(Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2005, n. 181)
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Canestrato
di Moliterno stagionato in fondaco", per la quale è stata inviata
istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica
protetta.
Preambolo - [Preambolo]
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art.
16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica
il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo
2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente
allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale
della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo
di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del pecorino Canestrato
di Moliterno, con sede in Moliterno (Potenza), intesa ad ottenere la registrazione
della denominazione "Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco",
ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 63950 del 18 luglio 2005 con la quale il Ministero
delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi
i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela del pecorino Canestrato
di Moliterno, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai
sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art.
1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole
e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente
all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale,
ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Considerato altresì, che i produttori italiani i quali, almeno nei cinque
anni antecedenti la data di registrazione della denominazione "Canestrato
di Moliterno stagionato in fondaco", hanno ininterrottamente utilizzato
la stessa, hanno diritto di ottenere la concessione del periodo di adeguamento
previsto dall'art. 5 paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra richiamato;
Ritenuto che tale periodo di adeguamento debba essere accordato agli aventi
diritto anche nel periodo di protezione nazionale transitoria;
Considerato che la Auricchio S.p.a., via Dante, 27 - 26100 Cremona, e la Cen.Tra.L.
Centro Trasformazione Latte, S.S. 131, km 40.250 - 09027 Serrenti (Cagliari),
hanno dimostrato di aver utilizzato ininterrottamente la predetta denominazione
nei cinque anni precedenti l'emanazione del presente decreto;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati
all'utilizzazione della denominazione "Canestrato di Moliterno stagionato
in fondaco", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento
della domanda avanzata del Consorzio per la tutela del pecorino Canestrato di
Moliterno, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale
della denominazione "Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco",
secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 63950 del 18 luglio
2005, sopra citata;
Decreta:
Articolo 1 - [Protezione a titolo transitorio a livello nazionale]
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi
dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del
14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE)
n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Canestrato
di Moliterno stagionato in fondaco".
Articolo 2 - [Denominazione riservata]
La denominazione "Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco" è
riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione
allegato al presente decreto.
Articolo 3 - [Responsabilità]
La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata
registrazione comunitaria della denominazione "Canestrato di Moliterno
stagionato in fondaco", come indicazione geografica protetta ricade sui
soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art.
1.
Articolo 4 - [Cessazione]
La protezione nazionale transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere
a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda
stessa da parte dell'organismo comunitario.
Articolo 5 - [Deroghe]
In deroga all'art. 2 e per le motivazioni di cui in premessa, nel periodo di
protezione nazionale transitoria, la denominazione "Canestrato di Moliterno
stagionato in fondaco" potrà essere utilizzata anche dalla Auricchio
S.p.a., via Dante, 27 - 26100 Cremona, e dalla Cen.Tra.L. Centro Trasformazione
Latte, S.S. 131, km 40.250 - 09027 Serrenti (Cagliari).
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato - Disciplinare di produzione per il formaggio pecorino ad indicazione
geografica protetta "Canestrato di Moliterno stagionato in Fondaco"
Art. 1.
Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Canestrato di Moliterno Stagionato
in Fondaco" è riservata esclusivamente ai formaggi, ottenuti dalla
trasformazione di latte ovino e caprino, che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
Il "Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco" può essere
immesso al consumo dopo almeno 60 giorni di stagionatura; potrà essere
utilizzato sia come formaggio da tavola che da grattugia con le seguenti caratteristiche:
forma: cilindrica a facce piane con scalzo più o meno convesso;
dimensioni: diametro delle facce da 15 a 25 cm, con altezza dello scalzo da
10 a 15 cm;
peso: variabile da 2 a 5,5 kg in relazione alle dimensioni della forma;
crosta: di colore giallo più o meno intenso nella tipologia primitivo
fino al bruno nella tipologia stagionato; il colore della crosta può
dipendere dai trattamenti subiti durante la stagionatura fino al nero ardesia
se la crosta è stata trattata con l'emulsione di acqua, nerofumo, olio
di oliva e aceto di vino. La stessa non è edibile;
pasta: struttura compatta con occhiatura non regolarmente distribuita; al taglio
il colore si presenta bianco o leggermente paglierino per la tipologia primitivo;
di colore paglierino più o meno intenso per la tipologia stagionato ed
extra;
sapore: tendenzialmente dolce e delicato all'inizio della stagionatura, con
il protrarsi della stessa, evolve verso caratteristiche organolettiche più
accentuate e piccanti;
grasso s.s.: il contenuto del grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore
al 30%;
utilizzo: come formaggio da tavola per la tipologia primitivo; da tavola o da
grattugia per le tipologie stagionato ed extra.
Art. 3.
