra organi scientifici, di rettificare la discordanza
o fornire ai responsabili della gestione del rischio una base di informazione
scientifica trasparente.
48 - L'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di commissionare
studi scientifici necessari all'espletamento dei propri compiti, facendo in
modo che i collegamenti da essa stabiliti con la Commissione e gli Stati membri
evitino inutili sovrapposizioni. Ciò dovrebbe avvenire in modo aperto
e trasparente e l'Autorità terrà conto delle competenze e delle
strutture comunitarie esistenti.
49 - E' condivisa l'idea che rappresenti una grave lacuna la mancanza di un
sistema efficace per la raccolta e l'analisi a livello comunitario dei dati
relativi alla catena di approvvigionamento alimentare. E' quindi opportuno istituire,
sotto forma di rete coordinata dall'Autorità, un sistema per la raccolta
e l'analisi dei dati pertinenti nei settori di competenza dell'Autorità
stessa. è necessaria una revisione delle reti comunitarie già
esistenti per la raccolta dei dati nei settori di competenza dell'Autorità.
50 - Una migliore individuazione dei rischi emergenti potrebbe rivelarsi, a
lungo termine, un fondamentale strumento di prevenzione a disposizione degli
Stati membri e della Comunità nell'applicazione delle sue politiche.
Occorre pertanto assegnare all'Autorità un compito preventivo di raccolta
di informazioni e di vigilanza, nonché di valutazione e di informazione
circa i rischi emergenti al fine di prevenirli.
51 - L'istituzione dell'Autorità dovrebbe permettere agli Stati membri
di essere maggiormente coinvolti nelle procedure scientifiche. A tal fine è
pertanto opportuna una stretta collaborazione tra l'Autorità e gli Stati
membri. In particolare, l'Autorità deve poter assegnare alcuni specifici
compiti ad organizzazioni operanti negli Stati membri.
52 - Occorre fare in modo che venga raggiunto un equilibrio tra l'esigenza di
ricorrere ad organi nazionali per lo svolgimento di compiti per conto dell'Autorità
e l'esigenza che, per fini di coerenza generale, tali compiti vengano svolti
conformemente ai criteri stabiliti in relazione ad essi. Sarà opportuno
riesaminare entro un anno le procedure esistenti per l'assegnazione di compiti
scientifici agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la valutazione
dei fascicoli presentati dalle imprese per l'autorizzazione di determinate sostanze,
prodotti o procedure, nell'intento di tenere conto dell'istituzione dell'Autorità
e delle nuove strutture che essa offre, mentre le procedure di valutazione saranno
non meno rigorose che in precedenza.
53 - La Commissione conserva la piena responsabilità di comunicare le
misure relative alla gestione del rischio. Sono pertanto necessari adeguati
scambi di informazioni tra l'Autorità e la Commissione. E' inoltre necessaria
una stretta collaborazione tra l'Autorità, la Commissione e gli Stati
membri onde assicurare la coerenza di tutto il processo di comunicazione.
54 - Data l'indipendenza dell'Autorità e il suo compito di informare
i cittadini, è opportuno che essa sia in grado di comunicare in maniera
autonoma nei settori di sua competenza, onde poter fornire informazioni obiettive,
affidabili e di facile comprensione.
55 - Per tener conto di ogni parametro regionale e di ogni correlazione con
la politica sanitaria, è necessaria un'adeguata collaborazione con gli
Stati membri e con le altre parti interessate nell'ambito specifico delle campagne
di informazione dei cittadini.
56 - Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza,
l'Autorità dovrebbe essere un'organizzazione aperta ai contatti con i
consumatori e con altri gruppi interessati.
57 - L'Autorità dovrebbe essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione
europea. Tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, in particolare in relazione
all'esame dei fascicoli di autorizzazione presentati dalle imprese, entro tre
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere esaminata
la possibilità che i servizi da essa forniti vengano remunerati. Per
quanto riguarda ogni forma di sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione
europea, continua ad applicarsi la procedura di bilancio comunitaria. La revisione
contabile dovrebbe inoltre essere svolta dalla Corte dei conti.
58 - Occorre consentire la partecipazione di paesi europei non membri dell'Unione
europea che hanno concluso accordi che li obbligano a recepire e applicare il
"corpus" legislativo comunitario nel campo disciplinato dal presente
regolamento.
59 - La direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti ha già previsto un sistema di allarme
rapido. Il sistema esistente interessa gli alimenti e i prodotti industriali,
ma non i mangimi. Le recenti crisi alimentari hanno dimostrato la necessità
di istituire un sistema di allarme rapido migliore e più ampio, che interessi
gli alimenti e i mangimi. Tale sistema rivisto dovrebbe essere gestito dalla
Commissione e comprendere tra i membri della rete gli Stati membri, la Commissione
e l'Autorità. Esso non dovrebbe riguardare le modalità comunitarie
di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva, quali
definite dalla decisione 87/600/Euratom del Consiglio.
60 - Recenti episodi connessi alla sicurezza degli alimenti hanno dimostrato
che, nelle situazioni di emergenza, occorre disporre di misure adeguate per
garantire che tutti gli alimenti, a prescindere dal tipo e dall'origine, e tutti
i mangimi possano essere soggetti a misure comuni in caso di grave rischio per
la salute umana o degli animali o per l'ambiente. Tale impostazione d'insieme
in fatto di misure di emergenza per la sicurezza alimentare dovrebbe consentire
di intervenire con efficacia e di evitare di trattare in modo artificiosamente
diverso un grave rischio relativo agli alimenti o ai mangimi.
61 - Le recenti crisi alimentari hanno inoltre dimostrato i vantaggi, per la
Commissione, di disporre di procedure opportunamente congegnate e più
rapide per la gestione delle crisi. Tali procedure organizzative dovrebbero
permettere di coordinare meglio gli sforzi e di determinare le misure più
efficaci sulla base delle informazioni scientifiche più accurate. Le
procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle competenze dell'Autorità
e prevedere un'assistenza scientifica e tecnica sotto forma di consulenza in
caso di crisi alimentare.
62 - Per garantire un'impostazione globale e più efficace delle questioni
riguardanti la catena alimentare dovrebbe essere istituito un comitato per la
catena alimentare e la salute degli animali in sostituzione del comitato veterinario
permanente, del comitato permanente per i prodotti alimentari e del comitato
permanente degli alimenti per animali. Pertanto devono essere abrogate le decisioni
del Consiglio 68/361/CEE, 69/414/CEE e 70/372/CEE. Per lo stesso motivo, il
comitato per la catena alimentare e la salute degli animali dovrebbe sostituire
anche il comitato fitosanitario permanente per quanto riguarda le competenze
(direttive 76/ 895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE e 91/414/CEE) sui
prodotti fitosanitari e sulla fissazione di quantità massime di residui.
63 - Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono
essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione.
64 - E' necessario che gli operatori dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi
ad alcuni dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e che l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare cominci ad essere operativa il 1° gennaio
2002.
65 - E' importante evitare confusione tra i compiti dell'Autorità e quelli
dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, istituita dal regolamento
(CEE) n. 2309/93 del Consiglio. Occorre pertanto che il presente regolamento
faccia salve le competenze conferite a detta Agenzia dalla legislazione comunitaria,
comprese quelle conferite dal regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del
26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione
dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine
animale.
66 - Per realizzare lo scopo fondamentale del presente regolamento è
necessario e opportuno prevedere il ravvicinamento di concetti, principi e misure
che costituiscono una base comune per la legislazione alimentare nella Comunità
ed istituire un'Autorità europea per la sicurezza alimentare. In base
al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il
presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire
tale scopo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
________________________________________
Articolo 1: Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato
di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione
agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta
di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace
funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze,
i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi
organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo
della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
2. Ai fini del paragrafo 1 il presente regolamento reca i principi generali
da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti
e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare.
Esso istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Esso stabilisce procedure relative a questioni aventi un'incidenza diretta o
indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
3. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non
si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione,
alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo
domestico privato.
