(Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2004, n. 105)
Misure di salvaguardia nei confronti dei prodotti di origine animale importati
da Paesi terzi per il consumo personale.
Preambolo - [Preambolo]
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, di attuazione delle direttive
97/78/CE e 97/79/CE, in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui
prodotti provenienti da Paesi terzi, che sostituisce, in relazione ai soli prodotti
di origine animale, le modalità di controllo veterinario in precedenza
disciplinate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, di attuazione delle
direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE;
Visto il decreto del direttore generale dei servizi veterinari 29 luglio 1993,
recante modalità dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri
all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 182
del 5 agosto 1993, di adeguamento alla decisione della Commissione europea 93/13/CEE,
del 22 dicembre 1992;
Considerato che l'art. 16, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 80, e l'art. 5 del decreto dirigenziale 29 luglio 1993,
escludono dai controlli veterinari, conformemente alle rispettive normative
comunitarie di riferimento, i prodotti di origine animale contenuti nei bagagli
personali dei passeggeri e destinati al loro consumo personale, nonché
quelli oggetto di piccole spedizioni inviate a privati per scopi non commerciali,
quando di peso inferiore ad un chilogrammo;
Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'ambiente del 22 maggio 2001, recante misure relative alla gestione e alla
distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che
effettuano tragitti internazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - della Repubblica italiana, n. 202 del 31 agosto 2001;
Considerato che gli organismi scientifici internazionali e comunitari hanno
più volte evidenziato il rischio sanitario di introduzione di malattie
infettive e diffusive degli animali correlato alle sopra citate modalità
di importazione dei prodotti di origine animale nel territorio comunitario,
sollecitando contestualmente il rafforzamento dei relativi controlli;
Vista la decisione della Commissione europea 2002/995/CE del 9 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L 353
del 30 dicembre 2002, recante misure transitorie di salvaguardia per quanto
riguarda le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale;
Considerato che la decisione 2002/995/CE sospende, tra l'altro, l'applicazione
delle deroghe riguardanti le importazioni dei prodotti di origine animale disciplinati
dalle direttive 72/462/CEE, 91/494/CEE, 92/45/CEE nonché dalla decisione
93/13/CEE, per ciò che concerne le carni, il latte e i prodotti da essi
derivati, quando i prodotti in questione siano introdotti al seguito dei viaggiatori
o spediti a privati per scopi non commerciali;
Considerato, pertanto, necessario rafforzare le modalità di controllo
nei confronti dei prodotti di origine animale contenuti nei bagagli personali
dei passeggeri e destinati al consumo personale, nonché quelli oggetto
di piccole spedizioni inviate a privati per scopi non commerciali, adeguandole
al contenuto della richiamata decisione della Commissione Europea 2002/995/CE;
Decreta:
Articolo 1 - [Importazioni vietate]
1. E' vietato introdurre nel territorio nazionale, in provenienza da Paesi
terzi ed indipendentemente dalla loro quantità, i prodotti di origine
animale di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto:
a) contenuti nei bagagli personali dei passeggeri, anche se si tratta di prodotti
destinati al consumo personale;
b) oggetto di spedizioni anche di modica quantità, destinate a privati
per scopi non commerciali.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualunque
passeggero che, provenendo da Paesi terzi, detiene i prodotti di cui al comma
1, deve, prima dell'ingresso nel territorio nazionale, dichiararli e consegnarli
all'ufficio doganale che ne dispone la distruzione.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a) il latte in polvere per l'infanzia, gli alimenti per l'infanzia e gli alimenti
speciali per ragioni mediche, a condizione che tali prodotti non richiedano
la refrigerazione prima del consumo, siano contenuti nella confezione originale
destinata alla vendita diretta al consumatore finale e che la confezione medesima
non sia aperta. In relazione ai soli alimenti speciali per ragioni mediche,
il detentore deve, in caso di controllo, dichiarare solo tale finalità
senza ulteriori specificazioni;
b) i prodotti di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto, provenienti
dai Paesi elencati nell'allegato I, sezione B, quando la natura e quantità
dei prodotti importati consente di ritenere plausibile il consumo da parte di
un solo individuo;
c) i prodotti di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto, quando
il detentore ne dichiara preventivamente la presenza e ciascuno di essi è
accompagnato dalla relativa certificazione veterinaria rilasciata dai servizi
veterinari ufficiali del Paese terzo di provenienza. In tale caso, l'ufficio
doganale deve richiedere l'intervento del veterinario ufficiale del posto d'ispezione
frontaliero più vicino per i relativi controlli veterinari, riguardanti,
principalmente, la conformità formale e sostanziale della certificazione
di accompagnamento dei prodotti alle prescrizioni comunitarie; in caso di esito
favorevole dei controlli, il veterinario ufficiale appone, su qualunque spazio
libero del certificato, la data di esecuzione del controllo, il timbro dell'ufficio
e la propria firma, conservando copia del certificato senza rilasciare l'allegato
B.
