I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 2006
relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei
prodotti agricoli e alimentari occupa un posto di rilievo
nell’economia della Comunità.
(2) Occorre favorire la diversificazione della produzione agricola.
La promozione di prodotti tradizionali aventi precise
specificità può rappresentare una carta vincente per il
mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o
periferiche, sia per accrescere il reddito degli agricoltori,
sia per mantenere la popolazione rurale in tali zone.
(3) Per il buon funzionamento del mercato interno nel settore
dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione
degli operatori economici strumenti atti a valorizzare
i loro prodotti e, nel contempo, tutelare il consumatore
contro eventuali abusi e garantire la lealtà delle
transazioni commerciali.
(4) Il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei
prodotti agricoli ed alimentari (2), definisce le attestazioni
di specificità e il regolamento (CEE) n. 1848/93 della
Commissione (3) che stabilisce modalità d’applicazione
del regolamento (CEE) n. 2082/92, ha introdotto la dicitura
di «specialità tradizionale garantita». Le attestazioni
di specificità, più spesso designate come «specialità tradizionali
garantite» permettono di rispondere alla domanda
dei consumatori di prodotti tradizionali con caratteristiche
specifiche. Di fronte alla varietà di prodotti commercializzati
e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo,
il consumatore per poter orientare meglio le
sue scelte dovrebbe disporre di informazioni chiare e
succinte che indichino con precisione tali caratteristiche
specifiche.
(5) Per chiarezza appare opportuno non fare più riferimento
all’espressione «attestazione di specificità», ma esclusivamente
all’espressione più facilmente comprensibile di
«specialità tradizionale garantita» e, per rendere più esplicito
l’oggetto del presente regolamento agli occhi dei
produttori e dei consumatori, occorre precisare la definizione
di «specificità» e adottare una definizione del termine
«tradizionale».
(6) Alcuni produttori desiderano valorizzare determinati prodotti
agricoli o alimentari tradizionali che si distinguono
nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche
peculiari. Per la tutela del consumatore, è opportuno che
la specialità tradizionale garantita sia controllata. Per consentire
infatti agli operatori di far conoscere la qualità di
un prodotto agricolo o alimentare a livello comunitario,
tale sistema volontario dovrebbe offrire tutte le garanzie
che i riferimenti alla qualità che possono essere fatti in
commercio sono giustificati.
(7) Per quanto riguarda l’etichettatura, i prodotti agricoli e
alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché
la relativa pubblicità (4). Data la loro specificità è tuttavia
opportuno adottare disposizioni particolari complementari
per le specialità tradizionali garantite. Per rendere più
agevole e più rapida l’identificazione delle specialità tradizionali
garantite prodotte sul territorio comunitario occorre
rendere obbligatoria l’utilizzazione dell'indicazione
di «specialità tradizionale garantita» o del simbolo comunitario
associato sull’etichetta di tali specialità, lasciando
tuttavia agli operatori un periodo di tempo ragionevole
per conformarsi a tale obbligo.
31.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 93/1
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003,
pag. 1).
(3) GU L 168 del 10.7.1993, pag. 35. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2167/2004 (GU L 371 del
18.12.2004, pag. 8).
(4) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
(8) Per garantire il rispetto e la costanza delle specialità tradizionali
garantite, sarebbe necessario che i produttori
membri di associazioni definiscano essi stessi tali specificità
all’interno di un disciplinare. I produttori dei paesi
terzi dovrebbero anch’essi avere la possibilità di registrare
una specialità tradizionale garantita.
(9) Le specialità tradizionali garantite protette sul territorio
comunitario dovrebbero beneficiare di un regime di controllo,
basato sul regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e
alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1),
nonché su un sistema di controllo inteso a garantire che
gli operatori hanno rispettato le disposizioni del disciplinare
prima della commercializzazione dei prodotti agricoli
e alimentari.
(10) Per beneficiare di una protezione, le specialità tradizionali
garantite dovrebbero essere registrate a livello comunitario.
L’iscrizione in un registro dovrebbe altresì garantire
l’informazione degli operatori del settore e dei consumatori.
(11) È opportuno che le autorità nazionali dello Stato membro
interessato esaminino ogni domanda di registrazione
nel rispetto di disposizioni comuni minime, comprendenti
una procedura di opposizione a livello nazionale,
per garantire che il prodotto agricolo o alimentare è
tradizionale e ha caratteristiche specifiche. La Commissione
dovrebbe successivamente avviare l'esame, per garantire
un trattamento uniforme, delle domande di registrazione
trasmesse dagli Stati membri e delle domande
presentate direttamente dai produttori di paesi terzi.
