pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni,
recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari, ed in particolare l'articolo 13;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee, ed in particolare, gli articoli 1, 2, comma 1, lettera f), 10, e l'Allegato
B;
Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione
degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica
la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti
alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio;
Vista la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che integra
talune disposizioni della direttiva 2003/89/CE;
Vista la direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica
la direttiva 2005/26/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2005;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nel
termine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche
agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Etichettatura degli ingredienti
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Gli ingredienti, elencati nell'Allegato 2, sezione III, o derivati
da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di
un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati
nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita
del prodotto finito.
2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione
III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche
se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente
da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura
già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.
2-quater. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III, devono figurare
nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità
superiore a 1,2 per cento in volume. L'indicazione dell'ingrediente o degli
ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato 2, sezione III, e' preceduta
dal termine "contiene", se detti ingredienti non figurano nella denominazione
di vendita o nell'elenco degli ingredienti.».
Art. 2.
Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi
1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e' sostituito dal seguente:
«8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno
abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio
in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono
essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica
di "frutta", "ortaggi" o "funghi" immediatamente
seguita dalla menzione "in proporzione variabile" e dalla elencazione
dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio e' indicato,
nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli
ortaggi e dei funghi presenti.».
Art. 3.
Ingredienti sostituibili
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto
finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.
10-ter. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere
utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare
senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purche' costituiscano
meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti
elencati nell'Allegato 2, sezione III, possono essere indicati nell'elenco degli
ingredienti con la menzione "contiene ... e/o ...", se almeno uno
dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.».
Art. 4.
Deroghe per gli ingredienti composti
1. Il comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e' sostituito dal seguente:
«12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria:
a) se l'ingrediente composto, la cui composizione e' specificata dalla normativa
comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito;
detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo
7, comma 1;
b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta
meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica
agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;
c) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale la normativa comunitaria
non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti.».
Art. 5.
Ingredienti assimilati agli additivi
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) le sostanze
che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità
e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono
presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.».
Art. 6.
Casi di esenzione
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti
indicati all'Allegato 2, sezione III.».
Art. 7.
Abrogazioni
1. Nell'Allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono soppresse
le denominazioni «frutta candita» e «ortaggi» e le relative
designazioni.
Art. 8.
Lista degli ingredienti allergenici
1. All'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunte
la sezione III e la sezione IV di cui all'Allegato I al presente decreto.
2. Le sostanze indicate nella sezione IV sono temporaneamente escluse dall'applicazione
della sezione III fino al 25 novembre 2007.
3. Ogni modifica alla sezione IV dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109 e' adottata con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro della salute.
Art. 9.
Prodotti contenenti acido glicirrizico
1. La sezione II dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e' completata con l'aggiunta della categoria di prodotti indicata all'Allegato
II al presente decreto.
Art. 10.
Sostanze diverse dagli ingredienti
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, può essere definita, sulla base dei sistemi
di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche,
la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza
di sostanze di cui alla sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli ingredienti.
Art. 11.
Norme transitorie
1. Le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono
essere utilizzate fino al 20 maggio 2006 per i prodotti di cui all'Allegato
II e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto negli altri casi;
i prodotti etichettati entro tali date, in modo non conforme alle disposizioni
del presente decreto, possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.
Art. 12.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano
ancora provveduto al recepimento delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE
e 2005/63/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da
ciascuna regione e provincia autonoma.
Art. 13.
Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
ALLEGATO I
(previsto dall'art. 8, comma 1)
Sezione III
ALLERGENI ALIMENTARI
Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o
i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;
Crostacei e prodotti derivati;
Uova e prodotti derivati;
Pesce e prodotti derivati;
Arachidi e prodotti derivati;
Soia e prodotti derivati;
Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);
Frutta a guscio cioe' mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana),
noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale),
noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia)
e prodotti derivati;
Sedano e prodotti derivati;
Senape e prodotti derivati;
Semi di sesamo e prodotti derivati;
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi come SO2.
Sezione IV
ELENCO DEGLI INGREDIENTI TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DALLA SEZIONE III
Cereali contenenti glutine|- Sciroppi di glucosio a base di frumento
|compreso il destrosio (1)
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|- Maltodestrine a base di frumento (1)
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|- Sciroppi di glucosio a base di orzo
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|- Cereali utilizzati per la distillazione
|di alcool
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Uova |- Lisozima (prodotto da uova) utilizzato
|come additivo del vino
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|- Albumina (prodotta da uovo) utilizzata
|come chiarificante del vino e del sidro
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Pesce |- Gelatina di pesce impiegata come
|supporto per la preparazione di vitamine o
|di carotenoidi e per gli aromi
---------------------------------------------------------------------
|- Gelatina di pesce utilizzata come
|chiarificante della birra, nel sidro e nel
|vino
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Soia |- Olio e grasso di soia raffinato (1)
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|- Tocoferoli misti naturali (E 306),
|tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo
|acetato D-alfa naturale, tocoferolo
|succinato D-alfa naturale a base di soia
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|- Oli vegetali derivati da fitosteroli e
|fitosteroli esteri a base di soia
---------------------------------------------------------------------
|- Estere di stanolo vegetale prodotto da
|steroli di olio vegetale a base di soia
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Latte |- Siero di latte utilizzato nella
|distillazione per alcool
---------------------------------------------------------------------
|- Lactitolo
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|- Prodotti a base di latte (caseine)
|utilizzati come chiarificanti nel vino e
|nel sidro
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Frutta a guscio |- Frutta a guscio utilizzata nei
|distillati di alcool
---------------------------------------------------------------------
|- Frutta a guscio (mandorle e noci)
|utilizzate (come aromi) in alcool
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Sedano |- Olio di foglie e di semi di sedano
---------------------------------------------------------------------
|- Oleoresina di sedano
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Senape |- Olio di senape
---------------------------------------------------------------------
|- Olio di semi di senape
---------------------------------------------------------------------
|- Oleoresina di semi di senape
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(1) e prodotti simili sempre che il processo cui sono stati
sottoposti non aumenti il livello di allergenicità valutato
dall'EFSA per il prodotto da cui sono derivati.
ALLEGATO II
(previsto dall'art. 9)
Tipo o categoria di prodotti alimentari
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Indicazione obbligatoria
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f) Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio
in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra)
a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l. La dicitura «contiene
liquirizia» va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo
nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell'elenco
di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco
di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.
g) Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito
all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una
concentrazione pari o superiore a 4 g/kg. All'elenco di ingredienti va aggiunta
la seguente indicazione: «contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo
in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione
segue la denominazione di vendita del prodotto.
h) Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito
all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una
concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti
più di1,2% per volume di alcool. (1) All'elenco di ingredienti va aggiunta
la seguente indicazione: «contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo
in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione
segue la denominazione di vendita del prodotto.
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(1) Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per
la ricostituzione conformemente
alle istruzioni del produttore.