Area di produzione
Il latte destinato alla produzione del "Canestrato di Moliterno Stagionato
in Fondaco" deve provenire da ovini e caprini di aziende agricole ubicate
nei territori amministrativi dei seguenti comuni:
in provincia di Potenza:
Armento, Brienza, Calvello, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio
Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte,
Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Grumento
Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Lauria, Marsiconuovo, Marsicovetere,
Missanello, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Noepoli, Paterno, Rivello, Roccanova,
Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San
Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Senise, Spinoso,
Teana, Terranova del Pollino, Tramutola, Viggianello, Viggiano;
in provincia di Matera:
Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Cirigliano, Ferrandina, Gorgoglione, Montalbano
Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Pomarico, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi.
Nella stessa zona deve avvenire anche la produzione del "Canestrato di
Moliterno Stagionato in Fondaco".
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna
gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo
modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo
di controllo, degli allevatori all'interno di tale registro vengono registrati
anche i dati sul latte che viene destinato alla produzione del "Canestrato
di Moliterno Stagionato in Fondaco", dei produttori e/o trasformatori,
degli stagionatori e dei confezionatori, nonché la tenuta di registri
di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle
quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità
del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Descrizione del processo produttivo
L'indicazione geografica protetta "Canestrato di Moliterno Stagionato in
Fondaco" è riservata ai formaggi ovi-caprini a pasta dura prodotti
con latte di pecora intero, in quantità non inferiore al 70% e non superiore
al 90%, e di capra intero, in quantità non inferiore al 10% e non superiore
al 30%.
Il latte destinato alla trasformazione in "Canestrato di Moliterno Stagionato
in Fondaco" deve provenire da allevamenti la cui alimentazione è
costituita principalmente dal pascolo, da foraggi freschi e comunque da fieni
prodotti nell'area di cui al precedente art. 3.
E' consentita l'integrazione alimentare solo con granelle di cereali quali avena,
orzo, grano, mais e di leguminose quali fava, favino e cece.
E' vietato l'utilizzo di prodotti derivati di origine animale e di insilati.
Il latte che non viene trasformato immediatamente dopo la mungitura, deve essere
refrigerato nel rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni
legislative in materia.
Il latte proveniente da una o più mungiture deve essere trasformato al
massimo entro 48 ore dalla prima mungitura.
Il latte da impiegare per la produzione del "Canestrato di Moliterno Stagionato
in Fondaco" deve provenire da pecore di razza "Gentile di Puglia",
"Gentile di Lucania", "Leccese", "Sarda", "Comisana"
e loro incroci, per la parte ovina, e da capre di razza "Garganica",
"Maltese", "Jonica", "Camosciata" e loro incroci,
per la parte caprina, allevate nei territori di cui all'art. 3 ed alimentate
secondo quanto disposto dal presente disciplinare.
Il processo tecnologico e lo standard produttivo del "Canestrato di Moliterno
Stagionato in Fondaco" viene così di seguito descritto:
la produzione del "Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco"
è consentita tutto l'anno;
il latte destinato alla trasformazione può essere utilizzato crudo o
può essere sottoposto a termizzazione;
il latte sottoposto a termizzazione viene successivamente inoculato con colture
di fermenti lattici naturali o con colture autoctone selezionate;
la coagulazione del latte è ottenuta per via presamica aggiungendo caglio,
di agnello o di capretto in pasta, e si effettua alla temperatura compresa tra
36 e 40.C in un tempo massimo di 35 minuti;
il caglio può essere ricavato artigianalmente da animali allevati nell'area
di produzione del Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco e preparato
con la tecnica di seguito descritta;
la cagliata così ottenuta viene rotta fino ad ottenere grumi delle dimensioni
del chicco di riso; dopo pochi minuti di riposo, essa viene estratta dal siero
e messa in canestri di giunco o di altro materiale autorizzato per l'uso alimentare,
purché conferiscano comunque alla crosta la tipica striatura del canestrato,
ove viene pressata e lavorata con le mani per favorire la fuoriuscita del siero.
Le forme possono essere immerse nel siero a temperatura non superiore a 90.C
per un tempo non superiore a 3 minuti per una rapidissima cottura al fine di
favorire lo spurgo del siero e la formazione della crosta;
la salatura delle forme può essere effettuata sia a secco che in salamoia;
nel primo caso essa si protrae fino a dieci giorni dalla messa in forma, variabili
secondo il peso e le dimensioni della forma, con aggiunta diretta di sale; nel
secondo caso con immersione in salamoia satura per 10-12 ore per kg di formaggio
pesato al momento della messa in forma;
l'asciugatura viene effettuata presso l'azienda trasformatrice e dura da trenta
a quaranta giorni dalla messa in forma.