________________________________________
Articolo 2: Definizione di "alimento"
Ai fini del presente regolamento si intende per "alimento" (o "prodotto
alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto
trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere
ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da
esseri umani.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa
l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione,
preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono
essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CE e
fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.
Non sono compresi:
a) i mangimi;
b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato
ai fini del consumo umano;
c) i vegetali prima della raccolta;
d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/ 65/CEE e 92/73/CEE;
e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio;
f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del
Consiglio;
g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle
Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni
Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
h) residui e contaminanti.
________________________________________
Articolo 3: Altre definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "legislazione alimentare", le leggi, i regolamenti e le disposizioni
amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti
in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse
tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e
anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare
o ad essi somministrati;
2) "impresa alimentare", ogni soggetto pubblico o privato, con o senza
fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una
delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
3) "operatore del settore alimentare", la persona fisica o giuridica
responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione
alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
4) "mangime" (o "alimento per animali"), qualsiasi sostanza
o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non
trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;
5) "impresa nel settore dei mangimi", ogni soggetto pubblico o privato,
con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione,
lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi,
compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare
sul suo fondo agricolo ad animali;
6) "operatore del settore dei mangimi", la persona fisica o giuridica
responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione
alimentare nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo;
7) "commercio al dettaglio", la movimentazione e/o trasformazione
degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore
finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione,
le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione
analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di
vendita all'ingrosso;
8) "immissione sul mercato", la detenzione di alimenti o mangimi a
scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita
o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione
e le altre forme di cessione propriamente detta;
9) "rischio", funzione della probabilità e della gravità
di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
10) "analisi del rischio", processo costituito da tre componenti interconnesse:
valutazione, gestione e comunicazione del rischio;
11) "valutazione del rischio", processo su base scientifica costituito
da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo,
valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio;
12) "gestione del rischio", processo, distinto dalla valutazione del
rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le
parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori
pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
13) "comunicazione del rischio", lo scambio interattivo, nell'intero
arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti
gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione
del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della
gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi,
la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione
delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni
in tema di gestione del rischio;
14) "pericolo" o "elemento di pericolo", agente biologico,
chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un
alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla
salute;
15) "rintracciabilità", la possibilità di ricostruire
e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato
alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far
parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione;
16) "fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione",
qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di
un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione
al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione,
la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita
e l'erogazione dei mangimi;
17) "produzione primaria", tutte le fasi della produzione, dell'allevamento
o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura
e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e
la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;
18) "consumatore finale", il consumatore finale di un prodotto alimentare
che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività
di un'impresa del settore alimentare.
________________________________________
Articolo 4: Campo di applicazione
1. Il presente capo si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione
e della distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali
destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati.
2. I principi enunciati negli articoli da 5 a 10 costituiscono un quadro generale
di natura orizzontale al quale conformarsi nell'adozione di misure.
3. I principi e le procedure esistenti in materia di legislazione alimentare
sono adattati quanto prima ed entro il 1° gennaio 2007 al fine di conformarsi
agli articoli da 5 a 10.
4. Fino ad allora e in deroga al paragrafo 2, è attuata la normativa
vigente tenendo conto dei principi di cui agli articoli da 5 a 10.
________________________________________
Articolo 5: Obiettivi generali
1. La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali
di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela
degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare,
tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali,
della salute vegetale e dell'ambiente.
2. La legislazione alimentare mira al conseguimento della libertà di
circolazione all'interno della Comunità degli alimenti e dei mangimi
prodotti o immessi sul mercato nel rispetto dei principi e dei requisiti generali
enunciati nel presente capo.
3. Le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese
in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare,
salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per
il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi
è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione
che assicurano non è quello ritenuto adeguato nella Comunità.
________________________________________
Articolo 6: Analisi del rischio
1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo generale di un livello elevato
di tutela della vita e della salute umana, la legislazione alimentare si basa
sull'analisi del rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze
o alla natura del provvedimento.
2. La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione
ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente.
3. La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio,
e in particolare dei pareri dell'Autorità di cui all'articolo 22, nonché
di altri aspetti, se pertinenti, e del principio di precauzione laddove sussistano
le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, allo scopo di raggiungere
gli obiettivi generali in materia di legislazione alimentare di cui all'articolo
5.
________________________________________
Articolo 7: Principio di precauzione
1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni
disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per
la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono
essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per
garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue,
in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più
esauriente del rischio.
2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono
le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello
elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto
della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti.
Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda
della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo
di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza
scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.
________________________________________
Articolo 8: Tutela degli interessi dei consumatori
1. La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori
e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli
in relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le seguenti
pratiche:
a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;
b) l'adulterazione degli alimenti;
c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.
________________________________________
Articolo 9: Consultazione dei cittadini
I cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o
attraverso organi rappresentativi, nel corso dell'elaborazione, della valutazione
e della revisione della legislazione alimentare, a meno che l'urgenza della
questione non lo permetta.
________________________________________
Articolo 10: Informazione dei cittadini
Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso
ai documenti, nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che
un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale,
in funzione della natura, della gravità e dell'entità del rischio
le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare
i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più
esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o di mangime, il rischio
che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate
per prevenire, contenere o eliminare tale rischio.
________________________________________
Articolo 11: Alimenti e mangimi importati nella Comunità
Gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi
sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione
alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità
o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico,
le disposizioni ivi contenute.
________________________________________
Articolo 12: Alimenti e mangimi esportati dalla Comunità
1. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per
essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti
disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle
autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti,
norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente
in vigore in detto paese.
In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui gli alimenti siano dannosi
per la salute o i mangimi siano a rischio, detti alimenti e mangimi possono
essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorità competenti
del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, dopo essere
state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è
stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario.
2. Laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra
la Comunità o uno dei suoi Stati membri e un paese terzo, gli alimenti
e i mangimi esportati dalla Comunità o da detto Stato membro nel paese
terzo in questione devono rispettare dette disposizioni.
________________________________________
Articolo 13: Norme internazionali
Fatti salvi i loro diritti ed obblighi, la Comunità e gli Stati membri
agiscono come segue:
a) contribuiscono all'elaborazione di norme tecniche internazionali sugli alimenti
e sui mangimi, nonché di norme sanitarie e fitosanitarie;
b) promuovono il coordinamento dei lavori sulle norme relative ad alimenti e
mangimi intrapresi da organizzazioni internazionali governative e non governative;
c) contribuiscono, ove pertinente e opportuno, all'elaborazione di accordi sul
riconoscimento dell'equivalenza di misure specifiche riguardanti gli alimenti
e i mangimi;
d) prestano particolare attenzione alle peculiari esigenze finanziarie, commerciali
e di sviluppo dei paesi in via di sviluppo per evitare che le norme internazionali
creino inutili ostacoli alle esportazioni di tali paesi;
e) promuovono la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione
in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione
adottato nella Comunità non venga ridotto.
________________________________________
Articolo 14: Requisiti di sicurezza degli alimenti
1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
a) se sono dannosi per la salute;
b) se sono inadatti al consumo umano.
3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione
quanto segue:
a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna
fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni
riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore
sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento
o categoria di alimenti.
4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere
in considerazione quanto segue:
a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo
termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su
quella dei discendenti;
b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;
c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una
specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato
ad essa.
5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere
in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo
l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad
altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.
6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti
della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti
in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di
una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della
partita, lotto o consegna sia a rischio.
7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la
sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati
dalle medesime.
8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso
applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti
appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne
il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante
detta conformità, l'alimento è a rischio.
9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato
sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione
alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso
sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel
rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.
________________________________________
Articolo 15: Requisiti di sicurezza dei mangimi
1. I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere
somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare.
2. I mangimi sono considerati a rischio, per l'uso previsto, nei casi seguenti:
- se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale,
- se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale
destinato alla produzione alimentare.
3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza,
appartenga a una partita, lotto o consegna di mangimi della stessa classe o
descrizione, si presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna
siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione approfondita,
risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna non
sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi.
