IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare
l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il
regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce
che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso
figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano
nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte
nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta
«Valtellina Casera»;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.
14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni
concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visti i decreti 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006, con i quali
la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo
denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio
2003, e' stata prorogata fino all'8 novembre 2006;
Considerato che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e
Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza
dell'autorizzazione sopra indicata;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»
anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione
e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo
di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga
dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione
concessa con decreto 24 gennaio 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni
Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto
24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta
«Valtellina Casera» registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96
del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 29 novembre 2005, 10 marzo
2006 e 21 giugno 2006 e' ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto
di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo
organismo di controllo.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente
l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite
con il predetto decreto 24 gennaio 2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 ottobre 2006 Il direttore generale: La Torre