(12) Per una maggiore efficacia della procedura di registrazione
è opportuno evitare di dover esaminare opposizioni
dilatorie o infondate e precisare i motivi in base
ai quali la Commissione valuta la ricevibilità delle opposizioni
che le vengono trasmesse. Andrebbe attribuito il
diritto di opposizione ai cittadini di paesi terzi che abbiano
un interesse legittimo, secondo gli stessi criteri
applicabili ai produttori comunitari. Tali criteri andrebbero
valutati con riferimento al territorio delle Comunità.
L’esperienza indica che è opportuno adattare il periodo
previsto per le consultazioni in caso di opposizione.
(13) È opportuno prevedere disposizioni che chiariscano la
portata della protezione accordata ai sensi del presente
regolamento e sanciscano in particolare che l'applicazione
di quest'ultimo non pregiudica le norme vigenti
in materia di marchi e indicazioni geografiche.
(14) Per non falsare le condizioni di concorrenza, ogni produttore,
anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità
di utilizzare un nome registrato, abbinato ad
un'indicazione particolare e, se del caso, al simbolo comunitario
associato all'indicazione «specialità tradizionali
garantite» oppure un nome registrato come tale, purché il
prodotto agricolo o alimentare che produce o trasforma
sia conforme al disciplinare corrispondente e il produttore
si avvalga dei servizi di autorità od organismi di
verifica, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
(15) Le indicazioni relative alla specificità di un prodotto agricolo
o alimentare tradizionale dovrebbero godere di una
protezione giuridica e formare oggetto di controlli che le
rendano attraenti per il produttore e affidabili per il consumatore.
(16) Occorre autorizzare gli Stati membri a imporre una tassa
a copertura delle spese sostenute.
(17) Le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento
dovrebbero essere adottate in conformità della
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione (2).
(18) È opportuno individuare le disposizioni del presente regolamento
che si applicano alle domande di registrazione
pervenute alla Commissione prima della sua entrata in
vigore. È opportuno inoltre concedere agli operatori un
periodo ragionevole per l’adeguamento degli organismi
privati di controllo e dell’etichettatura dei prodotti agricoli
e alimentari commercializzati come specialità tradizionali
garantite.
(19) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare
il regolamento (CEE) n. 2082/92 e sostituirlo con il
presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme per il riconoscimento
di una specialità tradizionale garantita per i seguenti
prodotti:
a) i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, destinati
all’alimentazione umana;
b) i prodotti alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento.
L’allegato I del presente regolamento può essere modificato
secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 2.
L 93/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2006
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del
28.5.2004, pag. 1. (2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
2. Il presente regolamento si applica ferme restando altre
specifiche disposizioni comunitarie.
3. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
(1), non si applica alle specialità tradizionali garantite oggetto
del presente regolamento.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «specificità», l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono
nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri
prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria;
b) «tradizionale», un uso sul mercato comunitario attestato da
un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale;
questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente
attribuito ad una generazione umana, cioè almeno
25 anni;
c) «specialità tradizionale garantita», prodotto agricolo o alimentare
tradizionale la cui specificità è riconosciuta dalla
Comunità attraverso la registrazione in conformità del presente
regolamento;
d) «associazione», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua
forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di
trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o
alimentare.
2. L’elemento o l’insieme degli elementi di cui al paragrafo 1,
lettera a), possono riferirsi alle caratteristiche intrinseche del
prodotto, come le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche
od organolettiche, o al metodo di produzione del prodotto,
oppure a condizioni specifiche che prevalgono nel corso
della produzione.
La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è
considerata un elemento ai sensi del paragrafo 1, lettera a).
La specificità definita al paragrafo 1, lettera a), non può essere
ridotta ad una composizione qualitativa o quantitativa, o a un
metodo di produzione, definiti dalla legislazione nazionale o
comunitaria, da norme emanate da organismi normativi o da
norme volontarie; tuttavia questa disposizione non si applica
quando la legislazione e le norme suddette sono state stabilite
allo scopo di definire la specificità di un prodotto.
Altre parti interessate possono partecipare all’associazione ai
sensi del paragrafo 1, lettera d).
Articolo 3
Registro
La Commissione tiene un registro aggiornato delle specialità
tradizionali garantite riconosciute a livello comunitario a norma
del presente regolamento.