4. I mangimi conformi a specifiche disposizioni comunitarie nel campo della
sicurezza dei mangimi sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati
dalle medesime.
5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso
applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti
appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne
il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante
detta conformità, il mangime è a rischio.
6. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un mangime è considerato
sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni in materia di sicurezza
dei mangimi previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro sul cui
territorio è in circolazione, purché tali disposizioni siano formulate
e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30
del medesimo.
________________________________________
Articolo 16: Presentazione
Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare,
l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi,
compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento
usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui
sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi
mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori.
________________________________________
Articolo 17: Obblighi
1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che
nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni
della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le
fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare
che tali disposizioni siano soddisfatte.
2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano
il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori
del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione.
A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività
adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di
sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza
degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in
caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure
e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
________________________________________
Articolo 18: Rintracciabilità
1. E' disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli
animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata
o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado
di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato
alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a
far parte di un alimento o di un mangime.
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano
di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano,
le informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi
e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.
Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità
competenti che le richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità
o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati
per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni
pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più
specifiche.
5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo
possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo
2.
________________________________________
Articolo 19: Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare
1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che
un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito
non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non
si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore
alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne
le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al
consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata,
del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti
ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello
elevato di tutela della salute.
2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita
al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura,
sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti
delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato
i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a
garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni
necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi
dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione
e/o delle autorità competenti.
3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità
competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da
essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano
le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al
consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di
chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale
e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre
o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.
4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti
riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un
alimento che forniscono o hanno fornito.
________________________________________
Articolo 20: Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi
1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che
un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non
sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente
procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti.
In tali circostanze o nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora
la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di sicurezza
dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l'autorità
competente non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera efficace e
accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama
i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti
a conseguire un livello elevato di tutela della salute.
2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di
vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura,
sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle
rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti
non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire
la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie
ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi
dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione
e/o delle autorità competenti.
3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità
competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi
immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei
mangimi. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati
per evitare rischi derivanti dall'uso del mangime e non impediscono né
scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in
base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale
cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un
mangime.
4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità
competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da
un mangime che forniscono o hanno fornito.
________________________________________
Articolo 21: Responsabilità
Le disposizioni del presente capo si applicano salvo il disposto della direttiva
85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
________________________________________
Articolo 22: Funzione
1. E' istituita un'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in
prosieguo: "l'Autorità").
2. L'Autorità offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e
tecnica per la normativa e le politiche della Comunità in tutti i campi
che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e
dei mangimi. Essa fornisce informazioni indipendenti su tutte le materie che
rientrano in detti campi e comunica i rischi.
3. L'Autorità contribuisce ad un livello elevato di tutela della vita
e della salute umana e a tal fine tiene conto della salute e del benessere degli
animali, della salute dei vegetali e dell'ambiente, nel quadro del funzionamento
del mercato interno.
4. L'Autorità raccoglie e analizza i dati che consentono la caratterizzazione
e la sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla
sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
5. L'Autorità ha inoltre la funzione di:
a) offrire consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica sulla nutrizione
umana in relazione alla normativa comunitaria e, su richiesta della Commissione,
assistenza per la comunicazione relativa a questioni nutrizionali nel quadro
del programma comunitario nel settore della sanità;
b) formulare pareri scientifici su altre questioni inerenti alla salute e al
benessere degli animali e alla salute dei vegetali;
c) formulare pareri scientifici su prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi
riconducibili a organismi geneticamente modificati, quali definiti dalla direttiva
2001/18/CE e fatte salve le procedure ivi stabilite.
6. L'Autorità formula pareri scientifici che costituiscono la base scientifica
per l'elaborazione e per l'adozione di misure comunitarie nelle materie di sua
competenza.
7. L'Autorità svolge le proprie funzioni secondo modalità che
le consentano di fungere da punto di riferimento grazie alla sua indipendenza,
alla qualità scientifica e tecnica dei pareri formulati e alle informazioni
diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e metodi di funzionamento e alla
diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati.
Essa agisce in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli Stati
membri svolgono funzioni analoghe alle sue.
8. L'Autorità, la Commissione e gli Stati membri collaborano per promuovere
l'effettiva coerenza fra le funzioni di valutazione del rischio, gestione del
rischio e comunicazione del rischio.
9. Gli Stati membri collaborano con l'Autorità ai fini dell'espletamento
delle sue funzioni.
________________________________________
Articolo 23: Compiti
L'Autorità ha i seguenti compiti:
a) fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri i migliori pareri
scientifici in tutti i casi previsti dalla legislazione comunitaria e su qualsiasi
questione di sua competenza;
b) promuovere e coordinare la definizione di metodi uniformi di valutazione
del rischio nei settori di sua competenza;
c) fornire alla Commissione assistenza scientifica e tecnica nelle materie di
sua competenza e, quando richiesto, nell'interpretazione e nell'esame dei pareri
relativi alla valutazione dei rischi;
d) commissionare studi scientifici necessari all'espletamento dei suoi compiti;
e) ricercare, raccogliere, confrontare, analizzare e sintetizzare i dati scientifici
e tecnici nei settori di sua competenza;
f) intervenire per individuare e definire i rischi emergenti nei settori di
sua competenza;
g) creare un sistema di reti tra organizzazioni operanti nei settori di sua
competenza, del cui funzionamento è responsabile;
h) prestare assistenza scientifica e tecnica su richiesta della Commissione
nelle procedure di gestione delle crisi seguite dalla Commissione in relazione
alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
i) fornire, su richiesta della Commissione, assistenza scientifica e tecnica
allo scopo di migliorare la collaborazione tra la Comunità, i paesi candidati,
le organizzazioni internazionali e i paesi terzi nei settori di sua competenza;
j) fare in modo che i cittadini e le parti interessate ricevano informazioni
rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di sua competenza;
k) formulare in modo indipendente conclusioni ed orientamenti su materie di
sua competenza;
l) ogni altro compito assegnatole dalla Commissione nell'ambito delle sue competenze.
________________________________________
Articolo 24: Organi
L'Autorità ha i seguenti organi:
a) un consiglio di amministrazione;
b) un direttore esecutivo con relativo personale;
c) un foro consultivo;
d) un comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici.
________________________________________
Articolo 25: Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri nominati
dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo, in base a un elenco
stilato dalla Commissione, che comprende un numero di candidati sostanzialmente
più elevato del numero dei membri da nominare, e un rappresentante della
Commissione. Quattro membri devono avere esperienza in associazioni che rappresentano
i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.
L'elenco stilato dalla Commissione, corredato della relativa documentazione,
viene trasmesso al Parlamento europeo. Non appena possibile ed entro tre mesi
da tale comunicazione, il Parlamento europeo può sottoporre il proprio
parere al Consiglio che procede alla nomina del consiglio di amministrazione.
I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire
i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze
specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica
più ampia possibile nell'ambito dell'Unione.
2. Il mandato dei membri è quadriennale ed è rinnovabile una volta.
Tuttavia, per il primo mandato, questo periodo è di sei anni per la metà
dei membri.
3. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Autorità
sulla base di una proposta del direttore esecutivo. Tale regolamento è
pubblico.
4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente
con mandato biennale rinnovabile.
5. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
Salvo altrimenti disposto, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza
dei propri membri.
6. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente
o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
7. Il consiglio di amministrazione garantisce che l'Autorità assolva
le proprie funzioni e svolga i compiti che le sono assegnati secondo le modalità
stabilite dal presente regolamento.
8. Prima del 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta
il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Esso adotta
inoltre un programma pluriennale suscettibile di revisione. Il consiglio di
amministrazione provvede a che tali programmi siano coerenti con le priorità
legislative e strategiche della Comunità nel campo della sicurezza alimentare.
Prima del 30 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione
generale sulle attività dell'Autorità per l'anno precedente.
9. Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato
dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può
discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del
19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro
degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 185 del
regolamento finanziario generale solo se lo richiedono le
esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della
Commissione.(1)
10. Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del
consiglio di amministrazione, e provvede alle attività di segreteria.