La stagionatura deve avvenire esclusivamente nei fondaci della zona tradizionalmente
vocata ovvero nel territorio amministrativo del comune di Moliterno (Potenza).
Il regime climatico del comune di Moliterno è determinante nella dinamica
del ciclo di stagionatura. La stessa è strettamente collegata alle particolari
condizioni ambientali e microclimatiche che si ritrovano nei fondaci assicurate
dal possesso delle seguenti caratteristiche minime:
altimetria dei fondaci superiore a 700 m s.l.m.;
spessore delle murature uguale o superiore a 40 cm;
presenza di almeno due aperture che permettano l'aerazione;
almeno due lati perimetrali del locale interrati.
La stagionatura inizia dal trentunesimo al quarantunesimo giorno dalla messa
in forma.
Durante questa fase:
è consentito trattare il "Canestrato di Moliterno Stagionato in
Fondaco" con solo olio di oliva o con lo stesso emulsionato ad aceto di
vino;
è consentito altresì trattare il "Canestrato di Moliterno
Stagionato in Fondaco" con acqua di fuliggine ossia con acqua bollita per
25/30 minuti col nerofumo raschiato dai camini a legna e riportata a temperatura
ambiente.
Il caglio utilizzato per la coagulazione del latte si ricava dallo stomaco di
capretti o agnelli lattanti degli animali così come indicati nel presente
articolo.
Le modalità di preparazione sono le seguenti:
a) i capretti o gli agnelli vanno allevati in appositi ricoveri affinché
non vengano a contatto con alimenti e ricevano solo il latte materno;
b) all'età compresa tra 25 e 45 giorni si procede alla mattazione prelevando
i caglioli che vanno gonfiati e posti ad asciugare per un periodo che varia
da 10 a 15 giorni con eventuale successiva aggiunta di latte intero e crudo
di capra o pecora;
c) i caglioli asciutti possono eventualmente essere riposti, con eventuale aggiunta
di sale, stratificati in cassette che ne permettono lo sgrondo per circa 15
giorni;
d) una volta asciutti, i cagli vengono raccolti, puliti togliendo le parti di
grasso e impurità, tagliati e successivamente macinati;
e) alla pasta ottenuta, vengono aggiunti da 100 a 200 grammi di sale per chilogrammo
di pasta;
f) il caglio così ottenuto viene conservato in barattoli di vetro ben
chiusi in luogo fresco e al riparo dalla luce.
Il Condizionamento e il porzionamento devono avvenire nella stessa area di produzione
del "Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco", così come
definita dall'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantirne la tracciabilità
ed il controllo.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
Fin dal passato l'IGP "Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco"
è conosciuto non solo a livello nazionale ma anche internazionale, grazie
alla sua reputazione, dovuta in particolar modo alla tipica razza ovina presente
nel territorio di origine e alla particolare tecnica della stagionatura. Un
ruolo fondamentale viene svolto dalle razze ovi caprine dalle quali viene prodotto
il latte, che influenzano in modo deciso le caratteristiche qualitative della
materia prima e di conseguenza hanno un riscontro diretto sulla qualità
finale del formaggio.
La razza ovina più diffusa sul territorio è la "Gentile di
Lucania" che si caratterizza per essere una razza molto rustica e molto
ben adattata alle condizioni climatiche ed orografiche della zona. Si tratta
di una razza merinizzata, risultante dall'incrocio iniziato nel XV secolo tra
le popolazioni locali e gli arieti Merinos spagnoli. Questo tipo di incrocio
nacque, all'epoca, dall'esigenza di coniugare una buona produzione laniera con
la più spiccata attitudine alla produzione di carne delle popolazioni
ovine lucane, e ottenne, come risultato, la realizzazione di una razza a duplice
attitudine produttiva. La scarsa attitudine per la produzione lattea comporta
tuttora rese unitarie di latte non elevate, ma a tutto ciò corrisponde
una eccellente qualità del latte, difficilmente riscontrabile nelle altre
razze a più spiccata attitudine lattifera, caratterizzata da elevati
tenori in grasso e proteine.
Il ciclo produttivo delle razze allevate, unito all'obiettivo di sfruttare al
meglio il pascolo montano, ha comportato l'abitudine di un allevamento misto,
ovini e caprini. Le razze caprine lucane oltre a produrre un latte di elevata
qualità, sono anche molto produttive in termini quantitativi.
Anche il fattore umano ha contribuito a rendere il formaggio "Canestrato
di Moliterno Stagionato in Fondaco" unico e con caratteristiche qualitative
particolari tale da distinguerlo nettamente da qualsiasi altra produzione di
formaggio. La caseificazione della IGP avviene ancora oggi con gli stessi metodi
artigianali adoperati in passato e trasmessi di generazione in generazione.