Il registro distingue due elenchi di specialità tradizionali garantite,
a seconda che l’uso del nome del prodotto o dell’alimento
sia o meno riservato ai produttori che rispettano il relativo
disciplinare.
Articolo 4
Requisiti relativi ai prodotti e ai nomi
1. Per figurare nel registro di cui all’articolo 3, un prodotto
agricolo o alimentare deve essere ottenuto utilizzando materie
prime tradizionali oppure essere caratterizzato da una composizione
tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o
di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione
e/o di trasformazione.
Non è consentita la registrazione di un prodotto agricolo o
alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell’origine
geografica. L’utilizzazione di termini geografici è autorizzata
fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, paragrafo 1.
2. Per essere registrato, il nome deve:
a) essere di per sé specifico; oppure
b) indicare la specificità del prodotto agricolo o del prodotto
alimentare.
3. Il nome specifico di cui al paragrafo 2, lettera a), deve
essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali oppure
consacrato dall’uso.
Il nome che indica la specificità, di cui al paragrafo 2, lettera b),
non può essere registrato se:
a) fa unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale,
utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti
alimentari, ovvero previste da una particolare normativa
comunitaria;
b) è ingannevole, soprattutto se fa riferimento a una caratteristica
evidente del prodotto o se non corrisponde al disciplinare
e di conseguenza rischia di indurre in errore il consumatore
in merito alle caratteristiche del prodotto.
31.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 93/3
(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
Articolo 5
Restrizioni all'uso dei nomi
1. Il presente regolamento si applica ferme restando le disposizioni
comunitarie o degli Stati membri che disciplinano la
proprietà intellettuale e in particolare di quelle relative alle indicazioni
geografiche e ai marchi.
2. Il nome di una varietà vegetale o di una razza animale
può essere utilizzato nella denominazione di una specialità tradizionale
garantita, purché non induca in errore sulla natura del
prodotto.
Articolo 6
Disciplinare
1. Per beneficiare della denominazione «specialità tradizionale
garantita (STG)» un prodotto agricolo o alimentare deve essere
conforme ad un disciplinare.
2. Il disciplinare comprende i seguenti elementi:
a) il nome di cui all’articolo 4, paragrafo 2, redatto in una o più
lingue, con l’indicazione che l’associazione chiede la registrazione,
con o senza l’uso riservato del nome, precisando se
chiede di beneficiare del disposto dell’articolo 13, paragrafo
3;
b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare, incluse le
sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche
od organolettiche;
c) la descrizione del metodo di produzione che il produttore
deve rispettare, compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche
delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il
metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare;
d) gli elementi chiave che definiscono la specificità del prodotto
ed eventualmente le referenze utilizzate;
e) gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del
prodotto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma;
f) i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.
Articolo 7
Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione della specialità tradizionale
garantita può essere presentata esclusivamente da un’associazione.
Una domanda di registrazione può essere presentata insieme da
varie associazioni originarie di Stati membri o paesi terzi diversi.
2. Un’associazione può presentare domanda di registrazione
esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa
stessa produce o elabora.
3. La domanda di registrazione comprende almeno:
a) il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente;
b) il disciplinare di cui all’articolo 6;
c) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che
verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i
relativi compiti specifici;
d) i documenti che comprovano la specificità e la tradizionalità
del prodotto.
4. Se l’associazione è situata in uno Stato membro, la domanda
è presentata a tale Stato membro.
Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati
per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste
dal presente regolamento.
5. Nel corso dell’esame di cui al paragrafo 4, secondo
comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di
opposizione che garantisca l’adeguata pubblicazione della domanda
e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale
ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e
stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla
domanda.
Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di
opposizione ricevute alla luce dei criteri di cui all’articolo 9,
paragrafo 3, primo comma.
6. Lo Stato membro, se ritiene soddisfatti i requisiti di cui
agli articoli 4, 5 e 6, trasmette alla Commissione:
a) il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente;
b) il disciplinare di cui all’articolo 6;
c) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che
verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i
relativi compiti specifici;
d) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo
afferma che la domanda presentata dall’associazione soddisfa
le condizioni del presente regolamento e le disposizioni
adottate per la sua applicazione.
L 93/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2006
7. Se proviene da un’associazione di un paese terzo, la domanda
relativa ad un prodotto agricolo o alimentare è trasmessa
alla Commissione direttamente oppure per il tramite delle autorità
del paese terzo e contiene gli elementi indicati nel paragrafo
3.
8. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla
Commissione redatti in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione
europea o accompagnati da una traduzione certificata
in una di tali lingue.
Articolo 8
Esame da parte della Commissione
1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati la domanda
presentata ai sensi dell'articolo 7 per stabilire se sia
giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.
Detto esame dovrebbe essere effettuato entro il termine
di 12 mesi.
La Commissione rende pubblico ogni mese l’elenco delle denominazioni
oggetto di una domanda di registrazione nonché la
data di presentazione alla Commissione.
2. Se a seguito dell'esame effettuato ai sensi del primo
comma del paragrafo 1 la Commissione considera soddisfatte
le condizioni previste dal presente regolamento essa pubblica
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni di cui
all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) e c).
In caso contrario la Commissione decide, secondo la procedura
di cui all’articolo 18, paragrafo 2, di respingere la domanda di
registrazione.
Articolo 9
Opposizione
1. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, di cui all’articolo 8, paragrafo 2,
primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi
alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una
dichiarazione debitamente motivata.
2. Anche ogni persona fisica o giuridica, che abbia un interesse
legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso
da quello in cui è chiesta la registrazione oppure in un
paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante
presentazione di una dichiarazione debitamente motivata.
Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno
Stato membro, tale dichiarazione è presentata allo Stato membro
in questione entro un termine che permetta l’opposizione di
cui al paragrafo 1.
Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un
paese terzo, la dichiarazione è presentata alla Commissione, o
direttamente, o per il tramite delle autorità di tale paese terzo,
nel termine fissato al paragrafo 1.
3. Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione
pervenute alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo
1, le quali:
a) dimostrano la mancata osservanza delle disposizioni previste
agli articoli 2, 4 e 5; oppure,
b) nel caso di una domanda conforme all’articolo 13, paragrafo
2, dimostrano che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente
e in modo economicamente significativo per prodotti
agricoli o alimentari analoghi.
La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni.
I criteri di cui al primo comma sono valutati con riferimento al
territorio della Comunità.
4. Se non riceve opposizioni ricevibili ai sensi del paragrafo
3, la Commissione procede alla registrazione del nome.
La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
5. Se l’opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 3, la
Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni.
Se giungono ad un accordo entro sei mesi, gli interessati comunicano
alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso
di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente
e dell’opponente. Se gli elementi pubblicati a norma
dell’articolo 8, paragrafo 2, non hanno subito modifiche o
hanno subito soltanto modifiche minori, la Commissione procede
a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Negli altri
casi essa ripete l’esame previsto all’articolo 8, paragrafo 1.
Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende
una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo
2, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli
effettivi rischi di confusione.
La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
6. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla
Commissione redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni
dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata
in una di tali lingue.
31.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 93/5
Articolo 10
Cancellazione
Quando, conformemente alle norme particolareggiate di cui
all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), ritiene che il rispetto delle
condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare
che beneficia della registrazione di specialità tradizionale garantita
non sia più assicurato, la Commissione provvede, secondo
la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, alla cancellazione
della registrazione e la pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea.
Articolo 11
Modifica del disciplinare
1. Una modifica del disciplinare può essere chiesta da uno
Stato membro, a richiesta di un’associazione stabilita sul suo
territorio, oppure da un’associazione stabilita in un paese terzo.
In quest’ultimo caso la domanda è trasmessa alla Commissione
o direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo.
La domanda deve comprovare un interesse economico legittimo
e descrivere le modifiche richieste e i motivi pertinenti.
La domanda di approvazione di una modifica è soggetta alla
procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide
in merito all’approvazione senza ricorrere alla procedura di cui
all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 9.
La Commissione pubblica, se del caso, le modifiche minori nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli Stati membri provvedono a che il produttore o il
trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata
chiesta una modifica sia informato della pubblicazione. Oltre
alle dichiarazioni di opposizione di cui all’articolo 9, paragrafo
3, sono ricevibili le dichiarazioni di opposizione che dimostrano
un interesse economico nella produzione della specialità tradizionale
garantita.
3. Qualora la modifica riguardi un cambiamento temporaneo
del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie
di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle pubbliche
autorità, la domanda è presentata alla Commissione dallo Stato
membro a richiesta di un'associazione di produttori, oppure da
un'associazione stabilita in un paese terzo. Si applica la procedura
di cui al paragrafo 1, quarto comma.