Il consiglio di amministrazione invita il presidente del comitato scientifico
a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto.
------
(1) Il presente articolo è stato cosi' sostituito dall'art.1 del RegCE
22.07.2003 n. 1642 (G.U.U.E. 29.09.2003, n. L 245); si riporta di seguito il
testo previgente:
"9. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione e previo
parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Autorità,
che dispone in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del
bilancio dell'Autorità, secondo l'articolo 142 del regolamento finanziario,
del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee e le prescrizioni legislative concernenti le indagini svolte dall'Ufficio
europeo per la lotta antifrode."
________________________________________
Articolo 26: Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione,
che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di
una selezione pubblica bandita mediante pubblicazione di un invito a manifestazione
d'interesse nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su altri
organi d'informazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile. Prima della
nomina il candidato designato dal consiglio di amministrazione è invitato
quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere
alle domande dei membri di tale istituzione. Può essere sollevato dal
proprio incarico dal consiglio di amministrazione che delibera a maggioranza.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Autorità.
Egli è incaricato di quanto segue:
a) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Autorità;
b) elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Autorità
in consultazione con la Commissione;
c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;
d) garantire che venga fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo
al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;
e) garantire che l'Autorità svolga i propri compiti secondo le esigenze
degli utenti, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti e
al tempo impiegato;
f) preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese
ed esecuzione del bilanciodell'Autorità;(1)
g) gestire tutte le questioni relative al personale;
h) sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento europeo e garantire un
dialogo regolare con le sue commissioni competenti.
3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio
di amministrazione i seguenti progetti:
a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;
b) progetti di programmi di lavoro. Il direttore esecutivo, previa adozione
in sede di consiglio
di amministrazione, inoltra i programmi di lavoro al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.
Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione
e al più tardi il 15 giugno, inoltra la relazione generale sulle attività
dell'Autorità al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione,
alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni, e ne dispone la pubblicazione.
Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi
informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.(2)
[4. Il direttore esecutivo approva tutte le spese finanziarie dell'Autorità
e riferisce al consiglio di amministrazione in merito alle attività dell'Autorità.](3)
-----
(1) La presente lettera è stata cosi' sostituita dall'art.1 del RegCE
22.07.2003 n. 1642 (G.U.U.E. 29.09.2003, n. L 245); si riporta di seguito il
testo previgente:
f) preparare lo stato delle entrate e delle spese ed eseguire il bilancio dell'Autorità;
(2) Il presente paragrafo è stato cosi' sostituito dall'art.1 del RegCE
22.07.2003 n. 1642 (G.U.U.E. 29.09.2003, n. L 245); si riporta di seguito il
testo previgente:
3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio
di amministrazione i seguenti progetti:
a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte
dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;
b) progetti di programmi di lavoro;
c) il progetto di rendiconto annuale relativo all'anno precedente;
d) il progetto di bilancio per l'anno successivo.
Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione,
inoltra la relazione generale e i programmi al Parlamento europeo, al Consiglio,
alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.
(3) Il presente paragrafo è stato cosi' soppresso dall'art.1 del RegCE
22.07.2003 n. 1642 (G.U.U.E. 29.09.2003, n. L 245)
________________________________________
Articolo 27: Foro consultivo
1. Il foro consultivo è composto da rappresentanti degli organi competenti
che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell'Autorità,
in ragione di un rappresentante per Stato membro. I rappresentanti possono essere
sostituiti da supplenti nominati contestualmente.
2. I membri del foro consultivo non possono appartenere al consiglio di amministrazione.
3. Il foro consultivo consiglia il direttore esecutivo nello svolgimento dei
suoi compiti secondo il presente regolamento, in particolare in sede di elaborazione
di una proposta relativa al programma di lavoro dell'Autorità. Il direttore
esecutivo può chiedere consiglio al foro consultivo anche in merito all'ordine
di priorità da attribuire alle richieste di parere scientifico.
4. Il foro consultivo rappresenta un meccanismo di scambio di informazioni sui
rischi potenziali e di concentrazione delle conoscenze. Esso garantisce piena
collaborazione tra l'Autorità e gli organi competenti degli Stati membri,
in particolare sugli aspetti seguenti:
a) evitare ogni sovrapposizione fra gli studi scientifici svolti dall'Autorità
e quelli condotti negli Stati membri, in conformità dell'articolo 32;
b) nelle circostanze descritte all'articolo 30, paragrafo 4, quando l'Autorità
e un organo nazionale devono obbligatoriamente collaborare;
c) promuovere il collegamento, attraverso reti europee, delle organizzazioni
attive nei settori di competenza dell'Autorità, in conformità
dell'articolo 36, paragrafo 1;
d) laddove l'Autorità o uno Stato membro individuino un rischio emergente.
5. Il foro consultivo è presieduto dal direttore esecutivo. Esso si riunisce
regolarmente e almeno quattro volte all'anno, su invito del presidente o su
richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le sue procedure operative sono
specificate nel regolamento interno dell'Autorità e sono rese pubbliche.
6. L'Autorità fornisce il supporto tecnico e logistico necessario al
foro consultivo e provvede alle attività di segreteria delle sue riunioni.
7. Ai lavori del foro consultivo possono partecipare rappresentanti dei servizi
della Commissione. Il direttore esecutivo può invitare rappresentanti
del Parlamento europeo e di altri organi competenti a partecipare ai suoi lavori.
Qualora il foro consultivo esamini le questioni di cui all'articolo 22, paragrafo
5, lettera b), i rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati
membri funzioni analoghe a quelle menzionate all'articolo 22, paragrafo 5, lettera
b), possono partecipare ai lavori del foro consultivo in ragione di un rappresentante
per Stato membro.
________________________________________
Articolo 28: Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici
1. Il comitato scientifico e i gruppi permanenti di esperti scientifici formulano
i pareri scientifici dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive
competenze, compresa la possibilità di disporre, ove necessario, audizioni
pubbliche.
2. Il comitato scientifico è responsabile del coordinamento generale
necessario per garantire la coerenza della procedura di formulazione dei pareri
scientifici, con particolare riguardo all'adozione delle procedure operative
e all'armonizzazione dei metodi di lavoro. Esso formula pareri su questioni
multisettoriali che investono le competenze di più gruppi di esperti
scientifici e sulle questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo
di esperti scientifici.
Ove necessario, segnatamente qualora le questioni non rientrino nella sfera
di competenza di alcun gruppo di esperti scientifici, esso crea gruppi di lavoro.
In tal caso, esso si avvale della loro esperienza per formulare i pareri scientifici.
3. Il comitato scientifico è costituito dai presidenti dei gruppi di
esperti scientifici e da sei esperti scientifici indipendenti non appartenenti
ad alcun gruppo di esperti scientifici.
4. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti da esperti scientifici indipendenti.
Dopo la costituzione dell'Autorità vengono creati i seguenti gruppi di
esperti scientifici:
a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti,
i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti;
b) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze
usati nei mangimi;
c) il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari
e i loro residui;
d) il gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati;
e) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione
e le allergie;
f) il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici;
g) il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare;
h) il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali.
Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici il numero e il nome dei gruppi
di esperti scientifici possono essere adattati dalla Commissione su richiesta
dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo
2.
5. I membri del comitato scientifico che non fanno parte di gruppi di esperti
scientifici e i membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati dal consiglio
di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, con mandato triennale
rinnovabile, previo invito a manifestazione d'interesse pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, in pertinenti e importanti pubblicazioni
scientifiche e nel sito Web dell'Autorità.
6. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici scelgono i rispettivi
presidenti e due vicepresidenti ciascuno tra i propri membri.
7. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici deliberano a maggioranza
dei membri che li compongono. I pareri di minoranza sono iscritti a verbale.
8. I rappresentanti dei servizi della Commissione possono assistere alle riunioni
del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi
di lavoro. Se invitati a farlo, possono intervenire per fornire chiarimenti
o informazioni, senza tuttavia cercare di influenzare le discussioni.
