Preambolo - [Preambolo]
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 con il quale è stata
recepita la direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;
Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della
commercializzazione del latte alimentare vaccino e sue modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 185 del 9 maggio 1991 recante i requisiti per
la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente
il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia
di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 recante attuazione delle
direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che
fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte
alimentare;
Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del
28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 1999, n. 336 recante attuazione delle
direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste
nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui
loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 recante attuazione delle
direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali
veterinari;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva n.
98/34/CE;
Ritenuta la necessità di definire e disciplinare un sistema di rintracciabilità
del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del
consumatore;
Decreta:
Articolo 1 - Applicabilità
l. Il presente decreto si applica alle fasi produttive finalizzate all'ottenimento
di latte alimentare vaccino di cui alla legge del 3 maggio 1989, n. 169, od
ottenuto con i procedimenti previsti od autorizzati in attuazione della medesima
legge.
Articolo 2 - Definizioni
l. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "latte crudo", il latte prodotto mediante secrezione dalla ghiandola
mammaria di vacche, sottoposto ad una temperatura non superiore a 40°C,
o ad un trattamento avente effetto equivalente;
b) "latte alimentare vaccino", le produzioni di latte di cui alla
legge 3 maggio 1989, n. 169, e al regolamento (CE) 2597/97;
c) "allevamenti", le imprese che effettuano attività di allevamento
di bovini da latte la cui produzione è destinata all'ottenimento di latte
vaccino;
d) "centro di raccolta", lo stabilimento in cui il latte crudo può
essere raccolto ed eventualmente raffreddato e filtrato;
e) "centro di standardizzazione", lo stabilimento non strutturalmente
collegato a un centro di raccolta, né ad uno stabilimento di trattamento
o trasformazione, nel quale il latte crudo può essere sottoposto a scrematura
o a modifica e regolazione della materia grassa;
f) "primi acquirenti", l'impresa o l'associazione che acquista latte
direttamente dall'allevamento, eventualmente anche solo per cederlo a una o
più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di
altri prodotti lattierocaseari senza procedere ad alcuna operazione fisica sul
latte;
g) "stabilimenti di trattamento", lo stabilimento in cui si effettua
il trattamento termico del latte ed il suo confezionarnento;
h) "trasportatori", gli operatori della logistica che si interfacciano
tra gli allevamenti, i centri di raccolta, i centri di standardizzazione, gli
stabilimenti di trattamento o trasformazione;
i) "mangimi", qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi,
destinato alla nutrizione per via orale degli animali.
Articolo 3 - Soggetti obbligati
1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente decreto sono
coloro che producono latte alimentare vaccino di cui alla legge n. 169/1989,
e in particolare:
a) i titolari degli allevamenti;
b) i primi acquirenti;
c) i titolari dei centri di raccolta;
d) i titolari dei centri di standardizzazione;
e) i trasportatori;
f) i responsabili delle aziende di trattamento.
Articolo 4 - Obblighi
1. Il sistema di rintracciabilità adottato da ciascuno soggetto di cui
all'art. 3 deve consentire l'identificazione dell'origine del latte crudo impiegato
in ogni lotto di prodotto ottenuto nelle medesime circostanze.
2. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare un sistema di rintracciabilità
contenente le informazioni di cui all'allegato A, secondo i termini previsti
nello stesso allegato.
Articolo 5 - Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte
1. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare entro il 1° aprile
2004, un "Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte".
2. Il manuale contiene le procedure di identificazione e rintracciabilità
e la relativa modulistica per la registrazione ad integrazione della documentazione
già richiesta dalla normativa vigente in materia.
3. Il sistema di rintracciabilità aziendale deve consentire una efficace
ricostruzione del percorso produttivo del latte.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro
il 30 settembre 2003, sono definite le linee guida per la stesura del manuale
aziendale per la rintracciabilità del latte, anche tenendo conto delle
norme UNI 10939/2001 e UNI 11020/2002.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato A - [Adempimenti degli allevatori]
A. Gli allevamenti sono obbligati a identificare e registrare:
1. i capi presenti in allevamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
2. la provenienza e l'impiego dei mangimi acquistati;
3. la produzione, preparazione e l'impiego dei mangimi autoprodotti in allevamento;
4. le zone e il periodo di pascolo;
5. la provenienza e l'impiego dei medicinali utilizzati secondo quanto previsto
dalla normativa vigente;
6. i capi trattati con medicinali e l'esclusione dalla destinazione al commercio
del relativo latte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
7. la data di mungitura;
8. l'orario di mungitura solo nel caso di latte da destinare a latte fresco
pastorizzato;
9. il latte venduto e la sua destinazione.
B. Entro il 1° aprile 2004 devono essere attuati gli obblighi relativi ai
punti 1, 5, 6, 7, 8 e 9.
C. Entro il 30 giugno 2004 per gli allevamenti con produzione uguale o superiore
a 2000 quintali di quota latte devono essere attuati anche gli obblighi relativi
ai punti 2, 3 e 4. Per gli allevamenti con produzione inferiore a 2000 quintali
di quota latte non è richiesta l'identificazione e la registrazione delle
informazioni relative ai punti 3 e 4.
D. I primi acquirenti sono obbligati a identificare e registrare:
a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e
nella quale sono situati gli allevamenti, o la nazione in caso di provenienza
extranazionale;
b) il trasportatore e l'automezzo;
c) il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella
quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza
extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte
fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo biologico
la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di
origine interessati.
Nel caso in cui il primo acquirente svolga anche attività di centro di
raccolta e/o centro di standardizzazione e/o stabilimento di trattamento deve
applicare quanto previsto dagli specifici paragrafi successivi.
E. I centri di raccolta sono obbligati a identificare e registrare:
a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e
nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di
provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione
di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo biologico,
la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di
origine interessati;
b) il trasportatore e automezzo;
c) il latte immagazzinato;
d) il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella
quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza
extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte
fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo biologico,
la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di
origine interessati.
F. I centri di standardizzazione sono obbligati a identificare e a registrare
l'identificazione:
a) della provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e
nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di
provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione
di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo biologico,
la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di
origine interessati;
b) del trasportatore e automezzo;
c) del latte immagazzinato;
d) del trattamento di standardizzazione;
e) degli eventuali costituenti naturali del latte aggiunti e della loro provenienza;
f) dei eventuali costituenti naturali del latte sottratti e della loro destinazione;
g) del latte standardizzato immagazzinato;
h) del latte venduto e della sua destinazione specificando la/le provincia/e
nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di
provenienza extranazionale. Nel caso di latte biologico standardizzato la provenienza
deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati.
G. I trasportatori sono obbligati a identificare e registrare:
a) la provenienza del latte raccolto e/o trasportato specificando il mittente
e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la
nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare
alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso
di latte crudo biologico la provenienza deve estendersi fino all'identificazione
degli allevamenti interessati.
b) gli automezzi impiegati per il trasporto del latte;
c) la destinazione del latte consegnato specificando il/i destinatario/i e la/le
provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione
in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione
di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo biologico
la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di
origine interessati.
H. Gli stabilimenti di trattamento sono obbligati a identificare e registrare:
a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e
nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di
provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di
latte fresco pastorizzato alta qualità e di latte da agricoltura biologica
la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di
origine interessati; il latte da agricoltura biologica deve essere scortato
da certificazione rilasciata da un organismo autorizzato.
b) il trasportatore/i e l'automezzo/i per il latte in ingresso;
c) il latte immagazzinato;
d) il trattamento termico impiegato;
e) l'orario del trattamento solo nel caso di latte da destinare a latte fresco
pastorizzato;
f) il latte trattato termicamente eventualmente immagazzinato;
g) la linea di confezionamento;
h) il latte confezionato;
i) il trasportatore/i e l'automezzo/i per il prodotto confezionato;
j) la sua prima destinazione (oppure della distribuzione primaria, eventualmente
aggiungere definizione).
I. Gli stabilimenti di trattamento sono responsabili ad indicare nella etichettatura
del latte alimentare confezionato, fatte salve le disposizioni vigenti sulla
etichettatura dei prodotti alimentari, anche il riferimento territoriale cui
fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato.
L. Tale riferimento può ascriversi alle due seguenti diciture:
A. "Origine del latte crudo" (nel caso sia possibile dimostrarne la
provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:
a) la/le provincia/e italiana/e; in alternativa è consentito indicare:
la/le regione/i italiana/e ovvero "Italia";
b) il Paese membro comunitario, nel caso di provenienza del latte crudo da un
singolo Paese UE;
c) "UE", nel caso di provenienza del latte da più Paesi membri
comunitari.
B. "Origine del latte" (nel caso non sia possibile dimostrarne la
provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:
a) la/le provincia/e italiana/e; in aggiunta è consentito indicare: la/le
regione/i italiana/e ovvero "Italia";
b) il Paese membro comunitario, nel caso di provenienza del latte da un singolo
Paese UE;
c) "UE", nel caso di provenienza del latte da più Paesi membri
comunitari;
d) "Mondo" nel caso di provenienza del latte sia da Paesi UE che da
Paesi extra UE o solo da Paesi extra UE.