La peculiarità principale del Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco
risiede nella fase di stagionatura del formaggio nelle caratteristiche cantine
(fondaci) presenti nel comune di Moliterno.
Infatti ancora oggi i produttori di Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco
utilizzano questi particolarissimi locali che caratterizzano il prodotto in
modo univoco conferendo allo stesso le caratteristiche organolettiche che da
sempre sono ad esso riconosciute. Il fondaco è un ambiente molto fresco
e ben aerato dove la concomitanza di vari fattori determinano la formazione
del microclima indispensabile per ottenere un prodotto qualitativamente eccellente.
Ed è, infatti, al clima freddo e secco del luogo che si attribuisce la
riuscita del processo di stagionatura. In conclusione, più fattori, quali
la qualità della materia prima, le tecniche di lavorazione artigianale
e soprattutto la stagionatura, contribuiscono a conferire al "Canestrato
di Moliterno Stagionato in Fondaco" il carattere di tipicità.
La cittadina di Moliterno era famosa in passato come è famosa ai giorni
nostri per essere un luogo di produzione e stagionatura di formaggi pecorini.
I moliternesi, fin dal '700, epoca in cui risalgono le prime testimonianze storiche,
fecero della cura del pecorino un'attività primaria. La notevole reputazione
del prodotto trova testimonianza in numerosi scritti; secondo il Racioppi, storico
moliternese dell'800, il toponimo Moliterno deriverebbe dal radicale "mulctrum"
da cui "mulcternum" ovvero "luogo dove si fa il latte, cioè
dove si munge l'armento e si coagula il latte".
Il Bianculli, altro noto personaggio di Moliterno, docente nella Regia Università
di Napoli, finisce per sminuire l'opera dell'uomo per dare tutto il merito alla
qualità dell'aria "di cui speciali germi agiscono sulla fermentazione
del formaggio" dimostrato dal fatto "che le stesse donne adibite alla
cura del formaggio a Moliterno, trasportate nelle marine (territori del versante
ionico della Basilicata) ed adibite alla cura di esso, non hanno dato quella
ottima qualità che si era ottenuta nella nostra cittadina".
Il "Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco" anche in passato
era notevolmente apprezzato non solo nei mercati nazionali, ma anche esteri,
in particolar modo veniva esportato in America. Erano gli stessi abitanti di
Moliterno che, secondo quanto affermato da Padre Daniele Murno, dotto frate
francescano di Moliterno, si occupavano della raccolta: "lunghe carovane
di muli da Moliterno, nel periodo invernale e primaverile scendono alle marine
in cerca del prezioso carico di pecorino fresco .... da quattro a sei giorni
dura il loro viaggio di andata e ritorno, fra innumerevoli insidie tese dagli
uomini e dalla natura oltre il pericolo della malaria".
Nel 1906, un solo produttore tra quelli iscritti nell'elenco degli esportatori
dei prodotti della Basilicata, esportò circa 1300 quintali di formaggio
stagionato.
Art. 7.
Controlli
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare
di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a
quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Art. 8.
Etichettatura
L'indicazione geografica "Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco"
è ammessa per il solo prodotto con stagionatura di almeno 60 giorni ed
è vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto,
selezionato e similari.
Ai fini del presente disciplinare sono invece ammesse le seguenti diciture:
primitivo: riservata al prodotto avente stagionatura fino a 6 mesi;
stagionato: riservata al prodotto avente stagionatura oltre 6 mesi e fino a
12;
extra: riservata al prodotto avente stagionatura oltre 12 mesi.
Il "Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco" deve recare apposto,
all'atto della sua immissione al consumo, il contrassegno di cui al presente
disciplinare a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni del presente
disciplinare di produzione.
Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito marchio a fuoco,
rappresentato da due cerchi concentrici contenenti, il primo, la scritta "CANESTRATO
DI MOLITERNO", ed il secondo, un castello con tre torri, simbolo del comune
di Moliterno, con sottostante la scritta "STAGIONATO IN FONDACO",
del diametro di 15 cm., apposto dal Consorzio per la tutela del pecorino "Canestrato
di Moliterno" sotto il controllo dell'organismo di cui all'art. 10 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 e secondo le modalità indicate nel piano
di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulle
forme idonee e certificate.
Art. 9.
Uso del riferimento all'I.G.P. in prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione è utilizzata l'indicazione geografica
protetta "Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco", anche a
seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi
al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
a) il prodotto a indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca
il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
b) gli utilizzatori del prodotto a indicazione geografica protetta siano autorizzati
dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione
della I.G.P. "Canestrato di Moliterno Stagionato in Fondaco" riuniti
in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e
forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli
in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso dell'I.G.P.