9. Le procedure per il funzionamento del comitato scientifico e dei gruppi di
esperti scientifici e per la loro collaborazione sono contenute nel regolamento
interno dell'Autorità.
Dette procedure riguardano in particolare quanto segue:
a) il numero di mandati consecutivi dei membri di un comitato scientifico o
di un gruppo di esperti scientifici;
b) il numero dei membri di ciascun gruppo di esperti scientifici;
c) la procedura per il rimborso delle spese sostenute dai membri del comitato
scientifico e dei gruppi di esperti scientifici;
d) le modalità per l'assegnazione di incarichi e di richieste di pareri
scientifici al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;
e) la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro del comitato scientifico
e dei gruppi di esperti scientifici e la possibilità per esperti esterni
di partecipare a detti gruppi di lavoro;
f) la possibilità di invitare osservatori alle riunioni del comitato
scientifico e dei gruppi di esperti scientifici;
g) la possibilità di organizzare audizioni pubbliche.
________________________________________
Articolo 29: Pareri scientifici
1. L'Autorità formula un parere scientifico:
a) su richiesta della Commissione, in relazione a qualsiasi questione di sua
competenza e in tutti i casi in cui la legislazione comunitaria richieda la
sua consultazione;
b) di propria iniziativa nelle materie di sua competenza.
Il Parlamento europeo o uno Stato membro possono chiedere all'Autorità
un parere scientifico in relazione a qualsiasi questione di sua competenza.
2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono corredate di una documentazione informativa
che illustra la questione scientifica da esaminare e l'interesse che essa riveste
per la Comunità.
3. Nei casi in cui la legislazione comunitaria non indichi espressamente un
termine per la presentazione di un parere scientifico, l'Autorità formula
pareri scientifici entro i termini indicati nelle richieste di pareri, salvo
circostanze debitamente giustificate.
4. Qualora siano avanzate più richieste su una medesima questione o qualora
una richiesta di parere non sia conforme al paragrafo 2 o non sia chiara, l'Autorità
può rifiutare la richiesta o proporre modifiche alla stessa, dopo essersi
consultata con l'istituzione, con lo Stato membro o gli Stati membri che l'hanno
presentata. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione, allo Stato
membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta.
5. Qualora abbia già formulato un parere scientifico sul tema specifico
della richiesta, l'Autorità può rifiutare di dar seguito alla
stessa se è del parere che non vi siano nuovi elementi scientifici che
giustifichino un riesame. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione,
allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta.
6. Le regole per l'applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione
sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo
2. Tali regole specificano in particolare quanto segue:
a) la procedura che l'Autorità deve seguire per le richieste che le sono
demandate;
b) le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze,
prodotti o processi soggetti in base alla legislazione comunitaria ad autorizzazione
preventiva o all'inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la
legislazione comunitaria preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di
un fascicolo da parte del richiedente.
7. Il regolamento interno dell'Autorità indica condizioni precise in
relazione al formato, alla motivazione e alla pubblicazione dei pareri scientifici.
________________________________________
Articolo 30: Pareri scientifici discordanti
1. L'Autorità vigila per garantire la tempestiva individuazione di una
potenziale fonte di discordanza tra i propri pareri scientifici e quelli formulati
da altri organi che svolgono compiti analoghi.
2. Laddove l'Autorità individui una potenziale fonte di discordanza,
essa si rivolge all'organo in questione per accertarsi che tutte le informazioni
scientifiche pertinenti siano condivise e per individuare questioni scientifiche
potenzialmente controverse.
3. Laddove sia stata individuata una discordanza sostanziale su questioni scientifiche
e l'organo in questione sia un'agenzia comunitaria o uno dei comitati scientifici
della Commissione, l'Autorità e l'organo interessato sono tenuti a collaborare
allo scopo di rettificare la discordanza o di presentare alla Commissione un
documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia
e individui nei dati le fonti d'incertezza. Detto documento è pubblico.
4. Laddove sia stata individuata una discordanza sostanziale su questioni scientifiche
e l'organo in questione appartenga a uno Stato membro, l'Autorità e detto
organo nazionale sono tenuti a collaborare allo scopo di rettificare la discordanza
o di redigere un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche
oggetto di controversia e individui nei dati le fonti d'incertezza. Detto documento
è pubblico.
________________________________________
Articolo 31: Assistenza scientifica e tecnica
1. La Commissione può chiedere all'Autorità di prestare assistenza
scientifica o tecnica in qualsiasi settore di sua competenza. Detta assistenza
consiste in un'attività scientifica o tecnica che comporta l'applicazione
di principi scientifici o tecnici consolidati per la quale non è necessaria
una valutazione scientifica da parte del comitato scientifico o di un gruppo
di esperti scientifici. In particolare, possono rientrare in tale ambito l'assistenza
alla Commissione sia per l'istituzione o la valutazione di criteri tecnici sia
per l'elaborazione di orientamenti tecnici.
2. Nel demandare all'Autorità una richiesta di assistenza scientifica
o tecnica, la Commissione concorda con essa la scadenza entro la quale il compito
dev'essere svolto.
________________________________________
Articolo 32: Studi scientifici
1. Avvalendosi delle migliori risorse scientifiche indipendenti disponibili,
l'Autorità commissiona studi scientifici necessari all'adempimento delle
sue funzioni. Siffatti studi scientifici saranno commissionati in maniera aperta
e trasparente. L'Autorità si adopera per evitare ogni inutile sovrapposizione
con i programmi di ricerca degli Stati membri o della Comunità e promuove
la collaborazione mediante un adeguato coordinamento.
2. L'Autorità informa il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati
membri dei risultati dei suoi studi scientifici.
________________________________________
Articolo 33: Raccolta di dati
1. L'Autorità ricerca, raccoglie, confronta, analizza e sintetizza dati
scientifici e tecnici significativi nei settori di sua competenza. Ciò
comporta in particolare la raccolta di dati riguardanti quanto segue:
a) il consumo degli alimenti e i rischi cui gli individui si espongono consumando
gli alimenti;
b) l'incidenza e la diffusione dei rischi biologici;
c) i contaminanti negli alimenti e nei mangimi;
d) i residui.
2. Ai fini del paragrafo 1 l'Autorità agisce in stretta collaborazione
con tutti gli organismi attivi nel campo della raccolta di dati, compresi quelli
di paesi candidati, di paesi terzi o di organi internazionali.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i dati
che si raccolgono nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 possano essere trasmessi
all'Autorità.
4. L'Autorità trasmette agli Stati membri e alla Commissione opportune
raccomandazioni per migliorare la comparabilità tecnica dei dati che
riceve e analizza, al fine di agevolare l'ottenimento di dati omogenei a livello
comunitario.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione
pubblica un inventario dei sistemi per la raccolta di dati a livello comunitario
nei settori che rientrano nelle competenze dell'Autorità.
La relazione, eventualmente accompagnata da proposte, indica in particolare
quanto segue:
a) per ciascun sistema, il ruolo che andrebbe assegnato all'Autorità
e qualsiasi modificazione o miglioramento necessario per consentire all'Autorità
di assolvere le proprie funzioni in collaborazione con gli Stati membri;
b) i problemi da superare per consentire all'Autorità di raccogliere
e di sintetizzare a livello comunitario dati scientifici e tecnici pertinenti
nei settori di sua competenza.
6. L'Autorità trasmette al Parlamento europeo, alla Commissione e agli
Stati membri i risultati della sua attività nel campo della raccolta
di dati.
________________________________________
Articolo 34: Individuazione di rischi emergenti
1. L'Autorità stabilisce procedure di sorveglianza per l'attività
sistematica di ricerca, raccolta, confronto e analisi di informazioni e dati,
ai fini dell'individuazione di rischi emergenti nei settori di sua competenza.
2. Se l'Autorità dispone di informazioni tali da indurre a sospettare
un grave rischio emergente, essa chiede ulteriori informazioni agli Stati membri,
ad altre agenzie della Comunità e alla Commissione. Gli Stati membri,
le agenzie comunitarie in questione e la Commissione rispondono con urgenza
e trasmettono ogni informazione pertinente in loro possesso.
