Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo
1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
(legge comunitaria 2002) ed in particolare l'articolo 3;
Visto il D.M. 12 settembre 2000, n. 410 del Ministro delle politiche agricole
e forestali, recante adozione del regolamento concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche protette, incaricati dal Ministero
delle politiche agricole e forestali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
16 luglio 2004 e del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Dei produttori
Articolo 1
Uso commerciale.
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente
in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale
una denominazione di origine o una indicazione geografica così come definite
nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio,
o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento,
è sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate:
a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi
diritto a tale denominazione a causa:
1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica
designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali
ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
2) del mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata
dalla struttura di controllo di cui al presente comma, è sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;
3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione è sottoposto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;
b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo,
nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare
indebitamente la reputazione della stessa, è sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento;
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura,
nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione
protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla
presente lettera il riferimento alla denominazione protetta:
1) quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria
merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato
o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta
riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano
inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso.
In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione
può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali
- Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la
tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;
2) o quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto
tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è
elaborato o trasformato (1).
2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti
privi della indicazione della denominazione protetta, già certificati
conformi ad essa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per
ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore
alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.
3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 è disposta la sanzione
accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantità
accertate e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle
quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente
articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può
essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione
a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.
(1) L'articolo unico, D.M. 14 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n.
302) così dispone:
«Articolo unico. 1. Agli utilizzatori del prodotto composto, elaborato
o trasformato che utilizzano in etichetta il riferimento ad una denominazione
protetta è concesso un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del
decreto legislativo di cui alle premesse, per lo smaltimento delle etichette
e per l'adeguamento delle stesse alle previsioni di cui all'art. 1, lettera
c) del decreto legislativo citato nelle premesse.
2. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti entro i successivi sei mesi.».
Successivamente, il termine di sei mesi previsto dal comma 1 del suddetto articolo
unico è stato prorogato di ulteriori sei mesi dall'articolo unico, D.M.
28 giugno 2005 (Gazz. Uff. 2 luglio 2005, n. 152).
Articolo 2
Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del
marchio.
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica, per la
commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o
il segno distintivo o il marchio così come registrati ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, del Consiglio, per un prodotto certificato
conforme, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
tremila ad euro quindicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione
e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta,
o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è
indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita
o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera,
imitazione, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemila ad euro tredicimila.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla
confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai
consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false
o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità
essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato
nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative
disposizioni applicative, nonché impiega, per la confezione, recipienti
che possono indurre in errore sull'origine è sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere
qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera
origine dei prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro tremila ad euro ventimila.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio
d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non
ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92,
ovvero contraffà il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo
che ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento
(CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro
sigillo o simbolo contraffatto, è sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da
parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
e forestali che, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori,
sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attività di
controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attività che
la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura
di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al Consorzio
di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto
alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo è disposta la
sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto
della gravità del fatto, desunta dalle quantità dei prodotti oggetto
delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in
errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del
provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione
è applicata.
Articolo 3
Piano di controllo.
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del
quale la struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1), o una competente autorità pubblica accerti una non conformità
classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato
con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura,
in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva
di rigetto del ricorso, ove presentato, è sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel
sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire
le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o
ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti da parte degli incaricati
della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del
Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte
del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel
sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale
o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura
di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per la denominazione
protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del Ministero
delle politiche agricole e forestali, è sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel
sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli obblighi
pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto,
previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali,
alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo
pecuniario accertato.
5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa
pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione
protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
Capo II
Degli organismi di controllo e dei consorzi di tutela
Articolo 4
Inadempienze della struttura di controllo.
1. Alla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che
non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità
pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo
tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro cinquantamila. La stessa sanzione si applica alle strutture
che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento
del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione
ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e fatta
salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione
o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attività
di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere
o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione oppure pone
ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso è sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.
Articolo 5
Tutela dei Consorzi incaricati.
1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale
di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento
del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni
di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio
già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo,
è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventiseimila
ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione
sociale.
2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione
protetta che svolgono attività rientranti tra quelle indicate al citato
comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo consenso
del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1),
sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro diecimilacinquecento.
Articolo 6
Inadempienze dei Consorzi di tutela.
1. Al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero
1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto
di riconoscimento o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge attività che risulta
incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, non avendo
ottemperato alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà
del Ministero delle politiche agricole e forestali di procedere alla sospensione
o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro cinquantamila.
2. Il Consorzio di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle sue attività
pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento
della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità
di trattamento non è contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio;
c) violare le disposizioni impartite con il D.M. 12 settembre 2000, n. 410 del
Ministro delle politiche agricole e forestali, concernente la ripartizione dei
costi, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.
Capo III
Delle circostanze
Articolo 7
Altri illeciti.
1. Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
2. Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre volte in
caso di reiterazione dello stesso illecito.
Capo IV
Competenza
Articolo 8
Competenza agenti vigilatori.
1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti
vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più
Consorzi di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), da
un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui
agli articoli 1, 2 e 5.
2. L'attività di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato ed è equiparata a quella prevista dall'articolo
13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono
definite le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni del soggetto
che accerta la violazione.
Articolo 9
Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento
delle violazioni previste all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 4 è
di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 10
Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
1. L'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, comma 4, e all'articolo
6 è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 11
Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
1. La competenza ad irrogare le sanzioni, accertate dai soggetti indicati agli
articoli 8, 9 e 10, nonché quelle accertate dagli organi competenti ai
sensi delle norme vigenti in materia di prodotti DOP ed IGP, è attribuita
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il soggetto sanzionato,
oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà
provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente
al creditore.
3. L'attuazione delle competenze di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 1, del
Ministero delle politiche agricole e forestali avviene nell'àmbito delle
attività previste dalle disposizioni vigenti.
Capo V
Norme di coordinamento e finali
Articolo 12
Disposizioni abrogate.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni
sanzionatorie previste da norme speciali, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti
registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992, del
Consiglio, contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 125, nella legge 4 novembre
1981, n. 628, nella legge 30 maggio 1989, n. 224 e nella legge 12 gennaio 1990,
n. 11.