Articolo 12
Nomi, indicazione e simbolo
1. Soltanto i produttori che rispettano il disciplinare possono
fare riferimento a una specialità tradizionale garantita sull’etichetta,
nella pubblicità e nei documenti relativi a un prodotto
agricolo o alimentare.
2. Sull’etichetta di un prodotto agricolo o alimentare prodotto
nel territorio comunitario, qualora si faccia riferimento
a una specialità tradizionale garantita, deve figurare il nome
registrato, accompagnato o dal simbolo comunitario o dall'indicazione
«specialità tradizionale garantita».
3. L'indicazione di cui al paragrafo 2 è facoltativa sulle etichette
delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori del
territorio comunitario.
Articolo 13
Modalità relative al nome registrato
1. A decorrere dalla pubblicazione prevista all’articolo 9, paragrafo
4 o 5, il nome iscritto nel registro di cui all’articolo 3
può essere utilizzato per identificare il prodotto agricolo o alimentare
corrispondente al disciplinare come specialità tradizionale
garantita esclusivamente secondo le modalità previste all’articolo
12. Tuttavia i nomi registrati possono continuare ad
essere utilizzati nell’etichettatura dei prodotti che non corrispondono
al disciplinare registrato, ma in tal caso non è possibile
apporre l'indicazione «specialità tradizionale garantita», né la sua
abbreviazione «STG», né il relativo simbolo comunitario.
2. Una specialità tradizionale garantita può tuttavia essere
registrata con riserva del nome a favore del prodotto agricolo
o alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato, a condizione
che l’associazione richiedente l’abbia esplicitamente chiesto
nella domanda di registrazione e che la procedura di cui
all’articolo 9 non dimostri che il nome è utilizzato legittimamente,
notoriamente e in modo economicamente significativo
per prodotti agricoli o alimentari analoghi. A decorrere dalla
pubblicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 4 o 5, il nome
non può più essere utilizzato nell’etichettatura di prodotti agricoli
o alimentari analoghi, che non corrispondono al disciplinare
registrato, nemmeno se non è accompagnato dall'indicazione
«specialità tradizionale garantita», dall’abbreviazione «STG»
o dal relativo simbolo comunitario.
3. Per i nomi la cui registrazione è richiesta in una sola
lingua, l’associazione può prevedere nel disciplinare che all’atto
della commercializzazione, oltre al nome del prodotto in lingua
originale, l’etichetta contenga un’indicazione nelle altre lingue
ufficiali da cui risulta che il prodotto è stato ottenuto secondo
la tradizione della regione, dello Stato membro o del paese
terzo di cui è originaria la domanda.
L 93/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2006
Articolo 14
Controlli ufficiali
1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti
incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti
dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n.
882/2004.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che
ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano
coperti da un sistema di controlli ufficiali.
3. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità
e degli organismi di cui al paragrafo 1 o all'articolo 15 e ne
aggiorna periodicamente l'elenco.
Articolo 15
Verifica del rispetto del disciplinare
1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari prodotti
all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare
è effettuata anteriormente all'immissione sul mercato
da:
— una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 14, e
— uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 882/2004 che opera come organismo
di certificazione dei prodotti.
I costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico
degli operatori soggetti a tale controllo.
2. Per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari prodotti
in un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è
effettuata anteriormente all'immissione sul mercato da:
— una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo, e
— uno o più organismi di certificazione dei prodotti.
3. Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi
1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla
guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che
gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere
dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse.
4. Qualora, le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2, abbiano
deciso di verificare il rispetto del disciplinare, esse devono offrire
adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità e disporre di
personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento
delle loro funzioni.
Articolo 16
Dichiarazione dei produttori alle autorità od organismi designati
1. I produttori di uno Stato membro, anche se membri dell’associazione
inizialmente richiedente, che prevedano di produrre
per la prima volta una specialità tradizionale garantita,
ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati
di cui all'articolo 14, paragrafo 3, dello Stato membro di stabilimento,
su indicazione delle autorità competenti di cui all’articolo
14, paragrafo 1.
2. I produttori di un paese terzo, anche se membri dell’associazione
inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per
la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano
per tempo le autorità o gli organismi designati di cui
all'articolo 14, paragrafo 3, eventualmente su un’indicazione
dell’associazione di produttori o dell’autorità del paese terzo.