3. L'Autorità usa tutte le informazioni che riceve nell'adempimento delle
proprie funzioni per individuare un rischio emergente.
4. L'Autorità trasmette la valutazione e le informazioni raccolte sui
rischi emergenti al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.
________________________________________
Articolo 35: Sistema di allarme rapido
Affinché possa espletare al meglio le sue funzioni di sorveglianza dei
rischi sanitari e nutrizionali degli alimenti, l'Autorità è il
destinatario dei messaggi che transitano per il sistema di allarme rapido, dei
quali analizza il contenuto al fine di fornire alla Commissione e agli Stati
membri tutte le informazioni necessarie all'analisi del rischio.
________________________________________
Articolo 36: Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità
1. L'Autorità promuove il collegamento attraverso reti europee delle
organizzazioni attive nei settori di sua competenza. Tale collegamento in rete
persegue in particolare la finalità di agevolare un quadro di cooperazione
scientifica mediante il coordinamento delle attività, lo scambio di informazioni,
l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni, lo scambio di competenze specifiche
e migliori pratiche nei settori di competenza dell'Autorità.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, forma
un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate
dagli Stati membri, che possono assistere l'Autorità, da sole o in rete,
nell'adempimento dei suoi compiti. L'Autorità può affidare a tali
organizzazioni alcuni compiti, in particolare l'attività preparatoria
per i pareri scientifici, l'assistenza scientifica e tecnica, la raccolta di
dati e l'individuazione di rischi emergenti. Alcuni di questi compiti possono
fruire di un sostegno finanziario.
3. Le regole per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione,
sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo
2. Tali regole indicano in particolare i criteri per l'inserimento di un istituto
nell'elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri, le
modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati
e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione
pubblica un inventario dei sistemi comunitari, nei settori di competenza dell'Autorità,
che consentono agli Stati membri di assolvere taluni incarichi nel campo della
valutazione scientifica, in particolare l'esame dei fascicoli di autorizzazione.
La relazione, eventualmente accompagnata da proposte, indica in particolare,
per ciascun sistema, qualsiasi modificazione o miglioramento necessario per
consentire all'Autorità di assolvere le proprie funzioni in collaborazione
con gli Stati membri.
________________________________________
Articolo 37: Indipendenza
1. I membri del consiglio di amministrazione, i membri del foro consultivo
e il direttore esecutivo si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse
pubblico.
A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi
con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati
contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano
essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.
2. I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si
impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna.
A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi
con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati
contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano
essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.
3. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri
del foro consultivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti
scientifici, nonché gli esperti esterni partecipanti ai loro gruppi di
lavoro dichiarano ad ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato
in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno.
________________________________________
Articolo 38: Trasparenza
1. L'Autorità si impegna a svolgere le proprie attività con un
livello elevato di trasparenza. In particolare, essa rende pubblico, senza indugio,
quanto segue:
a) gli ordini del giorno e i processi verbali del comitato scientifico e dei
gruppi di esperti scientifici;
b) i pareri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici immediatamente
dopo la loro adozione, accludendo sempre i pareri di minoranza;
c) fatti salvi gli articoli 39 e 41, le informazioni su cui si fondano i suoi
pareri;
d) le dichiarazioni d'interesse annuali rese dai membri del consiglio di amministrazione,
dal direttore esecutivo, dai membri del foro consultivo, del comitato scientifico
e dei gruppi di esperti scientifici, nonché le dichiarazioni d'interesse
rese in relazione ai punti all'ordine del giorno delle riunioni;
e) i risultati dei propri studi scientifici;
f) la relazione annuale delle proprie attività;
g) le richieste di parere scientifico presentate dal Parlamento europeo, dalla
Commissione o da uno Stato membro, che sono state rifiutate o modificate e i
motivi che hanno dato luogo al rifiuto o alla modifica.
2. Il consiglio di amministrazione tiene le proprie riunioni in pubblico, salvo
che, su proposta del direttore esecutivo, decida altrimenti per punti amministrativi
specifici del suo ordine del giorno, e può autorizzare rappresentanti
dei consumatori o altre parti interessate a presenziare come osservatori allo
svolgimento di alcune delle attività dell'Autorità.
3. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni
pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1
e 2.
________________________________________
Articolo 39: Riservatezza
1. In deroga all'articolo 38, l'Autorità non rivela a terzi le informazioni
riservate da essa ricevute in ordine alle quali è stato richiesto e giustificato
un trattamento riservato, ad eccezione delle informazioni che devono essere
rese pubbliche, se le circostanze lo richiedono, per proteggere la salute pubblica.
2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri
del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici nonché gli
esperti esterni che partecipano ai loro gruppi di lavoro, i membri del foro
consultivo e il personale dell'Autorità, anche dopo la cessazione delle
proprie funzioni, sono soggetti alle regole di riservatezza previste dall'articolo
287 del trattato.
3. Le conclusioni dei pareri scientifici formulati dall'Autorità riguardo
a prevedibili effetti sanitari non sono mai tenute segrete.
4. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni
pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1
e 2.
________________________________________
Articolo 40: Comunicazioni emanate dall'Autorità
1. L'Autorità procede di propria iniziativa a comunicazioni nei settori
di sua competenza, fatta salva la competenza della Commissione riguardo alla
comunicazione delle sue decisioni di gestione del rischio.
2. L'Autorità provvede affinché vengano fornite rapidamente informazioni
obiettive, affidabili e di facile accesso ai cittadini e a ogni parte interessata,
con particolare riguardo ai risultati della sua attività. A tali fini
l'Autorità elabora e diffonde materiale informativo destinato al grande
pubblico.
3. L'Autorità agisce in stretta collaborazione con la Commissione e gli
Stati membri per promuovere la necessaria coerenza nell'ambito della comunicazione
del rischio. L'Autorità pubblica tutti i pareri da essa emessi ai sensi
dell'articolo 38.
4. L'Autorità collabora in maniera adeguata con gli organi competenti
degli Stati membri e con le altre parti interessate in relazione alle campagne
di informazione dei cittadini.
________________________________________
Articolo 41: Accesso ai documenti
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo del Consiglio e della Commissione si applica ai documenti in possesso dell'Autorità.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata
in vigore del regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure
nel campo della sicurezza alimentare.
3. Le decisioni adottate dall'Autorità in applicazione dell'articolo
8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso
il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle
condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230
del trattato. (1)
------
(1) Il presente articolo è stato cosi' sostituito dall'art.1 del RegCE
22.07.2003 n. 1642 (G.U.U.E. 29.09.2003, n. L 245); si riporta di seguito il
testo previgente:
1. L'Autorità garantisce un ampio accesso ai documenti in suo possesso.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, adotta
le disposizioni relative all'accesso ai documenti di cui al paragrafo 1, tenendo
pienamente conto dei principi generali e delle condizioni cui è soggetto
il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie.
________________________________________
Articolo 42: Consumatori, produttori e altre parti interessate
L'Autorità stabilisce contatti efficienti con i rappresentanti dei consumatori
e dei produttori, con gli operatori delle industrie di trasformazione e con
tutte le altre parti interessate.
________________________________________
Articolo 43: Bilancio dell'Autorità
1. Le entrate dell'Autorità sono costituite da un contributo della Comunità
e di qualsiasi Stato con cui la Comunità ha concluso gli accordi di cui
all'articolo 49 nonché dagli oneri per pubblicazioni, conferenze, tirocini
e attività analoghe svolte dall'Autorità.
2. Le spese dell'Autorità comprendono le spese amministrative, infrastrutturali,
d'esercizio e relative al personale, nonché quelle conseguenti a contratti
stipulati con terzi o al sostegno finanziario di cui all'articolo 36.
3. A tempo opportuno, prima della data di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo
stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità
per l'esercizio di bilancio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione
accompagnato da un progetto di tabella dell'organico. (1)
4. Le entrate e le spese sono in pareggio.(2)
5. Ogni anno il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dai programmi di lavoro provvisori, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 49, entro il 31 marzo.(3)
6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e
al Consiglio (qui di seguito denominata autorità di bilancio) insieme
al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.(4)
7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per
quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico
del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione
europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo
272 del trattato.(5)
8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della
sovvenzione destinata all'Autorità.