4. I prodotti di origine animale diversi da quelli di cui all'allegato I, sezione
A, al presente decreto, provenienti da Paesi terzi, possono essere introdotti
in Italia con le modalità richiamate alle lettere a) e b) del comma 1,
senza necessità di dichiararne il possesso all'ufficio doganale solo
se di peso non superiore al chilogrammo, per ogni singolo passeggero.
5. I prodotti che non rispettano le prescrizioni di cui al presente decreto
devono essere distrutti, su disposizione dell'Ufficio doganale, secondo le modalità
previste dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'ambiente del 22 maggio 2001, citato in preambolo, con spese a carico del
detentore o di altro soggetto responsabile della merce anche nell'ipotesi di
cui al comma 4, qualora i prodotti siano superiori ad un chilogrammo.
6. Il gestore delle strutture nelle quali ha sede l'ufficio doganale che effettua
il controllo deve assicurare lo stoccaggio e l'idonea conservazione dei prodotti
che devono essere distrutti e di quelli che devono essere sottoposti al controllo
del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero ai sensi del comma
1, lettera c).
Articolo 2 - [Campagna informativa]
1. Per i fini di cui al presente decreto, nelle principali strutture nazionali
di arrivo dei mezzi di trasporto passeggeri provenienti da Paesi terzi, il Ministero
della salute provvede alla realizzazione di una campagna informativa sanitaria
dei viaggiatori, mediante consegna ai gestori di dette strutture di manifesti
contenenti le informazioni di cui all'allegato II al presente decreto.
I manifesti devono essere esposti in modo permanente e in luoghi di facile visibilità
per i viaggiatori a cura dei gestori delle richiamate strutture; essi provvedono
ad evitarne il danneggiamento o il deterioramento, provvedendo comunque, in
tali casi, alla tempestiva sostituzione. Per i fini considerati, detti manifesti
saranno consegnati anche agli uffici doganali. La suddetta campagna informativa
non comporta oneri ne' spese a carico del bilancio dello Stato.
2. Le compagnie nazionali e straniere che gestiscono, anche indirettamente,
mezzi per il trasporto dei passeggeri, devono fornire, alla partenza, a tutti
i passeggeri provenienti da Paesi terzi le informazioni contenute nell'Allegato
III al presente decreto utilizzando qualunque mezzo di comunicazione appropriato,
quale manifestini, messaggi vocali, display luminosi od audiovisivi.
Articolo 3 - [Controlli a campione]
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli uffici doganali, nell'ambito
delle proprie risorse umane e strumentali, procedono a controlli a sondaggio
sulle spedizioni e sui bagagli anche a mano dei passeggeri in arrivo da Paesi
terzi.
2. Con provvedimento del direttore generale della sanità veterinaria
e degli alimenti del Ministero della salute, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, gli allegati al presente decreto potranno essere
modificati o sostituiti per adeguarli ad eventuali successive disposizioni adottate
in sede comunitaria.
Articolo 4 - [Efficacia]
1. Il presente decreto sostituisce le prescrizioni di cui all'art. 5 del decreto
del direttore generale dei servizi veterinari 29 luglio 1993, citato in preambolo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1 - [Prodotti e provenienze vietate]
Sezione A: Le carni, i prodotti a base di carne, il latte, i prodotti a base
di latte, ottenuti da qualsiasi specie animale.
Sezione B: Groenlandia, Isole Faeroer, Islanda, Andorra, San Marino, Liechtenstein,
Svizzera, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria, Malta, Cipro.
Allegato 2 - [Manifesto informativo]
Allegato 3 - [Manifesto informativo]
Gli operatori internazionali per il trasporto dinpaseggeri devonomutilizzare
i mezzi esistenti di comunicazione per i viaggiatori (opucoli, messaggi vocali
e testuali, cartelloni) per trasmettere il seguente messaggio: