Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in
materia di etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari,
non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine di garantire la più
ampia tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente informazione
in un quadro di compatibilità con l'ordinamento comunitario, nonché
di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca,
nel rispetto di quanto normativamente previsto nei rapporti tra Stato e regioni;
Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento e del Consiglio,
come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998, del Parlamento
e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317,
e con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche
comunitarie, per gli affari regionali, delle attività produttive, della
salute e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Denominazioni di vendita nazionali.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le denominazioni di vendita «latte
fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualita»,
da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano,
sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4,
commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, n. 54. La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato»
e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità» è
determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo
che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine «fresco»
nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano
è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di
sei giorni successivi alla data del trattamento termico (1).
1-bis. È comunque vietata l'utilizzazione della denominazione «fresco»
sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli
imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera
non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169
(2)
2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo
2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione
tecnologica è quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione
del trattamento autorizzato (1).
3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare
nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro,
è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro
fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche
comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto
prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di
produzione, nonché individuati, tra quelli già previsti dalla
legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative
ai controlli, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali
dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale
e di agente di polizia giudiziaria (1).
3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Ai fini della classificazione merceologica si intende per vitello' un
animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di
vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi» (2).
4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5 -bis, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura
del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3 (1).
5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore,
la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può
essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua
composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai
prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni
previste all'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater, del citato decreto legislativo
n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle
attività produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali,
i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare
l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali
specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati
gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi
e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati
per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto (1).
8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito
dal seguente:
«2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo
ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di
analisi» (2).
(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n.
204.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
Articolo 1/bis
Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari.
1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli
sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura
dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione
del luogo di origine o provenienza.
2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato
si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per
un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento
della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e
nella produzione.
3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto
con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di
cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche
in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione,
fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati (1).
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
Articolo 1/ter
Etichettatura degli oli d'oliva.
1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire
i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini
ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione
e di molitura delle olive.
2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al
comma 1 sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano» (1).
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
Articolo 2
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel
settore lattiero-caseario.
1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in
materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite
le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite
le seguenti: «relativi alle modalità tecniche e applicative, e
secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento
tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,»
(1).
1-bis. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo
le parole: «dell' obiettivo 1,», sono inserite le seguenti: «nonche´
al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ Creazione di una Rete
nazionale per lo sviluppo rurale',» (2).
1-ter. All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo
le parole: «azioni di sistema 2000-2006», sono inserite le seguenti:
«nonche´ del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+'Creazione
di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale'< e le parole: «del medesimo
Programma» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi Programmi»
(2).
1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre
2003, del Consiglio, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo
33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999
del Consiglio, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005 (2).
2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con
la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate,
possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi
di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003, del Consiglio,
tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo
10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale
fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.
2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: «con
efficacia limitata al periodo in corso», sono inserite le seguenti: «
esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee» (2).
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente
in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai
produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale
delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto
all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA non procede alla richiesta
di prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito
i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi
3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo
5, comma 5, del medesimo decreto-legge (3).
3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), è
inserita la seguente:
«b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori
titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo
di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine
protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio.
Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del
periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità
che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano» (2).
(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2004,
n. 204.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n.
204.
Articolo 3
Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria
dall'obiettivo 1.
1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento
(CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999, del Consiglio, ed il conseguimento degli
obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, anche
in coerenza con quanto assunto con la decisione in data 31 marzo 2004 del Comitato
di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, in ordine al finanziamento
con risorse nazionali gestite dal Ministero delle politiche agricole e forestali,
in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione
Molise e le connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti
il prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n.
2792/1999, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di
finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative
alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità
iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita
transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21
giugno 1999 del Consiglio.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise,
le modalità di attuazione del comma 1 (1).
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
3-bis. Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo
comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero delle politiche agricole
e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione,
la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa (2).
«4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo
2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri
derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000
annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma
1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo
2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3» (3).
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Con D.M. 29 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 15 novembre 2004, n. 268), modificato
dal D.M. 30 novembre 2004 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24), sono state definite
le tipologie di interventi in favore della flotta da pesca della regione Molise,
e le modalità di presentazione delle richieste di ammissione a contributo
per le nuove costruzioni di natanti e di erogazione delle relative agevolazioni.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
(3) Comma così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n.
204.
Articolo 4
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.