L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità.(5)
9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.(5)
10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità
di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere
incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente
i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso
ne informa la Commissione.
Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere
un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine
di sei settimane dalla notifica del progetto.(5)
------
(1) Il presente paragrafo è stato cosi' sostituito dall'art.1 del RegCE
22.07.2003 n. 1642 (G.U.U.E. 29.09.2003, n. L 245); si riporta di seguito il
testo previgente:
"3. In tempo utile prima della data di cui al paragrafo 5, il direttore
esecutivo redige uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità
per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione,
corredato di una tabella provvisoria dell'organico."
(2) Il presente paragrafo è stato cosi' sostituito dall'art.1 del RegCE
22.07.2003 n. 1642 (G.U.U.E. 29.09.2003, n. L 245); si riporta di seguito il
testo previgente:
"4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio."
(3) Il presente paragrafo è stato cosi' sostituito dall'art.1 del RegCE
22.07.2003 n. 1642 (G.U.U.E. 29.09.2003, n. L 245); si riporta di seguito il
testo previgente:
"5. Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta
il progetto dello stato di previsione, compresa la tabella provvisoria dell'organico
accompagnata dal programma preliminare di lavoro, e lo trasmette alla Commissione
e agli Stati con i quali la Comunità ha concluso gli accordi di cui all'articolo
49. Sulla base di tale progetto, la Commissione inserisce le relative previsioni
nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea, che sottopone
al Consiglio a norma dell'articolo 272 del trattato."
(4) Il presente paragrafo è stato cosi' sostituito dall'art.1 del RegCE
22.07.2003 n. 1642 (G.U.U.E. 29.09.2003, n. L 245); si riporta di seguito il
testo previgente:
"6. Dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione europea da parte
dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta il
bilancio definitivo e il programma di lavoro dell'Autorità, adeguandoli
nella misura del necessario al contributo comunitario. Li trasmette senza indugio
alla Commissione e all'autorità di bilancio."
(5) Il presente paragrafo è stato aggiunto dall'art.1 del RegCE 22.07.2003
n. 1642 (G.U.U.E. 29.09.2003, n. L 245)
________________________________________
Articolo 44: Esecuzione del bilancio dell'Autorità
1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Autorità.
2. Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Autorità comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.
3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio,
il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità,
insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio,
alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio
dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito
ai conti provvisori dell'Autorità, ai sensi delle disposizioni dell'articolo
129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce
i conti definitivi dell'Autorità, sotto la propria responsabilità,
e li
trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità.
6. Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi vengono pubblicati.
8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a
maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il
30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. (1)
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(1) Il presente articolo è stato cosi' sostituito dall'art.1 del RegCE
22.07.2003 n. 1642 (G.U.U.E. 29.09.2003, n. L 245); si riporta di seguito il
testo previgente:
"1. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'Autorità.
2. Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le spese e il controllo
della constatazione e della riscossione di tutte le entrate dell'Autorità
sono effettuati dal controllore finanziario della Commissione.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore esecutivo trasmette alla Commissione,
al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti i conti dettagliati di
tutte le entrate e le spese per il precedente esercizio.
La Corte dei conti esamina tali conti a norma dell'articolo 248 del trattato.
Essa pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Autorità.
4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico
dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo dell'Autorità."
________________________________________
Articolo 45: Diritti percepiti dall'Autorità
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione,
sentiti l'Autorità, gli Stati membri e le parti interessate, pubblica
una relazione sulla possibilità e l'opportunità di presentare
una proposta legislativa in base alla procedura di codecisione e in conformità
con il trattato per altri servizi forniti dall'Autorità.
________________________________________
Articolo 46: Personalità giuridica e privilegi
1. L'Autorità è dotata di personalità giuridica. In ciascuno
degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica
riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.
In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili
e agire in giudizio.
2. All'Autorità si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità
delle Comunità europee.
________________________________________
Articolo 47: Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell'Autorità è disciplinata
dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia delle
Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una
clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Autorità.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità
deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati
membri, i danni cagionati dall'Autorità o dai suoi agenti nell'esercizio
delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle
controversie relative al risarcimento dei danni.
3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Autorità
è regolata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale
dell'Autorità.
________________________________________
Articolo 48: Personale
1. Il personale dell'Autorità è soggetto alle norme e ai regolamenti
che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
2. Nei confronti del proprio personale l'Autorità esercita i poteri conferiti
all'autorità che ha il potere di nomina.
________________________________________
Articolo 49: Partecipazione di paesi terzi
Alle attività dell'Autorità possono partecipare i paesi che hanno
concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato
e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente
regolamento.
In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi vengono concordate soluzioni
organizzative, relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità
di partecipazione di tali paesi alle attività dell'Autorità, comprese
disposizioni riguardanti la partecipazione alle reti gestite dall'Autorità,
l'inserimento nell'elenco delle organizzazioni competenti alle quali l'Autorità
può affidare certi compiti, i contributi finanziari e il personale.
________________________________________
Articolo 50: Sistema di allarme rapido
1. E' istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la notificazione
di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi.
Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità. Gli
Stati membri, la Commissione e l'Autorità designano ciascuno un punto
di contatto, che è membro della rete. La Commissione è responsabile
della gestione della rete.
2. Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all'esistenza
di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti
o mangimi, egli trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione
nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente
le informazioni ai membri della rete.
L'Autorità può integrare la notificazione con ogni informazione
scientifica o tecnica in grado di agevolare un intervento rapido e adeguato
di gestione del rischio da parte degli Stati membri.
3. Nell'ambito del sistema di allarme rapido e salvo altrimenti disposto dalla
normativa comunitaria, gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione,
quanto segue:
a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa
a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o a imporne il ritiro
dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana;
b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a
titolo consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche
condizioni all'immissione sul mercato o all'eventuale uso di alimenti o mangimi,
a motivo di un grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido;
c) qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia respinto
una partita, un container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di
frontiera dell'Unione europea a causa di un rischio diretto o indiretto per
la salute umana.
La notificazione è accompagnata da una spiegazione dettagliata dei motivi
dell'intervento delle autorità competenti dello Stato membro in cui è
stata fatta la notificazione. Questa è seguita in tempi rapidi da ulteriori
informazioni, in particolare se le misure su cui è basata vengono modificate
o revocate.
La Commissione trasmette immediatamente ai membri della rete la notificazione
e le ulteriori informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma.
Laddove una partita, un container o un carico siano respinti da un'autorità
competente ad un posto di frontiera dell'Unione europea, la Commissione ne dà
immediatamente notificazione a tutti i posti di frontiera dell'Unione europea
nonché al paese terzo d'origine.
4. Laddove un alimento o un mangime oggetto di notificazione nell'ambito del
sistema di allarme rapido sia stato spedito in un paese terzo, la Commissione
fornisce a quest'ultimo adeguate informazioni.
5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualunque intervento
eseguito o di qualunque misura adottata in seguito alla ricezione delle notificazioni
e delle ulteriori informazioni trasmesse nell'ambito del sistema di allarme
rapido. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni ai membri
della rete.
6. La partecipazione al sistema di allarme rapido può essere aperta ai
paesi candidati, a paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base
di accordi stipulati tra la Comunità e detti paesi o organizzazioni internazionali,
secondo le modalità definite da tali accordi. Questi ultimi si basano
sul principio della reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza
equivalenti a quelle vigenti nella Comunità.
________________________________________
Articolo 51: Misure di applicazione
Le misure per l'applicazione dell'articolo 50 sono adottate dalla Commissione,
previa discussione con l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo
58, paragrafo 2. Esse indicano in particolare le condizioni e procedure specifiche
relative alla trasmissione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni.
________________________________________
Articolo 52: Regole di riservatezza per il sistema di allarme rapido
1. Di regola, le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti
un rischio per la salute umana provocato da alimenti e mangimi sono messe a
disposizione dei cittadini in conformità del principio dell'informazione
di cui all'articolo 10. Di regola, i cittadini hanno accesso alle informazioni
sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate.
