(Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2003, n. 167)
Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
Preambolo - [Preambolo]
In vigore dal 5 agosto 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità;
Vista la direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre 2001, con
la quale viene modificata la direttiva 2000/13/CE, per quanto riguarda la definizione
di carne;
Vista la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa
all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari
contenenti caffeina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle
attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 - Campo di applicazione
In vigore dal 5 agosto 2003
1. L' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
è sostituito dal seguente:
"1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al
consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo
17, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono
disciplinate dal presente decreto.".
Articolo 2 - Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari
In vigore dal 5 agosto 2003
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito
dal seguente:
"Art. 2 (Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari). -
1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate
ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono
essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare
e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla
composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la
provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non
possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari,
quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire,
curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà,
fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione
e la pubblicità dei prodotti alimentari.".
Articolo 3 - Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati
In vigore dal 5 agosto 2003
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è
aggiunto, infine, il seguente comma:
"5 bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del
Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità
ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma
1, lettera m).".
Articolo 4 - Denominazione di vendita
In vigore dal 5 agosto 2003
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5 bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita
da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione
anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione
sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e
13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale
del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente
utilizzato.".
Articolo 5 - Ingredienti
In vigore dal 5 agosto 2003
1. L'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
è sostituito dal seguente:
"10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono
indicate con il nome della specie animale ed in conformità a quanto previsto
all'allegato I.".
Articolo 6 - Designazione degli aromi
In vigore dal 5 agosto 2003
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"3 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina,
utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti
alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto
composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine
"aroma".
3 ter. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il
chinino o la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi,
immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso
chinino" o "inclusa caffeina".
3 quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione
del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente
dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve
figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita
della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione è
seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4
dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100
ml.
3 quinquies. Le disposizioni del comma 3 quater non si applicano alle bevande
a base di caffe' di te' di estratto di caffe' o di estratto di te' la cui denominazione
di vendita contenga il termine "caffe'" o "te'."".
Articolo 7 - Quantità
In vigore dal 5 agosto 2003
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
è sostituito dal seguente:
"2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita
dall'articolo 2 del decreto legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978,
n. 690, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1980, n. 391.".
Articolo 8 - Termine minimo di conservazione
In vigore dal 5 agosto 2003
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito
dal seguente:
"Art. 10. (Termine minimo di conservazione). - 1. Il termine minimo di
conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva
le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;
esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro"
quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da
consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla
data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti di cui
all'articolo 10 bis, è determinato dal produttore o dal confezionatore
o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione
europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità.
3. Il termine minimo di conservazione si compone dell'indicazione in chiaro
e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno e può essere espresso:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili
per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per più di diciotto mesi.
4. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari
accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine
di cui al comma 1 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente
richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 completano l'enunciazione
delle condizioni di conservazione.
5. L'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta
per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati
o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi; tale deroga non si
applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati
e le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva nonché delle bevande
dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate
poste in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati
alle collettività;
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono
normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti,
aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.".
Articolo 9 - Data di scadenza
In vigore dal 5 agosto 2003
1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è
inserito il seguente:
"Art. 10 bis (Data di scadenza). - 1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente
deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo
breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione
è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla
dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione
del punto della confezione in cui figura.
2. La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno,
il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni
di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in
funzione della quale è stato determinato il periodo di validità.
3. Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la pasta fresca,
nonché per le carni fresche ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura
freschi, la data di scadenza può essere determinata con decreti dei Ministri
delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e della
salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
4. Per il latte, escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione,
la data di scadenza è determinata con decreto dei Ministri delle attività
produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base
della evoluzione tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore del presente
decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità
del latte.
5. E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire
dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.".
Articolo 10 - Sede dello stabilimento
In vigore dal 5 agosto 2003
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
è sostituito dal seguente:
"1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento,
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), può essere omessa nel caso
di:
a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in
etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali
in Italia;
c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.".
Articolo 11 - Lotto dei prodotti
In vigore dal 5 agosto 2003
1. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
le parole: "con la menzione del giorno, del mese e dell'anno" sono
sostituite dalle seguenti: "con la menzione almeno del giorno e del mese".
Articolo 12 - Imballaggi globali
In vigore dal 5 agosto 2003
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7 bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti
prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo
3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti;
qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare
almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di
conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità
più breve.".
Articolo 13 - Prodotti sfusi
In vigore dal 5 agosto 2003
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito
dal seguente:
"Art. 16 (Vendita dei prodotti sfusi). - 1. I prodotti alimentari non preconfezionati
o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati,
i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed
i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti
di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato
nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente
deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico
superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati
glassati.
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della
gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti
può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista
oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente
da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità
dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1
può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle
collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate,
la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua
potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride
carbonica.
6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo
o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono
riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore,
purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore,
devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento
commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento
sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia
stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.".
Articolo 14 - Formaggi freschi a pasta filata
In vigore dal 5 agosto 2003
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, sostituito dall'articolo
23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal
seguente:
"3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione
al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:
a) l'indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se posto
in liquido di governo; oppure
b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante;
oppure
c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria
variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.".
Articolo 15 - Designazione delle carni
In vigore dal 5 agosto 2003
________________________________________
1. All'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è
aggiunto il seguente prodotto:
Definizione Designazione
I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee
al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i
quali il tenore totale di grasso e di tessuto connettivo non supera i valori
di seguito indicati e quando la carne costituisce ingrediente di un altro prodotto
alimentare.
Carne (i) seguita (e) dal nome della (e) specie animale (i) da cui proviene
(provengono) o dal qualificativo relativo alla specie.
1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati nella tabella
seguente:
Specie animale Grasso (%) Tessuto connettivo (%)
Mammiferi, esclusi conigli e suini, miscugli di specie con predominanza di mammiferi
25 25
Suini 30 25
Volatili e conigli 15 10
2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati
e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore
di "carne di" deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli
ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura "carne di", l'indicazione
del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora
coincide col nome specifico della parte anatomica che lo apporta, può
essere designato con tale nome.
3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori
di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari ad
8 volte il tenore di idrossiprolina.
4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione
delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la
determinazione della percentuale di cui all'articolo 8.
5. Le "carni meccanicamente separate" sono escluse dalla definizione
di "carne" di cui al comma 1 e devono essere designate come tali seguite
dal nome della specie animale.
6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici;
ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri,
del carpo, del tarso e della coda.
7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le percentuali
di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative quantità.".
________________________________________
Articolo 16 - Sanzioni
In vigore dal 5 agosto 2003
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito
dal seguente:
"Art. 18. (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo
2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento
a euro diciottomila.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10 bis e 14 è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro seicento a euro tremilacinquecento.
4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti
per territorio.".
Articolo 17 - Norme transitorie
In vigore dal 5 agosto 2003
1. E' consentita la vendita dei prodotti alimentari, confezionati fino al 30
giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti di cui all'articolo 6,
con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.