Articolo 17
Protezione
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire
la protezione giuridica contro ogni utilizzazione abusiva o
fallace della dicitura «specialità tradizionale garantita», dell'abbreviazione
«STG» e del relativo simbolo comunitario, nonché contro
ogni contraffazione dei nomi registrati e riservati in conformità
dell’articolo 13, paragrafo 2.
2. I nomi registrati sono protetti contro ogni pratica tale da
indurre in errore il consumatore, comprese le pratiche che inducono
a credere che il prodotto agricolo o alimentare sia una
specialità tradizionale garantita riconosciuta dalla Comunità.
3. Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare
che le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale
ingenerino confusione con i nomi registrati e riservati ai
sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.
Articolo 18
Procedure di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le
specialità tradizionali garantite.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
31.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 93/7
Articolo 19
Modalità di applicazione e disposizioni transitorie
1. Le modalità di applicazione del presente regolamento
sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo
2. Esse comprendono in particolare:
a) le informazioni che devono essere incluse nel disciplinare di
cui all’articolo 6, paragrafo 2;
b) la presentazione di una domanda di registrazione, a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, da parte di associazioni stabilite
negli Stati membri o in paesi terzi distinti;
c) la trasmissione alla Commissione delle domande di cui all’articolo
7, paragrafi 3 e 6, e all’articolo 7, paragrafo 7,
nonché delle domande di modifica di cui all’articolo 11;
d) il registro delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo
3;
e) le opposizioni di cui all’articolo 9, comprese le modalità
relative alle idonee consultazioni tra le parti interessate;
f) la cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale
garantita, di cui all’articolo 10;
g) l'indicazione e il simbolo, di cui all’articolo 12;
h) una definizione del carattere minore delle modifiche, di cui
all’articolo 11, paragrafo 1, quarto comma;
i) le condizioni di controllo del rispetto del disciplinare.
2. I nomi già registrati in virtù del regolamento (CEE) n.
2082/92 alla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono iscritti automaticamente nel registro di cui all’articolo 3. I
corrispondenti disciplinari sono equiparati ai disciplinari previsti
dall’articolo 6, paragrafo 1.
3. Per quanto concerne le domande, le dichiarazioni e le
richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) non si applica la procedura di cui all'articolo 7;
b) qualora il disciplinare includa elementi che non figurano
nell'elenco di cui all'articolo 6, la Commissione può richiedere
una nuova versione del disciplinare compatibile con il
suddetto articolo, se necessario al fine di poter procedere
all'esame della domanda.
Articolo 20
Tasse
Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa
destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in
occasione dell'esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni
di opposizione, delle domande di modifica e delle
richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.
Articolo 21
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 2082/92 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente
regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza
di cui all’allegato II.
Articolo 22
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Tuttavia, le disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, si
applicano a decorrere dal 1o maggio 2009, ad eccezione dei
prodotti immessi sul mercato prima di tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
L 93/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2006
ALLEGATO I
Prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
— Birra,
— cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao,
— prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria,
— paste alimentari anche cotte o farcite,
— piatti precotti,
— salse per condimento preparate,
— minestre o brodi,
— bevande a base di estratti di piante,
— gelati e sorbetti.
31.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 93/9
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 2082/92 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma Articolo 1, paragrafo 1, primo comma
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 1, paragrafi 2 e 3 Articolo 1, paragrafi 2 e 3
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 2, paragrafo 1, terzo comma Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 2, paragrafo 2, prima frase Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 2, seconda frase Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma
Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
— Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
— Articolo 2, paragrafo 2, primo comma
Articolo 3 Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 3, primo comma
Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase del secondo comma
— Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1
— Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 6
— Articolo 7, paragrafi 7 e 8
Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3
— Articolo 7, paragrafi 4 e 5
— Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma —
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma Articolo 8, paragrafo 2, primo comma
Articolo 8, paragrafo 2 —
Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafi 1 e 2
— Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 10 Articolo 10
Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 1, primo comma
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma
— Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 12 Articolo 19, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 1
L 93/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2006
Regolamento (CEE) n. 2082/92 Presente regolamento
Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 2
— Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 14 Articoli 14 e 15
Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 1
— Articolo 12, paragrafi 2 e 3
Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 3 —
Articolo 16 —
Articolo 17 Articolo 17, paragrafi 1 e 2
Articolo 18 Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 19 Articolo 18
Articolo 20 Articolo 19
Articolo 21 —
— Articolo 21
Articolo 22 Articolo 22
Allegato Allegato I
— Allegato II
31.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 93/11