I membri della rete prendono tuttavia le disposizioni necessarie per fare in
modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente
giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro
natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni
che devono essere rese pubbliche, quando le circostanze lo richiedano, per tutelare
la salute umana.
2. La tutela del segreto professionale non preclude la comunicazione alle autorità
competenti delle informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato
e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Le autorità
che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne garantiscono
la riservatezza a norma del paragrafo 1.
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Articolo 53: Misure urgenti per alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo
1. Quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati
da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per
la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente
affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri
interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di
uno Stato membro, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2,
adotta immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una
o alcune delle seguenti misure:
a) nel caso di alimenti o mangimi di origine comunitaria:
i) sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzazione dell'alimento
in questione;
ii) sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzo del mangime in questione;
iii) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in
questione;
iv) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata;
b) nel caso di alimenti o mangimi importati da un paese terzo:
i) sospensione delle importazioni dell'alimento o del mangime in questione da
tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio ed eventualmente
dal paese
terzo di transito;
ii) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in
questione in provenienza da tutto il paese terzo interessato o da parte del
suo territorio;
iii) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata.
2. Tuttavia, in casi urgenti, la Commissione può adottare in via provvisoria
le misure di cui al paragrafo 1, previa consultazione dello Stato membro o degli
Stati membri interessati e dopo averne informato gli altri Stati membri.
Nel tempo più breve possibile e al più tardi entro dieci giorni
lavorativi, le misure adottate sono confermate, modificate, revocate o prorogate
secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Le motivazioni della
decisione della Commissione sono pubblicate quanto prima.
________________________________________
Articolo 54: Altre misure urgenti
1. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità
di adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità
delle disposizioni dell'articolo 53, lo Stato membro può adottare misure
cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri
e la Commissione.
2. Entro dieci giorni lavorativi, la Commissione sottopone la questione al comitato
istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo
58, paragrafo 2 ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure
cautelari provvisorie nazionali.
3. Lo Stato membro può lasciare in vigore le proprie misure cautelari
provvisorie fino all'adozione delle misure comunitarie.
________________________________________
Articolo 55: Piano generale per la gestione delle crisi
1. La Commissione elabora, in stretta collaborazione con l'Autorità
e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti
la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (in prosieguo: "il piano generale").
2. Il piano generale indica i tipi di situazione che comportano per la salute
umana rischi diretti o indiretti derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente
le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre
a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata
mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54.
Il piano generale determina inoltre le procedure pratiche necessarie per la
gestione di una crisi, compresi i principi di trasparenza da applicare ed una
strategia di comunicazione.
________________________________________
Articolo 56: Unità di crisi
1. Nel rispetto della sua funzione di garante dell'applicazione del diritto
comunitario, la Commissione, qualora identifichi una situazione che comporti
un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana derivante da alimenti
e mangimi e non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio attraverso
le disposizioni vigenti o non sia possibile gestirlo adeguatamente mediante
la sola applicazione degli articoli 53 e 54, notifica immediatamente la situazione
agli Stati membri e all'Autorità.
2. La Commissione istituisce immediatamente un'unità di crisi alla quale
partecipa l'Autorità, la quale se necessario fornisce assistenza scientifica
e tecnica.
________________________________________
Articolo 57: Compiti dell'unità di crisi
1. L'unità di crisi provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte
le informazioni pertinenti e all'individuazione delle possibilità offerte
per prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio per la
salute umana nella maniera più rapida ed efficace possibile.
2. L'unità di crisi può chiedere l'assistenza di qualsiasi soggetto
pubblico o privato le cui competenze essa giudichi necessarie per gestire la
crisi con efficacia.
3. L'unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi in gioco e
delle misure adottate.
________________________________________
Articolo 58: Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali, in prosieguo "il comitato",
composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante
della Commissione. Il comitato è articolato in sezioni destinate a trattare
tutte le questioni pertinenti.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura
di cui all'articolo 5 della decisione 1999/ 468/CE, salvo il disposto dell'articolo
7 e dell'articolo 8 della stessa.
3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE
è di tre mesi.
________________________________________
Articolo 59: Compiti del comitato
Il comitato svolge i compiti assegnatigli dal presente regolamento e da altre
pertinenti disposizioni comunitarie, nei casi e alle condizioni stabiliti in
tali disposizioni. Esso può inoltre esaminare qualsiasi questione nella
materia disciplinata da tali disposizioni, su iniziativa del presidente o su
richiesta scritta di uno dei suoi membri.
________________________________________
Articolo 60: Procedura di mediazione
1. Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, uno Stato membro,
qualora ritenga che una misura adottata da un altro Stato membro nel campo della
sicurezza alimentare sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa
incidere sul funzionamento del mercato interno, deferisce la questione alla
Commissione, che ne informa immediatamente l'altro Stato membro interessato.
2. I due Stati membri interessati e la Commissione si adoperano in ogni modo
per risolvere il problema. Se non è possibile giungere a un accordo,
la Commissione può chiedere all'Autorità un parere su ogni pertinente
questione scientifica controversa. Le modalità della richiesta e il termine
entro il quale l'Autorità deve emettere il parere sono concordati tra
la Commissione e l'Autorità, sentiti i due Stati membri interessati.
________________________________________
Articolo 61: Clausola di revisione
1. Anteriormente al 1° gennaio 2005 e successivamente ogni sei anni, l'Autorità,
in collaborazione con la Commissione, commissiona una valutazione esterna indipendente
dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal consiglio di amministrazione
di concerto con la Commissione. La valutazione riguarda le pratiche di lavoro
e l'impatto dell'Autorità. La valutazione terrà conto delle opinioni
dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale.
Il consiglio di amministrazione dell'Autorità esamina le conclusioni
della valutazione e, se necessario, rivolge alla Commissione raccomandazioni
relative a modifiche riguardanti l'Autorità e le sue pratiche di lavoro.
La valutazione e le raccomandazioni sono pubbliche.
2. Anteriormente al 1° gennaio 2005, la Commissione pubblica una relazione
sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle sezioni 1 e 2 del capo IV.
3. Le relazioni e le raccomandazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse
al Consiglio e al Parlamento europeo.
________________________________________
Articolo 62: Riferimenti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare e al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali
1. I riferimenti presenti nella legislazione comunitaria al comitato scientifico
dell'alimentazione umana, al comitato scientifico per l'alimentazione animale,
al comitato scientifico veterinario, al comitato scientifico degli antiparassitari,
al comitato scientifico delle piante e al comitato scientifico direttivo sono
sostituiti da un riferimento all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
2. I riferimenti presenti nella legislazione comunitaria al comitato permanente
per i prodotti alimentari, al comitato permanente degli alimenti per animali
e al comitato veterinario permanente sono sostituiti da un riferimento al comitato
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
I riferimenti al comitato fitosanitario permanente presenti nella legislazione
comunitaria basata sulle direttive 76/895/CEE, 86/ 362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE
e 91/414/CEE, relative ai prodotti fitosanitari e alla fissazione di quantità
massime di residui, comprese le direttive stesse, sono sostituiti da un riferimento
al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "legislazione comunitaria" si
intendono tutti i regolamenti, le direttive e le decisioni della Comunità.
4. Le decisioni 68/361/CEE, 69/414/CEE e 70/372/CEE sono abrogate.
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Articolo 63: Competenze dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali
Il presente regolamento fa salve le competenze attribuite all'Agenzia europea
di valutazione dei medicinali a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93, del
regolamento (CEE) n. 2377/90, della direttiva 75/319/CEE del Consiglio e della
direttiva 81/851/CEE del Consiglio.
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Articolo 64: Inizio delle attività dell'Autorità
L'Autorità comincia ad essere operativa a decorrere dal 1° gennaio
2002.
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Articolo 65: Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli articoli 11, 12 e da 14 a 20 si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2005.
Gli articoli 29, 56, 57, 60 e 62, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla
nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici,
annunciata con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie "C".
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
J. PIQUE' I CAMPS
________________________________________